Articolo 16 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108
Articolo 15Articolo 16 bis
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21 marzo 1968
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25 febbraio 1995
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1 gennaio 2014
Art. 16. Surrogazioni

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, e' attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.
La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.
((Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio e' attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio e' attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2014
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