Sentenza breve 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 29/05/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01013/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00710/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 710 del 2025, proposto da
Pianoforte S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ; Liberi Orizzonti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentate e difese dall’avvocato Gennaro Maione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellabate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Corrado Magro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale di RN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Pierpaolo Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di RN e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore ; Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, in persona del legale rappresentante pro tempore ; Ministero dell’Interno – Comando Vigili del Fuoco di RN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di RN, domiciliataria ex lege in RN, C.so Vittorio Emanuele n. 58;
Suap Cilento – Sistema Cilento –Agenzia Locale di Sviluppo del Cilento S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della determinazione prot. n. 2367 del 27 febbraio 2025 con cui il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività produttive – SUAP Cilento – ha concluso negativamente il procedimento di Conferenza di Servizi ex art. 14 ter Legge n. 241/1990 relativa al progetto per la realizzazione di un insediamento di attività terziarie e servizi a supporto dello sviluppo turistico alla località Lago del Comune di Castellabate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellabate, dell’Azienda Sanitaria Locale di RN, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di RN e Avellino, dell’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso è proposto per l’annullamento della determinazione prot. 2367 del 27 febbraio 2025, con cui è stata conclusa negativamente la Conferenza di Servizi relativa al progetto per la realizzazione di un insediamento per la realizzazione di attività terziarie e servizi a supporto dello sviluppo turistico, in uno con i relativi verbali, le proposte di parere paesaggistico sfavorevole e il parere contrario della Soprintendenza.
Deducono le ricorrenti che il Responsabile del SUAP ha attribuito un identico peso ponderale (pari a 1) alle posizioni delle sole amministrazioni portatrici dell’interesse alla tutela paesaggistica e ha ritenuto formato ed acquisito il parere contrario in relazione al profilo paesaggistico, considerato di per sé idoneo a impedire la favorevole conclusione della Conferenza di Servizi.
Eccepiscono l’illegittimità del provvedimento per avere il Responsabile escluso a priori la rilevanza delle istanze diverse da quella paesaggistica rimarcando che il parere negativo sul profilo paesaggistico non produce automaticamente l’impossibilità di positiva conclusione del procedimento, altrimenti scaricandosi sulla Soprintendenza la responsabilità della decisione finale.
Lamentano che non è stata nella specie attuata alcuna attività di comparazione e/o sintesi dei plurimi interessi pubblici, essendosi il Responsabile appiattito sulle sole posizione ostative sotto il profilo paesaggistico, sicché la determina sarebbe solo apparentemente, e comunque erroneamente, motivata.
Evidenziano che i pareri contrari di Comune e Soprintendenza non recano indicazioni utili a rendere le opere compatibili con la tutela paesaggistica e sono comunque, essi stessi, viziati sotto plurimi aspetti.
Si è costituita l’ASL di RN eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è costituito il Ministero della Cultura sostenendo la legittimità dell’operato dell’Autorità procedente, non essendo affetta da eccesso di potere o irragionevolezza la decisione del Responsabile del Procedimento di ritenere non superabili i dissensi espressi da entrambe le Autorità (Comune di Castellabate e Soprintendenza) preposte alla tutela del vincolo paesaggistico.
Quanto al motivo di ricorso afferente al negativo parere soprintendentizio, ha osservato che il progetto di realizzazione apporta rilevanti modifiche alla naturale morfologia dei luoghi e pertanto appare incompatibile con il vincolo esistente, dal momento che l’opera, qualora realizzata, cancellerebbe del tutto i tratti caratteristici dell’area in questione.
Ha ritenuto, infine, che la ricorrente sostanzialmente avanza in questa sede la non ammissibile pretesa di sottoporre al sindacato del Giudice adìto il merito delle valutazioni rese dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico.
Si è costituito in resistenza anche il Comune evidenziando che le società ricorrenti avevano già in precedenza presentato un progetto di realizzazione di un polo dedicato ad attività terziarie e servizi di supporto allo sviluppo turistico da ubicare sul lotto di loro proprietà e rimarcando che l’odierno intervento, seppur con limitate modifiche, sostanzialmente ripropone quanto era stato già valutato non favorevolmente dall’amministrazione.
La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 28 maggio 2025 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Stante la manifesta fondatezza del ricorso nel merito, il Collegio ritiene che questo possa essere deciso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
Appare opportuno premettere, per ragioni di completezza espositiva, che, in generale, l’istituto della Conferenza di Servizi, proponendosi di facilitare l’ agere pubblico, assurge a modulo procedimentale, ossia a luogo istituzionale per il coordinamento delle pubbliche amministrazioni e per la valutazione contestuale e sincronica degli interessi pubblici coinvolti nell’azione amministrativa.
Per quanto qui di interesse, con precipuo riguardo alla Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, l’art. 14 ter della Legge n. 241/1990 prevede che ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso.
All’esito dell’ultima riunione l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla Conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza.
Evidente appare, dunque, la ratio semplificatoria e acceleratoria dell’istituto in parola, volto a concentrare in un unico contesto le competenze decisionali di una pluralità di amministrazioni il cui assenso è necessario ai fini dell’adozione del provvedimento finale e a neutralizzare gli effetti negativi e paralizzanti del silenzio amministrativo nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni.
Sul tema della compatibilità tra concentrazione procedimentale e rilevanza della tutela paesaggistica si è recentemente espresso anche il Consiglio di Stato, ammettendo una “ attenuazione della valenza forte e assolutizzante dell’attributo di primarietà associato agli interessi sensibili, nella misura in cui viene ammesso un loro bilanciamento in concreto con altri valori e principi ” e aggiungendo che “ le novità sul trattamento procedimentale degli interessi sensibili poggiano sulla recente evoluta declinazione dell’attributo di primarietà ad essi associato, come poc’anzi visto, inteso non più in modo astratto e aprioristico come primazia in una ipotetica scala gerarchica dei valori costituzionali ” (Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610).
Ciò posto, va rilevato che nel caso di specie, le società ricorrenti hanno inoltrato istanza tendente ad ottenere il titolo abilitante per il progetto di Realizzazione di “ insediamento di attività terziarie e servizi a supporto dello sviluppo turistico alla località Lago, 1 del comune di Castellabate, in mappa al foglio 10, plle 901–903–905–907– 915–917 ”.
Con nota prot. n. 10822 del 30 ottobre 2024 è stata convocata la prima seduta della Conferenza di Servizi ex art. 14 ter della Legge n. 241/1990.
Dirimente appare la circostanza per cui, nell’adottare il provvedimento negativo gravato, l’amministrazione ha erroneamente attribuito assoluta ed esclusiva rilevanza, rectius prevalenza, alle valutazioni svolte dalla Soprintendenza nel parere obbligatorio dalla stessa emesso.
Va infatti ribadito che: “ la vigente normativa in materia di conferenza di sevizi, codificata agli artt. 14 ter e 14 quater della L. n. 241 del 1990, non attribuisce alle amministrazioni partecipanti un potere di veto, prevedendo espressamente che, laddove siano espressi pareri difformi sul progetto presentato, l'Ufficio competente ad adottare il provvedimento finale decide alla luce delle posizioni prevalenti, il che presuppone una motivazione specifica sulla scelta da assumere tra quelle non unanimemente espresse in conferenza ” (T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 11 dicembre 2024, n. 881).
La natura dirimente del vizio riscontrato consente di reputare assorbita qualsivoglia altra deduzione profilata.
In definitiva, il ricorso è accolto; per l’effetto è annullata la determinazione prot. 2367 del 27 febbraio 2025, con la quale è stata assunta determinazione motivata di conclusione negativa della Conferenza di Servizi avente ad oggetto “ Insediamento di attività terziarie e servizi a supporto dello sviluppo turistico alla località Lago, 1 del comune di Castellabate, in mappa al foglio 10, plle 901–903–905–907–915–917 ” presentata dalla società ricorrente.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di RN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione prot. 2367 del 27 febbraio 2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO