Art. 3.
All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte per l'anno finanziario 1968 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il detto esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.
All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte per l'anno finanziario 1968 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il detto esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.