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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/07/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2014/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MACCARONE FRANCESCO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
OGGETTO: Opposizione avverso avviso di addebito . CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20 ottobre 2017, parte ricorrente proponeva opposizione ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 avverso l'avviso di addebito n.
4392017000011717200, notificato in data 26 settembre 2017, con cui l' richiedeva CP_1 il pagamento della somma complessiva di € 3.368,29 per contributi e accessori afferenti al periodo dicembre 2012 e all'anno 2013.
1 2. A fondamento del ricorso, la parte deduceva la nullità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione in ordine alla violazione accertata, nonché per mancata indicazione del criterio di calcolo delle sanzioni civili e degli interessi di mora, ritenendo in tal modo compromesso il proprio diritto di difesa.
3. Si costituiva in giudizio l' , eccependo in via preliminare l'inammissibilità del CP_1 ricorso per tardività, in quanto proposto oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dell'atto opposto, avvenuta in data 26 settembre 2017, e chiedeva, in ogni caso, il rigetto nel merito dell'opposizione.
4. Preliminarmente, va verificata l'ammissibilità dell'opposizione con riferimento al rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/1999, secondo cui l'opposizione avverso l'avviso di addebito deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 40 giorni dalla notifica dell'atto.
5. Nel caso di specie, l'avviso di addebito risulta notificato il 26 settembre 2017, mentre il ricorso è stato depositato in data 20 ottobre 2017, ossia nel rispetto del suddetto termine, che scadeva il 5 novembre 2017. L'eccezione di tardività sollevata dall' è pertanto CP_1 infondata e va disattesa.
6. Nel merito, il ricorso deve ritenersi inammissibile per difetto di specificità delle censure sollevate.
7. In particolare, l'atto introduttivo si limita a contestare genericamente la pretesa contributiva, deducendo la carenza di motivazione dell'avviso di addebito e la mancata indicazione del criterio adottato per la determinazione di interessi e sanzioni, senza tuttavia specificare, con sufficiente chiarezza, gli elementi di fatto e di diritto da cui deriverebbe l'illegittimità dell'atto.
8. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della validità dell'avviso di addebito ex art. 30 del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), è sufficiente l'indicazione dell'importo richiesto, del periodo di riferimento e della natura del credito, essendo onere dell'opponente allegare e provare circostanze idonee a infirmare la pretesa creditoria (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 29393/2019; n. 12111/2017).
2 9. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito elementi né documentali né argomentativi idonei a contestare puntualmente la sussistenza del credito, limitandosi a censure meramente formali e generiche.
10. Stante la natura della causa si ritiene di dover compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese del giudizio:
Così deciso, 21/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2014/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MACCARONE FRANCESCO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
OGGETTO: Opposizione avverso avviso di addebito . CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20 ottobre 2017, parte ricorrente proponeva opposizione ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 avverso l'avviso di addebito n.
4392017000011717200, notificato in data 26 settembre 2017, con cui l' richiedeva CP_1 il pagamento della somma complessiva di € 3.368,29 per contributi e accessori afferenti al periodo dicembre 2012 e all'anno 2013.
1 2. A fondamento del ricorso, la parte deduceva la nullità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione in ordine alla violazione accertata, nonché per mancata indicazione del criterio di calcolo delle sanzioni civili e degli interessi di mora, ritenendo in tal modo compromesso il proprio diritto di difesa.
3. Si costituiva in giudizio l' , eccependo in via preliminare l'inammissibilità del CP_1 ricorso per tardività, in quanto proposto oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dell'atto opposto, avvenuta in data 26 settembre 2017, e chiedeva, in ogni caso, il rigetto nel merito dell'opposizione.
4. Preliminarmente, va verificata l'ammissibilità dell'opposizione con riferimento al rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/1999, secondo cui l'opposizione avverso l'avviso di addebito deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 40 giorni dalla notifica dell'atto.
5. Nel caso di specie, l'avviso di addebito risulta notificato il 26 settembre 2017, mentre il ricorso è stato depositato in data 20 ottobre 2017, ossia nel rispetto del suddetto termine, che scadeva il 5 novembre 2017. L'eccezione di tardività sollevata dall' è pertanto CP_1 infondata e va disattesa.
6. Nel merito, il ricorso deve ritenersi inammissibile per difetto di specificità delle censure sollevate.
7. In particolare, l'atto introduttivo si limita a contestare genericamente la pretesa contributiva, deducendo la carenza di motivazione dell'avviso di addebito e la mancata indicazione del criterio adottato per la determinazione di interessi e sanzioni, senza tuttavia specificare, con sufficiente chiarezza, gli elementi di fatto e di diritto da cui deriverebbe l'illegittimità dell'atto.
8. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della validità dell'avviso di addebito ex art. 30 del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), è sufficiente l'indicazione dell'importo richiesto, del periodo di riferimento e della natura del credito, essendo onere dell'opponente allegare e provare circostanze idonee a infirmare la pretesa creditoria (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 29393/2019; n. 12111/2017).
2 9. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito elementi né documentali né argomentativi idonei a contestare puntualmente la sussistenza del credito, limitandosi a censure meramente formali e generiche.
10. Stante la natura della causa si ritiene di dover compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese del giudizio:
Così deciso, 21/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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