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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/10/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 440/2025
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
C.F. 1 ), con l'assistenza dell'Avv. Parte 1
RO EL
RICORRENTE
Nei confronti di
Controparte 1 C.F. 2 ), con l'assistenza dell'Avv. CLARA PACCHIERI
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dato atto di aver consensualizzato il giudizio come da conclusioni congiunte depositate in data 07/08/2025, che di seguito si riportano: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la signora ES AR VE e RT ES in
Castiglione della Pescaia (GR), matrimonio trascritto nei registri della Stato Civile del Comune
di Castiglione della Pescaia Atto n.33, parte II serie A anno 1995 (GR) alle seguenti condizioni:
a) il sig. RT ES verserà in favore della Sig.ra ES AR VE l'importo di
€ 100.000,00 (euro centomila) a titolo di assegno divorzile una tantum a tacitazione di ogni sua richiesta economica relativa all'intercorso e cessato rapporto coniugale.
b) la signora VE per parte sua dichiara di accettare l'importo di cui sopra quale definizione integrale e definitiva di ogni pretesa economica nei confronti del Sig. ES.
c) le parti concordano per il versamento dell'assegno divorzile una tantum le seguenti modalità: alla sottoscrizione delle presenti conclusioni congiunte il Sig ES verserà alla Sig.ra
VE sull' iban [...] una prima rata di € 30.000,00 (euro trentamila/00), oltre ad €. 1,200,00 a titolo di assegno di mantenimento del mese di luglio 2025, per un totale di €. 31.200,00 (euro trentunomiladuecento/00) e l'erogazione dell'assegno di mantenimento mensili cesserà con l'ultima mensilità di luglio 2025;
- alla firma del verbale di trasformazione in divorzio consensuale davanti al Giudice (Dott.
Bovicelli o altro da questi delegato, R.G. 440/2025), o di conferma all'udienza con trattazione telematica delle conclusioni congiunte depositate, il Sig. ES verserà alla Sig.ra VE
l'ulteriore rata di € 30.000,00;
- alla data del deposito della sentenza di omologa del divorzio trasformato in congiunto, il
ES verserà alla Sig.ra VE l'ultima rata di € 40.000,00 (euro quarantamila/00);
d) le parti, con la sottoscrizione delle presenti conclusioni, si impegnano a vendere l'appartamento in comproprietà per la quota del 50% ciascuna, sito in Follonica (GR),
ripartendo in parti uguali tutte le spese necessarie per addivenire alla vendita (compresa l'estinzione, naturale per completo rimborso o eventualmente anche anticipata, del mutuo esistente;
le spese per la sanatoria, certificazione energetica, ecc) ed il ricavato della vendita;
e) l'incarico alla vendita sarà conferito all'Agenzia Immobiliare Pratoranieri Mare, Viale Italia,
222 (titolare Creatini RT), di Follonica o anche altra Agenzia sul luogo, se possibile, che la signora VE si riserva di individuare;
f) Il prezzo minimo di vendita sarà fissato in € 85.000,00, importo sotto al quale non potrà essere sottoscritto alcun impegno alla vendita. Per il prezzo di vendita iniziale le parti si affideranno a quello consigliato dall'agenzia immobiliare e si impegnano, comunque, a sottoscrivere l'eventuale accettazione della prima offerta che rientri nel range così stabilito dalle parti,
(85.000,00/135.000,00) l'eventuale preliminare ed il successivo rogito di vendita;
g) con la firma del presente accordo e la completa formalizzazione del medesimo dinnanzi al
Giudice Dott. Bovicelli (R.G. 440/2025), nonché con il puntuale pagamento da parte del
ES di quanto pattuito, la Sig.ra VE dichiara di non aver null'altro a pretendere dal
Sig. ES in relazione ai diritti nascenti all'intercorso e cessato rapporto coniugale, ed il Sig.
ES si intende integralmente liberato da ogni pretesa economica derivante dallo scioglimento del matrimonio.
h) le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti, che dichiarano di rinunciare a tutte le eventuali altre domande proposte con il ricorso giudiziale, con rinuncia ex art 13 1. prof. dei legali delle parti al vincolo di solidarietà.--
Voglia, altresì, il Tribunale adito, disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio di Stato
Civile del Comune di Castiglione della Pescaia (GR) affinchè provveda alle annotazioni previste ai sensi dell'art. 69 del DPR 396/2000."
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 21/10/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CASTIGLIONE DELLA
CA (Serie A, Parte II, atto n. 33, anno 1995).
Dall'unione della coppia è nata la figlia R_ (il 04/12/1996).
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 31. 1 dicembre
1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge, tenuto altresì conto della maggiore età della prole.
L'assegno una tantum previsto dalle parti risulta equo, considerata l'entità dello stesso, la durata del matrimonio e l'organizzazione familiare emergente dagli atti difensivi, nonché le condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del comune di CASTIGLIONE DELLA CA (Serie A, Parte II, atto n.
33, anno 1995), contratto tra Parte 2 Controparte 1
[...] in data 21/10/1995;
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate e depositate telematicamente in data
07/08/2025, così come confermate all'udienza del 17/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
C.F. 1 ), con l'assistenza dell'Avv. Parte 1
RO EL
RICORRENTE
Nei confronti di
Controparte 1 C.F. 2 ), con l'assistenza dell'Avv. CLARA PACCHIERI
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dato atto di aver consensualizzato il giudizio come da conclusioni congiunte depositate in data 07/08/2025, che di seguito si riportano: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la signora ES AR VE e RT ES in
Castiglione della Pescaia (GR), matrimonio trascritto nei registri della Stato Civile del Comune
di Castiglione della Pescaia Atto n.33, parte II serie A anno 1995 (GR) alle seguenti condizioni:
a) il sig. RT ES verserà in favore della Sig.ra ES AR VE l'importo di
€ 100.000,00 (euro centomila) a titolo di assegno divorzile una tantum a tacitazione di ogni sua richiesta economica relativa all'intercorso e cessato rapporto coniugale.
b) la signora VE per parte sua dichiara di accettare l'importo di cui sopra quale definizione integrale e definitiva di ogni pretesa economica nei confronti del Sig. ES.
c) le parti concordano per il versamento dell'assegno divorzile una tantum le seguenti modalità: alla sottoscrizione delle presenti conclusioni congiunte il Sig ES verserà alla Sig.ra
VE sull' iban [...] una prima rata di € 30.000,00 (euro trentamila/00), oltre ad €. 1,200,00 a titolo di assegno di mantenimento del mese di luglio 2025, per un totale di €. 31.200,00 (euro trentunomiladuecento/00) e l'erogazione dell'assegno di mantenimento mensili cesserà con l'ultima mensilità di luglio 2025;
- alla firma del verbale di trasformazione in divorzio consensuale davanti al Giudice (Dott.
Bovicelli o altro da questi delegato, R.G. 440/2025), o di conferma all'udienza con trattazione telematica delle conclusioni congiunte depositate, il Sig. ES verserà alla Sig.ra VE
l'ulteriore rata di € 30.000,00;
- alla data del deposito della sentenza di omologa del divorzio trasformato in congiunto, il
ES verserà alla Sig.ra VE l'ultima rata di € 40.000,00 (euro quarantamila/00);
d) le parti, con la sottoscrizione delle presenti conclusioni, si impegnano a vendere l'appartamento in comproprietà per la quota del 50% ciascuna, sito in Follonica (GR),
ripartendo in parti uguali tutte le spese necessarie per addivenire alla vendita (compresa l'estinzione, naturale per completo rimborso o eventualmente anche anticipata, del mutuo esistente;
le spese per la sanatoria, certificazione energetica, ecc) ed il ricavato della vendita;
e) l'incarico alla vendita sarà conferito all'Agenzia Immobiliare Pratoranieri Mare, Viale Italia,
222 (titolare Creatini RT), di Follonica o anche altra Agenzia sul luogo, se possibile, che la signora VE si riserva di individuare;
f) Il prezzo minimo di vendita sarà fissato in € 85.000,00, importo sotto al quale non potrà essere sottoscritto alcun impegno alla vendita. Per il prezzo di vendita iniziale le parti si affideranno a quello consigliato dall'agenzia immobiliare e si impegnano, comunque, a sottoscrivere l'eventuale accettazione della prima offerta che rientri nel range così stabilito dalle parti,
(85.000,00/135.000,00) l'eventuale preliminare ed il successivo rogito di vendita;
g) con la firma del presente accordo e la completa formalizzazione del medesimo dinnanzi al
Giudice Dott. Bovicelli (R.G. 440/2025), nonché con il puntuale pagamento da parte del
ES di quanto pattuito, la Sig.ra VE dichiara di non aver null'altro a pretendere dal
Sig. ES in relazione ai diritti nascenti all'intercorso e cessato rapporto coniugale, ed il Sig.
ES si intende integralmente liberato da ogni pretesa economica derivante dallo scioglimento del matrimonio.
h) le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti, che dichiarano di rinunciare a tutte le eventuali altre domande proposte con il ricorso giudiziale, con rinuncia ex art 13 1. prof. dei legali delle parti al vincolo di solidarietà.--
Voglia, altresì, il Tribunale adito, disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio di Stato
Civile del Comune di Castiglione della Pescaia (GR) affinchè provveda alle annotazioni previste ai sensi dell'art. 69 del DPR 396/2000."
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 21/10/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CASTIGLIONE DELLA
CA (Serie A, Parte II, atto n. 33, anno 1995).
Dall'unione della coppia è nata la figlia R_ (il 04/12/1996).
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 31. 1 dicembre
1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge, tenuto altresì conto della maggiore età della prole.
L'assegno una tantum previsto dalle parti risulta equo, considerata l'entità dello stesso, la durata del matrimonio e l'organizzazione familiare emergente dagli atti difensivi, nonché le condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del comune di CASTIGLIONE DELLA CA (Serie A, Parte II, atto n.
33, anno 1995), contratto tra Parte 2 Controparte 1
[...] in data 21/10/1995;
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate e depositate telematicamente in data
07/08/2025, così come confermate all'udienza del 17/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti