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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4035 R.G dell'anno 2024, avente ad oggetto: “Divorzio
- Cessazione effetti civili”.
D A
- difeso e rappresentato dall'avv. CRISTINA SURICO Parte_1
E
- difesa e rappresentata dall'avv. Cristiano RIZZI Controparte_1
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/09/2024 il signor premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Laterza (Ta) in data 13/05/1999, con la signora che dalla loro unione nascevano tre figli: Controparte_1 CP_2
(maggiorenne ed indipendente), nata a [...] il [...],
[...]
(maggiorenne), nato a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
(minorenne), nato a [...] il [...]; che con sentenza n. 1806/2023
[...] pubbl. il 18/07/2023 emessa nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 7184 del
Ruolo Generale anno 2022, da questo Tribunale veniva pronunciata la loro separazione personale adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. Instauratosi il contraddittorio, la parte convenuta non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma impugnava le avverse richieste formulate nelle conclusioni del ricorso introduttivo. All'udienza del 14/01/2025, i coniugi chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio trasformando il divorzio da contenzioso in congiunto, alle condizioni riportate nell'accordo a verbale di udienza. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 14/01/2025, le parti hanno insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo anzidetto.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza n. 1806/2023 pubbl. il 18/07/2023 emessa nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 7184 del Ruolo Generale anno 2022.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali e con la prole secondo le condizioni di cui all'accordo redatto a verbale di udienza del 14/01/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo. Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di così dispone:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Laterza (TA) in data 13/05/1999, da nato a [...], il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] trascritto negli atti Controparte_1 dello stato civile del Comune di Laterza (TA) n. 18, parte II, serie A, anno 1999;
DISPONE che i rapporti economici tra le parti e la prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'accordo redatto all'udienza del 14/01/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Laterza (TA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 15 gennaio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi