Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Consigliere rel. dott. Antonietta Savino
Consigliere dott. Daniele Colucci
ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza dell'11/2/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1864 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Della Corte
Giovanni, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pomigliano
d'Arco (NA), via M. Leone n.59
APPELLANTE
E
' in persona del legale rappresentante Controparte 1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Pasquale Allocca e
Imperia Tagliafierro, presso i quali è elettivamente domiciliato in
Napoli, Corso Garibaldi n.187
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO il 5.7.2024, il ricorrente in epigrafe Con ricorso depositato proponeva appello avversO la sentenza n.1399/2024, pubblicata il
22/2/24, con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda volta al pagamento di differenze per retribuzione feriale con l'incidenza dell'indennità perequativa e compensativa.
L'appellante ha censurato la decisione per l'erronea qualificazione della indennità perequativa e della indennità compensativa, connesse alle mansioni svolte, e per l'erronea valutazione del quadro normativo interno e comunitario in tema di retribuzione spettante nel periodo feriale;
chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, la
Si è costituita ritualmente l'appellata società che ha eccepito l'inammissibilità ed l'infondatezza del gravame per le ragioni espresse in memoria.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note delle parti, la causa è stata decisa secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le considerazioni già espresse da questa Corte con le numerose sentenze prodotte in atti.
Appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.13425/2019 del 17.5.2019 (ribadita da Cass. 15/10/2020
n.22401 e più recentemente da Cass. 2023/19663), ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
Il particolare la Suprema Corte ha osservato:
1. che il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.:
"Il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, C.C. "Ha .. diritto... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE secondo cui: "1. Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali" nonché art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea cui l'art. 6, n. 1,
TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati secondo cui "2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite";
2. che il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, Per 1
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata) al quale non si può derogare;
.3. che la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto a ferie annuali retribuite, sottolineando in particolare che la direttiva nr. 88 del 2003 si limita "a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli
Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori";
4. che la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C- 131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50) ha espressamente evidenziato che "l'espressione " ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del
2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri, punto 58)" e che
"L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto
60)" ;
4. che l'orientamento della Corte Europea è in questo senso costante
(v. pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-
155/10, W. e altri, punto 21) essendo sempre più efficacemente affermato "che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione", cosicché "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" e che vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore";
5. che è stato chiaramente sostenuto dalla Corte di Giustizia anche che "non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali O accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro"; 6. che "In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia".
Fatta tale premessa, Osserva il Collegio come l'interpretazione effettuata dal giudice di prime cure non sia condivisibile.
- diL'Accordo regionale del 15.12.2011 al dichiarato fine riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza. L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012:
Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in 11
conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del
16.12.2011" statuiva: "a partire dal mese di novembre 2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo
, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una "indennità perequativa/compensativa" i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della
"indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto а tale valore costituirà l'importo dell'Indennità compensativa. L'indennità compensativa/perequativa:
-sarà
è pensionabile;
determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
-
-confluisce nella base di calcolo del t.f.r."
Il punto in discussione tra le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali. Il primo giudice ha ritenuto che la lettura combinata delle disposizioni pattizie, effettuata alla luce della ratio della previsione negoziale e della giurisprudenza europea, non potesse consentire l'adozione della interpretazione restrittiva proposta Cont dall'
Tale interpretazione si pone in assoluto contrasto con la citata giurisprudenza di legittimità e con l'orientamento più volte ribadito dalla stessa Corte di Giustizia secondo cui la retribuzione feriale non può mai essere inferiore a quella ordinaria. Quest'ultima ormai costantemente afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Dunque, se è vero che la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, in ogni caso essa deve essere tale da non condizionare il lavoratore a godere delle ferie in virtù di condizioni economiche non paragonabili (in quanto inferiori) a quelle di cui usufruisce nell'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale” del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali). Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
È evidente allora che non ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie: come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali". Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. E' proprio questa “ripercussione finanziaria negativa" che può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
Anche più di recente la Corte giustizia UE (sez. II, 09/12/2021,
n.217) ha ribadito gli stessi principi: "23 Tenuto conto di tali obiettivi, secondo una giurisprudenza costante, il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno
2020, Iccrea Banca Controparte_3
SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).
24 Infatti, il lavoratore deve potere beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009,
Persona 2 C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). e a.,
(omissis)
26 In terzo luogo, in tale contesto, la Corte ha precisato che l'espressione «ferie annuali retribuite», di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, significa che, per la durata delle «ferie annuali», ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (sentenza del
13 dicembre 2018, Per 3, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
27 Infatti, il lavoratore deve essere posto, quando esercita il diritto alle ferie annuali retribuite, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (sentenza del 13 dicembre 2018, Per 3, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
28 Pertanto, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può tuttavia incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili а quelle relative all'esercizio del suo lavoro
(sentenza del 13 dicembre 2018, Per 3, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 34 e giurisprudenza ivi citata)".
Alla luce di tale stratificata giurisprudenza, vanno esaminate le voci retributive "indennità perequativa/compensativa", che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, vanno incluse nella retribuzione feriale, come peraltro stabilito anche nelle recentissime sentenze della Suprema Corte n. 25840/24 e 25850/24.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellata, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve affatto a condizionarne l'erogazione, ma semplicemente individua la retribuzione diretta a compensare la prestazione: ciò è confermato dal fatto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore, ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei "valori teorici previsti dalla turnazione annua О dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale".
In particolare, con l'accordo del 15.12.2011 le parti sociali espressamente prevedevano che "nel rispetto delle normative contrattuali nazionali vigenti, ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo saranno garantite condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento. Allo scopo, a partire dall'1.01.2012, sarà erogata in favore di tali lavoratori un'indennità perequativa e compensativa di natura pensionabile, che la contrattazione aziendale determinerà - sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e/
o alla presenza in misura equivalente nell'intero trattamento in vigore. Tale indennità verrà determinata in cifra fissa, non rivalutabile e comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, e sarà utile ai soli fii del computo del t.f.r.".
Pertanto, nell'allegato 2 dell'accordo del 25.07.2012 veniva stabilito che "a partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo regionale sarà corrisposto, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata, una "indennità perequativa/compensativa" i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua о dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della "indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (omissis) le differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell' indennità compensativa. L'indennità compensativa/perequativa:
- non è sarà determinata in cifra fissa;
è rivalutabile;
pensionabile; confluisce nella base di calcolo del T.F.R".
-
L'interpretazione di tali norme collettive induce a ritenere che tutte le indennità precedentemente riconosciute ed assorbite nelle indennità perequativa e compensativa sono attribuite per compensare specifici disagi legati alle mansioni svolte, nell'ottica di una omogeneizzazione del costo del lavoro con abolizione delle precedenti indennità e riconoscimento ai lavoratori dell'indennità perequativa e dell'indennità compensativa.
L'indennità perequativa è stata attribuita sulla base della figura professionale rivestita e calcolata prendendo quale riferimento, il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, mentre l'indennità compensativa è stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell'indennità perequativa e quanto già percepito sulla base della previgente contrattazione aziendale.
Appare anche chiara ed evidente l'intenzione di correlare il riconoscimento delle due indennità agli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni svolte, prevedendo nel caso di variazione di figura professionale nel corso del rapporto di lavoro la variazione anche dei valori riconosciuti
-
a titolo di indennità perequativa e compensativa.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362
e SS C.C. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame- quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, sicchè rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
È anche da osservare che non si tratta di introdurre un principio la di omnicomprensività della retribuzione feriale, che giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni a cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Quanto ai rilievi della società relativi alla lieve entità economica delle indennità in oggetto, reputa la Corte, considerati i principi dettati in materia di legislazione sociale dell'Unione (diritto alle ferie annuali retribuite con mantenimento di un livello retributivo paragonabile con quello goduto nei periodi di lavoro), che
l'esclusione di tali voci, ordinariamente inserite nella retribuzione giornaliera, dal computo delle ferie potrebbe comunque determinare, nonostante il lieve importo economico, quell'effetto di dissuasione dal godimento delle ferie, che, invece, la legislazione sovranazionale vuole scongiurare, dovendosi, comunque, considerare l'incidenza complessiva data dalla sommatoria di tali indennità sulla retribuzione giornaliera percepita dal lavoratore e dal numero di giorni di ferie da godere annualmente.
Infine, nessuna rilevanza può avere relativamente al periodo successivo al 30/06/2022 l'invocato accordo del 10/05/2022, con cui,
a decorrere da luglio 2022, è stata istituita una nuova indennità denominata "indennità retribuzione ferie" del valore di euro 8,00 giornalieri, da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 nonché dal presente articolo. Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive О particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto...".
Ed invero tale indennità, peraltro non utile ai fini del TFR, ha una natura del tutto diversa dalle indennità perequativa e compensativa in discussione, che fanno parte della retribuzione ordinaria per quanto innanzi detto, e pertanto non impedisce il loro computo nei giorni di ferie.
Per le suindicate ragioni la sentenza di primo grado deve essere riformata con l'accoglimento della domanda come proposta in primo grado, e pertanto, in mancanza di altre contestazioni, possono essere recepiti integralmente i conteggi dell'impugnante.
Segue la condanna della società al pagamento della somma chiesta nel ricorso introduttivo del giudizio, minore di quella maggiore inammissibilmente chiesta in questo grado dell'appello.
Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza per due terzi e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellata società nella misura indicata in dispositivo, mentre per l'altro terzo si compensano tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia, del contrasto giurisprudenziale e del richiamo a recenti sentenze della Suprema Corte.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna 1' al pagamento di euro 1.581,66 in CP 4 favore dell'appellante, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese del doppio grado che si liquidano per due terzi in euro 700,00 per il primo grado e in euro 650,00 per il secondo grado, oltre iva, cpa e spese come per legge, con attribuzione all'avv. Della Corte Giovanni attributario. Compensa l'ulteriore terzo.
Napoli 11/2/25
Il Consigliere rel. est.
Il Presidente