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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/10/2025, n. 4336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4336 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa AN NO, nella causa iscritta al n. 5561/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. MANGIAPANE ROSANNA)
- ricorrente -
CONTRO
[...]
Controparte_1
[...]
- resistente -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 14/10/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della medesima progressione giuridica ed economica attribuita ai docenti di ruolo applicando la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L. 2011, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali dovuti in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale per i servizi d'insegnamento prestati con contratti a tempo determinato, oltre accessori come per legge;
condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro CP_1
2.223,50, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Mangiapane Rosanna dichiaratasi antistataria
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 9.4.2024 la ricorrente in epigrafe deduceva di avere prestato attività di lavoro subordinato in favore del resistente in forza di reiterati contratti a termine e CP_1 che, una volta immessa in ruolo, l'Amministrazione le aveva riconosciuto soltanto il trattamento economico iniziale, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi.
Concludeva quindi nei termini seguenti: “ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata sulla base dei contratti a termine stipulati con l'Amministrazione scolastica, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale (per fasce e posizioni) prevista per gli omologhi dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, applicando la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del predetto C.C.N.L. del 4 agosto 2011 che riconosce il diritto alla fruizione del gradone stipendiale “3-8”, molto più favorevole rispetto a quello attuale, anche agli assunti a tempo determinato alla data dell'1 settembre 2010; 2) per l'effetto, condannare la medesima Amministrazione scolastica al pagamento delle differenze tra la retribuzione effettivamente corrisposta al ricorrente e quella maggiore spettante in virtù della progressione retributiva corrispondente alla maturata anzianità di servizio ed applicando la detta clausola di salvaguardia, oltre agli interessi al saggio legale ovvero alla rivalutazione monetaria dal dì della maturazione delle singole quote di credito e fino all'effettivo saldo, modificando e correggendo in parte qua il decreto di ricostruzione della carriera n. 40 del 20 maggio 2019; 3) condannare i convenuti soccombenti al pagamento delle spese borsuali e dei compensi professionali del presente giudizio con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi”;
- premesso che, benché ritualmente evocato, il convenuto non si è costituito in giudizio, CP_1 rimanendo contumace;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha ritualmente depositato le relative note;
- rilevato che, nel merito, deve richiamarsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui «Al personale scolastico non di ruolo assunto a tempo determinato spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n.
99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria.».(cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23868 del 23/11/2016) e che, in relazione alla applicazione della clausola di salvaguardia deve richiamarsi il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte secondo cui «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES,
UN e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato»; «viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato». (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 2924 del 2020).
Deve quindi dichiararsi il diritto della ricorrente al riconoscimento della medesima progressione economica attribuita ai docenti di ruolo applicando la clausola di salvaguardia prevista dal CCNL 2011, con condanna del al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi CP_2 stipendiali dovuti in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale per i servizi d'insegnamento prestati con contratti a tempo determinato, oltre accessori come per legge;
- ritenuto che le spese di lite vanno poste a carico del convenuto, in ossequio al principio CP_1 della soccombenza, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 14/10/2025
La Giudice del Lavoro
AN NO