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Ordinanza 16 marzo 2025
Ordinanza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, ordinanza 16/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott.ssa Simona Monforte, sciogliendo la riserva assunta, ha pronunciato:
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 5293 sub 1 del Registro Generale Contenzioso anno 2022 vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Pt_1
, C.F. , nata a [...] il [...], C.F.
[...] C.F._2 Parte_2
, nato a [...] il [...], , C.F. C.F._3 Parte_3
, nato a [...] il [...], , C.F. C.F._4 Parte_4
, nata a [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati in Messina, Via C.F._5
La Farina 141, presso lo studio dell' Avv. Carmela A. Spadaro, che li rappresenta e difende per procura in atti;
, C.F. , nato a [...] il [...] Parte_5 CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliato in Messina Via Romagnosi 8 presso lo studio dell'Avv. Nazzarena
Montera che lo rappresenta e difende per procura in atti;
, C.F. Parte_6
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Messina, Via C.F._7
Trapani is 466 n 6/A, presso lo studio dell'Avv. Natalia Di Bella, che la rappresenta e difende per procura in atti;
-Ricorrenti-
CONTRO
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1 P.IVA_1
Messina, Viale San Martino 6/14, elettivamente domiciliata presso lo studio legale Prof. Angelo
sito in Messina, Corso Vittorio Emanuele, 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Maurilio Scafidi per procura in atti;
- Resistente-
E NEI CONFRONTI DI
CF , in persona dell'Amministratore pro tempore, sito in Controparte_3 P.IVA_2
Messina, Via S. Maria Alemanna 25, elettivamente domiciliato in Messina, via del Vespro 6, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Messina, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
-terzo chiamato- , C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_4 P.IVA_3
Milazzo, P.zza 3 Torri n.3;
-terza chiamata contumace-
Oggetto: ricorso per sequestro conservativo
OSSERVA
Con ricorso per sequestro conservativo in corso di causa, depositato il 11/07/2024,
, , , , , Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , premettendo che: i ricorrenti erano proprietari Parte_5 Parte_6 dell'immobile sito in Messina, V.le San Martino, con ingresso al n. civico 6 costituito da un piano cantinato, un piano terra ed un piano elevato;
in data 08/03/2017, concedevano in locazione per uso commerciale alla l'immobile di cui detto, con contratto regolarmente Pt_7 Parte_8 registrato, al canone convenuto in € 18.000.00 mensili da pagarsi anticipatamente entro i primi cinque giorni di ogni mese;
le parti, al fine di agevolare la società resistente che voleva apportare delle migliorie, convenivano per i primi quattro anni la graduazione dell'ammontare della pigione mensile e precisamente € 16.000,00 mensili da luglio 2017 a giugno 2019, € 17.000,00 mensili da gennaio a giugno 2021 mentre, a partire dal luglio 2021, avrebbe dovuto CP_1 corrispondere il canone nella misura piena di € 18.000,00; a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali la sottoscriveva la fideiussione a prima richiesta con CP_1 la per la somma di euro 54.000,00 e versava euro Controparte_5
48.000,00 a titolo di deposito cauzionale;
tuttavia, la società resistente si rendeva successivamente morosa;
con ricorso del 25/02/2020, adiva il Tribunale di Messina CP_1 chiedendo l'accertamento tecnico preventivo al fine di determinare l'esistenza di pretesi vizi dell'immobile locato e la eventuale conseguente riduzione da apportare al canone contrattuale a causa dei suddetti vizi;
gli odierni ricorrenti resistevano al ricorso escludendo ogni responsabilità per i danni lamentati da che erano invece imputabili ad esclusiva CP_1 responsabilità e colpa della società conduttrice o, al più, del condominio ove insisteva l'immobile locato;
in data 15/12/2020, in considerazione dell'emergenza pandemica, i locatori acconsentivano alla riduzione del canone locativo per il periodo marzo-dicembre 2020, sottolineando, a mezzo di scrittura privata, che non poteva essere richiesta una ulteriore riduzione neanche all'esito del procedimento per ATP;
dopo il deposito della consulenza, che determinava le cause e l'ammontare dei danni nonché la conseguente rideterminazione del canone locativo, la disattendeva l'accordo, riduceva per iniziativa unilaterale il CP_1 canone di locazione e non stipulava più la polizza fideiussoria;
con atto di citazione del
14/11/2022 la conveniva in giudizio gli odierni ricorrenti per sentirli condannare al CP_1 risarcimento dei danni subiti (procedimento iscritto al n. 5293/22 R.G.); di contro, a causa della persistente morosità accumulatasi nei mesi, pari ad euro 144.000,00, gli odierni ricorrenti intimavano lo sfratto per morosità alla notificato il 2/12/2022, avverso il quale la CP_1 resistente spiegava opposizione;
il Giudice rigettava la richiesta di emissione dell'ordinanza di rilascio e rinviava il merito nell'ambito del procedimento iscritto d'ufficio al n. 2435/2023 r.g.;
i due fascicoli venivano riuniti con ordinanza del 06/05/2024; in seguito, la si CP_1 rendeva ulteriormente morosa omettendo il versamento del canone di locazione sì da accumulare un debito ascendente ad € 408.000,00 e, comunque non inferiore ad € 314.670,00, come accertato dalla relazione di CT;
in ogni caso, i danni individuati dal Consulente non erano imputabili ai ricorrenti ma, semmai, al condominio o alla stessa tuttavia, data CP_1
l'ingente morosità della società resistente, appariva evidente che i ricorrenti non sarebbero riusciti a soddisfare il loro credito;
a tanto aggiungevano i deducenti che la mancata sottoscrizione da parte della i una polizza fideiussoria comprovava la sussistenza del
CP_1 periculum in mora; invero, la costituita come società a responsabilità limitata, aveva
CP_1 un capitale sociale interamente versato di € 400.000,00 che, quand'anche all'esito dei giudizi pendenti fosse liquido sul conto corrente di sarebbe stato con buona probabilità
CP_1 insufficiente a garantire il pagamento dei canoni maturati;
inoltre, la società resistente avviava altre due attività di impresa senza disporre un corrispondente aumento di capitale;
tutto ciò premesso, i ricorrenti depositavano il ricorso per sequestro conservativo in corso di causa, chiedendo che fosse autorizzato il sequestro sul patrimonio della società (capitale
CP_1 sociale, depositi bancari, crediti, fondi e partecipazioni della e quant'altro) fino alla
CP_1 concorrenza della somma di Euro 1.000.000,00 (euro un milione), comprensiva di sorte capitale, interessi e spese legali o in quella diversa misura che sarà ritenuta congrua anche in esito alle difese di controparte.
Instaurato il contraddittorio, il Giudice fissava la comparizione delle parti all'udienza del
28/08/2024.
Con memoria del 02/08/2024, il dava atto della propria estraneità in CP_3 relazione al giudizio cautelare e si rimetteva alle valutazioni del Giudice.
Si costituiva la con memoria depositata il 26/08/2024, la quale contestava tutto CP_1 quanto dedotto ex adverso, rilevando, in particolare, che nulla era dovuto dalla n quanto CP_1
i danni subiti erano superiori al credito maturato dai ricorrenti, per cui non poteva ritenersi sussistente il fumus boni iuris, e che, in ogni caso, tenuto conto dell'ammontare del capitale sociale e considerato che il patrimonio era incrementato annualmente dalla società, non poteva ritenersi integrato il presupposto del periculum in mora; chiedeva pertanto il rigetto del ricorso cautelare. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il Giudice riservava la decisione.
*** * ***
La domanda di cautela avanzata dalla ricorrente è infondata e va, pertanto, rigettata.
L'art. 671 c.p.c. richiede, ai fini della concessione della misura cautelare in esame, la ricorrenza del duplice presupposto del fumus boni iuris, implicante l'apprezzamento, pur sommario, di circostanze da cui desumere la fondatezza della pretesa cautelata, e del periculum in mora, cioè del fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito. Tale secondo elemento – della cui sussistenza l'istante è onerato di fornire piena prova – deve qualificarsi come pericolo concreto ed attuale che il patrimonio del debitore venga sottratto o diminuito in modo da non essere più sufficiente a soddisfare la funzione assegnatagli dall'art. 2740 c.c., non potendo quindi consistere nella prospettazione del mero timore soggettivo del creditore di perdere la garanzia del proprio credito.
Il timore, dunque, deve essere basato su circostanze oggettive, non avendo rilievo apprezzamenti meramente astratti e personali operati dal creditore.
Il requisito del periculum in mora può essere desunto, anche alternativamente, sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio.
Ebbene, nel caso di specie va osservato che il ricorso appare carente delle necessarie allegazioni in ordine al periculum in mora; esso infatti non è desumibile né dalle allegazioni di parte ricorrente, né da elementi probatori altrimenti evincibili in atti.
Non è dato infatti rinvenire negli atti di causa né elementi tali da ritenere che il patrimonio del resistente sia insufficiente a soddisfare il credito fatto valere né che la società resistente abbia compiuto concreti atti dispositivi pregiudizievoli della garanzia patrimoniale. All'uopo, non si ritiene sufficiente la mera allegazione delle difficoltà economiche della società e della esiguità del patrimonio di cui questa dispone. A tal riguardo, il timore prospettato dai ricorrenti secondo cui il capitale sociale ammontante ad € 400.000,00, interamente versato e mai aumentato nel tempo, non sia sufficiente a garantire il maggior credito preteso, unitamente al rilievo che la avrebbe CP_1 effettuato importanti investimenti, nonostante la sua situazione debitoria sub judice, non appaiono fondati.
Giova, infatti, osservare che la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. alla cui conservazione è preordinato il vincolo di indisponibilità derivante dall'invocato sequestro, nel caso in cui debitrice sia una società di capitali, come nel caso che ci occupa, non si identifica nel capitale sociale, bensì nell'attivo patrimoniale. Ed invero, il capitale sociale è costituito dal valore dei conferimenti dei soci all'atto di costituzione della società – che peraltro in taluni casi può anche non essere ancora interamente versato - e rimane immutato nel tempo, salvo modifiche dell'atto costitutivo, per tutta la durata della società assolvendo alla duplica funzione vincolativa (indicando cioè quel valore che i soci si sono impegnati a destinare stabilmente all'attività sociale e che non può essere distratto dalla funzione sociale) e organizzativa (poiché rispetto alla misura di contribuzione alla formazione del capitale sociale si determina il diritto di voto di ciascun socio, l'ammontare degli utili e la liquidazione della quota sociale). Cosa diversa è il patrimonio sociale, costituito dal complesso dei rapporti attivi e passivi facenti capo alla società e che, solo all'avvio della sua costituzione corrisponde con il capitale sociale, per poi modificarsi nel tempo in ragione degli investimenti, dei crediti e debiti maturati nel corso dell'attività. Orbene, ciò che viene in rilievo in tale sede non può che essere il patrimonio netto sociale, dato dalla differenza tra attività e passività come risultante nel bilancio societario.
Come si evince dal bilancio allegato dalla resistente, il patrimonio sociale netto della CP_1 ammonta ad euro 840.535,00. La a inoltre allegato di avere immobilizzazione materiali
[...] CP_1 per impianti e macchinari per euro 3.437.145,10 e immobilizzazione finanziaria, titoli depositati presso il sistema bancario, per euro 992.968,47. La resistente ha altresì evidenziato di avere un attivo patrimoniale lordo di euro 10.546.331,18 e di produrre ricavi lordi annuali per importi pari ad euro
10.118.534,00. Ebbene, la situazione patrimoniale della società resistente consente altresì di ritenere priva di pregio, ai fini per cui è causa, la contestazione mossa dai ricorrenti sulla mancata sottoscrizione della polizza fideiussoria.
Per quanto detto, gli investimenti effettuati dalla società incidono sul patrimonio della stessa e non, evidentemente, sul capitale sociale.
Nel caso di specie, l'avere la società avviato ulteriori attività senza corrispondente aumento del capitale è argomentazione priva di pregio. Come emerso dall'esame della documentazione contabile e dei bilanci sopra richiamati, trattasi di investimenti che sul piano oggettivo non hanno determinato una contrazione del patrimonio sociale rilevante ai fini per cui è causa e, sul piano soggettivo, non possono certo ritenersi iniziative preordinate ad arrecare pregiudizio ai terzi creditori.
Per quanto esposto, non avendo gli istanti, di contro, dimostrato che la abbia CP_1 compiuto atti dispositivi rischiando di depauperare il proprio patrimonio, alla luce di quanto sopra osservato, non appaiono emergere elementi tali ad integrare il periculum in mora idoneo a fondare una decisione di accoglimento.
La domanda di sequestro cautelare deve pertanto essere rigettata, in via assorbente, per carenza di periculum in mora. Trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa le spese di lite verranno regolate all'esito del giudizio di merito.
P.Q.M.
Visti gli artt. 669 septies e 671 c.p.c.,
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese al merito.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Messina, 16 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Simona Monforte
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Paola Bonaccorso, Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo presso il Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile.
Prima Sezione Civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott.ssa Simona Monforte, sciogliendo la riserva assunta, ha pronunciato:
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 5293 sub 1 del Registro Generale Contenzioso anno 2022 vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Pt_1
, C.F. , nata a [...] il [...], C.F.
[...] C.F._2 Parte_2
, nato a [...] il [...], , C.F. C.F._3 Parte_3
, nato a [...] il [...], , C.F. C.F._4 Parte_4
, nata a [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati in Messina, Via C.F._5
La Farina 141, presso lo studio dell' Avv. Carmela A. Spadaro, che li rappresenta e difende per procura in atti;
, C.F. , nato a [...] il [...] Parte_5 CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliato in Messina Via Romagnosi 8 presso lo studio dell'Avv. Nazzarena
Montera che lo rappresenta e difende per procura in atti;
, C.F. Parte_6
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Messina, Via C.F._7
Trapani is 466 n 6/A, presso lo studio dell'Avv. Natalia Di Bella, che la rappresenta e difende per procura in atti;
-Ricorrenti-
CONTRO
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1 P.IVA_1
Messina, Viale San Martino 6/14, elettivamente domiciliata presso lo studio legale Prof. Angelo
sito in Messina, Corso Vittorio Emanuele, 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Maurilio Scafidi per procura in atti;
- Resistente-
E NEI CONFRONTI DI
CF , in persona dell'Amministratore pro tempore, sito in Controparte_3 P.IVA_2
Messina, Via S. Maria Alemanna 25, elettivamente domiciliato in Messina, via del Vespro 6, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Messina, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
-terzo chiamato- , C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_4 P.IVA_3
Milazzo, P.zza 3 Torri n.3;
-terza chiamata contumace-
Oggetto: ricorso per sequestro conservativo
OSSERVA
Con ricorso per sequestro conservativo in corso di causa, depositato il 11/07/2024,
, , , , , Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , premettendo che: i ricorrenti erano proprietari Parte_5 Parte_6 dell'immobile sito in Messina, V.le San Martino, con ingresso al n. civico 6 costituito da un piano cantinato, un piano terra ed un piano elevato;
in data 08/03/2017, concedevano in locazione per uso commerciale alla l'immobile di cui detto, con contratto regolarmente Pt_7 Parte_8 registrato, al canone convenuto in € 18.000.00 mensili da pagarsi anticipatamente entro i primi cinque giorni di ogni mese;
le parti, al fine di agevolare la società resistente che voleva apportare delle migliorie, convenivano per i primi quattro anni la graduazione dell'ammontare della pigione mensile e precisamente € 16.000,00 mensili da luglio 2017 a giugno 2019, € 17.000,00 mensili da gennaio a giugno 2021 mentre, a partire dal luglio 2021, avrebbe dovuto CP_1 corrispondere il canone nella misura piena di € 18.000,00; a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali la sottoscriveva la fideiussione a prima richiesta con CP_1 la per la somma di euro 54.000,00 e versava euro Controparte_5
48.000,00 a titolo di deposito cauzionale;
tuttavia, la società resistente si rendeva successivamente morosa;
con ricorso del 25/02/2020, adiva il Tribunale di Messina CP_1 chiedendo l'accertamento tecnico preventivo al fine di determinare l'esistenza di pretesi vizi dell'immobile locato e la eventuale conseguente riduzione da apportare al canone contrattuale a causa dei suddetti vizi;
gli odierni ricorrenti resistevano al ricorso escludendo ogni responsabilità per i danni lamentati da che erano invece imputabili ad esclusiva CP_1 responsabilità e colpa della società conduttrice o, al più, del condominio ove insisteva l'immobile locato;
in data 15/12/2020, in considerazione dell'emergenza pandemica, i locatori acconsentivano alla riduzione del canone locativo per il periodo marzo-dicembre 2020, sottolineando, a mezzo di scrittura privata, che non poteva essere richiesta una ulteriore riduzione neanche all'esito del procedimento per ATP;
dopo il deposito della consulenza, che determinava le cause e l'ammontare dei danni nonché la conseguente rideterminazione del canone locativo, la disattendeva l'accordo, riduceva per iniziativa unilaterale il CP_1 canone di locazione e non stipulava più la polizza fideiussoria;
con atto di citazione del
14/11/2022 la conveniva in giudizio gli odierni ricorrenti per sentirli condannare al CP_1 risarcimento dei danni subiti (procedimento iscritto al n. 5293/22 R.G.); di contro, a causa della persistente morosità accumulatasi nei mesi, pari ad euro 144.000,00, gli odierni ricorrenti intimavano lo sfratto per morosità alla notificato il 2/12/2022, avverso il quale la CP_1 resistente spiegava opposizione;
il Giudice rigettava la richiesta di emissione dell'ordinanza di rilascio e rinviava il merito nell'ambito del procedimento iscritto d'ufficio al n. 2435/2023 r.g.;
i due fascicoli venivano riuniti con ordinanza del 06/05/2024; in seguito, la si CP_1 rendeva ulteriormente morosa omettendo il versamento del canone di locazione sì da accumulare un debito ascendente ad € 408.000,00 e, comunque non inferiore ad € 314.670,00, come accertato dalla relazione di CT;
in ogni caso, i danni individuati dal Consulente non erano imputabili ai ricorrenti ma, semmai, al condominio o alla stessa tuttavia, data CP_1
l'ingente morosità della società resistente, appariva evidente che i ricorrenti non sarebbero riusciti a soddisfare il loro credito;
a tanto aggiungevano i deducenti che la mancata sottoscrizione da parte della i una polizza fideiussoria comprovava la sussistenza del
CP_1 periculum in mora; invero, la costituita come società a responsabilità limitata, aveva
CP_1 un capitale sociale interamente versato di € 400.000,00 che, quand'anche all'esito dei giudizi pendenti fosse liquido sul conto corrente di sarebbe stato con buona probabilità
CP_1 insufficiente a garantire il pagamento dei canoni maturati;
inoltre, la società resistente avviava altre due attività di impresa senza disporre un corrispondente aumento di capitale;
tutto ciò premesso, i ricorrenti depositavano il ricorso per sequestro conservativo in corso di causa, chiedendo che fosse autorizzato il sequestro sul patrimonio della società (capitale
CP_1 sociale, depositi bancari, crediti, fondi e partecipazioni della e quant'altro) fino alla
CP_1 concorrenza della somma di Euro 1.000.000,00 (euro un milione), comprensiva di sorte capitale, interessi e spese legali o in quella diversa misura che sarà ritenuta congrua anche in esito alle difese di controparte.
Instaurato il contraddittorio, il Giudice fissava la comparizione delle parti all'udienza del
28/08/2024.
Con memoria del 02/08/2024, il dava atto della propria estraneità in CP_3 relazione al giudizio cautelare e si rimetteva alle valutazioni del Giudice.
Si costituiva la con memoria depositata il 26/08/2024, la quale contestava tutto CP_1 quanto dedotto ex adverso, rilevando, in particolare, che nulla era dovuto dalla n quanto CP_1
i danni subiti erano superiori al credito maturato dai ricorrenti, per cui non poteva ritenersi sussistente il fumus boni iuris, e che, in ogni caso, tenuto conto dell'ammontare del capitale sociale e considerato che il patrimonio era incrementato annualmente dalla società, non poteva ritenersi integrato il presupposto del periculum in mora; chiedeva pertanto il rigetto del ricorso cautelare. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il Giudice riservava la decisione.
*** * ***
La domanda di cautela avanzata dalla ricorrente è infondata e va, pertanto, rigettata.
L'art. 671 c.p.c. richiede, ai fini della concessione della misura cautelare in esame, la ricorrenza del duplice presupposto del fumus boni iuris, implicante l'apprezzamento, pur sommario, di circostanze da cui desumere la fondatezza della pretesa cautelata, e del periculum in mora, cioè del fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito. Tale secondo elemento – della cui sussistenza l'istante è onerato di fornire piena prova – deve qualificarsi come pericolo concreto ed attuale che il patrimonio del debitore venga sottratto o diminuito in modo da non essere più sufficiente a soddisfare la funzione assegnatagli dall'art. 2740 c.c., non potendo quindi consistere nella prospettazione del mero timore soggettivo del creditore di perdere la garanzia del proprio credito.
Il timore, dunque, deve essere basato su circostanze oggettive, non avendo rilievo apprezzamenti meramente astratti e personali operati dal creditore.
Il requisito del periculum in mora può essere desunto, anche alternativamente, sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio.
Ebbene, nel caso di specie va osservato che il ricorso appare carente delle necessarie allegazioni in ordine al periculum in mora; esso infatti non è desumibile né dalle allegazioni di parte ricorrente, né da elementi probatori altrimenti evincibili in atti.
Non è dato infatti rinvenire negli atti di causa né elementi tali da ritenere che il patrimonio del resistente sia insufficiente a soddisfare il credito fatto valere né che la società resistente abbia compiuto concreti atti dispositivi pregiudizievoli della garanzia patrimoniale. All'uopo, non si ritiene sufficiente la mera allegazione delle difficoltà economiche della società e della esiguità del patrimonio di cui questa dispone. A tal riguardo, il timore prospettato dai ricorrenti secondo cui il capitale sociale ammontante ad € 400.000,00, interamente versato e mai aumentato nel tempo, non sia sufficiente a garantire il maggior credito preteso, unitamente al rilievo che la avrebbe CP_1 effettuato importanti investimenti, nonostante la sua situazione debitoria sub judice, non appaiono fondati.
Giova, infatti, osservare che la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. alla cui conservazione è preordinato il vincolo di indisponibilità derivante dall'invocato sequestro, nel caso in cui debitrice sia una società di capitali, come nel caso che ci occupa, non si identifica nel capitale sociale, bensì nell'attivo patrimoniale. Ed invero, il capitale sociale è costituito dal valore dei conferimenti dei soci all'atto di costituzione della società – che peraltro in taluni casi può anche non essere ancora interamente versato - e rimane immutato nel tempo, salvo modifiche dell'atto costitutivo, per tutta la durata della società assolvendo alla duplica funzione vincolativa (indicando cioè quel valore che i soci si sono impegnati a destinare stabilmente all'attività sociale e che non può essere distratto dalla funzione sociale) e organizzativa (poiché rispetto alla misura di contribuzione alla formazione del capitale sociale si determina il diritto di voto di ciascun socio, l'ammontare degli utili e la liquidazione della quota sociale). Cosa diversa è il patrimonio sociale, costituito dal complesso dei rapporti attivi e passivi facenti capo alla società e che, solo all'avvio della sua costituzione corrisponde con il capitale sociale, per poi modificarsi nel tempo in ragione degli investimenti, dei crediti e debiti maturati nel corso dell'attività. Orbene, ciò che viene in rilievo in tale sede non può che essere il patrimonio netto sociale, dato dalla differenza tra attività e passività come risultante nel bilancio societario.
Come si evince dal bilancio allegato dalla resistente, il patrimonio sociale netto della CP_1 ammonta ad euro 840.535,00. La a inoltre allegato di avere immobilizzazione materiali
[...] CP_1 per impianti e macchinari per euro 3.437.145,10 e immobilizzazione finanziaria, titoli depositati presso il sistema bancario, per euro 992.968,47. La resistente ha altresì evidenziato di avere un attivo patrimoniale lordo di euro 10.546.331,18 e di produrre ricavi lordi annuali per importi pari ad euro
10.118.534,00. Ebbene, la situazione patrimoniale della società resistente consente altresì di ritenere priva di pregio, ai fini per cui è causa, la contestazione mossa dai ricorrenti sulla mancata sottoscrizione della polizza fideiussoria.
Per quanto detto, gli investimenti effettuati dalla società incidono sul patrimonio della stessa e non, evidentemente, sul capitale sociale.
Nel caso di specie, l'avere la società avviato ulteriori attività senza corrispondente aumento del capitale è argomentazione priva di pregio. Come emerso dall'esame della documentazione contabile e dei bilanci sopra richiamati, trattasi di investimenti che sul piano oggettivo non hanno determinato una contrazione del patrimonio sociale rilevante ai fini per cui è causa e, sul piano soggettivo, non possono certo ritenersi iniziative preordinate ad arrecare pregiudizio ai terzi creditori.
Per quanto esposto, non avendo gli istanti, di contro, dimostrato che la abbia CP_1 compiuto atti dispositivi rischiando di depauperare il proprio patrimonio, alla luce di quanto sopra osservato, non appaiono emergere elementi tali ad integrare il periculum in mora idoneo a fondare una decisione di accoglimento.
La domanda di sequestro cautelare deve pertanto essere rigettata, in via assorbente, per carenza di periculum in mora. Trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa le spese di lite verranno regolate all'esito del giudizio di merito.
P.Q.M.
Visti gli artt. 669 septies e 671 c.p.c.,
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese al merito.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Messina, 16 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Simona Monforte
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Paola Bonaccorso, Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo presso il Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile.