Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 30/06/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
RG 2089 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Marozzi Giulia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento NR. 2089 /2022 RG
Promosso da:
in persona dell'Amministratore Controparte_1
Delegato Ing. rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Melley ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo;
- parte attrice - contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Piciocchi del Foro Controparte_3 di Genova ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo,
- parte convenuta –
e nei confronti di
, in persona Controparte_4 della sua procuratrice speciale dott.ssa , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_5
Matteo Melley ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo,
- parte intervenuta -
1
CONCLUSIONI
Per la parte opponente, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 3.12.2024:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta,
a) preliminarmente: disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio fino all'esito della pregiudiziale controversia pendente tra le parti in relazione all'invito di pagamento del Cosap 2020;
b) nel merito: annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace l'avviso di accertamento di cui è causa, dichiarando non dovuti gli importi a titolo di Cosap, interessi e sanzioni pretesi dalla stessa
con ogni consequenziale provvedimento;
Controparte_3
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Per la parte opposta, come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.12.2022:
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale della Spezia, contrariis reiectis: in via preliminare, rigettare l'avversaria istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento esecutivo prot. n. 192 del 13 agosto 2022; nel merito, rigettare integralmente la domanda avversaria, dichiarando per l'effetto legittimo l'avviso di accertamento esecutivo prot. n. 192 del 13 agosto 2022 emesso da con conseguente Controparte_3 debenza delle somme ivi indicate.
Con vittoria delle spese e degli onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 03.11.2022, Controparte_1 proponeva opposizione avverso l'accertamento esecutivo notificato il 23
[...] agosto 2022 (doc. 1 citazione) con il quale accertava il mancato Controparte_3 pagamento da parte di dell'importo di Euro 101.899,00, comprensivo di sanzioni CP_1 ed interessi, asseritamente dovuto per l'anno 2020 a titolo di Canone di Occupazione di spazi ed Aree Pubbliche (di seguito “Cosap”) in relazione ad alcune aree di proprietà del destinate a viabilità pubblica, sovrastate dai viadotti dell'Autostrada Parte_1
A 15 di cui l'opponente è concessionaria. L'accertamento si fondava sul mancato
2 versamento degli importi recati dall'invito di pagamento prot. 3026 notificato da CP_3
il 28 febbraio 2020, a sua volta impugnato da (doc. 2 citazione).
[...] CP_1
Parte attrice eccepiva la carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per riscuotere il canone nonché la configurabilità dell'esenzione di cui all'art. 1 comma 833 della legge n. 160/2019.
Nello specifico sosteneva che non vi fosse alcuna occupazione di suolo pubblico a essa imputabile, poiché le aree oggetto di accertamento risultavano occupate dal cantiere della Variante Aurelia gestito dall'impresa appaltatrice autorizzato dal Parte_2 [...]
nel 2015. Parte_1
Inoltre, il Regolamento Cosap prevedeva che il canone fosse dovuto solo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, coerentemente con quanto stabilito dalla legge n. 662/1996.
Secondo la società, l'eventuale occupazione doveva comportare una reale sottrazione all'uso pubblico da parte della collettività, circostanza che non si sarebbe verificata nel caso in esame. I viadotti autostradali, infatti, non impedivano il passaggio dei veicoli sulle strade sottostanti né limitavano un uso collettivo dello spazio aereo, che comunque non sarebbe stato utilizzabile dalla collettività.
Nel caso esaminato, non sussisteva nemmeno il presupposto soggettivo per il pagamento del Cosap, poiché, secondo il Regolamento comunale, il canone era dovuto solo dal titolare di una concessione comunale o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche CP_ abusivo. Tuttavia, la concessione di cui disponeva derivava dallo Stato e non dal ed era fondata su legge statale e non su un provvedimento comunale. Pt_1
CP_
infatti, occupava le aree in virtù di una concessione statale legittima e non poteva perciò essere qualificata né come titolare di una concessione comunale né come occupante abusiva. La presenza dei viadotti autostradali era il risultato di una decisione statale, e l'occupazione di eventuale suolo comunale doveva considerarsi coperta da un titolo rilasciato legittimamente dallo Stato.
Anche la sanzione irrogata da confermerebbe, secondo le tesi attorea, CP_3 questa lettura, poiché veniva applicata nella misura minima, mentre per le occupazioni realmente abusive il Regolamento prevedeva sanzioni ben più elevate.
Infine, rilevava che la fattispecie rientrava nell'esenzione prevista dall'art. 20, comma 1, lett. w) del Regolamento Cosap, che escludeva dal canone le occupazioni effettuate dallo Stato. I viadotti autostradali, costituendo parte del demanio pubblico statale ai sensi dell'art. 822 c.c., dovevano essere considerati come occupazioni riconducibili allo Stato.
3 Non si poteva escludere l'esenzione per il solo fatto che tali occupazioni potessero avere una qualche rilevanza economica, in quanto la giurisprudenza della Corte di Cassazione affermava che l'esenzione si applicava comunque, indipendentemente dalle finalità specifiche dell'occupazione. Lo Stato, in quanto ente a fini generali, non poteva essere assimilato a un soggetto commerciale.
CP_ Da ultimo, chiedeva in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'accertamento. La richiesta si fondava sulla pendenza di un giudizio anteriore relativo all'invito di pagamento Cosap 2020, da cui l'accertamento traeva origine. Esisteva, quindi, un nesso di pregiudizialità tra le due controversie. Il fumus boni iuris sarebbe stato dimostrato dai fondati motivi di opposizione, in particolare dal difetto di prova del presupposto oggettivo del canone. Quanto al periculum in mora, si rilevava che la riscossione coattiva degli importi pretesi avrebbe privato la società di risorse economiche essenziali per lo svolgimento delle proprie attività, con danni non compensabili dai semplici interessi legali in caso di esito favorevole del giudizio.
Costituitasi in giudizio, , chiedeva il rigetto dell'opposizione, Controparte_3 contestando tutto quanto dedotto da parte attrice.
Evidenziava che il Tribunale della Spezia si era già pronunciato più volte su analoghe vicende, rigettando le relative opposizioni, sulla scorta dei principi affermati in materia dalla Suprema Corte.
Sosteneva che il C.O.S.A.P. si configurasse come un canone dovuto per l'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, anche in assenza di una concessione formale. Rilevava che dirimente era non già la sottrazione all'uso collettivo del suolo, quanto l'utilizzazione particolare che un soggetto ne traeva, specialmente quando vi era uno sfruttamento economico, come accadeva per le tratte autostradali gestite da concessionari.
Il canone risultava applicabile anche in presenza di occupazioni del soprassuolo, indipendentemente dall'effettiva limitazione dello spazio sottostante. L'altezza dei cavalcavia non costituiva un ostacolo all'applicazione del canone, poiché tali strutture impedivano comunque l'uso edificatorio o agricolo dell'area sottostante.
Infine, riteneva irrilevante la presenza di cantieri o altre occupazioni autorizzate temporaneamente dal Comune, poiché il presupposto del C.O.S.A.P. riguardava l'occupazione stabile o economicamente rilevante, anche quando si trattava solo di spazio aereo.
Inoltre, l'esenzione prevista per le occupazioni effettuate dallo Stato non si applicava nel caso di specie, poiché l'occupazione aveva rilevanza economica e commerciale e le società concessionarie agivano autonomamente e non come organi dello Stato.
4 Infine, si opponeva all'istanza di sospensione. CP_3
Veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'accertamento e l'istanza sospensione ex art. 295 c.p.c. e concessi alle parti i termini ex art. 183, VI comma c.p.c.
Depositate nel rispetto dei termini le memorie ex art. 183, VI comma cpc, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Le parti depositavano, quindi, le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Si precisa che nel corso del procedimento interveniva
[...]
. , tuttavia, non veniva estromessa dal Controparte_4 CP_1 giudizio, in mancanza dell'espresso consenso della convenuta.
***
L'opposizione formulata da parte attrice è infondata e deve pertanto essere rigettata, per le ragioni che seguono.
Va premesso, innanzitutto, che la giurisprudenza di legittimità ha formulato in materia di canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 comma 816 L. 160/2019 una serie di principi, che possono essere ritenuti consolidati. Al riguardo, si precisa che valgono anche i principi enucleati in relazione ai tributi TOSAP e COSAP, ricompreso oggi nel canone unico patrimoniale.
E così, occorre richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte in materia di canone patrimoniale di concessione (già COSAP), alla stregua del quale il canone costituisce il corrispettivo dovuto per l'uso particolare o eccezionale di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti pubblici, anche in assenza di un formale provvedimento concessorio, essendo sufficiente l'occupazione di fatto degli spazi. In particolare, “occorre ribadire che la concessione autostradale rappresenta provvedimento applicativo ben diverso dall'autorizzazione comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte per cui il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni, sicché la società, concessionaria statale, che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone, non assumendo rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d'impresa” (Cass., sez. 1, 10/6/2021, n. 16395).
5 In tale prospettiva, è irrilevante che la concessione in forza della quale SA S.p.A. gestisce l'infrastruttura autostradale sia stata rilasciata dall'autorità statale, posto che l'occupazione riguarda aree appartenenti al demanio comunale e avviene, comunque, senza un titolo rilasciato dall'ente proprietario.
Ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento comunale COSAP, è da qualificarsi come abusiva – e dunque soggetta a canone – ogni occupazione priva di concessione espressa dell'ente titolare dell'area. La circostanza che la società ricorrente agisca in forza di una concessione statale non esclude né il carattere di fatto dell'occupazione né l'obbligo di corrispondere il canone.
L'argomento difensivo secondo cui l'occupazione sarebbe riconducibile allo Stato – e dunque esente – non può essere condiviso. L'art. 20, comma 1, lett. w) del Regolamento COSAP prevede l'esenzione dal canone per le occupazioni effettuate dallo Stato o da enti pubblici per specifiche finalità istituzionali (assistenza, educazione, sanità, ecc.), ma esclude espressamente l'esenzione per le occupazioni aventi rilevanza economica o commerciale. È evidente che l'utilizzo delle aree sottostanti i viadotti autostradali da parte di una società concessionaria privata, la quale gestisce la tratta in regime d'impresa, ricade in tale ipotesi e non può fruire dell'esenzione invocata.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che l'esenzione prevista per lo Stato non è estensibile ai concessionari privati che, pur operando per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, lo fanno in piena autonomia organizzativa ed economica e per finalità remunerative (Cass., Sez. I, 16395/2021, cit.).
Sussiste anche il presupposto oggettivo del canone. L'occupazione dello spazio aereo, anche in assenza di una sottrazione fisica al transito, comporta comunque un uso particolare del bene pubblico, impedendone altri usi potenziali, come l'edificazione o l'utilizzazione agricola. Come affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, l'altezza del viadotto non è elemento idoneo a escludere l'assoggettabilità dell'area a canone, rilevando unicamente l'uso esclusivo o speciale del bene (cfr. ex multis Cass., Sez. I, 1435/2018 e Cass. Civ. Sez. I, ord. 25.09.2024 n. 25614).
Anche l'ulteriore eccezione di pregiudizialità, già rigettata in sede di rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., tra il presente giudizio e quello definito con sentenza n. 790/2022 (R.G. 793/2020), avente ad oggetto l'impugnativa dell'invito di pagamento da cui trae origine l'atto esecutivo opposto, risulta infondata. Il rigetto dell'opposizione in quel procedimento ha infatti determinato il consolidamento della pretesa tributaria, rendendo privo di rilevanza ogni ulteriore accertamento sulla validità dell'atto presupposto.
6 In conclusione, sussistono tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione del canone, mentre l'esenzione invocata non trova alcun fondamento, come sopra argomentato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Gli onorari vengono liquidati in Euro 8.433,00 secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia (Euro 101.899,00), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale) e delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
PQM
RIGETTA l'opposizione proposta da e Controparte_1
CONDANNA quest'ultima alla refusione in favore di delle Controparte_3 spese processuali del presente procedimento, liquidandole in Euro 8.433,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
La Spezia, 30 giugno 2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
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