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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/10/2025, n. 7607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7607 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
. 9388/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato BORELLA Email_1 C.F._1
US MA con studio in VIA EVANGELISTA TORRICELLI, 22 20136 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
Controparte_1
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Rassegnate all'udienza ex art. 473 bi.22 cp celebrata in data 07.10.2025 Per parte attrice: rinuncio alla domanda relativa agli arretrati e insistito per l'accoglimento della domanda di mantenimento nei termini indicati in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che: le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale in data 10.05.2012 è nato
[...]
, riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
Con decreto del 25.01.2016 il tribunale per i Minorenni di Milano ha dichiarato la decadenza del convenuto dall'esercizio della responsabilità genitoriale, sancendo a suo carico un genitrice onere di contribuire al mantenimento del minore Con decreto del 22.11.2018, su richiesta dell'odierna parte attrice, il Prefetto della provincia di Milano ha autorizzato il cambio del cognome del minore da a Todesco. Persona_1 CP_1
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 11.03.2025 ha chiesto Parte_1 di determinare l'obbligo contributivo a carico di in € 500 mensili oltre al 50% delle Controparte_1 spese extra assegno. All'udienza del 07.10.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto Controparte_1 di fissazione dell'udienza, non si era costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia. Parte attrice, sentita dal giudice, ha reso ampie dichiarazioni da intendersi richiamate e trascritte. Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei nell'interesse della prole minorenne tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata alla luce della situazione del nucleo nell'attualità così come descritta dalla donna e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio. Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere prove, il Giudice delegato ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa. Il difensore di parte attrice ha dichiarato: rinuncio alla domanda relativa agli arretrati e insistito per l'accoglimento della domanda di mantenimento nei termini indicati in ricorso. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa alla camera di consiglio del 08.10.2025.
******* Ritenuto:
Con riferimento al mantenimento della prole che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013); che tale obbliga grava anche sul genitore colpito da provvedimento di decadenza,
che ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273); che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. Svolge la professione di farmacista in regime di libera professione e vive in locazione insieme al figlio minore, sostenendo un canone annuo di € 24.000. Non risulta avere risparmi significativi. Il padre. L'uomo classe 1975, da quanto riferito dalla ex compagna ai tempi della relazione, cessata un mese dopo la nascita del figlio, effettuava consegne per UPS. Oggi, per quanto a conoscenza della signora per il tramite di amicizie comuni, vende birre per conto di un grossista;
ha un'altra figlia che vede regolarmente mantiene versando € 500 mensili. Non risulta avere limitazioni della capacità lavorativa generica o specifica.
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi, da sempre, integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino di 13 anni parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, valutazione non effettuabile nel caso di specie non essendoci mai stata né convivenza né relazione alcuna tra le parti e tra il padre e il minore successivamente alla nascita dello stesso che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti, tenuto conto delle differenti competenze professionali delle parti e delle connesse prospettive di lavoro e reddito, porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in € 350 al mese importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Somma da intendersi comprensiva delle spese straordinarie ad eccezione delle spese extra assegno obbligatorie mediche e di istruzione scolastica che saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2025 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc Controparte_1
,38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
Pone a carico di , con decorrenza dal mese di marzo 2025,l'obbligo di Controparte_1 contribuire, nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 350,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT (prima rivalutazione aprile 2026). Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite Si comunichi. Così deciso in Milano, il 08.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Laura Cosmai
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato BORELLA Email_1 C.F._1
US MA con studio in VIA EVANGELISTA TORRICELLI, 22 20136 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
Controparte_1
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Rassegnate all'udienza ex art. 473 bi.22 cp celebrata in data 07.10.2025 Per parte attrice: rinuncio alla domanda relativa agli arretrati e insistito per l'accoglimento della domanda di mantenimento nei termini indicati in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che: le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale in data 10.05.2012 è nato
[...]
, riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
Con decreto del 25.01.2016 il tribunale per i Minorenni di Milano ha dichiarato la decadenza del convenuto dall'esercizio della responsabilità genitoriale, sancendo a suo carico un genitrice onere di contribuire al mantenimento del minore Con decreto del 22.11.2018, su richiesta dell'odierna parte attrice, il Prefetto della provincia di Milano ha autorizzato il cambio del cognome del minore da a Todesco. Persona_1 CP_1
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 11.03.2025 ha chiesto Parte_1 di determinare l'obbligo contributivo a carico di in € 500 mensili oltre al 50% delle Controparte_1 spese extra assegno. All'udienza del 07.10.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto Controparte_1 di fissazione dell'udienza, non si era costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia. Parte attrice, sentita dal giudice, ha reso ampie dichiarazioni da intendersi richiamate e trascritte. Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei nell'interesse della prole minorenne tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata alla luce della situazione del nucleo nell'attualità così come descritta dalla donna e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio. Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere prove, il Giudice delegato ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa. Il difensore di parte attrice ha dichiarato: rinuncio alla domanda relativa agli arretrati e insistito per l'accoglimento della domanda di mantenimento nei termini indicati in ricorso. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa alla camera di consiglio del 08.10.2025.
******* Ritenuto:
Con riferimento al mantenimento della prole che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013); che tale obbliga grava anche sul genitore colpito da provvedimento di decadenza,
che ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273); che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. Svolge la professione di farmacista in regime di libera professione e vive in locazione insieme al figlio minore, sostenendo un canone annuo di € 24.000. Non risulta avere risparmi significativi. Il padre. L'uomo classe 1975, da quanto riferito dalla ex compagna ai tempi della relazione, cessata un mese dopo la nascita del figlio, effettuava consegne per UPS. Oggi, per quanto a conoscenza della signora per il tramite di amicizie comuni, vende birre per conto di un grossista;
ha un'altra figlia che vede regolarmente mantiene versando € 500 mensili. Non risulta avere limitazioni della capacità lavorativa generica o specifica.
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi, da sempre, integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino di 13 anni parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, valutazione non effettuabile nel caso di specie non essendoci mai stata né convivenza né relazione alcuna tra le parti e tra il padre e il minore successivamente alla nascita dello stesso che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti, tenuto conto delle differenti competenze professionali delle parti e delle connesse prospettive di lavoro e reddito, porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in € 350 al mese importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Somma da intendersi comprensiva delle spese straordinarie ad eccezione delle spese extra assegno obbligatorie mediche e di istruzione scolastica che saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2025 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc Controparte_1
,38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
Pone a carico di , con decorrenza dal mese di marzo 2025,l'obbligo di Controparte_1 contribuire, nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 350,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT (prima rivalutazione aprile 2026). Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite Si comunichi. Così deciso in Milano, il 08.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Laura Cosmai