Decreto cautelare 12 aprile 2017
Ordinanza cautelare 4 maggio 2017
Sentenza 7 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 07/03/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00218/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00235/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2017, proposto da
RA TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Ottaviani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gabriella Guglielmo in Latina, via dei Cappuccini, 40;
contro
Comune di Fontana Liri, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Costanzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Mora in Latina, via E. Di Savoia 5;
per l'annullamento
previa sospensiva,
dell’ordinanza sindacale n. 16 dell’8.4.2017, emessa dal Comune di Fontana Liri avente ad oggetto lo sgombero per motivi igienico-sanitari dell’insediamento civile ubicato nel Comune di Fontana Liri, Via Tillo, denominato “Casa di Cura Villa TE”;
di ogni altro atto presupposto, coordinato e conseguente a detto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fontana Liri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. BE MA BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato l’11 aprile 2017 e depositato il medesimo giorno il sig. RA TA – premesso che con atto del 23.3.2017 la Prefettura di Frosinone aveva assegnato al Comune di Fontana Liri n. 15 richiedenti protezione internazionale destinandoli alla struttura ubicata in Via Tillo denominata “Casa di Cura Villa TE” – ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Sindaco del Comune di Fontana Liri ha ordinato al ricorrente in qualità di legale rappresentante della società “Casa di Cura Villa TE”, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000, lo sgombero del fabbricato con allontanamento di tutti gli occupanti entro il termine di 72 ore, a causa della “inidoneità della struttura”.
2) In particolare, l’Amministrazione richiama la nota prot. 2676 del 6.4.2017, redatta dal Comando di Polizia Locale all’esito dell’ispezione svolta su ordine della Procura della Repubblica con provvedimento n. 1644 del 4.4.2017, in cui si afferma che il fabbricato è risultato inidoneo a ospitare migranti in quanto i locali utilizzati non posseggono i requisiti dettati dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria; nonché la nota in data 6.6.2017, rimasta inevasa, con cui l’ASL di Sora, all’esito di sopralluogo, riferisce di avere invitato il ricorrente ad esibire entro 5 giorni presso il Sisp di Sora certificato di agibilità, autorizzazione allo scarico dei reflui, allaccio alla rete idrica pubblica, dichiarazione di conformità degli impianti.
3) A sostegno del gravame, il ricorrente - lamentando che l’Amministrazione Comunale, non tenendo in alcun conto il termine di 5 giorni stabilito dalla ASL di Sora per la consegna della documentazione sopra richiamata ha emesso il provvedimento di sgombero, asserendo di avere “contezza circa l’inesistenza dei requisiti e della documentazione richiesta dalla ASL nel verbale del 06.04.2017 - deduce le seguenti censure:
I) Violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della L. 241/90: omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
Al ricorrente non è stata offerta la possibilità di ricevere cognizione partecipativa del procedimento amministrativo in atto che ha portato all’adozione del provvedimento impugnato.
II) Violazione dell’art. 3 della L. 241/90: difetto di motivazione.
il provvedimento impugnato è privo di una adeguata e compiuta motivazione, tenuto conto anche del fatto che l’assegnazione, al Comune di Fontana Liri di n. 15 richiedenti protezione internazionale configura un evidente motivo di interesse pubblico generale.
III, IV) Eccesso di potere per manifesta ingiustizia e per difetto di istruttoria: illegittimamente l’Amministrazione ha adottato l’impugnato provvedimento senza attendere la scadenza del termine di 5 giorni che l’ASL aveva concesso per la produzione della documentazione richiesta ai fini del rilascio dell’abitabilità dell’immobile. Peraltro, nel termine indicato dalla Asl, nel relativo verbale del 6.4.2017, appunto entro il giorno 11.4.2017, venivano inviate all’Ente sanitario le documentazioni richieste.
4) Con atto depositato il 19 aprile 2017, si è costituito in giudizio il Comune di Fontana Liri deducendo, con successiva memoria, l’infondatezza del ricorso.
5) Con ordinanza n. 117 del 4 maggio 2017, la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare, evidenziando che l’immobile in argomento è oggetto di convenzione tra la ricorrente e la Prefettura di Frosinone ai sensi del d.lgs. 142/2015 sottratta al potere sindacale di cui agli artt. 222 TUELS, 50 e 54 TUEL e disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Prefettura di Frosinone, successivamente effettuata.
6) Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2018, su istanza di entrambe le parti la causa è stata cancellata dal ruolo; successivamente è stata depositata nuova istanza di fissazione udienza.
7) Alla udienza smaltimento del 27 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8) Il ricorso è infondato.
9) Quanto al primo motivo di impugnazione, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza amministrativa che “La natura di atto doveroso e vincolato ravvisabile nel contenuto dell'ordinanza contingibile e urgente, fa sì che la stessa non debba essere preceduta da avviso di avvio del relativo procedimento, atteso che l'eventuale partecipazione è insuscettibile di mutarne il contenuto” (Consiglio di Stato sez. II, 04/01/2021, n.94).
10) Infondato è anche il dedotto difetto di motivazione posto che il provvedimento impugnato spiega in modo chiaro ed evidente che lo sgombero costituisce misura doverosa e consequenziale alla accertata mancanza di agibilità e quindi inidoneità dell’immobile a ospitare i migranti per carenza dei requisiti in materia igienico-sanitaria.
11) Con riguardo agli ulteriori motivi va detto in primo luogo che il termine di 5 giorni era stato assegnato per produrre (alla ASL e non al Comune) documenti esistenti al momento della verifica e dell'accertamento (e quindi dell'accoglienza dei migranti) che avrebbero potuto evitare l'irrogazione di sanzioni e non per consentire l'acquisizione di autorizzazioni o permessi fino a quel momento inesistenti.
Inoltre, il Collegio prende atto che il Comune nella propria memoria difensiva riferisce che:
- In data 10.4.2017 il ricorrente ha depositato presso il Comune una segnalazione certificata di agibilità e una segnalazione certificata di inizio attività di scarico di acque reflue domestiche o assimilate;
- In data 21.4.2017 la ASL di Frosinone, dopo aver preso visione della documentazione anche da ultimo fornita dal ricorrente, richiamati gli esiti del sopralluogo eseguito, ha rilevato che:
-- la struttura risulta sprovvista della prescritta autorizzazione allo scarico dei reflui, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/06 e ss.mm. e per tale infrazione verrà elevato verbale di contestazione di sanzione amministrativa con separato atto;
-- non è stato fornito certificato di agibilità;
-- la destinazione d'uso dei locali risulta difforme a quanto riportato nelle planimetrie acquisite presso l'ufficio tecnico del comune di Fontana Liri e relative ai piani oggetto di sopralluogo;
-- la fatturazione fornita e riferita all'utenza idrica per il periodo 15/12/2016-14/01/2017 risulta intestata al sig. TE TA, persona diversa dall'attuale proprietario della struttura;
-- eventuali esercizi di attività socio assistenziali, socio sanitarie dovranno essere preventivamente autorizzate;
- In data 28.4.2017 il Comune di Fontana Liri ha comunicato al ricorrente l'assoluta insufficienza e inconsistenza della documentazione prodotta a corredo delle segnalazioni certificate presentate e, quindi, ne ha sospeso ogni validità invitando il ricorrente a fornire i documenti necessari a ottenere il titolo richiesto.
Preso atto di quanto sopra richiamato, è evidente quindi, che neanche dopo la proposizione del ricorso risultano rimosse le condizioni che hanno determinato l’adozione dell’atto impugnato.
12) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 235/17 lo rigetta.
Condanna il ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000 (tremila), oltre spese generali, Iva e Cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE MA BU, Presidente, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
Caterina Lauro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| BE MA BU |
IL SEGRETARIO