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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria Giuseppa Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1299/2022 promossa in grado di appello da
rappresentato e difeso dall'avv. Davide Ciccarello. Parte_1
-APPELLANTE –
Contro
LA in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Lentini e Riccardo Magro.
-APPELLATA –
All'udienza del 28 novembre 2024 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 28/6/2022 , nella controversia intercorrente tra Parte_1 la il Tribunale di Agrigento G.L. ha accertato: Controparte_1 che la era rimasta debitrice del dell'importo di € 22.934,68 per Controparte_1 Pt_1
TFR e 13^ e 14^ mensilità maturati dal 11/4/2012 al 26/11/2016; che a sua volta il era rimasto debitore nei confronti della Pt_1 CP_1 dell'importo di € 32.750,35 – pari al 50% del maggior importo accertato - quale controvalore della merce fraudolentemente sottratta dal lavoratore nel corso del rapporto di lavoro .
In particolare, con riferimento al predetto capo di sentenza, il Tribunale riteneva raggiunta la prova che il , nell'espletamento delle proprie mansioni di autista, Pt_1 agendo in combutta con il ragioniere della ditta , con artifici consistiti Controparte_2 nella redazione di una prima nota di carico recante un volume di merce superiore a quello fatturato, caricavano tale merce eccedente sull'autocarro utilizzato dal per la Pt_1 distribuzione salvo poi a cancellare dalla nota di carico tale merce eccedentaria, che veniva in tal guisa sottratta alla società. Il G.L. riteneva suffragate tali circostanze oltre che dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, dalla produzione documentale costituita dalle fatture di acquisto allegate alla memoria di costituzione della CP_1
Conclusivamente condannava il a riversare alla la differenza sui Pt_1 CP_1 reciproci rapporti di credito , pari ad € 9.815,67. Tale capo di sentenza è oggi impugnato da il quale ha formulato Parte_1 un triplice ordine di doglianze. Con un primo motivo contesta la ricostruzione della vicenda sottesa alla decisione per essersi il G.L. basato su testimonianze carenti rispetto alla esigenza di prova documentale degli ammanchi di merce nonchè inattendibili per essere state rese da soggetti ( e Per_1
) non estranei alla causa, in quanto tutt'ora dipendenti della datrice di lavoro ed in Per_2 un caso ( ) persino nipote del legale rappresentante della Per_2 CP_1
Stigmatizza poi il mancato rilievo della stranezza del comportamento del datore di lavoro il quale aveva omesso di procedere al licenziamento dei dipendenti infedeli nell'immediatezza della scoperta della frode e censura l'assenza di documentazione concernente la dimostrazione delle manovre fraudolente per la quale sarebbe stato necessario il confronto tra gli ordini dei clienti, le note di carico artefatte e le fatture di vendita ai clienti. Censura infine l'affermazione del G.L. riguardo il riscontro documentale offerto dalle fatture di acquisto in quanto idonee a comprovare l'entrata della merce nei magazzini della società , ma non gli ammanchi addebitati al momento della vendita. Resiste la che chiede il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
Tanto premesso l'appello appare infondato. Le dichiarazioni dei testi e , hanno esposto esaustivamente il meccanismo Per_1 Per_2 fraudolento attraverso il quale il con il concorso di , Pt_1 Controparte_2 operavano la sottrazione di merce – prodotti ittici surgelati -destinata alla distribuzione .
E' risultato che il addetto alla redazione della nota di carico, annotava in uscita CP_2 un volume di merce superiore a quello riportato negli ordinativi dei clienti e nelle corrispondenti fatture di vendita. La merce caricata in eccedenza veniva però successivamente depennata dalla nota di carico e quindi con la complicità dell'autista , veniva trafugata Parte_1 durante la distribuzione. Tali circostanze, verificate all'esito dei disposti accertamenti contabili , emergono in maniera logica e coerente dal riscontro incrociato delle due fonti testimoniali la cui attendibilità è stata solo labialmente attaccata dall'appellante. In particolare deve valorizzarsi la dichiarazione del teste , ad oggi non più Per_1 dipendente della società , il quale ha riferito delle verifiche effettuate nel magazzino e sui quantitativi di merci sottratte siccome trasfusi nell'elenco di cui all'Allegato 4 della produzione di parte appellata. Nella medesima direzione vanno le dichiarazioni del teste il quale ha confermato le Per_2 verifiche in loco effettuate all'insaputa del sulla discordanza tra i quantitativi di CP_2 merce caricata e quelli contenuti negli ordinativi di acquisto dei clienti nonché la circostanza che di fronte alla contestazione mossa ai dipendenti infedeli, gli stessi si determinavano a rassegnare le dimissioni volontarie prevenendo ogni probabile determinazione disciplinare del datore di lavoro. La solidità del quadro indiziario , opportunamente sottolineata dal Tribunale, non appare efficacemente scalfita dai motivi di gravame i quali non sono andati oltre la insinuazione del deficit di credibilità delle fonti di prova orali. Sotto altro profilo essi invocano una esigenza istruttoria rappresentata dal riscontro tra ordinativi dei clienti e note di carico contraffatte oggi efficacemente veicolata dal responso delle fonti testimoniali non essendo la frode altrimenti documentabile che attraverso la verifica de visu dei quantitativi di merce effettivamente caricati e non consegnati nella distribuzione. Quanto all'entità del pregiudizio economico arrecato alla società ed in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione sul punto, deve confermarsi la portata asseverativa attribuita in sentenza al documento di cui all'All. 4 contenente l'elencazione dei prodotti sottratti e dei corrispondenti valori di mercato, attestanti un danno patrimoniale pari complessivamente ad € 65.500,70 (la metà dei quali corrisponde alla quota di responsabilità attribuita all'appellato). Deve per l'effetto pronunciarsi la conferma della sentenza appellata.
Tenuto conto dell'esito globale della controversia sussistono giusti motivi per compensare in misura di 1/3 le spese del presente grado del giudizio mentre la restante parte, da regolarsi secondo soccombenza deve essere posta a carico del e liquidata in Pt_1 complessivi € 1.937,33. Deve darsi atto che per mero errore materiale il dispositivo della odierna sentenza riporta pure la liquidazione della quota parte delle spese del giudizio di primo grado delle quali la pronuncia di primo grado ha disposto la compensazione integrale con statuizione divenuta irrevocabile in quanto non oggetto di impugnazione .
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 564/2022 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 28 giugno 2022. Compensa tra le parti in misura di 1/3 le spese del doppio grado del giudizio e condanna il al pagamento in favore della della restante parte che Pt_1 Controparte_1 liquida, rispettivamente, in complessivi € 1.796,66 per il primo grado ed in complessivi € 1.937,33 per il giudizio di appello, oltre per entrambi spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Palermo 28 novembre 2024 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco