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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/05/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.2767 \ 2019 introitata in decisione il 04 marzo 2025 senza concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
Il in persona del legale rappresentante e Parte_1
amministratore p.t., Avv. Sergio Mastroeni del foro di Messina, nato a [...] il
04/08/1964 , (C.F. ), , corrente in Giardini Naxos, via C.F._1
porticato n. 2, C.F. , rappresentato e difeso dallo stesso Avv. Sergio P.IVA_1
Mastroeni, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in S. Teresa di
Riva, via R. Margherita, 30 (pec. fax. Email_1
), come da procura rilasciata ai sensi di legge, su foglio separato dal P.IVA_2
quale è stata estratto copia informatica per immagine ed inserita in busta telematica contenente il presente atto
Opponente
Contro
C.F. e PIVA con sede in Controparte_1 P.IVA_3
Milano, Piazzetta Bossi n.1, società iscritta all'Elenco Generale degli
Intermediari Finanziari di cui all'art.106 T.U.B. tenuto presso la Banca
d'Italia al numero 40583, in persona del suo legale rappresentante pro tempere Dott. nato a [...] il [...], rappresentata CP_2
e difesa, per mandato allegato telematicamente al presente atto (doc.1), congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonio Sgarrella,
C.F.: ) e C.F._2 Controparte_3
(C.F.: ), entrambi del Foro di Milano, unitamente ai C.F._3
quali è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Emiliano Lazzara
Papina (C.F. in Torrenova (ME), 98070, Via C.F._4
Nazionale n.136 (per le comunicazioni, le notificazioni e gli avvisi di
Cancelleria si indicano gli indirizzi di posta elettronica certificata
" ecavvocati.it'', ”“crescenzo. Email_2 Email_3 [...]
ed il numero fax “02-80298589”) Email_4
Opposta
Oggetto : Opposizione a decreto ingiuntivo n 320/2019
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione del 14 maggio 2019 il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo portante n 320/19 emesso in data 19/02/2019 e notificato il 04/04/2019 dalla società
[...]
quale cessionaria del credito già facente capo alla CP_1 [...]
(già , giusto contratto di cessione di CP_4 Controparte_5
crediti concluso tra le parti in data 31.03.2014 , della somma di €.5.821,40, oltre interessi ai sensi del D.Lgs n.231/2002, dalle singole scadenze e sino al soddisfo, quale importo insoluto delle fatture emesse dalla società cedente
( , per somministrazioni di energia elettrica effettuate in Controparte_4
favore del nei punti di riconsegna e per i Parte_1 Parte_1
periodi indicati nelle fatture: - n. .2508294 del 12/07/2013 scadenza
29/07/2013 per €.2.739,00; - n. 2636092 del 13/07/2009 scadenza
30/09/2013 di € 3.082,40.
Eccepiva preliminarmente l'opponente la carenza di legittimazione attiva della , rilevando che la cessione non era stata né Controparte_1
notificata, né accettata, conseguentemente la stessa doveva ritenersi inesistente e/o inefficace nei confronti del Condominio. Contestava nel merito la sussistenza della pretesa creditoria, avendo il
Condominio ottemperato integralmente al pagamento di quanto dovuto ad
Controparte_6
Si costituiva l'opposta e, contestando l'assunto avversario chiedeva il rigetto della domanda, evidenziava che l'intervenuta cessione era stata comunicata al condominio e che la notificazione della cessione costituiva atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità potendo essere fatta anche con l'atto introduttivo del giudizio, con il quale il cessionario conviene in giudizio il ceduto per ottenere il pagamento, o anche nel corso del giudizio.
Concessa dal Giudice la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed assegnate alle parti i termini perentori di cui all'art.183, VI comma, c.p.c., concessa la provvisoria esecuzione , il procedimento veniva differito per l'ammissione dei mezzi istruttori. Designato un nuovo giudice la causa veniva poi trattata a mezzo note scritte e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.07.2022 , indi introitata in decisione con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il giudizio veniva successivamente rimesso sul ruolo dell'odierno decidente, insediatasi nel mese di ottobre
2023, per la prima volta all'udienza del 27 febbraio 2024 . Tenuta l'udienza in modalità cartolare, la causa veniva differita per carico di ruolo per i medesimi incombenti all'udienza del 20 gennaio 2025 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. , indi veniva assunta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. il giorno 4 marzo 2025.
L'opposizione è infondata e pertanto non meritevole di accoglimento.
L'eccezione sollevata da parte opponente risulta destituita di fondamento posto che nel fascicolo monitorio è stata versata documentazione comprovante l'avvenuta cessione dei crediti. Riguardo l'asserita omessa comunicazione della cessione del credito evidenziata dall'opponente , si rileva che non sussiste alcuna irregolarità, anche se la stessa non fosse stata notificata al debitore ceduto, stante che la cessione del credito è un negozio bilaterale intercorrente tra il solo cedente ed il cessionario: l'accettazione o la notifica della cessione non incidono, quindi, sulla vicenda circolatoria, né sulla posizione del debitore ceduto, ma servono a valutare l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore nei confronti del cedente successivamente al perfezionamento della cessione (art. 1264 c.c.) ovvero a regolare il conflitto in caso di più cessioni del medesimo credito in favore di diversi cessionari (art. 1265 c.c.)
Secondo i giudici di legittimità “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione
(anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'articolo 1264 del Cc;
questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (Cass., sez. II, sent. n.
23257/2021), da ultima sentenza del Tribunale di Castrovillari, n. 878/2024 del 14-05-2024.
Nel caso di specie nel fascicolo monitorio risulta allegata copia del contratto di cessione dei crediti del 31 marzo 2014 stipulato tra Controparte_4
e così come la diffida datata 26 giugno 2018, Controparte_1
comunicata con raccomandata a.r. inviata all'amministratore in cui vien fatta menzione della predetta cessione ,sicchè contenendo tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, si può affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).
Riguardo la contestazione nel merito, premesso che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è una impugnazione volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (ex multis Cass. 22.02.2002 n.2573), si osserva che nella specie l'opponente non ha fornito prova idonea a paralizzare la pretesa creditoria avanzata;
non risultando in atti contestazione delle fatture di cui si chiede il pagamento.
“La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.”
Or, nel caso di specie l'opponente non ha fornito elementi probatori diretti a dimostrare la contestazione delle fatture ,tantomeno ha fornito prova dell'intervenuto pagamento della somma ingiunta.
Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione, ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente. Da ciò ne discende che l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe sul creditore che ha richiesto il decreto ingiuntivo e che nel caso di specie ha provato documentalmente l'intervenuta cessione del credito e l'avvenuta somministrazione dell'energia a favore del Parte_1
mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi ed
[...]
impeditivi spetta al debitore che ha proposto l'opposizione (cfr. Tribunale di
Roma, Sentenza n. 5638/2022 del 12-04-2022), il quale nel caso in esame non ha invece fornito prova alcuna sull' aver onorato integralmente il proprio debito pagando quanto indicato nelle fatture non contestate.
Si osserva che il giudicante ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base delle prove offerte sicchè dovendosi ritenere dimostrata la pretesa creditoria avanzata dall'opposta, il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Gop definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa , rigetta l' opposizione proposta da Parte_1
in persona dell'amministratore pro tempore e per l'effetto
[...]
conferma il decreto ingiuntivo portante n. 320/2019 emesso in data
19/02/2019 dal Tribunale di Messina, dichiarato esecutivo.
Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 3.080,00 per compensi ed euro145,50 per spese vive oltre iva cpa e spese generali
Così deciso in Messina il 15 maggio 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.2767 \ 2019 introitata in decisione il 04 marzo 2025 senza concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
Il in persona del legale rappresentante e Parte_1
amministratore p.t., Avv. Sergio Mastroeni del foro di Messina, nato a [...] il
04/08/1964 , (C.F. ), , corrente in Giardini Naxos, via C.F._1
porticato n. 2, C.F. , rappresentato e difeso dallo stesso Avv. Sergio P.IVA_1
Mastroeni, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in S. Teresa di
Riva, via R. Margherita, 30 (pec. fax. Email_1
), come da procura rilasciata ai sensi di legge, su foglio separato dal P.IVA_2
quale è stata estratto copia informatica per immagine ed inserita in busta telematica contenente il presente atto
Opponente
Contro
C.F. e PIVA con sede in Controparte_1 P.IVA_3
Milano, Piazzetta Bossi n.1, società iscritta all'Elenco Generale degli
Intermediari Finanziari di cui all'art.106 T.U.B. tenuto presso la Banca
d'Italia al numero 40583, in persona del suo legale rappresentante pro tempere Dott. nato a [...] il [...], rappresentata CP_2
e difesa, per mandato allegato telematicamente al presente atto (doc.1), congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonio Sgarrella,
C.F.: ) e C.F._2 Controparte_3
(C.F.: ), entrambi del Foro di Milano, unitamente ai C.F._3
quali è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Emiliano Lazzara
Papina (C.F. in Torrenova (ME), 98070, Via C.F._4
Nazionale n.136 (per le comunicazioni, le notificazioni e gli avvisi di
Cancelleria si indicano gli indirizzi di posta elettronica certificata
" ecavvocati.it'', ”“crescenzo. Email_2 Email_3 [...]
ed il numero fax “02-80298589”) Email_4
Opposta
Oggetto : Opposizione a decreto ingiuntivo n 320/2019
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione del 14 maggio 2019 il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo portante n 320/19 emesso in data 19/02/2019 e notificato il 04/04/2019 dalla società
[...]
quale cessionaria del credito già facente capo alla CP_1 [...]
(già , giusto contratto di cessione di CP_4 Controparte_5
crediti concluso tra le parti in data 31.03.2014 , della somma di €.5.821,40, oltre interessi ai sensi del D.Lgs n.231/2002, dalle singole scadenze e sino al soddisfo, quale importo insoluto delle fatture emesse dalla società cedente
( , per somministrazioni di energia elettrica effettuate in Controparte_4
favore del nei punti di riconsegna e per i Parte_1 Parte_1
periodi indicati nelle fatture: - n. .2508294 del 12/07/2013 scadenza
29/07/2013 per €.2.739,00; - n. 2636092 del 13/07/2009 scadenza
30/09/2013 di € 3.082,40.
Eccepiva preliminarmente l'opponente la carenza di legittimazione attiva della , rilevando che la cessione non era stata né Controparte_1
notificata, né accettata, conseguentemente la stessa doveva ritenersi inesistente e/o inefficace nei confronti del Condominio. Contestava nel merito la sussistenza della pretesa creditoria, avendo il
Condominio ottemperato integralmente al pagamento di quanto dovuto ad
Controparte_6
Si costituiva l'opposta e, contestando l'assunto avversario chiedeva il rigetto della domanda, evidenziava che l'intervenuta cessione era stata comunicata al condominio e che la notificazione della cessione costituiva atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità potendo essere fatta anche con l'atto introduttivo del giudizio, con il quale il cessionario conviene in giudizio il ceduto per ottenere il pagamento, o anche nel corso del giudizio.
Concessa dal Giudice la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed assegnate alle parti i termini perentori di cui all'art.183, VI comma, c.p.c., concessa la provvisoria esecuzione , il procedimento veniva differito per l'ammissione dei mezzi istruttori. Designato un nuovo giudice la causa veniva poi trattata a mezzo note scritte e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.07.2022 , indi introitata in decisione con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il giudizio veniva successivamente rimesso sul ruolo dell'odierno decidente, insediatasi nel mese di ottobre
2023, per la prima volta all'udienza del 27 febbraio 2024 . Tenuta l'udienza in modalità cartolare, la causa veniva differita per carico di ruolo per i medesimi incombenti all'udienza del 20 gennaio 2025 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. , indi veniva assunta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. il giorno 4 marzo 2025.
L'opposizione è infondata e pertanto non meritevole di accoglimento.
L'eccezione sollevata da parte opponente risulta destituita di fondamento posto che nel fascicolo monitorio è stata versata documentazione comprovante l'avvenuta cessione dei crediti. Riguardo l'asserita omessa comunicazione della cessione del credito evidenziata dall'opponente , si rileva che non sussiste alcuna irregolarità, anche se la stessa non fosse stata notificata al debitore ceduto, stante che la cessione del credito è un negozio bilaterale intercorrente tra il solo cedente ed il cessionario: l'accettazione o la notifica della cessione non incidono, quindi, sulla vicenda circolatoria, né sulla posizione del debitore ceduto, ma servono a valutare l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore nei confronti del cedente successivamente al perfezionamento della cessione (art. 1264 c.c.) ovvero a regolare il conflitto in caso di più cessioni del medesimo credito in favore di diversi cessionari (art. 1265 c.c.)
Secondo i giudici di legittimità “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione
(anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'articolo 1264 del Cc;
questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (Cass., sez. II, sent. n.
23257/2021), da ultima sentenza del Tribunale di Castrovillari, n. 878/2024 del 14-05-2024.
Nel caso di specie nel fascicolo monitorio risulta allegata copia del contratto di cessione dei crediti del 31 marzo 2014 stipulato tra Controparte_4
e così come la diffida datata 26 giugno 2018, Controparte_1
comunicata con raccomandata a.r. inviata all'amministratore in cui vien fatta menzione della predetta cessione ,sicchè contenendo tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, si può affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).
Riguardo la contestazione nel merito, premesso che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è una impugnazione volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (ex multis Cass. 22.02.2002 n.2573), si osserva che nella specie l'opponente non ha fornito prova idonea a paralizzare la pretesa creditoria avanzata;
non risultando in atti contestazione delle fatture di cui si chiede il pagamento.
“La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.”
Or, nel caso di specie l'opponente non ha fornito elementi probatori diretti a dimostrare la contestazione delle fatture ,tantomeno ha fornito prova dell'intervenuto pagamento della somma ingiunta.
Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione, ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente. Da ciò ne discende che l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe sul creditore che ha richiesto il decreto ingiuntivo e che nel caso di specie ha provato documentalmente l'intervenuta cessione del credito e l'avvenuta somministrazione dell'energia a favore del Parte_1
mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi ed
[...]
impeditivi spetta al debitore che ha proposto l'opposizione (cfr. Tribunale di
Roma, Sentenza n. 5638/2022 del 12-04-2022), il quale nel caso in esame non ha invece fornito prova alcuna sull' aver onorato integralmente il proprio debito pagando quanto indicato nelle fatture non contestate.
Si osserva che il giudicante ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base delle prove offerte sicchè dovendosi ritenere dimostrata la pretesa creditoria avanzata dall'opposta, il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Gop definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa , rigetta l' opposizione proposta da Parte_1
in persona dell'amministratore pro tempore e per l'effetto
[...]
conferma il decreto ingiuntivo portante n. 320/2019 emesso in data
19/02/2019 dal Tribunale di Messina, dichiarato esecutivo.
Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 3.080,00 per compensi ed euro145,50 per spese vive oltre iva cpa e spese generali
Così deciso in Messina il 15 maggio 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò