Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 06/06/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta al n. 354 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Diaz, Avv. Parte_1 C.F._1
Teresa Pes e Avv. Serafina Dongu, come da procura in atti;
appellante
CONTRO
( Già ) e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 [...]
già rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, come da Controparte_2 CP_3
procura in atti;
appellato e appellante incidentale già Controparte_4 Controparte_5
(c.f. , rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli
[...] P.IVA_2
Avv.ti Giovanni Caprara e Rossana Buda come da procura in atti;
appellato
e appellati contumaci Controparte_6 CP_7
*****
All'udienza del 21 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : Parte_1
contrariis rejectis in riforma della sentenza impugnata:
14.11.2018 che si chiede siano espletate:
16.2 dichiari inammissibile o rigetti, per infondatezza in fatto e diritto, la domanda proposta da
e, per l'effetto dichiari efficace e opponibile la sentenza del Tribunale di Controparte_8
Sassari n. 292/2015 depositata in data 24.2.2015 in giudizio per usucapione n. 3813/2012;
16.3 in stretto subordine emendi la motivazione escludendo l'estensione degli effetti dell'azione a
“tutti i creditori di ” e il dispositivo indicando come danneggiato il solo creditore CP_9
opponente ); Controparte_8
16.4 con vittoria di spese e onorari dei due gradi del giudizio.”.
Nell'interesse di Controparte_1
“In via preliminare: 1) Dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348bis cpc;
Nel merito: 2)
Rigettare ogni domanda dell'appellante e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 405/2022 del
Trib. Sassari (RG n. 1014/2017), la quale ha revocato la sentenza del Tribunale di Sassari n.
292/2015; 3) In subordine, annullare, revocare o comunque dichiarare l'inefficacia della sentenza
n. 292/2015 del Tribunale di Sassari (RG 3813/2012) emessa il 24/2/2015 e pubblicata in pari data ai sensi dell'art. 404 c. 1 cpc e, per l'effetto, dichiarare che gli immobili oggetto della sentenza n.
292/2015 del Tribunale di Sassari sono di proprietà esclusiva di e Controparte_6 CP_7
, secondo le rispettive quote;
4) nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello
[...] relativi alla tardività dell'opposizione proposta da e/o all'efficacia della Controparte_8 sentenza nei confronti di tutti i creditori, in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare che CP_ l'opposizione di terzo ex art. 404 c. 2 cpc proposta da è ammissibile e, per l'effetto, dichiarare che gli immobili oggetto della sentenza n. 292/2015 del Tribunale di Sassari sono di proprietà esclusiva di e , secondo le rispettive quote, con conseguente Controparte_6 CP_7
condanna al pagamento delle spese di lite;
5) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;”.
Nell'interesse di Controparte_10
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettare, siccome infondato l'appello proposto dall'appellante e dunque confermare la sentenza di primo grado n. 405/2022 pubblicata il
19/04/2022 emessa dal Tribunale civile di Sassari. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite. In via istruttoria si chiede il rigetto delle prove testimoniali ex adverso richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il proponeva opposizione revocatoria ai sensi dell'art. 404 2° co. c.p.c Controparte_8
avverso la sentenza n. 295/2015, con la quale il Tribunale di Sassari in data 24.2.2015 aveva accertato che aveva acquistato per usucapione la proprietà dei terrenti in agro di Parte_1
Sassari-Nurra al NCT foglio 63 (mappale 125 ex 7), fg. 55 mapp.li 48,49,55, foglio 63, mapp. 8, fg.
55 mapp. 86 in loc. Monti di Bidda, intestati ai genitori e . Controparte_6 CP_7
Assumeva che gran parte dei predetti terreni era oggetto di pignoramento da parte dell'istituto di credito contro e con atto trascritto nel 2003; in data 8.2.2017 Controparte_6 CP_7
aveva proposto opposizione di terzo all'esecuzione invocando la sentenza 295/2015, Parte_1
che lo aveva riconosciuto proprietario per usucapione;
in data 15/2/2017 la banca aveva acquisito il certificato storico dello stato di famiglia del dal quale era emerso che l'usucapente era figlio _6
dei proprietari dei terreni e debitori esecutati nonché coniugato con , che Controparte_11 aveva ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento indirizzato a e , _6 CP_7 dichiarando di essere parente convivente dei destinatari dell'atto; il rapporto di parentela esistente tra l'usucapente e i proprietari del fondo, i quali erano rimasti contumaci nel giudizio, così facilitando l'ottenimento della sentenza, unitamente alla mancata evocazione in giudizio del creditore pignoratizio, costituivano circostanze plurime e concordanti della collusione esistente tra le parti del giudizio definito con la sentenza di usucapione dei terreni oggetto della procedura esecutiva.
Resisteva alla domanda , mentre rimanevano contumaci i genitori e Parte_1 _6
. CP_7
Interveniva volontariamente nel giudizio quale successore a titolo particolare del Controparte_12
credito a suo tempo vantato da AR s.r.l., e prima ancora da BNL, nei confronti dei coniugi _2
, aderendo alla domanda proposta dal e proponendo a sua volta autonoma
[...] Controparte_8
domanda di opposizione di terzo, da qualificarsi alternativamente ordinaria o revocatoria, sulla base delle medesime argomentazioni svolte dal Controparte_8
Il Tribunale, con sentenza n. 405/2022, così decideva la causa:
1) dichiarava tempestiva l'opposizione revocatoria proposta dal entro il Controparte_8 termine di 30 giorni, decorrente dall'acquisizione del certificato storico dello stato di famiglia, primo momento in cui l'istituto di credito era venuto a conoscenza del rapporto di parentela esistente tra i debitori esecutati e l'usucapente;
2) dichiarava, viceversa, tardiva l'opposizione dell'intervenuta poiché proposta CP_12 oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto di citazione in giudizio eseguita dal nei confronti di AR, originaria creditrice, restando irrilevanti le Controparte_8
successive vicende traslative del credito a titolo particolare;
3) riteneva, in ogni caso, irrilevante la questione in ragione degli effetti erga omnes derivanti dall'accoglimento dell'opposizione di terzo;
4) nel merito, riteneva che il rapporto di stretta parentela esistente tra le parti del giudizio di usucapione, la contumacia dei proprietari, l'omessa evocazione in giudizio dei creditori pignoratizi, erano tutti elementi sintomatici della collusione esistente tra le parti per l'accoglimento della domanda di usucapione, che rivelava pertanto la sua vera finalità di strumento attraverso il quale sottrarre alle ragioni dei creditori i beni del debitore esecutato.
Avverso la sentenza ha proposto appello domandandone la riforma e lamentandone Parte_1
l'erroneità e l'ingiustizia per i seguenti motivi: i) nella parte in cui il Tribunale aveva attribuito alla contumacia dei proprietari, al rapporto di parentela e alla notifica ricevuta dalla moglie del , il _6
valore di elementi indiziari del dolo e della collusione esistente tra le parti;
ii) per aver ritenuto erroneamente tempestiva l'opposizione proposta dal utilizzando come dies a Controparte_8
quo la conoscenza dello stato di famiglia del , nonostante nel corso della procedura esecutiva, _6 già in data 1.12.2014, l'Istituto Vendite Giudiziarie e il ctu avevano fatto riferimento alla presenza sui terreni pignorati del figlio del proprietario, che aveva anche riferito di aver intrapreso una causa di usucapione dinanzi al Tribunale di Sassari;
iii) nella parte in cui il tribunale aveva affermato che la sentenza resa nel giudizio di opposizione revocatoria avrebbe prodotto effetti erga omnes, in favore di tutti i creditori, dunque anche di che poteva così giovarsene indipendentemente CP_12 dalla tempestività dell'opposizione.
Tanto esposto in fatto l'appellante insiste in tutte le domande formulate, in via preliminare nell'ammissione della prova testimoniale tesa a dimostrare la residenza effettiva sua e del coniuge al tempo della notifica degli atti della procedura ai debitori esecutati. Controparte_11
Ha resistito all'appello succeduta al Controparte_4 Controparte_8
concludendo per la conferma della sentenza con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa in data 30.12.2022 ha resistito all'impugnazione Controparte_1
proponendo a sua volta appello incidentale per i seguenti motivi: a) per omessa pronuncia sull'opposizione ordinaria proposta da b) per aver ritenuto erroneamente CP_12 CP_12 decaduta dall'opposizione di terzo, nonostante avesse avuto conoscenza della sentenza di usucapione soltanto in data 13.6.2017, a seguito dell'accesso al fascicolo telematico, non potendo valere a tali fini la notifica dell'atto di citazione effettuata dal il 6/3/2017 nei Controparte_8
confronti di AR, soggetto ormai privo di legittimazione passiva per aver già ceduto il credito a
, che lo aveva a sua volta ceduto a Per_1 CP_12
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 febbraio
2025, previa assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'appello contesta la tempestività dell'opposizione revocatoria Parte_1 proposta dal sostenendo che l'istituto di credito era a conoscenza della sentenza Controparte_8 di usucapione sin dalla procedura esecutiva, nel corso della quale era emerso che l'appellante conduceva la sua azienda agricola nei terreni dei genitori, contro i quali aveva anche intrapreso una causa di usucapione.
Il motivo non coglie nel segno. A parte la tardività ex art. 345 c.p.c. della produzione del verbale dell'IVG, effettuata per la prima volta nel giudizio d'appello, in ogni caso il fatto noto ai fini della decorrenza del termine per proporre l'impugnazione della sentenza implicava l'esistenza di una fattispecie ben più complessa rispetto alla presenza, tutt'altro che anomala, di un figlio sui terreni dei genitori. Presupponeva quantomeno l'esistenza di una sentenza favorevole all'usucapente, resa possibile dal dolo e dalla collusione delle parti del giudizio, concretizzatasi in particolari espedienti processuali, come l'omessa estensione del contraddittorio ai creditori ipotecari e pignoratizi, la contumacia dei proprietari convenuti e la loro mancata comparizione all'udienza fissata per il loro interrogatorio formale. Occasione, questa, in cui sarebbe con ogni probabilità emerso lo stretto rapporto parentale esistente tra le parti, che avrebbe indotto il giudicante ad una ben più rigorosa valutazione delle prove sul possesso. Tanto più che nel verbale di sopralluogo dell'IVG Pt_1
dichiarava di aver promosso causa di usucapione dei terreni, dove esercitava la sua azienda
[...] agricola da oltre vent'anni, ma si dichiarava anche disponibile a versare l'importo di € 200,00 a titolo d'indennità di occupazione.
Nel caso in oggetto, la sentenza di usucapione è stata depositata il 24.2.2015, mentre la relazione dell'IVG è del precedente mese di dicembre 2014. Tanto basta per affermare che l'istituto di credito pignorante ha avuto completa conoscenza dell'espediente posto in essere dal debitore esecutato per sottrarre i beni pignorati alla procedura esecutiva per la prima volta con l'opposizione di terzo proposta dal per far valere il suo diritto di proprietario a titolo originario, riconosciuto _6
proprio con la sentenza opposta. Solo in sede di opposizione di terzo il avuto Controparte_8
sentore della possibile intesa fraudolenta, ha ricevuto conferma dei suoi sospetti dopo aver acquisito lo stato di famiglia e aver così scoperto lo stretto rapporto di parentela che legava le parti del giudizio di usucapione (genitori/figlio). Con il successivo accesso agli atti del processo ha poi scoperto che la sentenza era stata resa all'esito di un giudizio nel quale i genitori, rimasti contumaci, non avevano svolto alcuna attività difensiva e non erano neppure comparsi a rendere interrogatorio formale, così fuorviando il giudice su un inesistente possesso uti dominus del figlio in loro danno.
Dunque, è questo il momento in cui la banca ha scoperto la collusione delle parti del giudizio di usucapione, come correttamente accertato anche dal Tribunale nel valutare la tempestività dell'opposizione proposta dal Controparte_8 Non miglior sorte merita il secondo motivo con il quale l'appellante contesta il valore indiziario dell'accordo fraudolento, a suo dire ingiustamente attribuito dal tribunale ad alcune circostanze, a suo dire neppure vere.
Il tribunale considerava infatti ai fini della prova del dolo e della collusione:
- il rapporto di stretta parentela esistente tra le parti del giudizio,
- e, prima ancora, il rapporto di convivenza, ricavabile dalla notifica di un atto dell'esecuzione eseguita nel 2003 nel domicilio dei debitori esecutati a mani di coniuge Controparte_11
di , dichiaratasi nuora convivente;
Parte_1
- la contumacia dei genitori nel processo, peraltro giustificata dalla con la mancanza CP_7
delle disponibilità pecuniarie per difendersi;
- la mancata comparizione delle parti a rendere interrogatorio formale, occasione nella quale assai probabilmente sarebbe emerso il rapporto di parentela;
- la mancata evocazione in giudizio dei creditori ipotecari e pignoratizi che avrebbero potuto contrastare la domanda di usucapione.
Secondo parte appellante il Tribunale avrebbe ingiustamente considerato tra gli elementi indizianti del dolo un rapporto di convivenza tra il e i genitori in realtà inesistente, come ben avrebbero _6
potuto dimostrare le prove testimoniali dedotte sin dal primo grado del giudizio, non ammesse dal
Tribunale e reiterate in appello, mentre nessuno dei restanti elementi aveva valore indiziario della collusione.
Anche tale censura non coglie nel segno.
Indipendentemente dal fatto che e la moglie avessero una diversa residenza formale, Parte_1
ciò che conta è che la ha ricevuto personalmente la notifica destinata ai suoceri presso CP_11
l'abitazione di questi ultimi, dichiarando di essere una parente convivente, così confermando di essere quantomeno un'assidua frequentatrice dell'abitazione dei suoceri. Circostanza di amichevole frequentazione che a maggior ragione consentiva di connotare in termini di ospitalità e tolleranza il rapporto materiale del figlio con i terreni dei genitori. Pt_1
D'altronde lo stesso attore, nell'atto di citazione nel giudizio di usucapione testualmente dichiarava di svolgere l'attività di allevamento ovini e caprini sui terreni dei genitori .. dal 1987ad oggi in assenza di opposizione dei proprietari.
Dunque, l'uso che l'appellante faceva dei terreni dei genitori non traeva origine da un atto di materiale apprensione posto in essere contro di loro (contra dominus), quanto invece in una consenziente condivisione del godimento del patrimonio immobiliare familiare in un contesto di prolungata e pacifica tolleranza dell'altrui uso, anche esclusivo, che ordinariamente caratterizza le relazioni familiari. Secondo il consolidato e univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità “in tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo.
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11277 del 29/05/2015).
La sentenza n. 292/2015 che, al contrario, ha riconosciuto la qualità di proprietario a titolo originario in capo al figlio , è stata resa possibile proprio dall'accordo collusivo delle parti, Pt_1
posto in essere attraverso il mancato coinvolgimento dei creditori ipotecari e pignoratizi e la contumacia dei formali intestatari dei terreni, unitamente alla loro mancata comparizione in udienza per rendere l'interrogatorio formale sui fatti allegati in citazione, peraltro già astrattamente inidonei ad integrare gli elementi costitutivi dell'acquisto a titolo originario nella parte in cui deducevano l'esistenza di un consenso dei proprietari all'uso dei terreni. Occasione, quella della comparizione personale, nella quale sarebbe verosimilmente emerso lo stretto rapporto parentale esistente tra le parti, che avrebbe indotto il giudice a valutare con ben maggior rigore le prove sul preteso possesso uti dominus del figlio contro i genitori.
Dunque, la sentenza di usucapione ha rivelato la sua vera finalità, ossia quella di strumento posto in essere fraudolentemente dai debitori esecutati d'accordo con il figlio, apparente usucapente, per sottrarre i beni all'esecuzione forzata e alle ragioni dei creditori. Finalità resa possibile dalla non trascurabile circostanza che soltanto l'acquisto a titolo originario ha la particolare caratteristica di essere opponibile a qualsiasi avente causa, anche se divenuto tale in forza di titoli trascritti precedentemente.
Non miglior sorte merita il terzo motivo, con il quale l'appellante si duole dell'affermazione fatta dal Tribunale sugli effetti erga omnes della sentenza resa all'esito del giudizio di opposizione revocatoria di terzo.
Osserva sul punto la Corte come si tratti in realtà di un obiter dictum, privo di contenuti decisori, fatto dal Tribunale al solo fine di tranquillizzare sulla possibilità di giovarsi della CP_12 sentenza di accoglimento nonostante il rigetto dell'opposizione dalla stessa proposta.
Dunque, non si vede quale interesse abbia il a dolersi di un'affermazione priva di carattere _6
decisorio, dalla quale non subisce alcun pregiudizio, neppure nei rapporti con la cui CP_12
opposizione è stata viceversa rigettata.
Ora, la Corte, per quanto non intenda approfondire la questione sulla natura degli effetti, se erga omnes o inter partes, della sentenza che accoglie l'opposizione revocatoria di terzo, non può non rilevare che il fatto stesso che la giurisprudenza ammetta la possibilità per i creditori pregiudicati dalla stessa sentenza d'intervenire nel giudizio instaurato da altri lascia presumere il contrario, ossia che diversamente non si gioverebbero degli effetti derivanti dal giudicato ottenuto tra altre parti.
Secondo Cass Sez. 3, Sentenza n. 27530 del 30/12/2014 … i creditori possono sempre intervenire in appello, ai sensi dell'art. 344 cod. proc. civ., ove assumano una posizione processuale simile a quella dell'opposizione di terzo revocatoria, purché specifichino nell'atto di intervento, pur senza formule sacramentali, di agire ai sensi dell'art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., ovvero alleghino i presupposti di fatto su cui si fonda l'opposizione revocatoria, così assicurando il "thema decidendum", la costituzione del contraddittorio, la possibilità di verifica della ammissibilità dell'intervento e della fondatezza nel merito della domanda.
In ogni caso, l'opposizione proposta da diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, CP_12
era tempestiva e fondata con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione.
In via pregiudiziale, con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione, rileva la Corte come
[...]
abbia adeguatamente documentato la propria legittimazione processuale e Controparte_1
sostanziale, dimostrando di essere succeduta a nel credito da questa vantato nei confronti CP_12 di mediante produzione dell'atto di conferimento di ramo d'azienda in data Controparte_6
29.6.2018, con effetti dal 1 luglio 2018, a rogito Notaio relativo all'attività di Persona_2
acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed con subentro di , tra gli altri, CP_1
anche in tutti i crediti deteriorati di cui si è resa acquirente e sarà titolare alla data di CP_12 efficacia del conferimento (1 luglio 2018). Trattandosi di cessione di ramo d'azienda a favore d'intermediario finanziario previsto dall'art. 106 del D. Lgs 385/1993, dunque di cessione di rapporti giuridici in blocco, disciplinata dall'art. 58 D. Lgs. 1°settembre 1993 n. 385, l'appellata ha prodotto anche l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 9.8.2018 dove è data notizia del conferimento.
Sempre in via pregiudiziale, sulla tempestività dell'opposizione, è da escludere che il dies a quo del termine di trenta giorni per proporla potesse decorrere dalla notifica dell'atto di citazione fatta a
SARC dal in data 6.3.2017, come ritenuto invece dal Tribunale. Controparte_8
Forse, operando un'analogia tra il giudizio di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., che è un mezzo d'impugnazione contro una sentenza (appunto quella frutto del dolo e della collusione delle parti), con le opposizioni esecutive, il tribunale ha ritenuto che vi fosse un'interferenza tra i due giudizi, e dunque tra le parti del giudizio dell'opposizione revocatoria di terzo e quelle della procedura esecutiva, presupponendo l'erronea esistenza di un contraddittorio necessario tra le parti del processo esecutivo e quelle dell'opposizione di terzo. In realtà nell'opposizione revocatoria di terzo le uniche parti necessarie, oltre al creditore opponente, sono le parti dell'originario giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza opposta. Nel caso di specie , Controparte_6 CP_7 e . È alle parti originarie del processo definito con la sentenza opposta che fa
[...] Parte_1
verosimilmente riferimento Cass. n. 24631/2015, citata dal Tribunale.
Ciò significa che la notifica dell'atto di citazione effettuata dal in data 6.3.2017 Controparte_8
nei confronti di AR è da considerarsi a tutti gli effetti eseguita ad un soggetto estraneo, poiché a quel tempo non più titolare di alcuna posizione creditoria nei confronti di e _6 CP_7
pertanto privo di interesse e legittimazione a proporre un'eventuale opposizione revocatoria
[...] di terzo. La cessione dei crediti tra AR e era stata formalizzata addirittura con atto dell'11 Per_1
luglio 2013 (pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27.7.2013), quindi da a con Per_1 CP_12
atto del 3.4.2017.
In quanto ricevuta da un soggetto estraneo, la notifica eseguita nei confronti di AR (neppure diretto dante causa di non poteva evidentemente valere a rendere conoscibile all'effettivo CP_12 creditore ( l'esistenza di una sentenza pregiudizievole delle sue ragioni creditorie CP_12
ottenuta con il dolo e la collusione delle parti del processo.
In sintesi, la notifica dell'atto di citazione a AR (soggetto non più titolare del credito dal 2013) era circostanza assolutamente neutra rispetto alla sfera giuridica di la quale, come CP_12 documentato in giudizio, aveva per la prima volta notizia dell'esistenza di una sentenza ottenuta con dolo con la richiesta di visibilità del fascicolo in data 13.6.2017. Termine rispetto al quale ha tempestivamente proposto la sua opposizione revocatoria di terzo (con comparsa di costituzione in data 5.7.2017).
Oltre che tempestiva, l'opposizione è anche fondata nel merito per le medesime ragioni per le quali
è stato ampiamente dimostrato in giudizio l'accordo fraudolento tra usucapente e intestatari formali dei beni per la sottrazione dei terreni alla garanzia patrimoniale dei creditori.
Dall'accoglimento dell'opposizione deriva la revoca della sentenza anche nei rapporti con CP_1 con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi proposti dall'appellante incidentale con riferimento all'omessa pronuncia sull'opposizione ordinaria di terzo.
In conclusione, segue all'accoglimento dell'opposizione revocatoria di terzo proposta da CP_12
CP oggi la revoca anche nei suoi confronti della sentenza n. 292/2015, Controparte_1 depositata in data 24.2.2015, con la quale il Tribunale ha accertato l'acquisto per usucapione da parte di contro e dei terreni in agro di Sassari- Parte_1 Controparte_6 CP_7
Nurra al NCT foglio 63 (mappale 125 ex 7), fg. 55 mapp.li 48,49,55, foglio 63, mapp. 8, fg. 55 mapp. 86 in loc. Monti di Bidda.
Le spese di lite, liquidate nei valori minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, stante l'indeterminatezza del valore dei beni oggetto di usucapione e la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza, e sono pertanto interamente poste a carico dell'appellante principale, dandosi anche atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) accoglie l'appello incidentale proposto da , e per essa, quale Controparte_1
mandataria, e in parziale modifica della sentenza n. 405/2022, Controparte_2
emessa dal Tribunale di Sassari il 19.04.2022, che si conferma nella restante parte, revoca anche nei confronti di oggi la sentenza n. 292/2015 del CP_12 Controparte_1
Tribunale di Sassari depositata in data 24.2.2015, con la quale è stato accertato l'acquisto per usucapione da parte di contro e Parte_1 Controparte_6 CP_7
dei terreni in agro di Sassari-Nurra al NCT foglio 63 (mappale 125 ex 7), fg. 55 mapp.li
48,49,55, foglio 63, mapp. 8, fg. 55 mapp. 86 in loc. Monti di Bidda.
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parti appellate, che Parte_1 liquida in complessivi € 4.996,00 per compensi professionali in favore di ciascuna parte, oltre spese esenti, spese generali, IVA e CPA.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 26 maggio 2025.
Il consigliere estensore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni