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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 03/10/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5805/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5805/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Claudio Parte_1 C.F._1
VERGINE; ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. – P. IVA ), con CP_1 P.IVA_1 sede legale in Oriago di Mira (VE), via Ghebba n. 67, con il patrocinio dell'avv. Daniele G.B. Taula; resistente
e contro
(P. IVA – C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Trieste, Androna Campo Marzio 1/A resistente non costituita
avente ad oggetto: Appalto, risoluzione del contratto, risarcimento dei danni;
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: come da memoria conclusiva del 22.09.2025
“in via principale di merito:
A) dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto perfezionato tra il ricorrente e CP_1
B) condannare alla restituzione della somma di euro 30.000,00 oltre agli CP_1 interessi legali dalla data del versamento (9/8/23) sino alla domanda e agli interessi ex art.
1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo;
C) condannare e separatamente o in solido tra loro, al CP_1 CP_2
risarcimento dei danni patiti dall'immobile di proprietà del ricorrente mediante il pagamento della somma di euro 17.735,86 o di quella minore ritenuta di giustizia oltre a rivalutazione e interessi legali dal fatto illecito al saldo;
D) condannare al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente a seguito CP_1 dell'impossibilità di beneficiare dei bonus fiscali al 90% e/o al 110%; in via subordinata di merito:
E) condannare al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente a seguito CP_2
dell'impossibilità di beneficiare dei bonus fiscali al 90% e/o al 110%; in ogni caso:
F) condannare le convenute, separatamente o in solido tra loro, alla rifusione delle spese relative al presente giudizio e al procedimento ex art. 669 – 669 bis c.p.c. (c.t.u., c.t.p. e spese legali)” .
PER PARTE RESISTENTE DUEAL: come da memoria conclusiva del 22.09.2025
“Piaccia al Tribunale di Trieste Ill.mo adito, contrariis rejectis e previe le pronunzie e declaratorie tutte meglio viste e del caso: in via preliminare/pregiudiziale: per le ragioni meglio articolate in premessa, difettando i presupposti di cui al comma 1 dell'art. 281-decies c.p.c. per la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito semplificato di cognizione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, disporre con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme
pagina 2 di 11 del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., rispetto alla quale decorreranno i termini previsti dall'art. 171-ter c.p.c.; sempre in via preliminare/pregiudiziale: stante il mancato espletamento del procedimento di mediazione civile, obbligatorio nella materia oggetto della presente controversia, dichiarare allo stato il presente giudizio improcedibile e assegnare termine alle parti per l'introduzione del medesimo, disponendo la sospensione del processo ovvero rinviando la prima udienza a data successiva a quella prevista per il suo espletamento;
nel merito: per le ragioni e difese meglio articolate in parte motiva, respingere le domande tutte formulate dal ricorrente nei confronti della poiché infondate in fatto CP_1
e in diritto e/o comunque non provate e/o non riferibili alla odierna esponente;
sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate da parte ricorrente nei confronti di accertare e CP_1
dichiarare tenuta e per l'effetto condannare in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, ama levare e garantire per tutte quelle somme che la CP_1 stessa fosse tenuta a versare al Sig. ;” Parte_1
pagina 3 di 11 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa
Con ricorso depositato in data 28.10.2024 il signor proponeva Parte_1 ricorso al Tribunale di Trieste al fine di veder dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto concluso con la nonché di veder condannata la stessa alla restituzione CP_1
della somma di euro 30.000, oltre ad interessi, ed al risarcimento dei danni patiti all'immobile di sua proprietà (quantificati in euro 17.735,86), nonché al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'impossibilità di beneficiare dei bonus fiscali di detrazione del 90% e 110% della spesa.
Nello specifico, veniva rappresento che:
1. il ricorrente è proprietario di un immobile sito in Trieste al civ. nr. 49 di via
SO IO;
2. negli ultimi mesi del 2021 si determinava a porre in essere su detto immobile dei lavori di ristrutturazione straordinaria in modo da poter beneficiare del c.d. “bonus facciate” con detrazione fiscale al 90% della spesa;
3. inizialmente i rapporti venivano intrattenuti con la società e Controparte_2
successivamente veniva individuata la società nel ruolo di general CP_1
contractor; quest'ultima, in data 28/12/21 emetteva fattura n. 219/04 per complessivi euro 50.000,00 con causale “Interventi effettuati su vostra richiesta facciate 90% lavori eseguiti in via A. IO, 49 TS – pratica n. 11893”
4. il provvedeva al pagamento della somma di euro 5.000,00, corrispondente Pt_1
alla quota del 10% di spettanza del committente rispetto all'importo totale di euro
50.000,00 che sarebbe stato coperto dallo “sconto in fattura”;
5. veniva altresì indicata la come società che avrebbe provveduto alla CP_2
materiale esecuzione delle lavorazioni;
in data 19.03.2022 questa installava un'impalcatura e iniziava ad eseguire lavorazioni sull'immobile, salvo interromperle poco dopo, lasciando definitivamente il cantiere in stato di totale pagina 4 di 11 abbandono;
6. nessuna delle due società, né nè provvedeva a realizzare CP_1 CP_2
in tempo la quota di lavorazioni indispensabili per ottenere il “bonus facciate” con conseguente perdita per il della possibilità di usufruirne;
Pt_1
7. La tramite il sig. garantiva la restituzione dell'importo di CP_1 Parte_2
euro 5.000,00 già versato e proponeva di dare corso alla “riqualificazione energetica con detrazione fiscale al 110%”, con nuovo conferimento a CP_1 dell'incarico di general contractor;
8. sottoponeva a tal fine al una bozza di contratto che tuttavia non veniva Pt_3
sottoscritto perché il contenuto appariva al ricorrente inadeguato;
9. in attesa di stipulare il contratto, il versava a titolo di deposito cauzionale Pt_3
la somma di euro 30.000,00 (doc. 7);
10. non dava comunque impulso alle opere e conseguentemente il ricorrente CP_1
chiedeva la restituzione di quanto sino ad allora versato (euro 35.000 totali) e la rimozione delle impalcature montate e dei materiali ivi abbandonati, senza tuttavia ottenere alcun riscontro alle proprie richieste;
11. contestava per e-mail di non aver concluso nessun contratto di appalto CP_1
con il né di subappalto con la Pt_1 Controparte_2 Controparte_2 rappresentava invece di aver perfezionato un contratto di appalto non con il ricorrente, ma con e nessun contratto con il ricorrente;
CP_1
12. il ricorrente agiva quindi giudizialmente:
- innanzi al Giudice di Pace di Trieste ottenendo la pronuncia di un decreto ingiuntivo nei confronti della in relazione alla restituzione della somma CP_1 di € 5.000,00, poi pagati;
- innanzi al Tribunale di Trieste, instaurando un procedimento ex artt. 696 e 696 bis nei confronti di e per quantificare i danni subiti Controparte_2 CP_1
all'immobile (euro 17.735,86).
- successivamente instaurando il presente procedimento per vedere accolte le conclusioni di cui in epigrafe.
All'udienza del 4.6.2025, in cui veniva dato atto della regolarità della notifica ai pagina 5 di 11 resistenti, il ricorrente rinunciava alla domanda di condanna specifica al risarcimento dei danni per la perdita dei benefici fiscali, limitandosi a richiedere una condanna generica ai sensi dell'art. 278 c.p.c.
Con comparsa depositata il 16.06.,2025 si costituiva la società la CP_1 quale ha fornito una diversa versione dei rapporti tra le parti, imputando al ricorrente e altri soggetti (tra i quali il direttore dei lavori) la mancata esecuzione delle opere e chiedendo di essere manlevata, in caso di condanna, dalla Ha eccepito la decadenza rispetto Controparte_2 alla domanda di risarcimento del danno emergente per decorso di un biennio e l'assenza di prova del danno.
La causa veniva rimessa in decisione con ordinanza del 18.06.2025 e all'udienza del 02.10.2025 venivano precisate le conclusioni.
Decisione della causa
In ordine logico va innanzitutto esaminata l'eccezione della resistente, proposta solo nella memoria conclusiva finale, di nullità della vocatio in ius per aver il ricorrente omesso di notificare il ricorso introduttivo del giudizio, avendo dato corso alla notifica del solo decreto di fissazione di udienza e di altro provvedimento del Giudice con il quale veniva revocato un primo decreto di fissazione d'udienza emesso per errore. L'eccezione non ha fondamento per la prevalente ragione – a parte la considerazione che il ricorso risulta regolarmente notificato in forza del primo provvedimento di fissazione d'udienza - che con la costituzione in giudizio, sia pure tardiva, la a comunque sanato ogni eventuale nullità della notifica – ammettendo CP_1 per ipotesi che ricorra - per raggiungimento dello scopo (cfr. art. 157 c.p.c.). A tutto concedere,
- sempre ammesso che ricorra un'ipotesi di nullità - per poter evitare la sanatoria la resistente avrebbe dovuto sollevare immediatamente, nella comparsa di costituzione, l'eccezione (cfr.
157, co.2, c.p.c.).
Vanno esaminate ora l'istanza di mutamento del rito e l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione. Anche su tali questioni la società on ha svolto il rilievo tempestivamente: sia la sollecitazione al mutamento del CP_1 rito (che può essere disposto anche d'ufficio) che l'eccezione riguardante l'improcedibilità possono essere svolti solo in prima udienza, alla quale non ha partecipato (cfr. art. 281
pagina 6 di 11 duodecies c.p.c. e art. 5 Dc. Lgs. 28/2010).
L'eccezione di decadenza della domanda di risarcimento dei danni da lucro cessante sollevata da nella propria comparsa di costituzione, oltre a non avere Pt_4
fondamento in nessuna norma, è preclusa alla resistente, in quanto l'eccezione di decadenza è eccezione in senso stretto e, come tale, proponibile solo nella comparsa di costituzione da depositare dieci giorni prima dell'udienza fissata dal Giudice (cfr. 281 undecies, co. 2 e 3,
c.pc.)
Sul piano del merito il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le seguenti ragioni.
1. Quanto alla sussistenza di un rapporto contrattuale tra il signor e la Pt_3
CP_1
Sono emersi indizi chiari, precisi e concordanti in ordine al fatto che il rapporto contrattuale per l'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà del ricorrente sia intercorso con la società Depone in tal senso la circostanza che la fattura relativa al CP_1 pagamento dell'acconto sia stata emessa proprio da tale società nei confronti del sig. . Pt_1
Si tratta, in particolare, della fattura n. 219/04 del 28 dicembre 2021 (doc. 2), intestata alla per l'importo di euro 50.009,80, la quale – in modo significativo – riporta come CP_1
oggetto: “interventi effettuati su Vostra richiesta per bonus facciate 90% - lavori eseguiti in via
A. IO n. 49, lavori di ristrutturazione eseguiti per il vostro conto progettazione settore tecnico”.
Dal documento si evince che l'attività che la avrebbe dovuto prestare non era CP_1 limitata alla fase progettuale (come asserito nello scambio di corrispondenza tra le parti e prima dell'instaurazione della presente controversia), ma prevedeva altresì la stessa realizzazione dei lavori di ristrutturazione.
Vi è poi un altro pregnante indizio: il contratto di service tra il e la Pt_3 CP_1 sottoposto al ricorrente (doc. 6), anche se non sottoscritto, indica chiaramente il ruolo della nella veste di general contractor. Come noto, il general contractor ha il compito CP_1
di gestire e coordinare l'intero progetto, dalla progettazione alla consegna, assorbendo e coordinando tutte le eventuali diverse figure professionali coinvolte. In sostanza, funge da unico punto di riferimento per il committente, garantendo un'esecuzione efficiente e coordinata pagina 7 di 11 dell'opera.
Ancora, un ulteriore indizio proviene dal doc. n. 14 del ricorrente. Si tratta di una e-mail dd. 11 ottobre 2022, scritta dall'avv. Paoletti nell'interesse della al . In essa la CP_1 Pt_3
fornisce spiegazioni in merito all'anomalo andamento del cantiere e ritiene la CP_1 richiesta avanzata dal di restituzione del deposito cauzionale comporti la risoluzione di Pt_3
fatto del rapporto. Si tratta di un contegno incompatibile con il ruolo di solo progettista e certamente significativo ai sensi dell'art. 1362 c.c., che valorizza, ai fini dell'interpretazione del contratto, il contegno delle parti successivo alla conclusione del contratto.
Nessun elemento probatorio, invece, vi è che dimostri l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra il e la Pt_1 Controparte_2
2 – Quanto all'inadempimento della CP_1
Ritenuto sussistente il rapporto contrattuale tra il e la valgono Parte_3 CP_1
i principi generali in materia di onere della prova dell'inadempimento: il creditore, in caso di azione per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, deve provare la sussistenza del rapporto ed allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo provare il proprio corretto adempimento o che l'inadempimento è stato causato da circostanze a lui non imputabili.
Nel caso di specie on ha assolto all'onere probatorio gravante su di essa. Deve quindi CP_1
ritenersi provato l'inadempimento della nei termini allegati da parte ricorrente, CP_1
anche avuto riguardo alla gravità dello stesso ai fini della dichiarazione di risoluzione del contratto.
pagina 8 di 11 3 – In merito al risarcimento del danno
Parte ricorrente chiede pronunciarsi sentenza di condanna della e della CP_1
separatamente o in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati CP_2 CP_2 all'immobile, così come quantificati nel separato procedimento di accertamento tecnico preventivo.
La domanda è fondata nei confronti di rispetto alla quale il ricorrente aveva CP_1 instaurato il rapporto contrattuale, nei termini che seguono.
Già con procedimento per accertamento tecnico preventivo instaurato prima di questo giudizio
(RGN 5070/2023) è stato accertato dal c.t.u. (geom. - che sono stati arrecati i CP_3
danni alle proprietà del . Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio appaiono Pt_1 logiche, coerenti e congruamente motivate, e pertanto meritevoli di piena adesione.
Il c.t.u. ha riscontrato i seguenti danni:
1. Opere esterne
• Gli intonaci sottostanti risultano ancora in buono stato, ma la rasatura eseguita non è a regola d'arte: presenta imperfezioni diffuse, rete visibile in più punti e imbrattature (es. ganci blocca scuri coperti di malta).
• È necessario procedere a una nuova rasatura completa delle superfici esterne, previa lisciatura delle attuali.
• Gli oscuri (sei coppie di finestre e una di portafinestra), rimasti per oltre un anno accatastati in giardino, sono o da sostituire quelli della porta d'ingresso e della cameretta al primo piano;
o per gli altri basta revisione e oliatura dei meccanismi.
Lavorazioni previste per il ripristino:
• approntamento e recinzione del cantiere;
• montaggio/smontaggio ponteggi;
• demolizione e lisciatura delle rasature esistenti;
• nuova rasatura con rete;
• finitura a marmorino e tinteggiatura;
• manutenzione e sostituzione dei serramenti difettosi;
pagina 9 di 11 • aggiunta di mostrine per spessore;
• rifacimento zoccolo in pietra;
• pulizia finale e spese tecniche.
2. Opere interne
• Le muffe sono attribuite alla mancata aerazione causata dalla presenza prolungata dell'impalcatura (oltre due anni), che impediva l'apertura degli oscuri e il ricambio d'aria.
• Le infiltrazioni nella stanza matrimoniale derivano invece dalla vetustà del tetto e della terrazza a vasca, già con guaina rappezzata, e non dalle lavorazioni della ditta.
• È prevista la pitturazione del piano terra e del primo piano, previa mano di antimuffa.
I danni, così come individuati dal consulente, costituiscono una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della che deve, quindi, essere condannata a risarcirli. CP_1
La quantificazione operata in sede di accertamento tecnico preventivo (danni alla parte esterna dell'edificio: € 15.985,86; danni alle parti interne: € 1.750,00, tot. euro 17.735,86) può ritenersi congrua, anche avuto riguardo all'applicazione dei coefficienti di vetustà dell'immobile.
Parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza di condanna generica nei confronti della con riferimento ai danni patiti a seguito dell'impossibilità di Controparte_2 beneficiare dei bonus fiscali al 90% e al 110%.
La domanda viene rigettata, non avendo la parte ricorrente dimostrato di aver posseduto all'epoca i requisiti per godere i relativi benefici, primo tra tutti la capienza fiscale, cioè la misura dell'imposta lorda dovuta dal contribuente idonea ad assorbire le detrazioni spettanti.
Infine, la domanda di manleva della inammissibile, perché tardiva. Anche CP_1 questa è soggetta alla preclusione derivante dalla tardiva costituzione in giudizio.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto concluso tra e in ordine ai lavori di ristrutturazione Parte_1 CP_1
dell'immobile di via SO IO n. 49;
2. condanna alla restituzione della somma di euro 30.000,00, CP_1 oltre ad interessi legali ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo;
3. condanna a pagare a a titolo di risarcimento CP_1 Parte_1
dei danni euro 17.735,86, oltre a rivalutazione dalla data della relazione del c.t.u. geom. CP_3
4. rigetta la domanda di di risarcimento dei danni subiti per Parte_1
l'impossibilità di beneficiare dei bonus fiscali al 90% ed al 110%;
5. condanna al pagamento delle spese processuali del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 5.810,00 per competenze di avvocato ed € 545,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge;
6. condanna al pagamento delle spese processuali relative CP_1
all'accertamento tecnico preventivo sub RG 5070/2023, liquidate in €
3.635,00 per competenze di avvocato ed € 286,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge;
7. pone le spese del consulente tecnico d'ufficio definitivamente a carico di
CP_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 03.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 – Quanto alla restituzione della somma di euro 30.000,00
Il ricorrente ha fornito la prova del pagamento fatto a favore di di euro CP_1
30.000,00 quale acconto del corrispettivo delle prestazioni indicate in fattura.
La risoluzione del contratto conseguente all'inadempimento rende privo di giustificazione il versamento effettuato e, conseguentemente, la domanda di restituzione avanzata dall'attore risulta fondata. Gli interessi sono dovuti nella misura legale (art. 1284 co. 4 c.c.) a far data dalla domanda, come richiesto dal ricorrente in forza dell'art. 2033 c.c.
4 – Quanto alle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, comprese quelle per il procedimento di istruzione preventiva, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa (indeterminabile complessità bassa).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5805/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Claudio Parte_1 C.F._1
VERGINE; ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. – P. IVA ), con CP_1 P.IVA_1 sede legale in Oriago di Mira (VE), via Ghebba n. 67, con il patrocinio dell'avv. Daniele G.B. Taula; resistente
e contro
(P. IVA – C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Trieste, Androna Campo Marzio 1/A resistente non costituita
avente ad oggetto: Appalto, risoluzione del contratto, risarcimento dei danni;
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: come da memoria conclusiva del 22.09.2025
“in via principale di merito:
A) dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto perfezionato tra il ricorrente e CP_1
B) condannare alla restituzione della somma di euro 30.000,00 oltre agli CP_1 interessi legali dalla data del versamento (9/8/23) sino alla domanda e agli interessi ex art.
1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo;
C) condannare e separatamente o in solido tra loro, al CP_1 CP_2
risarcimento dei danni patiti dall'immobile di proprietà del ricorrente mediante il pagamento della somma di euro 17.735,86 o di quella minore ritenuta di giustizia oltre a rivalutazione e interessi legali dal fatto illecito al saldo;
D) condannare al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente a seguito CP_1 dell'impossibilità di beneficiare dei bonus fiscali al 90% e/o al 110%; in via subordinata di merito:
E) condannare al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente a seguito CP_2
dell'impossibilità di beneficiare dei bonus fiscali al 90% e/o al 110%; in ogni caso:
F) condannare le convenute, separatamente o in solido tra loro, alla rifusione delle spese relative al presente giudizio e al procedimento ex art. 669 – 669 bis c.p.c. (c.t.u., c.t.p. e spese legali)” .
PER PARTE RESISTENTE DUEAL: come da memoria conclusiva del 22.09.2025
“Piaccia al Tribunale di Trieste Ill.mo adito, contrariis rejectis e previe le pronunzie e declaratorie tutte meglio viste e del caso: in via preliminare/pregiudiziale: per le ragioni meglio articolate in premessa, difettando i presupposti di cui al comma 1 dell'art. 281-decies c.p.c. per la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito semplificato di cognizione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, disporre con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme
pagina 2 di 11 del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., rispetto alla quale decorreranno i termini previsti dall'art. 171-ter c.p.c.; sempre in via preliminare/pregiudiziale: stante il mancato espletamento del procedimento di mediazione civile, obbligatorio nella materia oggetto della presente controversia, dichiarare allo stato il presente giudizio improcedibile e assegnare termine alle parti per l'introduzione del medesimo, disponendo la sospensione del processo ovvero rinviando la prima udienza a data successiva a quella prevista per il suo espletamento;
nel merito: per le ragioni e difese meglio articolate in parte motiva, respingere le domande tutte formulate dal ricorrente nei confronti della poiché infondate in fatto CP_1
e in diritto e/o comunque non provate e/o non riferibili alla odierna esponente;
sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate da parte ricorrente nei confronti di accertare e CP_1
dichiarare tenuta e per l'effetto condannare in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, ama levare e garantire per tutte quelle somme che la CP_1 stessa fosse tenuta a versare al Sig. ;” Parte_1
pagina 3 di 11 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa
Con ricorso depositato in data 28.10.2024 il signor proponeva Parte_1 ricorso al Tribunale di Trieste al fine di veder dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto concluso con la nonché di veder condannata la stessa alla restituzione CP_1
della somma di euro 30.000, oltre ad interessi, ed al risarcimento dei danni patiti all'immobile di sua proprietà (quantificati in euro 17.735,86), nonché al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'impossibilità di beneficiare dei bonus fiscali di detrazione del 90% e 110% della spesa.
Nello specifico, veniva rappresento che:
1. il ricorrente è proprietario di un immobile sito in Trieste al civ. nr. 49 di via
SO IO;
2. negli ultimi mesi del 2021 si determinava a porre in essere su detto immobile dei lavori di ristrutturazione straordinaria in modo da poter beneficiare del c.d. “bonus facciate” con detrazione fiscale al 90% della spesa;
3. inizialmente i rapporti venivano intrattenuti con la società e Controparte_2
successivamente veniva individuata la società nel ruolo di general CP_1
contractor; quest'ultima, in data 28/12/21 emetteva fattura n. 219/04 per complessivi euro 50.000,00 con causale “Interventi effettuati su vostra richiesta facciate 90% lavori eseguiti in via A. IO, 49 TS – pratica n. 11893”
4. il provvedeva al pagamento della somma di euro 5.000,00, corrispondente Pt_1
alla quota del 10% di spettanza del committente rispetto all'importo totale di euro
50.000,00 che sarebbe stato coperto dallo “sconto in fattura”;
5. veniva altresì indicata la come società che avrebbe provveduto alla CP_2
materiale esecuzione delle lavorazioni;
in data 19.03.2022 questa installava un'impalcatura e iniziava ad eseguire lavorazioni sull'immobile, salvo interromperle poco dopo, lasciando definitivamente il cantiere in stato di totale pagina 4 di 11 abbandono;
6. nessuna delle due società, né nè provvedeva a realizzare CP_1 CP_2
in tempo la quota di lavorazioni indispensabili per ottenere il “bonus facciate” con conseguente perdita per il della possibilità di usufruirne;
Pt_1
7. La tramite il sig. garantiva la restituzione dell'importo di CP_1 Parte_2
euro 5.000,00 già versato e proponeva di dare corso alla “riqualificazione energetica con detrazione fiscale al 110%”, con nuovo conferimento a CP_1 dell'incarico di general contractor;
8. sottoponeva a tal fine al una bozza di contratto che tuttavia non veniva Pt_3
sottoscritto perché il contenuto appariva al ricorrente inadeguato;
9. in attesa di stipulare il contratto, il versava a titolo di deposito cauzionale Pt_3
la somma di euro 30.000,00 (doc. 7);
10. non dava comunque impulso alle opere e conseguentemente il ricorrente CP_1
chiedeva la restituzione di quanto sino ad allora versato (euro 35.000 totali) e la rimozione delle impalcature montate e dei materiali ivi abbandonati, senza tuttavia ottenere alcun riscontro alle proprie richieste;
11. contestava per e-mail di non aver concluso nessun contratto di appalto CP_1
con il né di subappalto con la Pt_1 Controparte_2 Controparte_2 rappresentava invece di aver perfezionato un contratto di appalto non con il ricorrente, ma con e nessun contratto con il ricorrente;
CP_1
12. il ricorrente agiva quindi giudizialmente:
- innanzi al Giudice di Pace di Trieste ottenendo la pronuncia di un decreto ingiuntivo nei confronti della in relazione alla restituzione della somma CP_1 di € 5.000,00, poi pagati;
- innanzi al Tribunale di Trieste, instaurando un procedimento ex artt. 696 e 696 bis nei confronti di e per quantificare i danni subiti Controparte_2 CP_1
all'immobile (euro 17.735,86).
- successivamente instaurando il presente procedimento per vedere accolte le conclusioni di cui in epigrafe.
All'udienza del 4.6.2025, in cui veniva dato atto della regolarità della notifica ai pagina 5 di 11 resistenti, il ricorrente rinunciava alla domanda di condanna specifica al risarcimento dei danni per la perdita dei benefici fiscali, limitandosi a richiedere una condanna generica ai sensi dell'art. 278 c.p.c.
Con comparsa depositata il 16.06.,2025 si costituiva la società la CP_1 quale ha fornito una diversa versione dei rapporti tra le parti, imputando al ricorrente e altri soggetti (tra i quali il direttore dei lavori) la mancata esecuzione delle opere e chiedendo di essere manlevata, in caso di condanna, dalla Ha eccepito la decadenza rispetto Controparte_2 alla domanda di risarcimento del danno emergente per decorso di un biennio e l'assenza di prova del danno.
La causa veniva rimessa in decisione con ordinanza del 18.06.2025 e all'udienza del 02.10.2025 venivano precisate le conclusioni.
Decisione della causa
In ordine logico va innanzitutto esaminata l'eccezione della resistente, proposta solo nella memoria conclusiva finale, di nullità della vocatio in ius per aver il ricorrente omesso di notificare il ricorso introduttivo del giudizio, avendo dato corso alla notifica del solo decreto di fissazione di udienza e di altro provvedimento del Giudice con il quale veniva revocato un primo decreto di fissazione d'udienza emesso per errore. L'eccezione non ha fondamento per la prevalente ragione – a parte la considerazione che il ricorso risulta regolarmente notificato in forza del primo provvedimento di fissazione d'udienza - che con la costituzione in giudizio, sia pure tardiva, la a comunque sanato ogni eventuale nullità della notifica – ammettendo CP_1 per ipotesi che ricorra - per raggiungimento dello scopo (cfr. art. 157 c.p.c.). A tutto concedere,
- sempre ammesso che ricorra un'ipotesi di nullità - per poter evitare la sanatoria la resistente avrebbe dovuto sollevare immediatamente, nella comparsa di costituzione, l'eccezione (cfr.
157, co.2, c.p.c.).
Vanno esaminate ora l'istanza di mutamento del rito e l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione. Anche su tali questioni la società on ha svolto il rilievo tempestivamente: sia la sollecitazione al mutamento del CP_1 rito (che può essere disposto anche d'ufficio) che l'eccezione riguardante l'improcedibilità possono essere svolti solo in prima udienza, alla quale non ha partecipato (cfr. art. 281
pagina 6 di 11 duodecies c.p.c. e art. 5 Dc. Lgs. 28/2010).
L'eccezione di decadenza della domanda di risarcimento dei danni da lucro cessante sollevata da nella propria comparsa di costituzione, oltre a non avere Pt_4
fondamento in nessuna norma, è preclusa alla resistente, in quanto l'eccezione di decadenza è eccezione in senso stretto e, come tale, proponibile solo nella comparsa di costituzione da depositare dieci giorni prima dell'udienza fissata dal Giudice (cfr. 281 undecies, co. 2 e 3,
c.pc.)
Sul piano del merito il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le seguenti ragioni.
1. Quanto alla sussistenza di un rapporto contrattuale tra il signor e la Pt_3
CP_1
Sono emersi indizi chiari, precisi e concordanti in ordine al fatto che il rapporto contrattuale per l'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà del ricorrente sia intercorso con la società Depone in tal senso la circostanza che la fattura relativa al CP_1 pagamento dell'acconto sia stata emessa proprio da tale società nei confronti del sig. . Pt_1
Si tratta, in particolare, della fattura n. 219/04 del 28 dicembre 2021 (doc. 2), intestata alla per l'importo di euro 50.009,80, la quale – in modo significativo – riporta come CP_1
oggetto: “interventi effettuati su Vostra richiesta per bonus facciate 90% - lavori eseguiti in via
A. IO n. 49, lavori di ristrutturazione eseguiti per il vostro conto progettazione settore tecnico”.
Dal documento si evince che l'attività che la avrebbe dovuto prestare non era CP_1 limitata alla fase progettuale (come asserito nello scambio di corrispondenza tra le parti e prima dell'instaurazione della presente controversia), ma prevedeva altresì la stessa realizzazione dei lavori di ristrutturazione.
Vi è poi un altro pregnante indizio: il contratto di service tra il e la Pt_3 CP_1 sottoposto al ricorrente (doc. 6), anche se non sottoscritto, indica chiaramente il ruolo della nella veste di general contractor. Come noto, il general contractor ha il compito CP_1
di gestire e coordinare l'intero progetto, dalla progettazione alla consegna, assorbendo e coordinando tutte le eventuali diverse figure professionali coinvolte. In sostanza, funge da unico punto di riferimento per il committente, garantendo un'esecuzione efficiente e coordinata pagina 7 di 11 dell'opera.
Ancora, un ulteriore indizio proviene dal doc. n. 14 del ricorrente. Si tratta di una e-mail dd. 11 ottobre 2022, scritta dall'avv. Paoletti nell'interesse della al . In essa la CP_1 Pt_3
fornisce spiegazioni in merito all'anomalo andamento del cantiere e ritiene la CP_1 richiesta avanzata dal di restituzione del deposito cauzionale comporti la risoluzione di Pt_3
fatto del rapporto. Si tratta di un contegno incompatibile con il ruolo di solo progettista e certamente significativo ai sensi dell'art. 1362 c.c., che valorizza, ai fini dell'interpretazione del contratto, il contegno delle parti successivo alla conclusione del contratto.
Nessun elemento probatorio, invece, vi è che dimostri l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra il e la Pt_1 Controparte_2
2 – Quanto all'inadempimento della CP_1
Ritenuto sussistente il rapporto contrattuale tra il e la valgono Parte_3 CP_1
i principi generali in materia di onere della prova dell'inadempimento: il creditore, in caso di azione per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, deve provare la sussistenza del rapporto ed allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo provare il proprio corretto adempimento o che l'inadempimento è stato causato da circostanze a lui non imputabili.
Nel caso di specie on ha assolto all'onere probatorio gravante su di essa. Deve quindi CP_1
ritenersi provato l'inadempimento della nei termini allegati da parte ricorrente, CP_1
anche avuto riguardo alla gravità dello stesso ai fini della dichiarazione di risoluzione del contratto.
pagina 8 di 11 3 – In merito al risarcimento del danno
Parte ricorrente chiede pronunciarsi sentenza di condanna della e della CP_1
separatamente o in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati CP_2 CP_2 all'immobile, così come quantificati nel separato procedimento di accertamento tecnico preventivo.
La domanda è fondata nei confronti di rispetto alla quale il ricorrente aveva CP_1 instaurato il rapporto contrattuale, nei termini che seguono.
Già con procedimento per accertamento tecnico preventivo instaurato prima di questo giudizio
(RGN 5070/2023) è stato accertato dal c.t.u. (geom. - che sono stati arrecati i CP_3
danni alle proprietà del . Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio appaiono Pt_1 logiche, coerenti e congruamente motivate, e pertanto meritevoli di piena adesione.
Il c.t.u. ha riscontrato i seguenti danni:
1. Opere esterne
• Gli intonaci sottostanti risultano ancora in buono stato, ma la rasatura eseguita non è a regola d'arte: presenta imperfezioni diffuse, rete visibile in più punti e imbrattature (es. ganci blocca scuri coperti di malta).
• È necessario procedere a una nuova rasatura completa delle superfici esterne, previa lisciatura delle attuali.
• Gli oscuri (sei coppie di finestre e una di portafinestra), rimasti per oltre un anno accatastati in giardino, sono o da sostituire quelli della porta d'ingresso e della cameretta al primo piano;
o per gli altri basta revisione e oliatura dei meccanismi.
Lavorazioni previste per il ripristino:
• approntamento e recinzione del cantiere;
• montaggio/smontaggio ponteggi;
• demolizione e lisciatura delle rasature esistenti;
• nuova rasatura con rete;
• finitura a marmorino e tinteggiatura;
• manutenzione e sostituzione dei serramenti difettosi;
pagina 9 di 11 • aggiunta di mostrine per spessore;
• rifacimento zoccolo in pietra;
• pulizia finale e spese tecniche.
2. Opere interne
• Le muffe sono attribuite alla mancata aerazione causata dalla presenza prolungata dell'impalcatura (oltre due anni), che impediva l'apertura degli oscuri e il ricambio d'aria.
• Le infiltrazioni nella stanza matrimoniale derivano invece dalla vetustà del tetto e della terrazza a vasca, già con guaina rappezzata, e non dalle lavorazioni della ditta.
• È prevista la pitturazione del piano terra e del primo piano, previa mano di antimuffa.
I danni, così come individuati dal consulente, costituiscono una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della che deve, quindi, essere condannata a risarcirli. CP_1
La quantificazione operata in sede di accertamento tecnico preventivo (danni alla parte esterna dell'edificio: € 15.985,86; danni alle parti interne: € 1.750,00, tot. euro 17.735,86) può ritenersi congrua, anche avuto riguardo all'applicazione dei coefficienti di vetustà dell'immobile.
Parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza di condanna generica nei confronti della con riferimento ai danni patiti a seguito dell'impossibilità di Controparte_2 beneficiare dei bonus fiscali al 90% e al 110%.
La domanda viene rigettata, non avendo la parte ricorrente dimostrato di aver posseduto all'epoca i requisiti per godere i relativi benefici, primo tra tutti la capienza fiscale, cioè la misura dell'imposta lorda dovuta dal contribuente idonea ad assorbire le detrazioni spettanti.
Infine, la domanda di manleva della inammissibile, perché tardiva. Anche CP_1 questa è soggetta alla preclusione derivante dalla tardiva costituzione in giudizio.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto concluso tra e in ordine ai lavori di ristrutturazione Parte_1 CP_1
dell'immobile di via SO IO n. 49;
2. condanna alla restituzione della somma di euro 30.000,00, CP_1 oltre ad interessi legali ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo;
3. condanna a pagare a a titolo di risarcimento CP_1 Parte_1
dei danni euro 17.735,86, oltre a rivalutazione dalla data della relazione del c.t.u. geom. CP_3
4. rigetta la domanda di di risarcimento dei danni subiti per Parte_1
l'impossibilità di beneficiare dei bonus fiscali al 90% ed al 110%;
5. condanna al pagamento delle spese processuali del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 5.810,00 per competenze di avvocato ed € 545,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge;
6. condanna al pagamento delle spese processuali relative CP_1
all'accertamento tecnico preventivo sub RG 5070/2023, liquidate in €
3.635,00 per competenze di avvocato ed € 286,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge;
7. pone le spese del consulente tecnico d'ufficio definitivamente a carico di
CP_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 03.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 – Quanto alla restituzione della somma di euro 30.000,00
Il ricorrente ha fornito la prova del pagamento fatto a favore di di euro CP_1
30.000,00 quale acconto del corrispettivo delle prestazioni indicate in fattura.
La risoluzione del contratto conseguente all'inadempimento rende privo di giustificazione il versamento effettuato e, conseguentemente, la domanda di restituzione avanzata dall'attore risulta fondata. Gli interessi sono dovuti nella misura legale (art. 1284 co. 4 c.c.) a far data dalla domanda, come richiesto dal ricorrente in forza dell'art. 2033 c.c.
4 – Quanto alle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, comprese quelle per il procedimento di istruzione preventiva, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa (indeterminabile complessità bassa).