Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3058 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281- sexies c.p.c, all'udienza del giorno 14/03/2025 e vertente
TRA
(p. VA ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giorgia Caminiti
e Simona Visentini in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso la sede della Società sita a Latina, viale P.L. Nervi snc,
Centro Commerciale Latina Fiori, Torre 10 Mimose;
APPELLANTE
E
CP_1
OGGETTO: appello contro sentenza n. 2356/2019 del Tribunale di Latina pubblicata in data 9/10/2019
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << con tempestiva citazione, ritualmente notificata alla convenuta , proponeva opposizione al decreto Parte_1 CP_1
ingiuntivo n. 383/2018 di questo Tribunale, ottenuto dalla predetta convenuta per il pagamento di €. 8.000,06, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione nei confronti de Al riguardo l'attrice in via principale chiedeva revocarsi CP_1
e/o dichiararsi nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto, essendo estinto il credito per intervenuta prescrizione. Si costituiva in giudizio Parte_1
, contestando le generiche eccezioni sollevate dall'attore, ritenendole infondate ed
[...]
insisteva per il rigetto della opposizione. La causa di natura documentale, concessi i termini di cui all'art. 183 VI co cpc, veniva trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 04/06/2019 con i termini ex art. 190 cpc.>>
§ 2. – Il Tribunale di Latina con sentenza n. 2356/2019 così statuiva: << - accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr. 383/2018 del 12.01.2018 di questo Tribunale;
- compensa le spese di lite.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. III 19/10/2006 n. 22409) ed al disposto contenuto al n.4 dell'art. 132 cpc così come inciso dall'art.45, co. 17 L.
18.06.2009 n. 69 e, pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori
(cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo
(cfr. Cass. 20613/11) L'opposta, (attrice sostanziale) ha agito in via Parte_1
monitoria per ottenere il pagamento della complessiva somma di €. 8.000,06, nei confronti de ed ha allegato le fatture relative alla fornitura. L'opponente CP_1
ha eccepito la prescrizione del credito relativamente alla fornitura dal 2009 al 2012 e l'infondatezza della pretesa per le fatture successive. Sulla prescrizione. In materia di forniture elettriche, acqua, luce o gas, trova applicazione l'art. 2948 n.4 c.c., che prevede la prescrizione quinquennale per "gli interessi e in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o a termini più brevi" (Cass. 27.01.2015 n. 1442 secondo cui "il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore di tale servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo e deve pertanto ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948 cc n. 4, con la conseguenza dell'assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito (Cass. n. 19838/2013; Cass. n. 11918/2002; Cass. n.
6209/1999)". In via generale, il dies a quo per la prescrizione è ravvisabile nel momento in cui il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 cc. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'impossibilità di far valere il diritto alla quale l'art. 2935 cc attribuisce rilevanza di fatto impeditiva della decorrenza della prescrizione è solo quella derivante da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche ostacoli soggettivi o di mero fatto, ad eccezione delle ipotesi tassative ex art. 2941 cc (Cass.
6.10.2014 n. 21026 Cass.
7.3.2012 n. 3584 Cass.
7.11.2.2005 n. 21495). Orbene, premesse tali coordinate giurisprudenziali, alla luce delle circostanze come dedotte dalle parti nonché della stessa documentazione acquisita in giudizio, una frazione del credito oggetto di domanda di parte ricorrente relativa alla somministrazione risulta prescritta. Sul punto, infatti, anzitutto, in forza delle disposizioni contrattuali vigenti tra le parti nonché in base ai principi generali in materia di contratto di somministrazione (artt. 1562 e 1563 cc), applicabili alla fornitura de qua, il diritto al pagamento in capo a maturava in costanza CP_1
di rapporto, volta per volta, all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse. Pertanto, in assenza di ulteriori note o atti di diffida, o di prova di avvenuta trasmissione delle fatture, si considera prescritta la parte di credito relativa al periodo precedente al 16.3.2012 (fatt. Nr 206957 scadenza 16.4.2012). Sulle fatture successive al periodo prescritto. In relazione al periodo successivo, in via generale ai sensi dell'art. 2697 c.c. "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda."; secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sull'interpretazione di tale articolo, " il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento" (in termini Cass. Sez. Unite 30.10.2001
n. 13533). Alla luce dell'orientamento in tema di onere probatorio, gravava anzitutto su , odierna opposta, provare in sede di giudizio il contenuto del Parte_1
Con rapporto negoziale instaurato con e, segnatamente, il credito vantato CP_1
nei confronti di quest'ultima; in sede monitoria parte ricorrente ha dedotto un credito pari a Euro 8.000.06 oltre interessi e spese, quale corrispettivo per la fornitura di acqua, come indicato nell'estratto. A supporto della propria pretesa parte opposta ha prodotto le fatture. In via generale le fatture trasmesse al cliente, secondo consolidato orientamento, non assumono valore probatorio, ma al più indiziario, in ragione del carattere unilaterale della provenienza dei documenti stessi (cfr. recentemente Cass.
12.1.2016 n. 299 secondo cui "la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio"; in precedenza ex multis Cass.
28.6.2010, n. 15383 Cass. 22.10.2002 n. 14891). Analoghe considerazioni valgono per gli altri atti a formazione unilaterale. Premessa, in ragione di quanto esposto, la natura indiziaria della documentazione depositata, parte attrice ha puntualmente contestato il contenuto della prestazione, così come dedotta da parte convenuta, in termini di quantum;
segnatamente, pur riconoscendo il rapporto contrattuale, peraltro debitamente documentato, ha contestato la somministrazione poiché utilizzava un pozzo nel periodo considerato. A fronte di tale specifica contestazione era onere di parte convenuta dimostrare l'avvenuta erogazione della somministrazione nei termini dedotti in sede di ricorso: tale regola probatoria rileva a fortiori nel caso in esame in cui, le bollette oggetto di controversia attengono essenzialmente ad un ricalcolo effettuato sulla base delle stime compiute, in fase ex post, dalla società distributrice.
Secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, inoltre, in tema di onere probatorio, "grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante" (Cass. 22.11.2016 n. 23699); parimenti, in base a tale orientamento, e sotto ulteriore profilo, il fruitore del servizio non può limitarsi a dedurre un'irregolarità di fatturazione ma deve dimostrare che "l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero avere diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi" (Cass. 23699/2016 cit.). In ogni caso, era comunque onere di parte ricorrente provare l'importo dedotto nel ricorso: tale accertamento non è stato compiuto. Conseguentemente, si ritiene non interamente provata la misura dei consumi come riportata nelle fatture. L'opposizione deve quindi essere accolta e pertanto deve essere revocato il decreto ingiuntivo nr. 383/2018. Le spese possono essere compensate sia per le questioni trattate, sia per la mancanza di un consolidato e univoco orientamento giurisprudenziale di legittimità.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando due motivi di gravame, di Parte_1
seguito illustrati;
rassegnava le seguenti conclusioni:<< accogliere la domanda di riforma della Sentenza emessa dal Tribunale di Latina n. 2356/2019 pubblicata il
09/10/2019, nel giudizio iscritto al R.G. n. 2641/2018 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 383/2018, emesso dal Tribunale di Latina per l'importo di €
8.000,06, a titolo di corrispettivi per la fornitura relativa al , Parte_2
sull'utenza n. 31463867, contratto n. 31482/2004, sita in Sperlonga (LT), Via Lago
Lungo 782 (codice anagrafico n. 796070) oltre interessi ivi liquidati, spese legali ed accessori come per legge, in accoglimento del presente appello, così provvedere: Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.>>
§ 4. 1– All'udienza di prima comparizione dell'8 gennaio 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte dichiarava la contumacia della società CP_1
e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo, all'udienza del 14 marzo 2025.
Con decreto presidenziale del 23 gennaio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Ha depositato note il difensore di parte appellante che all'odierna udienza precisava le conclusioni come da verbale e discuteva brevemente la causa che veniva contestualmente decisa. § 5. – i motivi di gravame
Preliminarmente va rilevata la tempestività dell'appello notificato in data 11 giugno
2020 in relazione alla sentenza impugnata che risulta pubblicata in data 9 ottobre 2019
e non notificata. Il termine lungo semestrale per la proposizione dell'impugnazione risulta invero sospeso dal 9 marzo all'11 maggio 2020 ai sensi dell'art. 83 del Dl
18/2020 e art. 36 co. 1 DL 23/2020 e matura il 12 giugno 2020.
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << sull'esistenza del credito: difetto di valutazione delle prove prodotte dalla società opposta e mancata Parte_1
perfezionamento dei termini di prescrizione >> censurava il passo motivazionale della sentenza impugnata nella quale il primo Giudice aveva affermato: << in assenza di ulteriori note o atti di diffida, o di prova di avvenuta trasmissione di fatture, si considera prescritta la parte di credito relativa al periodo precedente al 16.03.2012 >>. Sosteneva che tale assunto era il frutto della mancata ed erronea valutazione della documentazione depositata da essa , in quanto aveva provato sia l'entità del credito per Parte_1
mezzo delle fatture emesse e non contestate, che la valida interruzione del termine di prescrizione per mezzo del deposito di plurimi atti di sollecito ( lettera del 15 maggio
2014; del 21 dicembre 2015, del 4 novembre 2016 e del 19 gennaio 2017) e ciò sin dalla comparsa di risposta, e lettere di messa in mora regolarmente recapitate all'appellata.
Con ulteriore profilo evidenziava che l'opponente aveva eccepito la prescrizione solo con la terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. co. e, dunque, tardivamente sicché il primo
Giudice aveva errato nell'avallare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellata.
§ 5.2 –Con il secondo motivo titolato: << violazione e falsa applicazione dell'art. 112
c.p.c. >> dichiarava di impugnare il passo motivazionale nel quale il tribunale aveva sostenuto che era onere di parte convenuta dimostrare l'erogazione della somministrazione, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, << grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante >>.
Affermava che l'effettiva erogazione del servizio e il regolare funzionamento del contatore erano circostanza che non aveva mai contestato, sicché il CP_1
primo giudice era pronunciato ultra petita, violando il disposto di cui all'art. 112 c.p.c.
Precisava che dall'esame degli atti emergeva che la sola contestazione mossa dall'opponente aveva riguardato l'avvenuta prescrizione del credito e l'inutilizzo del servizio idrico dal 2012 per avere realizzato in tale anno un pozzo CP_1
artesiano dal quale si riforniva;
significava, in proposito, che la circostanza suddetta risultava meramente allegata e non dimostrata e, tanto, in disparte dal rilievo, comunque assorbente, che l'ultima fattura per cui era stato ingiunto il pagamento si riferiva al mese di marzo 2012 e che alcun importo per consumi era stato richiesto con la fattura successiva, nella quale venivano addebitati solo costi per le penali. Che in data 15/07/2013 risultava effettuato il distacco della fornitura mediante taglio della presa stradale come da verbale in atti.
§ 6 – L'analisi dei motivi
I motivi possono venir esaminati congiuntamente attesa la loro connessione e sono fondati.
La nell'atto di opposizione ha eccepito, con riguardo alle fatture risalenti CP_1
agli anni 2009- 2010- 2011 e 2012, che i crediti si erano prescritti in quanto non risultavano notificati atti interruttivi e, quanto alla restante fattura, che alcun addebito per fornitura poteva essere posto a carico di essa società, non avendo essa più beneficiato del servizio perché, nel 2012, aveva realizzato un pozzo artesiano che costituiva la sua unica fonte di approvvigionamento.
costituendosi in giudizio evidenziava che le fatture emesse nel Parte_1
periodo dal 18.09.2009 al 20.03.2014 – già allegate al ricorso monitorio – risultavano emesse sulla scorta dei dati di consumo rilevati con cod. autolettura n. 31463867 e misuratore matricola n. 829272, in base alle tariffe approvate dall'ATO 4 e successivamente dall'AEEGSI; che in data 15.9.2011 interveniva un cambio di misuratore, di cui veniva dato atto nella fattura 993347/2011; che, risultando la morosità, aveva inviato solleciti di pagamento contenenti l'elenco delle fatture rimesse e non pagate, solleciti rimasti tutti inevasi e non contestati. Quanto alla prescrizione eccepiva, a sua volta, di aver interrotto il termine di prescrizione avendo inviato tempestivamente: < richiesta di pagamento di tutte le fatture non pagate via via maturate, ovvero in data
15.05.2014 (spedita all'indirizzo di Sperlonga alla via Lago Lungo per la quale si è compiuta giacenza); il 21.12.2015 ricevuta il 08.01.2016, il 04.11.2016 (per la quale si
è compiuta giacenza), e da ultimo il 19.01.2017 ricevuta il 26.01.2017 prima di procedere alla richiesta di emissione dell'ingiunzione di pagamento. >>, documentazione che allegava sub. all. 7.
Evidenziava che le fatture oggetto del decreto erano state emesse in ottemperanza alle norme del Regolamento di Servizio, approvato con delibera dell'ATO n. 1 del 9.4.2012 pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Latina in data 24.4.2012, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione di gestione del 2002 che disciplina le condizioni alle quali il gestore si è impegnato a fornire il servizio agli utenti.
Quanto al rilievo di inutilizzo della fornitura dal 2012, contestava la deduzione e ne evidenziava l'irrilevanza ai fini di causa, in quanto l'ultima fattura antecedente il distacco della fornitura (nel 2014) risultava messa in data 20 marzo 2014 e rappresentava che in essa non veniva addebitato alcun importo per consumi in quanto, in detta ultima fattura azionata in decreto - la n. 223071 con scadenza del 29.4.2014 - venivano addebitati solo costi uso improprio per € 500,00 e penali di € 500,00 per un totale di € 1.080,40 (comprensivo di bollo ed VA).
Parte opponente non depositava le memorie ex art. 183 co. 6 primo e secondo termine
- che depositava solo l'opposta – e depositava invece la memoria del terzo termine in data 5 febbraio 2019, nella quale disconosceva, nei termini di cui infra, la sottoscrizione di due relate di notifica di altrettanti atti interruttivi oltre al procedimento notificatorio degli stessi : < cartolina di ricevimento della raccomandata di sollecito del 21.12.2015, asseritamente recapitata il 08.01.2016, in quanto non riconducibile al legale rapp.te della
[...]
) o di persone addette alla ricezione, essendo l'atto inviato ad Controparte_2 indirizzo non avente alcun collegamento con la società. Idem per la sottoscrizione posta in calce alla cartolina di ricevimento della raccomandata di sollecito del 19.01.2017 asseritamente recapitata il 26.01.2017, non riconducibile al legale rapp.te pt della società. Alcuna efficacia interruttiva della prescrizione hanno pertanto le suddette missive, e ciò, analogamente, per i solleciti a mezzo raccomandate del 15.05.2014 e del 04.11.2016, tornate indietro per compiuta giacenza ed anch'esse inviate presso indirizzo non corrispondente alla sede della impresa.>>
Parte opposta contestava la tardività del riconoscimento e ribadiva la volontà di utilizzare i documenti prodotti come mezzo di prova.
Tanto premesso, osserva la Corte che il tribunale ha omesso di esaminare sia l'eccezione di interruzione della prescrizione sollevata dall'ingiungente opposta con la comparsa di costituzione, che gli atti interruttivi depositati unitamente a detta comparsa a sostegno dell'eccezione svolta.
Va osservato, invero, che il tribunale, dopo aver preso atto dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente con riguardo alla: << parte del credito relativa al periodo antecedente l 16.3.2012 (fattura nr. 206957 scadenza 16.4.2012)>>, così argomentava a sostegno dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione: << pertanto, in assenza di ulteriori note o atti di diffida, o di prova di avvenuta trasmissione delle fatture si considera prescritta la parte del credito relativa al periodo antecedente l
16.3.2012 (fattura nr. 206957 scadenza 16.4.2012)>>.
Osserva la Corte che il disconoscimento da parte di delle sottoscrizioni CP_1
delle relate di notifica è avvenuto oltre il termine delle preclusioni assertive dell'art. 183 co. 6 c.p.c. trattandosi di documenti prodotti dall'opposta con la comparsa di costituzione;
la contestazione tardiva ha comportato per un verso che il thema decidendum si sia cristallizzato entro il primo termine e, per altro verso, che la tardiva proposizione della dichiarazione di disconoscimento abbia precluso all'opposta di proporre le proprie difese entro i termini di cui all'art 183 co. 6 c.p.c. come dalla stessa tempestivamente rilevato ed eccepito. A tanto deve aggiungersi che trattasi, in ogni caso, di disconoscimento del tutto generico. Invero, i solleciti di pagamento risultano inviati alla società CP_1
via Lago Lungo 782 04029 Sperlonga (LT) nella sede presso la quale è ubicata la fornitura. La Suprema Corte con indirizzo univoco ha chiarito, in ordine all'efficacia del disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento prodotto solo in copia, che :<
(quanto alla efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale non è espressamente disconosciuta), dell'art. 2712 c.c. (quanto alla idoneità delle riproduzioni meccaniche a formare piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se non se ne disconosce a conformità ai fatti o alle cose medesime) ed anche dell'art. 214
c.p.c., (secondo cui colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione), dell'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2 (secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta, fra l'altro, se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione), nonché dell'art. 2700 c.c. (che dispone che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti); (…) va dunque affermato che la mancanza di specificità del disconoscimento della conformità delle copie informatiche agli originali, considerato peraltro che non vi è obbligo per il concessionario di produrre gli originali (Cass. 20769 del 2021), ha pienamente legittimato l'accertamento decisivo della esistenza delle notifiche non potendo, contrariamente alla prospettazione del ricorrente, porsi una questione di disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni e delle scritture con consequenziale operatività necessaria del procedimento di verificazione ex art. 215
c.p.c., contenute nelle dette relate di notifica che rivestono la natura di atto pubblico;
già Cass. n. 8032 del 2004 ha avuto modo di affermare, in tema di notificazione a mezzo posta, che si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico, che l'avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle partì e agli altri fatti che l'ufficiale giudiziario attesta avvenuti in sua presenza - costituisce, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto, salvo che, ai sensi del successivo comma 4 della norma citata, la data di consegna non risulti apposta o sia comunque incerta, sicché in tal caso i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro postale. Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficiale giudiziario - a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto dall'ufficiale giudiziario nella redazione del documento;
>> (così
Cass. n. 19813 del 2021 e n. 5094/2023).
Va quindi riconosciuta piena validità agli atti interruttivi della prescrizione che non risulta maturata in quanto ripetutamente interrotta.
Venendo alla prova del credito, giova qui richiamare i criteri che presiedono alla ripartizione dell'onere della prova nel contratto di somministrazione: la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché́́́́ eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. n.
19154 del 2018; Cass. n. 297 del 2020; n. 21564/2022). In presenza di contestazioni sulla funzionalità̀ del sistema di misurazione incombe sul somministrante l'onere di dare la prova della funzionalità̀ del contatore. Se il somministrante ha assolto a tale onere probatorio, il consumatore ove lamenti l'eccessività̀ dei consumi rilevati, è tenuto a provare, per liberarsi dall'obbligo di pagare il corrispettivo richiesto, che il consumo risultante come elevato, sulla base di un contatore funzionante, è dipeso da cause esterne alla sua volontà̀ e non a lui imputabili. Se però a fronte di una contestazione di malfunzionamento, l'impresa erogatrice non prova che il contatore funziona regolarmente cade la presunzione di consumo a carico del somministrato (così da ultimo Cass. n 20061/2024)
Nel caso in esame non risulta formulata contestazione circa la somministrazione della fornitura sino agli importi fatturati con le fatture insolute precedenti la fattura n. 206957 del 16 marzo 2012 e la stessa compresa, essendo stata eccepita la prescrizione di detti crediti;
né risulta ipotizzato il malfunzionamento del contatore.
Ne discende, a giudizio della Corte, che risulta fornita la prova dell'esistenza del credito, trattandosi di consumi contabilizzati mediante il contatore in uso presso la
Vongola srl Matricola n. 829272, consumi e modalità di contabilizzazione rispetto ai quali l'utente non ne ha mai contestato, nel corso della fornitura, la regolarità ed il buon funzionamento;
alcuna contestazione risulta sollevata dall'utente in occasione dei solleciti di pagamento e finanche nel presente giudizio non risulta formulata contestazione dei consumi sino agli importi fatturati a tutto il 16 marzo 2012. In relazione al periodo successivo, in relazione al quale l'opponente ha dedotto di aver realizzato un pozzo artesiano e di aver attinto solo da esso l'acqua, si osserva che la contestazione oltre che generica ed indimostrata è del tutto irrilevante poiché risulta emessa, dopo la fattura n. 206957 del 16 marzo 2012, una sola fattura, la n. 223071 del
20 marzo 2014 che non addebita consumi, ma solo penali.
L'appello va quindi accolto ed in riforma dell'impugnata sentenza va rigettata l'opposizione spiegata da al decreto ingiuntivo n. 383/2018 emesso dal CP_1
Tribunale di Latina. Non può darsi luogo all'invocata pronuncia di conferma del decreto ingiuntivo risultando emessa in primo grado la decisione di revoca dello stesso e va invece accolta la domanda di pagamento come formulata nel ricorso monitorio.
La va condannata al pagamento in favore di dell'importo CP_1 Parte_1
di € 8.000,06 per la fornitura idrica erogata per l'utenza cod. 31463867 cod. cliente n.
796070 di cui in ricorso, oltre interessi legali la cui decorrenza va collocata alla data di notifica del decreto ingiuntivo, come statuito dal giudice del monitorio con pronuncia che l'appellante chiede di riprodurre.
§ 7. – La riforma della sentenza comporta la rimodulazione delle spese del doppio grado di giudizio che seguono la soccombenza di esse vengono CP_1
liquidate in favore dell'appellante, in dispositivo, sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione, nel presente grado, per la fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i compensi medi dimidiati.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Latina CP_1
n. 2356/2019 pubblicata in data 9/10/2019, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da al decreto CP_1
ingiuntivo n. 383/2018 emesso dal tribunale di Latina ed in accoglimento della domanda proposta da condanna al Parte_1 CP_1
pagamento in favore della stessa dell'importo di € 8.000,06 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo;
2. Condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese CP_1
del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e quanto al presente grado in € 4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 14/03/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo