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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 27/05/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 598
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
composto dai SIg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente
dr.ssa Oriana Calvo Giudice
dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 598/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], e residente in [...]
n.4, C.F. , elett.te dom.to in Palagonia via Vittorio Emanuele nr. 44 presso lo CodiceFiscale_1 studio dell'Avv. Francesco Panebianco che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], e residente in [...], CP_1
C.F. , difesa dall'Avv. Gaetano Piccitto;
CodiceFiscale_2
RESISTENTE
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni. La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 15.5.2022, ritualmente notificato, il SI. adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto con la SI.ra con la quale aveva contratto matrimonio in data 27.7.2016 e dalla cui unione erano CP_1
Per_ nati due figli, , nata il 23.1. 2016 e nato il [...]. Per_2
Il ricorrente esponeva che a far data dal decreto di omologa della separazione consensuale, del
9.3.2021, non era più intervenuta alcuna riconciliazione e pertanto erano maturati i tempi per richiedere la pronuncia di divorzio.
In sede di separazione consensuale, i coniugi avevano convenuto l'affido condiviso dei due figli, con collocamento presso la madre e regolamentazione delle visite del padre con obbligo per quest'ultimo di contribuire al mantenimento dei figli versando l'importo mensile complessivo di euro 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Tuttavia, in sede di divorzio, il ricorrente domandava modificarsi l'attuale assetto della regolamentazione, in particolare domandando che venisse disposto l'affido esclusivo a sé dei due minori, con autorizzazione alla madre di poterli vedere solo alla presenza del padre e con conseguente revoca del mantenimento posto a carico di quest'ultimo.
A sostegno di tali domande, il ricorrente deduceva che la SI.ra , dopo la separazione, si era CP_1
rivelata del tutto inadeguata nella gestione dei due bambini, che venivano costantemente trascurati ed, inoltre, la convenuta in alcune occasioni era stata vista dallo stesso ricorrente in stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche. Nell'ultimo periodo, inoltre, aveva di fatto ostacolato i rapporti tra i bambini e lo stesso SI. Pt_1
Si costituiva in giudizio la SI.ra , con memoria del 18.8.2022, contestando fermamente la CP_1
ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente. Al contrario, denunciava il disinteresse manifestato dal padre nei confronti dei figli, essendosi sempre sottratto anche al pagamento dell'importo mensile concordato (tanto da indurre la a presentare denuncia nel mese di aprile 2022). Denunciava CP_1
altresì le condotte frequentemente violente ed aggressive tenute nei suoi confronti dal il Pt_1
quale, in una occasione (anch'essa oggetto di denuncia presentata ai Carabinieri e prodotta in atti),
Per_ l'aveva aggredita anche alla presenza della figlia .
Per tali motivi, la SI.ra domandava a sua volta l'affido esclusivo dei minori a sé e chiedeva CP_1
l'aumento in euro 500 mensili da porre a carico del er il mantenimento dei due minori. Pt_1
2 All'esito della udienza presidenziale, con successiva ordinanza del 10.10.2022, il Presidente assumeva i provvedimenti provvisori, disponendo contestualmente una CTU sulla capacità genitoriale di entrambe le parti e, nelle more della ultimazione della perizia, disponeva l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, disponendo che il padre potesse vedere i bambini a casa della nonna paterna. Confermava le condizioni economiche fissate in separazione.
La causa veniva quindi istruita a mezzo di CTU, affidata alla dott.ssa e depositata in Persona_3
data 9.9.2023.
Infine, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione in data
18.12.2024, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
Sulla domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale in data 9.3.2021.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L.
n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile.
3 Sui provvedimenti relativi ai figli minori
In primo luogo, osserva il Collegio che, così come si può ricavare dal tenore degli atti conclusivi di entrambe le parti, i rapporti tra i due coniugi, inizialmente caratterizzati da una profonda conflittualità specie in relazione ai due figli, appaiono oggi essersi ricomposti, tanto che entrambi hanno alfine rivisto le proprie iniziali domande, chiedendo la conferma delle condizioni della separazione, in primis con riferimento all'affidamento condiviso dei due figli minori.
D'altra parte anche la stessa CTU ha concluso le proprie osservazioni, rappresentando che non vi sono ostacoli al regime di affido condiviso, atteso che entrambi i genitori conservano una sostanziale idoneità genitoriale.
Deve pertanto disporsi l'affido condiviso dei due figli ad entrambi i genitori, soluzione sempre privilegiata anche dall'ordinamento rispetto alla opzione – comunque residuale – dell'affido esclusivo.
Deve parimenti essere confermato il collocamento dei bambini presso la madre, con la quale hanno sempre convissuto, senza particolari problematiche, se non quelle inizialmente denunciate dal ricorrente e rispetto alle quali, tuttavia, lo stesso SI. a rivisto le proprie considerazioni. Pt_1
Per quanto attiene il diritto di visita si ritiene che, salvi diversi accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli: a fine settimana alternati: dal venerdì (all'uscita dalla scuola) alla domenica sera quando li riaccompagnare a casa della madre entro le ore 20.00 circa;
nelle settimane in cui li terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 20.00; in mancanza di accordo il mercoledì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend con i figli) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 20.00 circa, in mancanza di accordo nelle giornate di martedì e giovedì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di maggio precedente.
Dal punto di vista economico, deve trovare conferma l'obbligo a carico del padre di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo mensile complessivo di euro
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tale importo, già fissato in sede di separazione consensuale, si ritiene tuttora congruo e proporzionato sia alle eSIenze di vita dei due ragazzi, sia alle capacità economiche del padre, che svolge la
4 professione di bracciante agricolo, tanto più che le stesse parti hanno alfine chiesto la conferma sul punto di quanto era stato concordato in sede di separazione.
§
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della natura della causa, può disporsi la integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1
contratto a Palagonia in data 27.7.2016;
[...]
Per_ 2. DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, Per_2
collocandoli presso la madre;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli nelle modalità indicate in parte motiva;
4. CONFERMA l'obbligo a carico del SI. di versare alla SI.ra , entro il giorno Pt_1 CP_1
5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, l'importo complessivo di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Caltagirone alla Camera di ConSIlio del 26.5.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
composto dai SIg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente
dr.ssa Oriana Calvo Giudice
dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 598/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], e residente in [...]
n.4, C.F. , elett.te dom.to in Palagonia via Vittorio Emanuele nr. 44 presso lo CodiceFiscale_1 studio dell'Avv. Francesco Panebianco che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], e residente in [...], CP_1
C.F. , difesa dall'Avv. Gaetano Piccitto;
CodiceFiscale_2
RESISTENTE
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni. La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 15.5.2022, ritualmente notificato, il SI. adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto con la SI.ra con la quale aveva contratto matrimonio in data 27.7.2016 e dalla cui unione erano CP_1
Per_ nati due figli, , nata il 23.1. 2016 e nato il [...]. Per_2
Il ricorrente esponeva che a far data dal decreto di omologa della separazione consensuale, del
9.3.2021, non era più intervenuta alcuna riconciliazione e pertanto erano maturati i tempi per richiedere la pronuncia di divorzio.
In sede di separazione consensuale, i coniugi avevano convenuto l'affido condiviso dei due figli, con collocamento presso la madre e regolamentazione delle visite del padre con obbligo per quest'ultimo di contribuire al mantenimento dei figli versando l'importo mensile complessivo di euro 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Tuttavia, in sede di divorzio, il ricorrente domandava modificarsi l'attuale assetto della regolamentazione, in particolare domandando che venisse disposto l'affido esclusivo a sé dei due minori, con autorizzazione alla madre di poterli vedere solo alla presenza del padre e con conseguente revoca del mantenimento posto a carico di quest'ultimo.
A sostegno di tali domande, il ricorrente deduceva che la SI.ra , dopo la separazione, si era CP_1
rivelata del tutto inadeguata nella gestione dei due bambini, che venivano costantemente trascurati ed, inoltre, la convenuta in alcune occasioni era stata vista dallo stesso ricorrente in stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche. Nell'ultimo periodo, inoltre, aveva di fatto ostacolato i rapporti tra i bambini e lo stesso SI. Pt_1
Si costituiva in giudizio la SI.ra , con memoria del 18.8.2022, contestando fermamente la CP_1
ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente. Al contrario, denunciava il disinteresse manifestato dal padre nei confronti dei figli, essendosi sempre sottratto anche al pagamento dell'importo mensile concordato (tanto da indurre la a presentare denuncia nel mese di aprile 2022). Denunciava CP_1
altresì le condotte frequentemente violente ed aggressive tenute nei suoi confronti dal il Pt_1
quale, in una occasione (anch'essa oggetto di denuncia presentata ai Carabinieri e prodotta in atti),
Per_ l'aveva aggredita anche alla presenza della figlia .
Per tali motivi, la SI.ra domandava a sua volta l'affido esclusivo dei minori a sé e chiedeva CP_1
l'aumento in euro 500 mensili da porre a carico del er il mantenimento dei due minori. Pt_1
2 All'esito della udienza presidenziale, con successiva ordinanza del 10.10.2022, il Presidente assumeva i provvedimenti provvisori, disponendo contestualmente una CTU sulla capacità genitoriale di entrambe le parti e, nelle more della ultimazione della perizia, disponeva l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, disponendo che il padre potesse vedere i bambini a casa della nonna paterna. Confermava le condizioni economiche fissate in separazione.
La causa veniva quindi istruita a mezzo di CTU, affidata alla dott.ssa e depositata in Persona_3
data 9.9.2023.
Infine, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione in data
18.12.2024, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
Sulla domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale in data 9.3.2021.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L.
n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile.
3 Sui provvedimenti relativi ai figli minori
In primo luogo, osserva il Collegio che, così come si può ricavare dal tenore degli atti conclusivi di entrambe le parti, i rapporti tra i due coniugi, inizialmente caratterizzati da una profonda conflittualità specie in relazione ai due figli, appaiono oggi essersi ricomposti, tanto che entrambi hanno alfine rivisto le proprie iniziali domande, chiedendo la conferma delle condizioni della separazione, in primis con riferimento all'affidamento condiviso dei due figli minori.
D'altra parte anche la stessa CTU ha concluso le proprie osservazioni, rappresentando che non vi sono ostacoli al regime di affido condiviso, atteso che entrambi i genitori conservano una sostanziale idoneità genitoriale.
Deve pertanto disporsi l'affido condiviso dei due figli ad entrambi i genitori, soluzione sempre privilegiata anche dall'ordinamento rispetto alla opzione – comunque residuale – dell'affido esclusivo.
Deve parimenti essere confermato il collocamento dei bambini presso la madre, con la quale hanno sempre convissuto, senza particolari problematiche, se non quelle inizialmente denunciate dal ricorrente e rispetto alle quali, tuttavia, lo stesso SI. a rivisto le proprie considerazioni. Pt_1
Per quanto attiene il diritto di visita si ritiene che, salvi diversi accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli: a fine settimana alternati: dal venerdì (all'uscita dalla scuola) alla domenica sera quando li riaccompagnare a casa della madre entro le ore 20.00 circa;
nelle settimane in cui li terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 20.00; in mancanza di accordo il mercoledì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend con i figli) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 20.00 circa, in mancanza di accordo nelle giornate di martedì e giovedì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di maggio precedente.
Dal punto di vista economico, deve trovare conferma l'obbligo a carico del padre di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo mensile complessivo di euro
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tale importo, già fissato in sede di separazione consensuale, si ritiene tuttora congruo e proporzionato sia alle eSIenze di vita dei due ragazzi, sia alle capacità economiche del padre, che svolge la
4 professione di bracciante agricolo, tanto più che le stesse parti hanno alfine chiesto la conferma sul punto di quanto era stato concordato in sede di separazione.
§
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della natura della causa, può disporsi la integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1
contratto a Palagonia in data 27.7.2016;
[...]
Per_ 2. DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, Per_2
collocandoli presso la madre;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli nelle modalità indicate in parte motiva;
4. CONFERMA l'obbligo a carico del SI. di versare alla SI.ra , entro il giorno Pt_1 CP_1
5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, l'importo complessivo di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Caltagirone alla Camera di ConSIlio del 26.5.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
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