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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 29/05/2024, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. 1887/2022
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Successivamente davanti al giudice all'udienza del 29.5.2024 ore 9:45 sono presenti per parte attrice l'avv. Maggiari e per il convenuto, presente personalmente, l'avv. Angeli.
Parte attrice precisa le proprie conclusioni come in atto di citazione (“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in accoglimento della domanda di parte attrice, cosi provvedere: 1) Dichiarare obbligato, per i motivi di cui in narrativa, e, per l'effetto, condannare il convenuto , al pagamento in favore dell'attore della CP_1 CP_2 somma complessiva di € 20.889,57 ovvero dell'eventuale diversa somma determinata in corso di causa, oltre agli importi successivamente maturati a titolo di indennizzo e di spese condominiali sino alla data dell'eventuale rilascio dell'immobile comune, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, commi 1 e 4, c.c. dal di del dovuto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre agli accessori tutti di legge").
Parte convenuta precisa come in comparsa e negli atti successivi (“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, - nel merito respingere la richiesta di pagamento a titolo di indennizzo e delle spese condominiali, oltre gli interessi legali ...Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”).
Le parti discutono quindi la causa.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, ad ore 12.40, dato atto che le parti si sono nel frattempo allontanate, pronuncia la seguente sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., che fa parte integrante del presente verbale d'udienza e che deposita in cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
(ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa promossa da:
nato alla Spezia, il 23.2.1949, c.f. , rappresentato e difeso CP_2 C.F._1
dall'avv. Andrea Maggiari
Parte attrice
C o n t r o nato alla Spezia il 03.12.1953 Cod. Fisc. , rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Luigi Angeli
Parte convenuta
CONCLUSIONI: come precisate a verbale d'udienza, da intendersi di seguito integralmente trascritte
------------------
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore ha agito nella presente sede quale comproprietario, unitamente al fratello, dell'appartamento facente parte del fabbricato condominiale sito alla Spezia, in via Torino 35 (l'interno nello stabile è il n. 6; catastalmente il bene risulta censito al foglio 30, particella 173, subalterno 20); tanto per successione mortis causa dalla madre deceduta in data 9.7.2008. Persona_1 ha dunque dedotto: che l'odierno convenuto avrebbe destinato l'immobile in oggetto CP_2
a sua residenza dopo la morte del genitore;
di aver quindi richiesto, con raccomandata del 28.12.2017, ricevuta in data 4.1.2018, di procedere alla stipula di un contratto di locazione (proponendo il pagamento di un canone mensile di 400,00 euro), in tal modo manifestando il proprio dissenso rispetto all'altrui godimento esclusivo;
di non aver avuto riscontro, la controparte avendo proseguito ad utilizzare l'appartamento de quo nel solito modo;
di aver pagato 5.471,45 euro a titolo di spese condominiali maturate dall'aprile 2010, di cui 1.289,57 euro afferenti il godimento dell'immobile.
In atto di citazione è stata quindi formulata domanda volta ad ottenere un indennizzo per la perdita dei frutti civili percepibili attraverso il bene comune, con decorrenza dal 4.1.2018 (data della ricezione della raccomanda di cui sopra, che ha reso l'occupazione esclusiva da parte del fratello privo di titolo)
e sino al rilascio;
oltre alla condanna al rimborso della quota di oneri condominiali anticipata.
Il convenuto, inizialmente dichiarato contumace (cfr. verbale d'udienza del 2.2.2023), si è costituito una volta scaduto il termine per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., deducendo di aver abitato nell'appartamento successivamente al decesso della madre in adempimento di un accordo negoziale tacito intervenuto tra le parti (ciò che sarebbe dimostrato dal fatto che solo dopo dieci anni l'altro comproprietario si è attivato per formulare le nuove richieste). Nella solita comparsa, il convenuto ha, inoltre, eccepito l'esistenza di un credito, di oltre 50.000,00 euro, maturato a fronte dell'utilizzo esclusivo da parte del fratello di un immobile identificato come sito nell'Isola Palmaria e pure in comproprietà. Org_1
E' stato chiesto il rigetto delle domande di citazione.
La causa viene in decisione dopo che è stata revocata l'ordinanza di ammissione delle prove orali dedotte da parte attrice, divenute irrilevanti alla luce delle difese del convenuto.
Tanto detto, si ritiene che la domanda di meriti accoglimento. CP_2
Non è in contestazione, come visto, il fatto che in questi anni abbia abitato CP_1 nell'immobile de quo.
L'allegazione di parte convenuta in merito a un presunto accordo tra le parti è tardiva e sfornita di prova.
Essa in ogni caso è anche generica, non essendo stato neppure specificato quale sarebbe stato il termine di durata del rapporto di comodato originato da tale accordo (anche desumibile dalla pattuita destinazione del bene, in ipotesi quale casa famigliare;
cfr. Cass. ord. n. 17332/2018).
Deve, pertanto, ritenersi che l'utilizzo fatto da sia stato meramente tollerato dal CP_1 fratello, fino al momento dell'invio della raccomandata allegata sub 3 all'atto di citazione (con il quale è stata formalizzata l'opposizione a quella situazione).
Quanto all'ulteriore allegazione di comparsa, relativa all'immobile sull'Isola Palmaria, essa pure è generica, sfornita di prova e in ogni caso (anche, cioè, laddove la si volesse ritenere idonea a fondare un'eccezione di compensazione) tardiva.
Possono quindi richiamarsi, tra le tante:
- Cass. n. 5156/2012: “In tema di uso della cosa comune, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità”;
- Cass. n. 1738/2022: “Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che
i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”; - Cass. Ord. n. 10264/2023: “In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti.
Va, pertanto, ritenuto che dal 4.1.2018 l'uso esclusivo del bene in oggetto da parte dell'odierno convenuto abbia pregiudicato l'altro proprietario, escluso, nonostante le richieste, dalla possibilità di godere pro quota dello stesso, direttamente o indirettamente.
Il danno viene accertato alla data odierna (in cui la causa è stata discussa), non risultando in atti che nelle more del giudizio la situazione lamentata con l'atto introduttivo sia mutata.
Non può, invece, farsi riferimento al diverso momento in cui il bene verrà finalmente messo a disposizione anche dell'altro comproprietario.
Una domanda sul punto non può essere accolta perché si tratterebbe di emettere una condanna condizionata (all'eventuale protrarsi dell'occupazione esclusiva), come tale inammissibile.
Nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate solo se la circostanza dedotta in condizione sia tale da non richiedere altra indagine, diversa da quella circa l'avvenuta verificazione o meno della circostanza stessa (cfr., ex multis, Cass. 16621/2008).
Nella specie, invece, l'evento futuro ed incerto dal cui avveramento dipenderebbe l'ulteriore obbligo risarcitorio è rappresentato da un illecito permanente (il protrarsi nel tempo della materiale occupazione dell'immobile), che è evento che richiede un nuovo accertamento, in particolare quanto alla sua effettiva durata.
Ove si ammettesse la possibilità di emettere una sentenza di condanna condizionata in siffatta fattispecie, il giudice dell'esecuzione, in un eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, verrebbe investito della questione della durata e delle modalità della condotta illecita perpetrata successivamente alla sentenza, nonché della quantificazione del danno;
accertamenti non consentiti in quella sede.
Va anche considerato che il danno che l'occupante abusivo è tenuto a risarcire costituisce un debito di valore, non determinato nel suo ammontare (necessitante, quindi, di una pronuncia giudiziale per la sua conversione in debito di valuta) e non esigibile secondo determinate scadenze.
Non è, dunque, ravvisabile analogia con la norma di cui all'art. 664 comma c.p.c., che trova il suo riscontro sostanziale nell'art. 1591 c.c., ove l'indennità di occupazione è ex lege stabilita nella sua entità (costituendo pertanto un debito di valuta) e nella sua periodicità. Procedendo alla quantificazione del danno, viene in rilievo, per il periodo di riferimento (77 mesi), come da costante giurisprudenza in materia, il presumibile valore locativo del bene.
L'indicazione contenuta in ricorso al riguardo - 700,00 euro mensili – appare congrua, tenuto conto delle caratteristiche dell'immobile (appartamento di oltre 100 mq, ammobiliato, composto da 6 vani e due balconi) e in assenza di specifica contestazione da parte del convenuto.
La liquidazione (per 27.000,00 euro complessivamente) viene effettata in via equitativa globale (cioè in un'unica somma comprendente sia la prestazione c.d. principale, sia la rivalutazione monetaria e gli interessi;
cfr. Cass. 6907/2012).
1l convenuto dovrà, inoltre, essere condannato a rimborsare 1.289,57 euro (oltre interessi di legge dalle singole scadenze), importo anticipato all'amministrazione a titolo di oneri condominiali e da ritenersi, sulla scorta del conteggio prodotto sub 5, di esclusiva spettanza del comproprietario che ha risieduto nel bene nel periodo.
Venendo alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (inferiore a 52.000,00 euro) e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione di una riduzione secondo giustizia dei valori medi previsti in tabella per le quattro fasi in rilievo.
PQM
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: condanna al pagamento, in favore di parte attrice, per le causali di cui in parte motiva, CP_1
delle somme: di 27.000,00 euro, in via equitativa;
di 1.298,57 euro, oltre interessi dalle singole scadenze;
oltre interessi sull'importo complessivo dalla sentenza al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio, liquidate in 264,00 euro per esborsi e 4.200,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso alla Spezia il 29.5.2024
Il Giudice
Ettore Di Roberto
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Successivamente davanti al giudice all'udienza del 29.5.2024 ore 9:45 sono presenti per parte attrice l'avv. Maggiari e per il convenuto, presente personalmente, l'avv. Angeli.
Parte attrice precisa le proprie conclusioni come in atto di citazione (“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in accoglimento della domanda di parte attrice, cosi provvedere: 1) Dichiarare obbligato, per i motivi di cui in narrativa, e, per l'effetto, condannare il convenuto , al pagamento in favore dell'attore della CP_1 CP_2 somma complessiva di € 20.889,57 ovvero dell'eventuale diversa somma determinata in corso di causa, oltre agli importi successivamente maturati a titolo di indennizzo e di spese condominiali sino alla data dell'eventuale rilascio dell'immobile comune, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, commi 1 e 4, c.c. dal di del dovuto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre agli accessori tutti di legge").
Parte convenuta precisa come in comparsa e negli atti successivi (“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, - nel merito respingere la richiesta di pagamento a titolo di indennizzo e delle spese condominiali, oltre gli interessi legali ...Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”).
Le parti discutono quindi la causa.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, ad ore 12.40, dato atto che le parti si sono nel frattempo allontanate, pronuncia la seguente sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., che fa parte integrante del presente verbale d'udienza e che deposita in cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
(ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa promossa da:
nato alla Spezia, il 23.2.1949, c.f. , rappresentato e difeso CP_2 C.F._1
dall'avv. Andrea Maggiari
Parte attrice
C o n t r o nato alla Spezia il 03.12.1953 Cod. Fisc. , rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Luigi Angeli
Parte convenuta
CONCLUSIONI: come precisate a verbale d'udienza, da intendersi di seguito integralmente trascritte
------------------
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore ha agito nella presente sede quale comproprietario, unitamente al fratello, dell'appartamento facente parte del fabbricato condominiale sito alla Spezia, in via Torino 35 (l'interno nello stabile è il n. 6; catastalmente il bene risulta censito al foglio 30, particella 173, subalterno 20); tanto per successione mortis causa dalla madre deceduta in data 9.7.2008. Persona_1 ha dunque dedotto: che l'odierno convenuto avrebbe destinato l'immobile in oggetto CP_2
a sua residenza dopo la morte del genitore;
di aver quindi richiesto, con raccomandata del 28.12.2017, ricevuta in data 4.1.2018, di procedere alla stipula di un contratto di locazione (proponendo il pagamento di un canone mensile di 400,00 euro), in tal modo manifestando il proprio dissenso rispetto all'altrui godimento esclusivo;
di non aver avuto riscontro, la controparte avendo proseguito ad utilizzare l'appartamento de quo nel solito modo;
di aver pagato 5.471,45 euro a titolo di spese condominiali maturate dall'aprile 2010, di cui 1.289,57 euro afferenti il godimento dell'immobile.
In atto di citazione è stata quindi formulata domanda volta ad ottenere un indennizzo per la perdita dei frutti civili percepibili attraverso il bene comune, con decorrenza dal 4.1.2018 (data della ricezione della raccomanda di cui sopra, che ha reso l'occupazione esclusiva da parte del fratello privo di titolo)
e sino al rilascio;
oltre alla condanna al rimborso della quota di oneri condominiali anticipata.
Il convenuto, inizialmente dichiarato contumace (cfr. verbale d'udienza del 2.2.2023), si è costituito una volta scaduto il termine per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., deducendo di aver abitato nell'appartamento successivamente al decesso della madre in adempimento di un accordo negoziale tacito intervenuto tra le parti (ciò che sarebbe dimostrato dal fatto che solo dopo dieci anni l'altro comproprietario si è attivato per formulare le nuove richieste). Nella solita comparsa, il convenuto ha, inoltre, eccepito l'esistenza di un credito, di oltre 50.000,00 euro, maturato a fronte dell'utilizzo esclusivo da parte del fratello di un immobile identificato come sito nell'Isola Palmaria e pure in comproprietà. Org_1
E' stato chiesto il rigetto delle domande di citazione.
La causa viene in decisione dopo che è stata revocata l'ordinanza di ammissione delle prove orali dedotte da parte attrice, divenute irrilevanti alla luce delle difese del convenuto.
Tanto detto, si ritiene che la domanda di meriti accoglimento. CP_2
Non è in contestazione, come visto, il fatto che in questi anni abbia abitato CP_1 nell'immobile de quo.
L'allegazione di parte convenuta in merito a un presunto accordo tra le parti è tardiva e sfornita di prova.
Essa in ogni caso è anche generica, non essendo stato neppure specificato quale sarebbe stato il termine di durata del rapporto di comodato originato da tale accordo (anche desumibile dalla pattuita destinazione del bene, in ipotesi quale casa famigliare;
cfr. Cass. ord. n. 17332/2018).
Deve, pertanto, ritenersi che l'utilizzo fatto da sia stato meramente tollerato dal CP_1 fratello, fino al momento dell'invio della raccomandata allegata sub 3 all'atto di citazione (con il quale è stata formalizzata l'opposizione a quella situazione).
Quanto all'ulteriore allegazione di comparsa, relativa all'immobile sull'Isola Palmaria, essa pure è generica, sfornita di prova e in ogni caso (anche, cioè, laddove la si volesse ritenere idonea a fondare un'eccezione di compensazione) tardiva.
Possono quindi richiamarsi, tra le tante:
- Cass. n. 5156/2012: “In tema di uso della cosa comune, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità”;
- Cass. n. 1738/2022: “Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che
i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”; - Cass. Ord. n. 10264/2023: “In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti.
Va, pertanto, ritenuto che dal 4.1.2018 l'uso esclusivo del bene in oggetto da parte dell'odierno convenuto abbia pregiudicato l'altro proprietario, escluso, nonostante le richieste, dalla possibilità di godere pro quota dello stesso, direttamente o indirettamente.
Il danno viene accertato alla data odierna (in cui la causa è stata discussa), non risultando in atti che nelle more del giudizio la situazione lamentata con l'atto introduttivo sia mutata.
Non può, invece, farsi riferimento al diverso momento in cui il bene verrà finalmente messo a disposizione anche dell'altro comproprietario.
Una domanda sul punto non può essere accolta perché si tratterebbe di emettere una condanna condizionata (all'eventuale protrarsi dell'occupazione esclusiva), come tale inammissibile.
Nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate solo se la circostanza dedotta in condizione sia tale da non richiedere altra indagine, diversa da quella circa l'avvenuta verificazione o meno della circostanza stessa (cfr., ex multis, Cass. 16621/2008).
Nella specie, invece, l'evento futuro ed incerto dal cui avveramento dipenderebbe l'ulteriore obbligo risarcitorio è rappresentato da un illecito permanente (il protrarsi nel tempo della materiale occupazione dell'immobile), che è evento che richiede un nuovo accertamento, in particolare quanto alla sua effettiva durata.
Ove si ammettesse la possibilità di emettere una sentenza di condanna condizionata in siffatta fattispecie, il giudice dell'esecuzione, in un eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, verrebbe investito della questione della durata e delle modalità della condotta illecita perpetrata successivamente alla sentenza, nonché della quantificazione del danno;
accertamenti non consentiti in quella sede.
Va anche considerato che il danno che l'occupante abusivo è tenuto a risarcire costituisce un debito di valore, non determinato nel suo ammontare (necessitante, quindi, di una pronuncia giudiziale per la sua conversione in debito di valuta) e non esigibile secondo determinate scadenze.
Non è, dunque, ravvisabile analogia con la norma di cui all'art. 664 comma c.p.c., che trova il suo riscontro sostanziale nell'art. 1591 c.c., ove l'indennità di occupazione è ex lege stabilita nella sua entità (costituendo pertanto un debito di valuta) e nella sua periodicità. Procedendo alla quantificazione del danno, viene in rilievo, per il periodo di riferimento (77 mesi), come da costante giurisprudenza in materia, il presumibile valore locativo del bene.
L'indicazione contenuta in ricorso al riguardo - 700,00 euro mensili – appare congrua, tenuto conto delle caratteristiche dell'immobile (appartamento di oltre 100 mq, ammobiliato, composto da 6 vani e due balconi) e in assenza di specifica contestazione da parte del convenuto.
La liquidazione (per 27.000,00 euro complessivamente) viene effettata in via equitativa globale (cioè in un'unica somma comprendente sia la prestazione c.d. principale, sia la rivalutazione monetaria e gli interessi;
cfr. Cass. 6907/2012).
1l convenuto dovrà, inoltre, essere condannato a rimborsare 1.289,57 euro (oltre interessi di legge dalle singole scadenze), importo anticipato all'amministrazione a titolo di oneri condominiali e da ritenersi, sulla scorta del conteggio prodotto sub 5, di esclusiva spettanza del comproprietario che ha risieduto nel bene nel periodo.
Venendo alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (inferiore a 52.000,00 euro) e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione di una riduzione secondo giustizia dei valori medi previsti in tabella per le quattro fasi in rilievo.
PQM
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: condanna al pagamento, in favore di parte attrice, per le causali di cui in parte motiva, CP_1
delle somme: di 27.000,00 euro, in via equitativa;
di 1.298,57 euro, oltre interessi dalle singole scadenze;
oltre interessi sull'importo complessivo dalla sentenza al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio, liquidate in 264,00 euro per esborsi e 4.200,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso alla Spezia il 29.5.2024
Il Giudice
Ettore Di Roberto