CA
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/07/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1a Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 788/2021 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Messina, Via Giordano Bruno n. 10, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Gianfilippo Ceccio (C.F.: ), da cui è C.F._2 rappresentata e difesa giusta procura agli atti (PEC:
; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Milazzo (ME), Via E. Cosenz n. 51, P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Monica Piccione (C.F.: ), da cui è C.F._3 rappresentata e difesa giusta procura agli atti (PEC:
; Email_2
APPELLATA
*****************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile
n. 929/2021 pubblicata in data 6 maggio 2021, resa nella causa civile iscritta al n. 5064/2017 R.G. avente ad oggetto: opposizione a precetto.
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per l'appellante:
1)”accogliere l'appello ed in via principale annullare l'intimazione di pagamento dichiarando prescritto il credito sottostante;
2) dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento agli atti soggetti a sgravio ai sensi dell'art. 4 del D.L. 41/2021;
3) condannare l'appellata al pagamento delle spese processuali in virtù del principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Per l' appellata:
1)”rigettare l'appello perché infondato, con la conferma integrale della sentenza appellata;
2) ritenere e dichiarare la legittimità degli atti impugnati e dell'intero operato di;
3) dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle CP_1 indicate in narrativa;
4) con vittoria di spese e compensi di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1 impugnato davanti a questa Corte la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di
Messina – Seconda Sezione Civile ha rigettato l'opposizione a precetto da essa proposta condannandola al pagamento delle spese processuali in favore della opposta, liquidate in € 5.534,00 oltre accessori.
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la riforma.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa dell' 11 febbraio 2022 si è costituita la CP_1 quale ha resistito all'appello chiedendone il rigetto, nonché la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in relazione alla quasi totalità delle cartelle di pagamento poste a base della intimazione di pagamento.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., giusta ordinanza resa in seno alla udienza in modalità “trattazione cartolare” del 4 marzo
2022, la Corte ha rinviato la causa alla udienza di precisazione delle conclusioni del 7 novembre 2022; indi, dopo un rinvio per carico di ruolo, è stata fissata l'udienza dell' 8 aprile 2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter C.P.C. ove, stanti le note di trattazione scritta depositate dall' appellante, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
************************
2 Con un unico articolato motivo, l'appellante ha eccepito la intervenuta prescrizione del credito per omessa e/o irrituale notifica delle cartelle di pagamento sottostanti alla intimazione di pagamento, e dei successivi atti interruttivi.
In particolare ha rilevato che il Concessionario non riveste la qualifica di pubblico ufficiale e pertanto non possiede i poteri autoritativi per attestare la conformità all'originale di quanto dallo stesso allegato.
Ha altresì rilevato che l'esattore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 DPR 602/73, deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Prosegue l'appellante evidenziando che, nel caso di notifica a mezzo posta, l'esattore è tenuto a produrre la ricevuta di ritorno della raccomandata (nella quale è indicato il numero della cartella notificata) sottoscritta dal destinatario e l'estratto di ruolo che è la riproduzione della parte del ruolo che si riferisce alla pretesa impositiva fatta valere con la cartella notificata al contribuente, tenuto conto che la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte (atto di appello, pag. 10).
In ordine alla notifica delle cartelle di pagamento, la a rilevato che nelle relate Pt_1 di notificazione il messo notificatore ha indicato la dicitura “NO ANAGRAFE” allegando un estratto del Comune dal quale risulta che la odierna appellante non sarebbe stata iscritta all'anagrafe del Comune di Messina, e ciò in palese contrasto con l'estratto del certificato storico di residenza dal quale risulta che la fino al 18/08/2025, è stata Pt_1 residente in [...]; dal 19/08/2005 sino al
13/02/2014 in Messina, Via dei Verdi n. 13; successivamente (ma non rileva ai fini del giudizio che ci occupa), in Messina, V.le San Martino.
Riguardo invece la notifica della cartella di pagamento n. 29520050013953249000 e delle intimazioni di pagamento, tutte effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'appellante ha evidenziato che il concessionario della riscossione non ha prodotto la c.d.
Raccomandata Informativa, con la conseguenza che il procedimento notificatorio sarebbe viziato e non potrà valere come atto interruttivo.
Infine, quanto al pignoramento presso terzi ed all'atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare N. 74/1992 nei confronti della quest'ultima ha rilevato la Pt_1 inconducenza della documentazione ex adverso prodotta, consistente in un mero estratto interno attestante la sussistenza di un pignoramento presso terzi, da un lato, e
3 in un atto a propria firma senza l'ulteriore prova che lo stesso sia mai stato depositato nella procedura esecutiva menzionata o notificato (atto di appello, pag. 14).
Ha poi, in sede di memoria di replica, chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto sgravio di gran parte dei ruoli impugnati, insistendo nella condanna di parte resistente alle spese di giudizio in virtù del criterio della soccombenza virtuale.
Controparte ha resistito obiettando che l'intero operato di è stato improntato a CP_1 legittimità, con l'osservanza delle norme in materia.
Ha poi convenuto con parte appellante nella richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, stante lo sgravio di quasi la totalità delle cartelle di pagamento, eccezion fatta per un residuo importo di € 5.144,94 relativamente alle cartelle n. 295 2004 0067419269, n. 295 2006 0034740449 e n. 295 2006 0043921872, parzialmente sgravate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere per tutte le cartelle oggetto del presente giudizio, ad eccezione delle cartelle n. 295 2004
0067419269, n. 295 2006 0034740449 e n. 295 2006 0043921872 rispetto alle quali residua un importo complessivo di € 5.144,94.
Nel merito, e solo ai fini della liquidazione delle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la Corte osserva.
Innanzitutto è infondato il rilievo mosso dalla difesa della appellata circa la novità delle contestazioni mosse nell'odierno grado dalla elativamente alla notifica Pt_1
delle cartelle.
Ed invero, in seno all'atto di citazione ex art. 615 c.p.c., a pag. 4, al punto 1), la opponente ha tempestivamente ed espressamente eccepito la nullità della intimazione di pagamento impugnata per omessa e/o irrituale notifica delle prodromiche cartelle di pagamento.
Tanto basta per ritenere infondata la obiezione.
Proseguendo nella disamina dei fatti posti a base della vertenza de qua, la documentazione acquisita evidenzia quanto segue.
Le cartelle di pagamento n. 29520040067419269000, n. 2952005 0001686448000,
n. 29520050013953249000, n. 2952005 0026064273000, n.
4 29520050037364682000, n. 29520060009984960000, n. 29520060015179317000,
n. 29520070006668378000, n. 29520070009988276000, 29520070014362415000
e n. 29520070022097280000, contraddistinte rispettivamente coi numeri da 1 a 7 della elencazione di cui all'atto di appello (pag. 2 e 3), e n. 29520070006668378000,
n. 29520070009988276000, n. 29520070014362415000 e n.
29520070022097280000, contraddistinte rispettivamente coi numeri da 13 a 16 della elencazione di cui all'atto di appello (pag. 4), sono state ritualmente notificate presso la residenza anagrafica che la contribuente aveva al momento della notifica.
Sono infatti stati prodotti da gli avvisi di ricevimento delle raccomandate CP_1
contenenti la indicazione delle cartelle di pagamento, nonché gli estratti di ruolo pure essi contenenti l'elencazione delle cartelle di pagamento.
Invece le restanti cartelle di pagamento, e segnatamente la n.
29520060019066515000, la n. 29520060034740449000, la n.
29520060037165830000, la n. 29520060043921872000 e n.
29520070000791586000, contraddistinte coi numeri da 8 a 12 della elencazione di cui all'atto di appello (pag. 3 e 4), non risultano essere state ritualmente notificate.
Ciò in quanto gli avvisi di ricevimento, contenenti la stampigliatura “NO ANAGRAFE”, non risultano essere stati compilati indicando la residenza anagrafica che la contribuente aveva al momento della spedizione.
Dalla irregolarità della notifica delle cartelle di pagamento facenti parte di questo secondo blocco consegue la nullità della notifica delle successive intimazioni di pagamento, stante il decorso del termine prescrizionale.
Tornando al primo blocco delle cartelle, la Corte rileva che, se è certamente vero che il concessionario della riscossione, pur essendo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio secondo le disposizioni contenute nei titoli I e II del D.P.R. n. 602 del 1973, nell'ambito delle attività di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 237 del 1997, quando è parte di un giudizio nel quale gli è richiesto di dare prova dell'espletamento di un'attività notificatoria, non ha il potere di autenticare le copie delle notifiche degli avvisi di ricevimento, pur essendone depositario, in quanto si tratta di atti formati, nel suo interesse, dall'ufficiale postale (Cass. Sez. 6, ordinanza n. 7736 del 20 marzo 2019), è altrettanto indubitabile che In tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti
5 il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 8604 dell' 1 aprile 2025).
In ogni caso, la Corte rileva che l'ente esattore ha prodotto in giudizio la ricevuta di ritorno delle raccomandate con indicazione del numero della cartella notificata, nonché l'estratto di ruolo che è la riproduzione della parte del ruolo che si riferisce alla pretesa impositiva fatta valere con la cartella notificata alla contribuente.
La doglianza è pertanto infondata.
Pure infondato è il rilievo circa la mancata produzione della cd. raccomandata informativa, relativamente alla notifica delle cartelle di pagamento (ma anche delle intimazioni di pagamento) notificate ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Sul punto la Corte richiama una recente ordinanza della S.C. (n. 8910 del 4 aprile 2025), il cui principio viene di seguito trascritto: “In tema di riscossione delle imposte, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, la notificazione della cartella di pagamento effettuata in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza della Corte cost. n.
258 del 2012 (che ha dichiarato incostituzionale l'art. 26, comma 3, ora comma 4, del
D.P.R. n. 602 del 1973), è valida ed efficace con la sola affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune di residenza del destinatario, perfezionandosi il giorno ad esso successivo, non occorrendo, quindi, l'inoltro e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, invece previsti per le notificazioni effettuate in data successiva alla citata decisione, purchè la cartella di pagamento sia divenuta definitiva per mancata impugnazione (altrimenti operando
l'effetto retroattivo della stessa).
Ora, nel caso che ci occupa, l'ente esattore ha provveduto al deposito presso la casa comunale di Messina delle cartelle di pagamento nonché delle intimazioni di pagamento;
inoltre le notifiche sia delle cartelle di pagamento, sia delle successive intimazioni sono state effettuate tutte in data antecedente alla pubblicazione della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, avvenuta il 22 novembre 2012, talchè nessuna conseguenza può farsi scaturire dalla mancata osservanza delle formalità riguardanti la cd. raccomandata informativa.
Infine, sempre in relazione al primo blocco delle cartelle di pagamento, la Corte evidenzia la infondatezza delle contestazioni mosse dalla appellante riguardo la
6 irrilevanza dell'atto attestante la pendenza di una procedura di pignoramento presso terzi nonché dell'intervento nella procedura immobiliare N. 74/92 in danno della Pt_1
Se infatti, ai fini probatori, la stampa della nota contenente i dati del terzo pignorato, nella specie l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina, i dati della debitrice (odierna appellante), e l'ammontare del debito accertato (€ 34.254,29), può effettivamente lasciare qualche margine di incertezza, stante la sua estrema sinteticità, diversamente deve opinarsi in ordine all'intervento nella procedura immobiliare N. 74/92 promossa in danno della Pt_1
Al riguardo, infatti, risulta prodotto dalla appellata atto di intervento depositato presso la competente cancelleria in data 19 gennaio 2016, con allegati n. 47 estratti di ruolo con dichiarazione di conformità.
Tanto basta, ad avviso della Corte, per ritenere tale ultimo atto processuale utile ai fini della interruzione della prescrizione maturata successivamente alla data di notifica (anno
2012) degli atti di intimazione di pagamento e rigettare la doglianza sollevata dall'appellante.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla dichiarazione della cessazione della materia del contendere per la quasi totalità delle cartelle di pagamento, come sopra precisato, dall'accoglimento dell'appello relativamente alle cartelle di pagamento n. 295 2006 0034740449 e n. 295 2006 0043921872, e dal rigetto del gravame relativamente alla cartella di pagamento 295 2004 0067419269, uniche tre cartelle rimaste ancora in vita all'esito dello sgravio operato dall'Ente impositore, la Corte ritiene la sussistenza dei presupposti per la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 788/2021 R.G. promossa da Parte_1
contro , in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante p.t., così statuisce:
a) dichiara cessata la materia del contendere per tutte le cartelle di pagamento dedotte in giudizio, eccezion fatta per le cartelle di pagamento n. 295 2004 0067419269, n. 295 2006
0034740449 e n. 295 2006 0043921872, parzialmente sgravate ed in relazione alle quali residua un importo dovuto pari ad € 5.144,94;
7 b) accoglie l'appello relativamente alle cartelle di pagamento n. 295 2006 0034740449 e n.
295 2006 0043921872 e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento riferita alle somme residue ancora dovute di cui alle suddette cartelle;
c) rigetta l'appello con riferimento all'importo residuo ancora dovuto in relazione alla cartella di pagamento n. 295 2004 0067419269;
d) compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 23 luglio 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
8