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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 627/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 627/2024 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. DE PAMPHILIS FRANCESCO
e nato a [...] il [...], assistito Controparte_1
e difeso dall'avv. MANIERI GIOVANNI
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/03/2024, e Parte_1
esponevano che in data 24/10/2000 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
06.05.2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 24/10/2000, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
PESCARA, nell'anno 2000 atto numero 105 parte I, serie -, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 1) la casa coniugale ubicata nel Comune di Pescara in Strada Vicinale Villa Cervone
28 unitamente ai mobili arredi e pertinenze viene assegnata al Sig. Controparte_1
che continuerà a risiedervi con i figli fino a quando questi ultimi vorranno e la Sig.ra si trasferirà altrove;
Parte_1
2) nulla è dovuto a titolo di mantenimento dei coniugi l'uno verso l'altra e viceversa, né vi sono tra le parti rapporti di debito/credito;
3)nulla è dovuto dai coniugi a titolo di mantenimento dei figli entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
4) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 12/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 627/2024 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. DE PAMPHILIS FRANCESCO
e nato a [...] il [...], assistito Controparte_1
e difeso dall'avv. MANIERI GIOVANNI
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/03/2024, e Parte_1
esponevano che in data 24/10/2000 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
06.05.2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 24/10/2000, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
PESCARA, nell'anno 2000 atto numero 105 parte I, serie -, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 1) la casa coniugale ubicata nel Comune di Pescara in Strada Vicinale Villa Cervone
28 unitamente ai mobili arredi e pertinenze viene assegnata al Sig. Controparte_1
che continuerà a risiedervi con i figli fino a quando questi ultimi vorranno e la Sig.ra si trasferirà altrove;
Parte_1
2) nulla è dovuto a titolo di mantenimento dei coniugi l'uno verso l'altra e viceversa, né vi sono tra le parti rapporti di debito/credito;
3)nulla è dovuto dai coniugi a titolo di mantenimento dei figli entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
4) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 12/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3