Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/05/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere Consigliere relatore dott. Antonio Cestone
all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 24.3.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 5 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
,in persona del legale rappresentante pro tempore, conParte 1 gli Avv.ti Roberto Annovazzi, Giacinto Greco, Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
appellante
E
Controparte_1
appellato non costituito
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di PA. Opposizione ad avviso di addebito. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
Controparte 11) Con ricorso al tribunale di Cosenza dell'1.3.19 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n° 334 2018 00068599 10 000, che l' aveva notificato per richiedere il pagamento in favore della Gestione separata della contribuzione liberi professionisti anno 2011.
2) Con ordinanza comunicata alle parti il 24.3.21, il tribunale di Cosenza dichiarava la sua incompetenza territoriale in favore del tribunale di PA ai sensi degli artt. 428 e 444 c.p.c., assegnando termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per la riassunzione del processo.
3) Controparte_1 riassumeva il giudizio davanti al Tribunale di PA in data 30.4.21 insistendo per l'accoglimento del ricorso.
5) In particolare, il tribunale:
CP 5.1) ha respinto l'eccezione sollevata dall' di estinzione del processo, dal momento che la riassunzione era stata proposta dallo CP 1 oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di incompetenza per territorio pronunciata dal tribunale di Cosenza. Tanto sulla base delle seguenti motivazioni: "In via preliminare va respinta l'eccezione sollevata dall' CP 2 in ordine alla tardività del ricorso in riassunzione, per essere stato depositato oltre il termine di 30 giorni fissato dal Giudice del Tribunale di Cosenza dichiaratosi incompetente. Infatti, fermo restando che il ricorso è stato depositato il 30.04.2021, a fronte dell'ordinanza di incompetenza comunicata il 24.03.2021, va, tuttavia, condiviso quanto contro dedotto da parte del ricorrente nelle note di trattazione scritta del 30.11.2022, circa la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 50 e 307 cpc con riguardo al termine di 30 giorni fissato dal Giudice. Infatti, il termine di 30 giorni suddetto è inferiore al minimo di un mese stabilito dall'art. 307, comma 3, c.p.c., e come tale, deve essere considerato tamquam non esset, con applicazione in via sussidiaria, al caso di specie, dei termini stabiliti dalla legge, come se il Giudice non avesse fissato alcun termine (Cfr. Cass. n. 11204/2019). Pertanto, il ricorso introdotto nel termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di incompetenza è tempestivo".
p
5.2) ha quindi accertato che il credito contributivo azionato dall' C con l'avviso di addebito opposto era estinto per intervenuta prescrizione quinquennale.
CP 6) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando:
6.1) l'errore del tribunale per aver respinto l'eccezione di tardività della riassunzione del processo, di cui invece doveva essere dichiarata l'estinzione. Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, nel caso di specie era inconferente il richiamo agli art. 50 e 309 c.p.c., dal momento che la dichiarazione di incompetenza per territorio era stata dichiarata dal tribunale di Cosenza in favore di quello di PA in applicazione dell'art. 428 c.p.c. Il tribunale di Cosenza aveva correttamente assegnato alle parti il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per la riassunzione del giudizio e tale termine era perfettamente legittimo ai sensi del richiamato art. 428 c.p.c. Per il resto era pacifico e documentale che lo CP_1 aveva riassunto tardivamente il processo innanzi al Tribunale di PA con ricorso depositato in data 30.4.2021 a fronte della comunicazione dell'ordinanza ex art. 428 c.p.c. in data 24.3.21.
6.2) l'errore del tribunale per aver dichiarato estinto il credito contributivo per prescrizione quinquennale. Il giudice di PA, infatti, aveva omesso di rilevare la sospensione dei termini di prescrizione per occultamento doloso del debito da parte dello CP_1, il quale in sede di dichiarazione dei redditi per l'annualità 2011 aveva omesso di compilare il quadro RR relativo alla contribuzione dovuta.
CP 7) ha depositato note di trattazione con cui ha insistito per l'accoglimento del gravame e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione 8) Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Controparte 1 che non si è costituito in questo grado di giudizio nonostante la regolare notifica dell'appello al suo difensore costituito nel primo grado di giudizio a mezzo Pec in data 8.8.24.
9) Ciò detto, con assorbimento del secondo motivo di appello, è fondato il primo. Da ciò consegue la integrale riforma della sentenza impugnata e la dichiarazione di estinzione del processo per tardiva riassunzione dello stesso davanti al tribunale di PA in data 30.4.21.
10) L'ordinanza del 24.3.21, con cui il tribunale ha dichiarato la sua incompetenza per territorio in favore di quello di PA, è stata evidentemente resa ai sensi degli artt. 428 e 444 c.p.c. Il giudice di Cosenza, infatti, ha rilevato che il ricorrente Controparte_1 era residente in [...]e che oggetto di causa era l'obbligo contributivo di un libero professionista.
11) Il tribunale di Cosenza, in modo altrettanto corretto stante le previsioni dell'art. 428 c.p.c., ha assegnato termine perentorio per la riassunzione del processo in giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza.
12) Al riguardo si rileva che l'art. 428 c.p.c. prevede espressamente che il giudice fissa "un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale".
13) Premesso che è documentale, nonché ammesso dallo stesso CP_1 nel corso del primo grado di giudizio, che l'ordinanza del tribunale di Cosenza venne comunicata dalla cancelleria alle parti in data 24.3.21, il tribunale di PA avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di estinzione del processo tempestivamente sollevata da in applicazione dell'art. 307, comma 3, c.p.c.
14) Il giudice, invece, è incorso nell'errore di ritenere che il tribunale di Cosenza, nell'assegnare il termine perentorio di 30 giorni per la riassunzione era andato al di sotto del termine minimo di un mese di cui all'art. 307, 3° comma, c.p.c., non tenendo conto che il tribunale di Cosenza aveva correttamente applicato la norma speciale di cui all'art. 428 c.p.c. che, come detto, imponeva di fissare un termine per la riassunzione del processo non superiore a 30 giorni.
16) Dal momento che il tribunale di Cosenza aveva rispettato le previsioni dell'art. 428 c.p.c., l'esito non poteva che essere quello di dichiarare estinto il processo ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c., essendo documentale che lo CP 1, a fronte della comunicazione dell'ordinanza ex art. 428 c.p.c. in data 24.3.21, aveva provveduto a riassumere il giudizio solo in data 30.4.21.
17) La peculiarità e la complessità della questione decisiva per la definizione del presente giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte 1 avverso la sentenza del Tribunale di PA n° 456/22, così provvede:
[...]
1) accoglie l'appello, riforma la sentenza impugnata e dichiara l'estinzione del processo;
2) compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 23.4.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale Dr. Antonio Cestone