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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30642/2023 R.G. promossa da:
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Paganuzzi (c.f. , che ha C.F._1 dichiarato per le comunicazioni e notificazioni l'indirizzo PEC
e il FAX 02.87151603; contro Email_1
- attrice-
Controparte_2
(c.f. , in persona del
[...] P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_3
Generale dello Stato (c.f. ), presso la quale è domiciliata in Milano, in Via P.IVA_3
Freguglia 1 (FAX: 02.5468004 – PEC: ; Email_2
-convenuta-
con atto di citazione notificato in data 29.8.2023;
avente a oggetto: contributo per l'Editoria di cui al D. Lgs. 70/2017;
conclusioni dell'attrice:
<
1) occorrendo previo accertamento:
- della natura non lucrativa della Società Attrice;
- della nullità e/o illegittimità dei decreti di rigetto emessi dal
[...]
e così identificati: Controparte_2
15/1/2021 prot. 192 (Segnatura: DIE-0000192-P-15/01/2021),
28/2/2022 prot. 1107 (Segnatura: DIE-0001107-P-28/02/2022) e
27/2/2023 prot. 1330 (Segnatura: DIE-0001330-P-27/02/2023);
- della sussistenza in capo alla società Attrice di tutti requisiti di ammissibilità al contributo per l'editoria per gli anni 2019, 2020 e 2021 di cui al D.Lgs. 70/2017, per gli enti indicati dall'art. 2, comma 1 lett. b);
- della misura del contributo per l'editoria dovuto alla Società Attrice per gli anni 2019,
2020 e 2021 sulla base dei criteri di legge;
2) annullare e/o disapplicare i provvedimenti sopra descritti per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto
3) condannare la in persona del presidente del Controparte_2
Consiglio pro tempore, , CP_2 Controparte_2 [...]
ad ammettere la società Controparte_4 ricorrente al Contributo per l'Editoria di cui al D. Lgs. 70/2017 per gli anni 2019, 2020 e
2021 e a pagare il relativo contributo nella seguente misura oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge:
2 esercizio 2019 68.530,50
esercizio 2020 70.081,08
esercizio 2021 90.499,98
totale 229.111,56
4) Con vittoria di spese e onorari di ogni fase del giudizio, maggiorazione ex art. 4, comma
1bis DM 37/2018 (collegamenti ipertestuali), spese generali 15% e accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario>>
conclusioni della convenuta:
<>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attrice, , ha chiesto la condanna della Controparte_1 [...] al pagamento del contributo per l'Editoria di cui al D.Lgs. 70/2017 Controparte_2 per gli anni 2019, 2020 e 2021 (per un importo complessivo pari a € 229.111,56), che assume essere stato illegittimamente negato dalla convenuta sulla base della ritenuta assenza del requisito della natura non lucrativa della società richiedente.
L'attrice deduce di aver presentato domande alla – Controparte_2
nelle date 27/1/2020 per l'anno 2019, 27/1/2021 per l'anno 2020, 24/1/2022 per l'anno
2021 - chiedendo di essere ammessa al contributo per l'Editoria in qualità di “ente senza fine di lucro”, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 70/20171, e producendo i
3 documenti richiesti dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria attestanti il possesso dei requisiti necessari per ottenere il contributo.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, tuttavia, aveva respinto le domande, ritenendo che la cooperativa non rientrasse nella categoria dei soggetti beneficiari - enti senza fine di lucro - per la quale le domande di contributo erano state presentate.
In particolare, la convenuta, nell'escludere l'attrice dal contributo, ne aveva indicato la ragione nella “possibilità, prevista nello statuto, di distribuzione degli utili (art. 27), la presenza, all'interno della cooperativa, di 'soci sovventori' (art. 16 dello statuto e libro dei soci), la previsione che 'le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili' (art. 19 dello statuto)”.
Altra Economia sottolinea invece di avere scopo mutualistico e che il proprio Statuto contiene (all'art. 27 ultimo comma) divieto di distribuzione degli utili provenienti dall'esercizio dell'anno di riscossione dei contributi previsti dal d.lgs. 70/2017 e negli otto anni successivi.
La costituitasi nel presente giudizio con comparsa di Controparte_2
risposta depositata telematicamente il giorno 1.11.2023, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, ritenendole infondate per le medesime ragioni poste alla base dei provvedimenti di esclusione contestati dall'attrice.
Il giudice, con ordinanza 17/18.4.2024, ha disposto la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato, fissando udienza per il giorno 10.12.2024, per gli adempimenti di cui all'art. 281-sexies c.p.c.
d) imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;
e) imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;
f) associazioni dei consumatori e degli utenti che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206;
g) imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.
2. Le imprese editrici di cui al comma 1 possono richiedere il contributo per una sola testata, fatte salve le imprese ed associazioni di cui alla lettera e)>>. L'art. 1, comma 810, lettera c), ha stabilito che < contributo le imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70>>;
4 *
I tre provvedimenti di rigetto della domanda di erogazione del contributo per l'Editoria di cui al D. Lgs. 70/2017 (prot. 192 del 15/1/2021, prot. 1107 del 28/2/2022 e prot. 1330 del
27/2/2023, allegati dall'attrice rispettivamente sub docc. A4.a, B3.a e C3.a) riportano quale motivazione il fatto che «la società cooperativa non rientra nella categoria dei soggetti beneficiari, enti senza fine di lucro, per la quale la domanda di contributo è stata presentata, stante la possibilità, prevista nello statuto, di distribuzione degli utili (art. 27), la presenza, all'interno della cooperativa, di “soci sovventori” (art. 16 dello statuto e libro dei soci), la previsione che “le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili (art. 19 dello statuto)», circostanze che <risultano, peraltro, confermate dall'ordinanza resa in data 09/03/2021 dal Tribunale Amministrativo del Lazio in sede cautelare sul ricorso proposto da avente ad oggetto l'annullamento CP_1 del decreto di esclusione dal contributo per l'anno 2019, laddove il giudice ha statuito che dallo statuto sociale, e in particolare dall'art. 27, risulta la possibilità di distribuire utili tra i soci e, quindi, il fine di lucro, con conseguente impossibilità di far rientrare la ricorrente nella categoria di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n.
70/2017>>.
Al fine di individuare la natura della società attrice, occorre considerare che
[...]
è una piccola cooperativa editrice appartenente al mondo del terzo settore (e in CP_1
particolare a quello del commercio equo e solidale), il cui statuto sociale - al tempo delle domande del contributo oggetto di causa - così recitava (doc. 2 di parte attrice): art. 3, comma 1: La Cooperativa non ha scopo di lucro è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza fini di speculazione privata ed è volta a perseguire la funzione sociale propria delle cooperative. art. 27, comma 1: E' fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato.
5 art. 27, ultimo comma: È vietata in ogni caso la distribuzione degli utili, sotto qualsiasi forma, nell'esercizio in cui sono riscossi i contributi previsti dal decreto legislativo 17 maggio 2017, n. 70, sue modifiche ed integrazioni, e negli otto esercizi successivi, ai sensi della lettera e), comma 2, dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 maggio 2017, n. 70, sue modifiche ed integrazioni.
L'art 3, comma 3 dichiara poi lo scopo mutualistico della società, che, tuttavia, rappresenta un indice ma non è determinante nell'accertamento dell'assenza di scopo di lucro, la cui verifica deve piuttosto basarsi su un'analisi sostanziale dell'operato della società, della gestione economica e delle finalità concretamente perseguite, alla luce del principio della prevalenza dell'attività concreta sulla forma giuridica (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Trib.,
n. 27468/2018; Cass. Civ., Sez. I, n. 10702/2016).
Parimenti, non rappresenta un indice dirimente nella qualificazione della società come non lucrativa la presenza nella compagine sociale dei soci sovventori (prevista dall'art. 16 dello statuto), i quali sono ammessi nelle cooperative per apportare risorse finanziarie e possono ricevere una remunerazione del capitale investito a norma dell'art. 2526 c.c., e la cui presenza è specificamente regolata dalla legge proprio per evitare che la cooperativa perda la sua finalità mutualistica e si trasformi in un'impresa a scopo di lucro.
Ciò che dunque rileva nella valutazione della natura dell'ente è lo svolgimento di un'attività diretta alla realizzazione di utili da distribuire ai soci, che – costituendo lo scopo lucrativo delle società di cui all'art. 2247 c.c. - è vietato o molto limitato nelle cooperative e negli enti del Terzo Settore e, per ciò che qui interessa, esclude l'impresa editrice dai beneficiari del contributo per l'Editoria secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 lett. c)
D.Lgs. 70/2017.
Nello specifico, l'art. 5, comma 2 lett. e) D.Lgs. 70/2017 indica tra i requisiti di ammissione al predetto contributo il “divieto di distribuzione di utili provenienti dall'esercizio dell'anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con norma statutaria”.
Con riguardo a tale requisito, appare dirimente l'art. 27, ultimo comma, dello Statuto di che - in ossequio a quanto previsto dalla norma appena citata - afferma che CP_1
“É vietata in ogni caso la distribuzione degli utili, sotto qualsiasi forma, nell'esercizio in
6 cui sono riscossi i contributi previsti dal decreto legislativo 17 maggio 2017, n. 70, sue modifiche ed integrazioni, e negli otto esercizi successivi, ai sensi della lettera e), comma
2, dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 maggio 2017, n. 70”: questa disposizione statutaria rivela apertamente e inequivocabilmente l'intento di conformare lo statuto ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 70/2017 ai fini dell'ammissione al contributo per l'editoria.
D'altra parte, la possibilità di distribuire i dividendi ammessa dall'art. 27, comma 1, dello statuto societario è limitata a una misura circoscritta (inferiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato) e, pertanto, è del tutto conforme al dettato dell'art. 2514 lett. a) c.c. che, consentendo anche agli enti diversi da quelli lucrativi una distribuzione limitata degli utili, non ne esclude la natura di enti senza scopo di lucro.
Il divieto di distribuzione di utili previsto dall'art. 27, ultimo comma, dello statuto societario esclude, peraltro, la possibilità di distribuire utili provenienti dall'esercizio dell'anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi anche ai soci sovventori eventualmente presenti all'interno della società cooperativa, scongiurando così il rischio che quest'ultima perda la sua finalità mutualistica e si trasformi in un'impresa a scopo di lucro.
Si può dunque affermare la sostanziale prevalenza della clausola di cui all'art. 27, ultimo comma, dello Statuto rispetto alle altre disposizioni di tale atto: in virtù della sua formulazione in termini assoluti e inequivoci (che consente di estrapolare una chiara volontà delle parti contrattuali) e del puntuale richiamo operato a favore dell'art. 5, comma
2 lett. e) D.Lgs. 70/2017, deve escludersi che essa integri una mera clausola di stile (vale a dire un'espressione generica frequentemente contenuta nei contratti o negli atti notarili, che per la sua eccessiva ampiezza e indeterminazione rivela la funzione di semplice completamento formale).
Alla luce delle considerazioni svolte, va quindi ritenuta l'illegittimità dei decreti di esclusione dal contributo per l'Editoria, là dove essi affermano che è priva CP_1 del requisito di cui all'art. 2, comma 1 lett. c) D.Lgs. 70/2017.
Pertanto, la convenuta deve essere condannata al Controparte_2
pagamento, in favore della società attrice, del contributo per l'Editoria di cui al D.Lgs.
7 70/2017 per gli anni 2019, 2020 e 2021, quantificato da (senza obiezioni di CP_1 parte convenuta) nella misura complessiva di € 229.111,56. Su tale importo sono dovuti anche interessi moratori ex art. 1284 co. 4° c.c.
**
Le spese processuali seguono la soccombenza. Tuttavia, considerato che la presente controversia è stata determinata anche dalla non immediata univocità delle disposizioni statutarie adottate da si giustifica la compensazione tra le parti della metà CP_1
di dette spese, che vengono liquidate in dispositivo giusta il D.M. 13.8.2022 n. 147.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o respinta:
condanna la al pagamento in favore dell'attrice Controparte_2 [...] del contributo per l'Editoria di cui al D.Lgs. 70/2017, Controparte_1
relativo agli anni 2019, 2020 e 2021, pari a complessivi € 229.111,56, oltre interessi ex art. 1284 co. 4° c.c.;
condanna la convenuta a rifondere alla società attrice la metà delle spese processuali, liquidando tale frazione in € 6.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali e oneri di legge, e compensando tra le parti la restante metà.
Sentenza esecutiva.
Milano, 31.3.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 il testo dell'art. 2 del d.lgs. 15.5.2017 n. 70 (Beneficiari dei contributi all'editoria) è il seguente:
<<
1. Possono essere destinatarie dei contributi all'editoria le imprese editrici costituite nella forma di: a) cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
b) imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30642/2023 R.G. promossa da:
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Paganuzzi (c.f. , che ha C.F._1 dichiarato per le comunicazioni e notificazioni l'indirizzo PEC
e il FAX 02.87151603; contro Email_1
- attrice-
Controparte_2
(c.f. , in persona del
[...] P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_3
Generale dello Stato (c.f. ), presso la quale è domiciliata in Milano, in Via P.IVA_3
Freguglia 1 (FAX: 02.5468004 – PEC: ; Email_2
-convenuta-
con atto di citazione notificato in data 29.8.2023;
avente a oggetto: contributo per l'Editoria di cui al D. Lgs. 70/2017;
conclusioni dell'attrice:
<
1) occorrendo previo accertamento:
- della natura non lucrativa della Società Attrice;
- della nullità e/o illegittimità dei decreti di rigetto emessi dal
[...]
e così identificati: Controparte_2
15/1/2021 prot. 192 (Segnatura: DIE-0000192-P-15/01/2021),
28/2/2022 prot. 1107 (Segnatura: DIE-0001107-P-28/02/2022) e
27/2/2023 prot. 1330 (Segnatura: DIE-0001330-P-27/02/2023);
- della sussistenza in capo alla società Attrice di tutti requisiti di ammissibilità al contributo per l'editoria per gli anni 2019, 2020 e 2021 di cui al D.Lgs. 70/2017, per gli enti indicati dall'art. 2, comma 1 lett. b);
- della misura del contributo per l'editoria dovuto alla Società Attrice per gli anni 2019,
2020 e 2021 sulla base dei criteri di legge;
2) annullare e/o disapplicare i provvedimenti sopra descritti per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto
3) condannare la in persona del presidente del Controparte_2
Consiglio pro tempore, , CP_2 Controparte_2 [...]
ad ammettere la società Controparte_4 ricorrente al Contributo per l'Editoria di cui al D. Lgs. 70/2017 per gli anni 2019, 2020 e
2021 e a pagare il relativo contributo nella seguente misura oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge:
2 esercizio 2019 68.530,50
esercizio 2020 70.081,08
esercizio 2021 90.499,98
totale 229.111,56
4) Con vittoria di spese e onorari di ogni fase del giudizio, maggiorazione ex art. 4, comma
1bis DM 37/2018 (collegamenti ipertestuali), spese generali 15% e accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario>>
conclusioni della convenuta:
<>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attrice, , ha chiesto la condanna della Controparte_1 [...] al pagamento del contributo per l'Editoria di cui al D.Lgs. 70/2017 Controparte_2 per gli anni 2019, 2020 e 2021 (per un importo complessivo pari a € 229.111,56), che assume essere stato illegittimamente negato dalla convenuta sulla base della ritenuta assenza del requisito della natura non lucrativa della società richiedente.
L'attrice deduce di aver presentato domande alla – Controparte_2
nelle date 27/1/2020 per l'anno 2019, 27/1/2021 per l'anno 2020, 24/1/2022 per l'anno
2021 - chiedendo di essere ammessa al contributo per l'Editoria in qualità di “ente senza fine di lucro”, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 70/20171, e producendo i
3 documenti richiesti dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria attestanti il possesso dei requisiti necessari per ottenere il contributo.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, tuttavia, aveva respinto le domande, ritenendo che la cooperativa non rientrasse nella categoria dei soggetti beneficiari - enti senza fine di lucro - per la quale le domande di contributo erano state presentate.
In particolare, la convenuta, nell'escludere l'attrice dal contributo, ne aveva indicato la ragione nella “possibilità, prevista nello statuto, di distribuzione degli utili (art. 27), la presenza, all'interno della cooperativa, di 'soci sovventori' (art. 16 dello statuto e libro dei soci), la previsione che 'le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili' (art. 19 dello statuto)”.
Altra Economia sottolinea invece di avere scopo mutualistico e che il proprio Statuto contiene (all'art. 27 ultimo comma) divieto di distribuzione degli utili provenienti dall'esercizio dell'anno di riscossione dei contributi previsti dal d.lgs. 70/2017 e negli otto anni successivi.
La costituitasi nel presente giudizio con comparsa di Controparte_2
risposta depositata telematicamente il giorno 1.11.2023, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, ritenendole infondate per le medesime ragioni poste alla base dei provvedimenti di esclusione contestati dall'attrice.
Il giudice, con ordinanza 17/18.4.2024, ha disposto la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato, fissando udienza per il giorno 10.12.2024, per gli adempimenti di cui all'art. 281-sexies c.p.c.
d) imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;
e) imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;
f) associazioni dei consumatori e degli utenti che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206;
g) imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.
2. Le imprese editrici di cui al comma 1 possono richiedere il contributo per una sola testata, fatte salve le imprese ed associazioni di cui alla lettera e)>>. L'art. 1, comma 810, lettera c), ha stabilito che < contributo le imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70>>;
4 *
I tre provvedimenti di rigetto della domanda di erogazione del contributo per l'Editoria di cui al D. Lgs. 70/2017 (prot. 192 del 15/1/2021, prot. 1107 del 28/2/2022 e prot. 1330 del
27/2/2023, allegati dall'attrice rispettivamente sub docc. A4.a, B3.a e C3.a) riportano quale motivazione il fatto che «la società cooperativa non rientra nella categoria dei soggetti beneficiari, enti senza fine di lucro, per la quale la domanda di contributo è stata presentata, stante la possibilità, prevista nello statuto, di distribuzione degli utili (art. 27), la presenza, all'interno della cooperativa, di “soci sovventori” (art. 16 dello statuto e libro dei soci), la previsione che “le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili (art. 19 dello statuto)», circostanze che <risultano, peraltro, confermate dall'ordinanza resa in data 09/03/2021 dal Tribunale Amministrativo del Lazio in sede cautelare sul ricorso proposto da avente ad oggetto l'annullamento CP_1 del decreto di esclusione dal contributo per l'anno 2019, laddove il giudice ha statuito che dallo statuto sociale, e in particolare dall'art. 27, risulta la possibilità di distribuire utili tra i soci e, quindi, il fine di lucro, con conseguente impossibilità di far rientrare la ricorrente nella categoria di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n.
70/2017>>.
Al fine di individuare la natura della società attrice, occorre considerare che
[...]
è una piccola cooperativa editrice appartenente al mondo del terzo settore (e in CP_1
particolare a quello del commercio equo e solidale), il cui statuto sociale - al tempo delle domande del contributo oggetto di causa - così recitava (doc. 2 di parte attrice): art. 3, comma 1: La Cooperativa non ha scopo di lucro è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza fini di speculazione privata ed è volta a perseguire la funzione sociale propria delle cooperative. art. 27, comma 1: E' fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato.
5 art. 27, ultimo comma: È vietata in ogni caso la distribuzione degli utili, sotto qualsiasi forma, nell'esercizio in cui sono riscossi i contributi previsti dal decreto legislativo 17 maggio 2017, n. 70, sue modifiche ed integrazioni, e negli otto esercizi successivi, ai sensi della lettera e), comma 2, dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 maggio 2017, n. 70, sue modifiche ed integrazioni.
L'art 3, comma 3 dichiara poi lo scopo mutualistico della società, che, tuttavia, rappresenta un indice ma non è determinante nell'accertamento dell'assenza di scopo di lucro, la cui verifica deve piuttosto basarsi su un'analisi sostanziale dell'operato della società, della gestione economica e delle finalità concretamente perseguite, alla luce del principio della prevalenza dell'attività concreta sulla forma giuridica (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Trib.,
n. 27468/2018; Cass. Civ., Sez. I, n. 10702/2016).
Parimenti, non rappresenta un indice dirimente nella qualificazione della società come non lucrativa la presenza nella compagine sociale dei soci sovventori (prevista dall'art. 16 dello statuto), i quali sono ammessi nelle cooperative per apportare risorse finanziarie e possono ricevere una remunerazione del capitale investito a norma dell'art. 2526 c.c., e la cui presenza è specificamente regolata dalla legge proprio per evitare che la cooperativa perda la sua finalità mutualistica e si trasformi in un'impresa a scopo di lucro.
Ciò che dunque rileva nella valutazione della natura dell'ente è lo svolgimento di un'attività diretta alla realizzazione di utili da distribuire ai soci, che – costituendo lo scopo lucrativo delle società di cui all'art. 2247 c.c. - è vietato o molto limitato nelle cooperative e negli enti del Terzo Settore e, per ciò che qui interessa, esclude l'impresa editrice dai beneficiari del contributo per l'Editoria secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 lett. c)
D.Lgs. 70/2017.
Nello specifico, l'art. 5, comma 2 lett. e) D.Lgs. 70/2017 indica tra i requisiti di ammissione al predetto contributo il “divieto di distribuzione di utili provenienti dall'esercizio dell'anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con norma statutaria”.
Con riguardo a tale requisito, appare dirimente l'art. 27, ultimo comma, dello Statuto di che - in ossequio a quanto previsto dalla norma appena citata - afferma che CP_1
“É vietata in ogni caso la distribuzione degli utili, sotto qualsiasi forma, nell'esercizio in
6 cui sono riscossi i contributi previsti dal decreto legislativo 17 maggio 2017, n. 70, sue modifiche ed integrazioni, e negli otto esercizi successivi, ai sensi della lettera e), comma
2, dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 maggio 2017, n. 70”: questa disposizione statutaria rivela apertamente e inequivocabilmente l'intento di conformare lo statuto ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 70/2017 ai fini dell'ammissione al contributo per l'editoria.
D'altra parte, la possibilità di distribuire i dividendi ammessa dall'art. 27, comma 1, dello statuto societario è limitata a una misura circoscritta (inferiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato) e, pertanto, è del tutto conforme al dettato dell'art. 2514 lett. a) c.c. che, consentendo anche agli enti diversi da quelli lucrativi una distribuzione limitata degli utili, non ne esclude la natura di enti senza scopo di lucro.
Il divieto di distribuzione di utili previsto dall'art. 27, ultimo comma, dello statuto societario esclude, peraltro, la possibilità di distribuire utili provenienti dall'esercizio dell'anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi anche ai soci sovventori eventualmente presenti all'interno della società cooperativa, scongiurando così il rischio che quest'ultima perda la sua finalità mutualistica e si trasformi in un'impresa a scopo di lucro.
Si può dunque affermare la sostanziale prevalenza della clausola di cui all'art. 27, ultimo comma, dello Statuto rispetto alle altre disposizioni di tale atto: in virtù della sua formulazione in termini assoluti e inequivoci (che consente di estrapolare una chiara volontà delle parti contrattuali) e del puntuale richiamo operato a favore dell'art. 5, comma
2 lett. e) D.Lgs. 70/2017, deve escludersi che essa integri una mera clausola di stile (vale a dire un'espressione generica frequentemente contenuta nei contratti o negli atti notarili, che per la sua eccessiva ampiezza e indeterminazione rivela la funzione di semplice completamento formale).
Alla luce delle considerazioni svolte, va quindi ritenuta l'illegittimità dei decreti di esclusione dal contributo per l'Editoria, là dove essi affermano che è priva CP_1 del requisito di cui all'art. 2, comma 1 lett. c) D.Lgs. 70/2017.
Pertanto, la convenuta deve essere condannata al Controparte_2
pagamento, in favore della società attrice, del contributo per l'Editoria di cui al D.Lgs.
7 70/2017 per gli anni 2019, 2020 e 2021, quantificato da (senza obiezioni di CP_1 parte convenuta) nella misura complessiva di € 229.111,56. Su tale importo sono dovuti anche interessi moratori ex art. 1284 co. 4° c.c.
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Le spese processuali seguono la soccombenza. Tuttavia, considerato che la presente controversia è stata determinata anche dalla non immediata univocità delle disposizioni statutarie adottate da si giustifica la compensazione tra le parti della metà CP_1
di dette spese, che vengono liquidate in dispositivo giusta il D.M. 13.8.2022 n. 147.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o respinta:
condanna la al pagamento in favore dell'attrice Controparte_2 [...] del contributo per l'Editoria di cui al D.Lgs. 70/2017, Controparte_1
relativo agli anni 2019, 2020 e 2021, pari a complessivi € 229.111,56, oltre interessi ex art. 1284 co. 4° c.c.;
condanna la convenuta a rifondere alla società attrice la metà delle spese processuali, liquidando tale frazione in € 6.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali e oneri di legge, e compensando tra le parti la restante metà.
Sentenza esecutiva.
Milano, 31.3.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 il testo dell'art. 2 del d.lgs. 15.5.2017 n. 70 (Beneficiari dei contributi all'editoria) è il seguente:
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1. Possono essere destinatarie dei contributi all'editoria le imprese editrici costituite nella forma di: a) cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
b) imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;