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Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/02/2024, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 7/2/2023 nella causa iscritta al n. 3663/2021 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. RAFFAELE CECI Parte_1 ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27.10.2021 la parte ricorrente, titolare di pensione per invalidità civile parziale, ha agito in giudizio al fine di far accertare la illegittimità della pretesa risarcitoria di cui al CP_ provvedimento del 28.12.2020, con la quale l' chiede la ripetizione della somma di euro 3.101,83 per il periodo dal 1.1.2018 al 30.11.2019 per aver, il ricorrente, riscosso “rate di pensione di invalidità non spettanti per il possesso di redditi di lavoro dipendente autonomo, professionale o di impresa di importo superiore ai limiti stabiliti dall'art. 8 legge 638”
Sostiene il ricorrente che detta richiesta sarebbe illegittima in quanto generica e infondata, afferma altresì la irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 13 l. 412/1991 per assenza di dolo a fronte della buona fede del ricorrente e dell'applicabilità della normativa in materia di sanatoria degli indebiti;
deduce l'insussistenza della pretesa restitutoria, affermando la mancanza del superamento del limite reddituale per l'anno 2018. Ha quindi chiesto di accertare l'insussistenza dell'indebito in quanto CP_ generico e non provato con la conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto, e in subordine ha chiesto la riduzione dell'indebito al periodo che va dal
1.1.2019 al 30.11.2019.
L'ente resistente non si è costituito, nonostante la ritualità e tempestività della notifica.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza odierna. In primo luogo, va rilevato che, contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, la pretesa CP_ restitutoria avanzata dall' risulta sufficientemente motivata.
Invero dalla comunicazione dell'Ente resistente è possibile evincere l'importo preteso in restituzione, la prestazione alla quale è riferito l'indebito, i periodi in contestazione e le ragioni per le quali è stata richiesta la restituzione, ossia il ricalcolo della prestazione per la corresponsione di ratei non dovuti, in considerazione della percezione di redditi da lavoro autonomo “di importo superiore ai limiti stabiliti dall'art. 8 legge 638”. Il ricorrente è pertanto stato posto nelle condizioni di comprendere i presupposti della pretesa e di poter svolgere le proprie difese.
Precisato ciò, occorre rammentare che nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo di prestazioni previdenziali o assistenziali, la domanda deve qualificarsi come di accertamento negativo dell'obbligo di restituzione in capo al ricorrente. Quest'ultimo deduce quindi necessariamente la spettanza delle somme ricevute, ossia il proprio diritto alla relativa prestazione;
egli ha quindi l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto (Cass. SSUU, sent. n. 18046/2010).
L'onere della prova di avere redditi inferiori alla soglia legale grava quindi sul ricorrente, che non lo ha assolto, non allegando la consistenza dei propri redditi per l'anno 2018 e 2019. Il ricorrente si è limitato a depositare il solo estratto contributivo (doc. 3) dal quale emerge peraltro che nel periodo
1.1.2019 – 30.11.2019 ha percepito un reddito da lavoro dipendente di euro 11.330,00.
Quanto alle contestazioni in ordine alla non ripetibilità dell'indebito si osserva che la normativa speciale richiamata nel ricorso non è applicabile al caso in esame, in quanto specificamente riferita all'indebito previdenziale laddove nel caso di specie viene in rilievo una prestazione assistenziale.
A riguardo, deve richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale in base al quale non opera, in materia assistenziale, il principio civilistico di incondizionata ripetibilità dell'indebito bensì, conformemente all'art. 38 Cost., un principio proprio di tale sottosistema che escluderebbe la ripetibilità dell'indebito a fronte di una situazione idonea a generare affidamento del percettore, e conseguentemente, nel caso di venir meno dei presupposti reddituali, ritiene legittima la restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento di tale circostanza, salvo che il percipiente non versi in dolo (ex multis, Sez. L - , Sent. n. 26036 del 15/10/2019 e, da ultimo, Ord. n. 13223 del
30/6/2020).
Il richiamato orientamento giurisprudenziale, a parere di chi scrive, è condivisibile nelle premesse, nel senso di evitare la rigidità del paradigma civilistico valorizzando il legittimo affidamento del beneficiario di una prestazione assistenziale, nonché in parte nell'esito, ossia di non consentire al soggetto che versi in dolo di giovarsi dell'errore in cui egli stesso ha indotto l'Ente.
Nel caso di specie non vi è prova della corretta comunicazione all'ente previdenziale della situazione reddituale del ricorrente, né la stessa è stata depositata nel presente giudizio. Tale omissione può ritenersi dolosa, potendosene presumere la consapevolezza della non spettanza della prestazione, e deve quindi ritenersi preordinata a garantirsene l'illegittimo godimento. L'indebito, pertanto, risulta ripetibile nel caso di specie, e ne consegue l'integrale rigetto della domanda, ogni altra questione assorbita.
Ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. la parte ricorrente è esente dalla condanna alle spese di lite ( doc. 4) .
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3663/2021 r.g.:
- Rigetta il ricorso.
- Dichiara parte ricorrente esente dalla condanna alle spese.
Tivoli, 7 febbraio 2024
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 7/2/2023 nella causa iscritta al n. 3663/2021 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. RAFFAELE CECI Parte_1 ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27.10.2021 la parte ricorrente, titolare di pensione per invalidità civile parziale, ha agito in giudizio al fine di far accertare la illegittimità della pretesa risarcitoria di cui al CP_ provvedimento del 28.12.2020, con la quale l' chiede la ripetizione della somma di euro 3.101,83 per il periodo dal 1.1.2018 al 30.11.2019 per aver, il ricorrente, riscosso “rate di pensione di invalidità non spettanti per il possesso di redditi di lavoro dipendente autonomo, professionale o di impresa di importo superiore ai limiti stabiliti dall'art. 8 legge 638”
Sostiene il ricorrente che detta richiesta sarebbe illegittima in quanto generica e infondata, afferma altresì la irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 13 l. 412/1991 per assenza di dolo a fronte della buona fede del ricorrente e dell'applicabilità della normativa in materia di sanatoria degli indebiti;
deduce l'insussistenza della pretesa restitutoria, affermando la mancanza del superamento del limite reddituale per l'anno 2018. Ha quindi chiesto di accertare l'insussistenza dell'indebito in quanto CP_ generico e non provato con la conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto, e in subordine ha chiesto la riduzione dell'indebito al periodo che va dal
1.1.2019 al 30.11.2019.
L'ente resistente non si è costituito, nonostante la ritualità e tempestività della notifica.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza odierna. In primo luogo, va rilevato che, contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, la pretesa CP_ restitutoria avanzata dall' risulta sufficientemente motivata.
Invero dalla comunicazione dell'Ente resistente è possibile evincere l'importo preteso in restituzione, la prestazione alla quale è riferito l'indebito, i periodi in contestazione e le ragioni per le quali è stata richiesta la restituzione, ossia il ricalcolo della prestazione per la corresponsione di ratei non dovuti, in considerazione della percezione di redditi da lavoro autonomo “di importo superiore ai limiti stabiliti dall'art. 8 legge 638”. Il ricorrente è pertanto stato posto nelle condizioni di comprendere i presupposti della pretesa e di poter svolgere le proprie difese.
Precisato ciò, occorre rammentare che nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo di prestazioni previdenziali o assistenziali, la domanda deve qualificarsi come di accertamento negativo dell'obbligo di restituzione in capo al ricorrente. Quest'ultimo deduce quindi necessariamente la spettanza delle somme ricevute, ossia il proprio diritto alla relativa prestazione;
egli ha quindi l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto (Cass. SSUU, sent. n. 18046/2010).
L'onere della prova di avere redditi inferiori alla soglia legale grava quindi sul ricorrente, che non lo ha assolto, non allegando la consistenza dei propri redditi per l'anno 2018 e 2019. Il ricorrente si è limitato a depositare il solo estratto contributivo (doc. 3) dal quale emerge peraltro che nel periodo
1.1.2019 – 30.11.2019 ha percepito un reddito da lavoro dipendente di euro 11.330,00.
Quanto alle contestazioni in ordine alla non ripetibilità dell'indebito si osserva che la normativa speciale richiamata nel ricorso non è applicabile al caso in esame, in quanto specificamente riferita all'indebito previdenziale laddove nel caso di specie viene in rilievo una prestazione assistenziale.
A riguardo, deve richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale in base al quale non opera, in materia assistenziale, il principio civilistico di incondizionata ripetibilità dell'indebito bensì, conformemente all'art. 38 Cost., un principio proprio di tale sottosistema che escluderebbe la ripetibilità dell'indebito a fronte di una situazione idonea a generare affidamento del percettore, e conseguentemente, nel caso di venir meno dei presupposti reddituali, ritiene legittima la restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento di tale circostanza, salvo che il percipiente non versi in dolo (ex multis, Sez. L - , Sent. n. 26036 del 15/10/2019 e, da ultimo, Ord. n. 13223 del
30/6/2020).
Il richiamato orientamento giurisprudenziale, a parere di chi scrive, è condivisibile nelle premesse, nel senso di evitare la rigidità del paradigma civilistico valorizzando il legittimo affidamento del beneficiario di una prestazione assistenziale, nonché in parte nell'esito, ossia di non consentire al soggetto che versi in dolo di giovarsi dell'errore in cui egli stesso ha indotto l'Ente.
Nel caso di specie non vi è prova della corretta comunicazione all'ente previdenziale della situazione reddituale del ricorrente, né la stessa è stata depositata nel presente giudizio. Tale omissione può ritenersi dolosa, potendosene presumere la consapevolezza della non spettanza della prestazione, e deve quindi ritenersi preordinata a garantirsene l'illegittimo godimento. L'indebito, pertanto, risulta ripetibile nel caso di specie, e ne consegue l'integrale rigetto della domanda, ogni altra questione assorbita.
Ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. la parte ricorrente è esente dalla condanna alle spese di lite ( doc. 4) .
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3663/2021 r.g.:
- Rigetta il ricorso.
- Dichiara parte ricorrente esente dalla condanna alle spese.
Tivoli, 7 febbraio 2024
Il Giudice
Sibilla Ottoni