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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/07/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2747/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. GALVAN CARLOTTA, presso la Parte_1 stessa elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentata e difesa dall'avv. VISINONI ADRIANO, presso lo stesso Parte_2 elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Separazione consensuale e Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 08.07.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“Voglia il Tribunale suintestato pronunciare con sentenza la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato inter partes a Jesolo - Venezia in data 11.05.2002, atto trascritto nell'apposito Registro del Comune di Jesolo (VE) al n. 13 Parte II, serie A anno 2002 alle medesime condizioni di cui al punto 5 di cui al ricorso introduttivo, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli altri incombenti di rito.
Spese legali compensate.”
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto con cumulo di domande di separazione e divorzio ex art. 473 bis.49
c.p.c. depositato in data 25.06.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, mediante rito concordatario a Jesolo, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 13 Parte II, serie A anno 2002 del Comune di Jesolo.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Celebrata mediante deposito di note scritte ex art. 473 bis.51
c.p.c. l'udienza di comparizione dei coniugi, il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, con sentenza n. 29/2025, pubblicata il 09.01.2025, omologava la separazione dei coniugi alle condizioni rassegnate dagli stessi nell'atto introduttivo e con ordinanza rimetteva la causa nel ruolo del relatore rinviando all'udienza del 10.07.2025, nell'attesa del decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70 e successive modificazioni.
Celebrata quest'ultima in modalità cartolare, lette le note depositate dalle parti in data 18 e
20.02.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda di divorzio alle condizioni rassegnate, il Giudice con decreto del 10.07.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione ad opera della sentenza n. 29/2025, pubblicata il 09.01.2025, del Tribunale di
Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, unitamente alla manifestazione da parte dei coniugi di non volersi riconciliare, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde richiesta delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 11.05.2002 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio (alla parte II, serie A, n. 13, dell'anno 2002) del Comune di Jesolo. -Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate: le parti si dichiarano economicamente indipendenti tra loro, si danno atto di non possedere alcun bene in comunione e di non aver più nulla da pretendere reciprocamente con l'esatta esecuzione degli accordi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 del ricorso introduttivo.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 18.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. GALVAN CARLOTTA, presso la Parte_1 stessa elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentata e difesa dall'avv. VISINONI ADRIANO, presso lo stesso Parte_2 elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Separazione consensuale e Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 08.07.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“Voglia il Tribunale suintestato pronunciare con sentenza la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato inter partes a Jesolo - Venezia in data 11.05.2002, atto trascritto nell'apposito Registro del Comune di Jesolo (VE) al n. 13 Parte II, serie A anno 2002 alle medesime condizioni di cui al punto 5 di cui al ricorso introduttivo, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli altri incombenti di rito.
Spese legali compensate.”
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto con cumulo di domande di separazione e divorzio ex art. 473 bis.49
c.p.c. depositato in data 25.06.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, mediante rito concordatario a Jesolo, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 13 Parte II, serie A anno 2002 del Comune di Jesolo.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Celebrata mediante deposito di note scritte ex art. 473 bis.51
c.p.c. l'udienza di comparizione dei coniugi, il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, con sentenza n. 29/2025, pubblicata il 09.01.2025, omologava la separazione dei coniugi alle condizioni rassegnate dagli stessi nell'atto introduttivo e con ordinanza rimetteva la causa nel ruolo del relatore rinviando all'udienza del 10.07.2025, nell'attesa del decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70 e successive modificazioni.
Celebrata quest'ultima in modalità cartolare, lette le note depositate dalle parti in data 18 e
20.02.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda di divorzio alle condizioni rassegnate, il Giudice con decreto del 10.07.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione ad opera della sentenza n. 29/2025, pubblicata il 09.01.2025, del Tribunale di
Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, unitamente alla manifestazione da parte dei coniugi di non volersi riconciliare, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde richiesta delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 11.05.2002 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio (alla parte II, serie A, n. 13, dell'anno 2002) del Comune di Jesolo. -Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate: le parti si dichiarano economicamente indipendenti tra loro, si danno atto di non possedere alcun bene in comunione e di non aver più nulla da pretendere reciprocamente con l'esatta esecuzione degli accordi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 del ricorso introduttivo.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 18.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero