TAR Latina, sez. I, sentenza 07/03/2026, n. 218
TAR
Decreto cautelare 12 aprile 2017
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TAR
Ordinanza cautelare 4 maggio 2017
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TAR
Sentenza 7 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento

    La natura di atto doveroso e vincolato dell'ordinanza contingibile e urgente esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione del ricorrente non avrebbe potuto modificarne il contenuto.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Il provvedimento impugnato motiva chiaramente lo sgombero come misura necessaria a seguito dell'accertata inidoneità dell'immobile per carenze igienico-sanitarie.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e manifesta ingiustizia

    Il termine di 5 giorni concesso dall'ASL era per la produzione di documenti esistenti, non per l'acquisizione di nuove autorizzazioni. Inoltre, anche dopo la presentazione di documentazione integrativa, le criticità relative all'agibilità, allo scarico dei reflui e alla destinazione d'uso non sono state risolte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 07/03/2026, n. 218
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 218
    Data del deposito : 7 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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