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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 13/06/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 484/2019 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 492/2019 del Tribunale di Matera tra:
(C.F. ), in pers. l.r. rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocato Maria Antonietta Faticati ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Policoro (MT), alla via Sant'Uberto, n.ro 09 appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Mariapina Maffei, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Stigliano (MT), alla via Cialdini, n.ro 10
Appellato
E
(C.F. ) in pers. l.r., rappresentata e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. Maurizio Roberto Brancati, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale della Basilicata, in Potenza alla via Verrastro n.ro 4,
Appellata
Nonché
(C.F. Controparte_3
in pers. l.r., rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Gurrado, ed P.IVA_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla via Cappelluti, n.ro 35 Pt_1
Appellato
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 . Con atto di citazione del 09.05.2018 evocava in giudizio dinanzi Controparte_1
al Tribunale di Matera l' , la e Controparte_4 Controparte_2
l' al fine di sentire Controparte_5
accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ed in accoglimento delle ragioni innanzi rappresentante, previo accertamento della responsabilità parziaria e/o solidale, condannare la , in persona dal presidente rappresentante p.t., la Controparte_2
, in persona rappresentante p.t., all'Ambito territoriale di Parte_1 CP_3
B” in persona del Presidente legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni Controparte_3
subiti alle colture di cui in premessa nella misura di €. 10.319,28 con l'aggiunta delle spese tecniche sostenute pari a €. 400,00 (all. 7) o altra somma maggiore o minore che il giudice riterrà equa o di giustizia oltre rivalutazione ed interessi”.
1.1. Premetteva l'attore di essere proprietario e conduttore dei fondi, siti in agro di
Stigliano alla località Torre, identificati in catasto al fg. 35 part. 94, 95, 77, 78, 260,
304, 163, 152 – fg. 66, part. 2, 3, 4, 6, 7, 205, 206 denominati “Ex passata ovile – lame corvo – Sella – Piana sodasta” e che detti appezzamenti per una superficie complessiva di ettari 30 ed are 45, relativamente all'annata agraria 2016/17, venivano seminati con leguminose da granella per alimentazione umana, specificatamente pisello da seme della varietà “Countdown”.
1.2. Deduceva ancora l'attore che, dopo la semina e fino alla raccolta (periodo corrente tra i mesi di novembre 2016 e giugno 2017), venivano riscontrati numerosi danni a seguito delle devastazioni operati dai cinghiali che, in particolare, avevano danneggiato le coltivazioni mangiando i semi e danneggiando numerose piantine anche durante la fase di maturazione del pisello. Per conseguenza egli aveva formulato richiesta di risarcimento danni alla ai sensi della L.R. n. 2/95, ricomprendendovi Controparte_2
non solo i danni alla coltura del pisello ma anche a quella di cece insistente su altre particelle limitrofe.
1.3. Premetteva ancora che la , pur sollecitata, non aveva offerto Controparte_2
riscontro alcuno sì che, prima di dare inizio alle operazioni di raccolta, incaricava un perito agrario. Questi, a seguito di sopralluogo, individuava la causa dei danni ai seminativi di pisello determinati esclusivamente dall'attività dei cinghiali individuando la quantità totale di granella di pisello per alimentazione umana da seme andata perduta in quintali 282,72. Atteso che le operazioni di raccolta e vendita di pisello da seme avveniva al prezzo complessivo di €. 36.50/q, oltre iva al 4%, accertato che 282,72 quintali di pisello sano erano andati persi, il danno subito risultava pari a €. 10.319,28
(€. 36.50xq 282,72).
_______________
pag. 2 1.4. Faceva ancora rilevare che soltanto in data 14/06/2017, la , a Controparte_2
mezzo del tecnico incaricato, effettuava il sopralluogo quando la raccolta del pisello era ormai terminata sì che risultava possibile effettuare soltanto la stima dei danni alla coltura del cece non ancora raccolto e insistente su particelle limitrofe a quelle coltivate con seme di pisello. Chiedeva quindi il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., richiamando la normativa statale e regionale nonché le conseguenti competenze individuate in capo alle Province.
1.5. Si costituiva l'ATC “B” di Stigliano che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in uno all'infondatezza della domanda, mentre la
[...]
, benché ritualmente evocata non si costituiva. CP_2
1.6. Si costituiva l' deducendo il proprio difetto Controparte_4
di legittimazione passiva sussistendo una competenza Regionale individuata non soltanto in base alla normativa statale, ma anche in base alla stessa normativa regionale della . CP_2
A riprova della propria estraneità, richiamava la condotta preprocessuale dell'attore che aveva indirizzato la propria richiesta di risarcimento protocollando la domanda presso i competenti uffici regionali.
1.7. Espletata l'istruttoria documentale e ritenuta la causa matura per la decisione, si procedeva alla discussione orale e veniva depositata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Con la sentenza n. 492/2019 il Tribunale di Matera, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' e della , Parte_2 Controparte_2
accoglieva la domanda nei confronti della . Parte_1
2.1. Richiamata la normativa in tema di fauna selvatica sia nazionale che regionale, il
Tribunale evidenziava il riparto di competenze in materia fra e . La CP_2 Parte_1
normativa richiamata prevedeva infatti che le Province predisponevano i piani faunistico venatori tenendo conto della pianificazione regionale.
2.2. Evidenziava il Tribunale che, con riguardo al controllo della fauna selvatica, la normativa attribuiva alle Province competenti il controllo selettivo attivando anche piani di abbattimento. Per conseguenza, ad avviso del Tribunale, alle Province risultavano attribuite ampie funzioni di gestione del territorio anche quanto ai controlli e alla conservazione della consistenza faunistica.
_______________
pag. 3 2.3. Osservava il Tribunale che, in materia di danni, erano stati istituiti due fondi di cui il primo per risarcire i danni cagionati alle colture dalla fauna selvatica e il secondo per risarcire i danni causati ai veicoli. Atteso che il primo fondo attribuiva le risorse alle
Provincie in base a rendiconti annuali, il Tribunale ne faceva derivare la legittimazione esclusiva quanto all'obbligo risarcitorio.
2.4. Quanto all'ammontare del risarcimento, il Tribunale richiamava la CTP prodotta dall'attore, che risultava non contestata dalla , onde il fatto doveva Parte_1
considerarsi provato non potendo, di contro, richiamarsi la stima proposta dal tecnico regionale che aveva redatto il verbale di sopralluogo per riferirsi lo stesso alla sola coltivazione di cece.
3. Avverso la sentenza n.ro 429/19 del Tribunale di Matera proponeva impugnazione la e, a supporto della stessa, deduceva i seguenti motivi: Parte_1
1) Insussistenza della legittimazione passiva della;
Parte_1
2) Violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., 132 c.p.c. e 2043 c.c.
3.1. Si costituiva l' chiedendo Controparte_6
dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'infondatezza della domanda.
3.2. Si costituiva del pari la chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_2
richiamata la normativa nazionale e regionale disciplinante il riparto di competenza fra i vari enti.
3.3. Si costituiva che, nel richiedere il rigetto dell'appello Controparte_7
principale, formulava appello incidentale condizionato chiedendo la condanna della sia nell'ipotesi in cui quest'ultima risultasse solidalmente Controparte_2
responsabile con l'appellante che ove risultasse unica responsabile.
3.4. All'udienza del 03.12.2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione avendo le parti concordemente rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente va valutata la posizione dell'appellato Controparte_3 in persona del l.r. pro tempore di cui in prime cure è stato dichiarato il difetto di
[...] legittimazione passiva.
4.1. Tale statuizione di prime cure, non essendovi stato rilievo alcuno avverso il capo della motivazione, deve ritenersi ormai definitiva essendosi formato il giudicato come
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pag. 4 eccepito dall' costituitosi nella presente fase di Controparte_3 giudizio.
4.2. In accoglimento dell'eccezione così come formulata ne va disposta l'estromissione dal giudizio.
5. Per ragioni di ordine logico essendo gli stessi intimamente connessi, si esaminano congiuntamente il primo motivo di appello principale nonché il motivo di appello incidentale condizionato.
Col primo motivo di impugnazione l'appellante principale deduce l'errore in cui sarebbe incorso il giudicante nel ritenere sussistente la legittimazione passiva dell' in luogo di quella della , Controparte_4 Controparte_2 ciò per l'intervenuta successione di leggi già vigenti al tempo del dedotto evento dannoso.
Con l'appello incidentale condizionato parte appellata chiede che, in ipotesi di CP_1 accertamento di responsabilità solidale delle amministrazioni convenute e in accoglimento dell'impugnazione, la statuizione di condanna venga estesa alla Regione
e così in ipotesi di accertamento della responsabilità esclusiva di CP_2 quest'ultima, del pari se ne stabilisse la condanna.
I motivi sono ambedue fondati.
5.1. Deve osservarsi infatti che la Suprema Corte in diverse pronunce, tutte concordanti, sulla discussa questione della individuazione del soggetto, pubblico o privato, tenuto a rispondere dei danni causati dagli animali selvatici, e sul rilievo della non univocità delle pronunce giurisprudenziali succedutesi in materia, nell'intento di garantire la tutela del soggetto danneggiato che si trova costretto "anche a districarsi in un ipertrofico e confuso sovrapporsi di competenze statali, regionali, provinciali e di enti vari (enti parchi, enti gestori di strade e oasi protette, aziende faunistico venatorie, ecc.), i cui rapporti interni non sono sempre agevolmente ricostruibili....che finisce in molti casi per risolversi in un sostanziale diniego di effettiva tutela, in evidente tensione con i valori costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost.", e osservando che l'incertezza dei criteri ha incrementato in modo esponenziale il contenzioso, al fine di offrire un indirizzo chiaro ed univoco, ha statuito che: "Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052
c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare CP_2 della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi CP_2
(anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei
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pag. 5 confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno."
(Cass. 7969/2020; Cass. 8384/2020; Cass. 8385/2020; Cass. 12113/2020).
5.2. Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale - dal quale non vi è motivo di discostarsi – devono accogliersi il primo motivo di appello principale e l'appello incidentale, dovendo ritenersi accertata l'unica legittimazione passiva della
[...]
. CP_2
5.3. Occorre premettere che la responsabilità per i danni provocati dalla fauna selvatica è stata sempre regolamentata secondo l'art. 2043 c.c., tuttavia, con la sentenza n. 7969/2020, già sopra citata, la Cassazione, ha segnato un netto mutamento dell'orientamento giurisprudenziale sia di legittimità che di merito prima adottato, ritenendo invece applicabile il criterio dell'imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.. anche in caso di danni causati da animali selvatici: "giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del
1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema".
5.4. La Suprema Corte, nella richiamata sentenza ha altresì chiarito che: "sarà naturalmente il danneggiato a dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico. Ciò comporta, evidentemente, che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato".
5.5. Sempre la Suprema Corte ha poi precisato che non può ritenersi sufficiente - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sui luoghi poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e sul punto la prova per testi espletata in prime cure ha consentito di identificare la causa del danno nella presenza ripetuta sui fondi dell'odierno appellato di branchi di cinghiali.
5.6. Per quanto riguarda la prova liberatoria, il cui onere grava sulla essa deve CP_2 consistere, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per
"caso fortuito", quindi l'Ente, "dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia
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pag. 6 posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna....".
5.7. Ora, facendo applicazione di tali criteri al caso in esame, si deve rilevare che se l'attore fornì in prime cure la prova del danno e, attraverso produzione documentale, anche una quantificazione della stessa, non può dirsi la stessa cosa per l'Ente responsabile. Quest'ultimo, restato contumace in prime cure benché ritualmente evocato in giudizio, non ha offerto in quella sede alcuna prova liberatoria. Né può a ciò provvedere in questa sede atteso il chiaro disposto dell'art. 345, 3° comma, c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile alla fattispecie.
5.8. Conclusivamente in accoglimento del primo motivo di appello principale va accertata la responsabilità della e la stessa va condannata in Controparte_2 accoglimento dell'appello incidentale al risarcimento del danno così come quantificato in prime cure.
6. L'accoglimento del primo motivo di impugnazione, con conseguente difetto di legittimazione dell' , rende superflua la disamina Controparte_4 del secondo motivo di appello principale articolato da quest'ultima ed avente ad oggetto la quantificazione come operata in prime cure.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo atteso il globale esito del giudizio e la conseguente riforma della sentenza di prime cure, con riguardo al doppio grado di giudizio, nella misura di cui al D.M. 55/2014 (scaglione da euro
5201,00 a euro 26.000,00) nei valori medi.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
in persona del l.r. contro Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r. e Controparte_2 Controparte_3
in persona del l.r. avverso la sentenza 492/2019 del Tribunale
[...] di Matera così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata:
a - dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_4
[...]
b – dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
in pers. l.r. disponendone l'estromissione dal giudizio
[...]
_______________
pag. 7 c – accerta e dichiara l'esclusiva legittimazione passiva della in Controparte_2 persona del l.r. e per l'effetto d – condanna in persona del l.r. al pagamento in favore di Controparte_2 CP_1 della somma di euro 10.719,28 oltre interessi a far tempo dalla domanda;
[...]
2) condanna in persona del l.r. al pagamento in favore di Controparte_2 CP_8
e di in persona del l.r. delle spese del
[...] Controparte_4 doppio grado di giudizio che liquida in euro 5.077,00 per il giudizio di primo grado e in euro 5.809,00 per la presente fase di giudizio;
3) Condanna al pagamento in favore di Controparte_4 [...]
in persona del l.r. delle spese del doppio grado di Controparte_3 Controparte_3 giudizio che liquida in euro 5.077,00 per il giudizio di primo grado e in euro 5.809,00 per la presente fase di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 28 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
_______________
pag. 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 484/2019 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 492/2019 del Tribunale di Matera tra:
(C.F. ), in pers. l.r. rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocato Maria Antonietta Faticati ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Policoro (MT), alla via Sant'Uberto, n.ro 09 appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Mariapina Maffei, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Stigliano (MT), alla via Cialdini, n.ro 10
Appellato
E
(C.F. ) in pers. l.r., rappresentata e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. Maurizio Roberto Brancati, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale della Basilicata, in Potenza alla via Verrastro n.ro 4,
Appellata
Nonché
(C.F. Controparte_3
in pers. l.r., rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Gurrado, ed P.IVA_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla via Cappelluti, n.ro 35 Pt_1
Appellato
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 . Con atto di citazione del 09.05.2018 evocava in giudizio dinanzi Controparte_1
al Tribunale di Matera l' , la e Controparte_4 Controparte_2
l' al fine di sentire Controparte_5
accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ed in accoglimento delle ragioni innanzi rappresentante, previo accertamento della responsabilità parziaria e/o solidale, condannare la , in persona dal presidente rappresentante p.t., la Controparte_2
, in persona rappresentante p.t., all'Ambito territoriale di Parte_1 CP_3
B” in persona del Presidente legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni Controparte_3
subiti alle colture di cui in premessa nella misura di €. 10.319,28 con l'aggiunta delle spese tecniche sostenute pari a €. 400,00 (all. 7) o altra somma maggiore o minore che il giudice riterrà equa o di giustizia oltre rivalutazione ed interessi”.
1.1. Premetteva l'attore di essere proprietario e conduttore dei fondi, siti in agro di
Stigliano alla località Torre, identificati in catasto al fg. 35 part. 94, 95, 77, 78, 260,
304, 163, 152 – fg. 66, part. 2, 3, 4, 6, 7, 205, 206 denominati “Ex passata ovile – lame corvo – Sella – Piana sodasta” e che detti appezzamenti per una superficie complessiva di ettari 30 ed are 45, relativamente all'annata agraria 2016/17, venivano seminati con leguminose da granella per alimentazione umana, specificatamente pisello da seme della varietà “Countdown”.
1.2. Deduceva ancora l'attore che, dopo la semina e fino alla raccolta (periodo corrente tra i mesi di novembre 2016 e giugno 2017), venivano riscontrati numerosi danni a seguito delle devastazioni operati dai cinghiali che, in particolare, avevano danneggiato le coltivazioni mangiando i semi e danneggiando numerose piantine anche durante la fase di maturazione del pisello. Per conseguenza egli aveva formulato richiesta di risarcimento danni alla ai sensi della L.R. n. 2/95, ricomprendendovi Controparte_2
non solo i danni alla coltura del pisello ma anche a quella di cece insistente su altre particelle limitrofe.
1.3. Premetteva ancora che la , pur sollecitata, non aveva offerto Controparte_2
riscontro alcuno sì che, prima di dare inizio alle operazioni di raccolta, incaricava un perito agrario. Questi, a seguito di sopralluogo, individuava la causa dei danni ai seminativi di pisello determinati esclusivamente dall'attività dei cinghiali individuando la quantità totale di granella di pisello per alimentazione umana da seme andata perduta in quintali 282,72. Atteso che le operazioni di raccolta e vendita di pisello da seme avveniva al prezzo complessivo di €. 36.50/q, oltre iva al 4%, accertato che 282,72 quintali di pisello sano erano andati persi, il danno subito risultava pari a €. 10.319,28
(€. 36.50xq 282,72).
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pag. 2 1.4. Faceva ancora rilevare che soltanto in data 14/06/2017, la , a Controparte_2
mezzo del tecnico incaricato, effettuava il sopralluogo quando la raccolta del pisello era ormai terminata sì che risultava possibile effettuare soltanto la stima dei danni alla coltura del cece non ancora raccolto e insistente su particelle limitrofe a quelle coltivate con seme di pisello. Chiedeva quindi il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., richiamando la normativa statale e regionale nonché le conseguenti competenze individuate in capo alle Province.
1.5. Si costituiva l'ATC “B” di Stigliano che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in uno all'infondatezza della domanda, mentre la
[...]
, benché ritualmente evocata non si costituiva. CP_2
1.6. Si costituiva l' deducendo il proprio difetto Controparte_4
di legittimazione passiva sussistendo una competenza Regionale individuata non soltanto in base alla normativa statale, ma anche in base alla stessa normativa regionale della . CP_2
A riprova della propria estraneità, richiamava la condotta preprocessuale dell'attore che aveva indirizzato la propria richiesta di risarcimento protocollando la domanda presso i competenti uffici regionali.
1.7. Espletata l'istruttoria documentale e ritenuta la causa matura per la decisione, si procedeva alla discussione orale e veniva depositata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Con la sentenza n. 492/2019 il Tribunale di Matera, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' e della , Parte_2 Controparte_2
accoglieva la domanda nei confronti della . Parte_1
2.1. Richiamata la normativa in tema di fauna selvatica sia nazionale che regionale, il
Tribunale evidenziava il riparto di competenze in materia fra e . La CP_2 Parte_1
normativa richiamata prevedeva infatti che le Province predisponevano i piani faunistico venatori tenendo conto della pianificazione regionale.
2.2. Evidenziava il Tribunale che, con riguardo al controllo della fauna selvatica, la normativa attribuiva alle Province competenti il controllo selettivo attivando anche piani di abbattimento. Per conseguenza, ad avviso del Tribunale, alle Province risultavano attribuite ampie funzioni di gestione del territorio anche quanto ai controlli e alla conservazione della consistenza faunistica.
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pag. 3 2.3. Osservava il Tribunale che, in materia di danni, erano stati istituiti due fondi di cui il primo per risarcire i danni cagionati alle colture dalla fauna selvatica e il secondo per risarcire i danni causati ai veicoli. Atteso che il primo fondo attribuiva le risorse alle
Provincie in base a rendiconti annuali, il Tribunale ne faceva derivare la legittimazione esclusiva quanto all'obbligo risarcitorio.
2.4. Quanto all'ammontare del risarcimento, il Tribunale richiamava la CTP prodotta dall'attore, che risultava non contestata dalla , onde il fatto doveva Parte_1
considerarsi provato non potendo, di contro, richiamarsi la stima proposta dal tecnico regionale che aveva redatto il verbale di sopralluogo per riferirsi lo stesso alla sola coltivazione di cece.
3. Avverso la sentenza n.ro 429/19 del Tribunale di Matera proponeva impugnazione la e, a supporto della stessa, deduceva i seguenti motivi: Parte_1
1) Insussistenza della legittimazione passiva della;
Parte_1
2) Violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., 132 c.p.c. e 2043 c.c.
3.1. Si costituiva l' chiedendo Controparte_6
dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'infondatezza della domanda.
3.2. Si costituiva del pari la chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_2
richiamata la normativa nazionale e regionale disciplinante il riparto di competenza fra i vari enti.
3.3. Si costituiva che, nel richiedere il rigetto dell'appello Controparte_7
principale, formulava appello incidentale condizionato chiedendo la condanna della sia nell'ipotesi in cui quest'ultima risultasse solidalmente Controparte_2
responsabile con l'appellante che ove risultasse unica responsabile.
3.4. All'udienza del 03.12.2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione avendo le parti concordemente rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente va valutata la posizione dell'appellato Controparte_3 in persona del l.r. pro tempore di cui in prime cure è stato dichiarato il difetto di
[...] legittimazione passiva.
4.1. Tale statuizione di prime cure, non essendovi stato rilievo alcuno avverso il capo della motivazione, deve ritenersi ormai definitiva essendosi formato il giudicato come
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pag. 4 eccepito dall' costituitosi nella presente fase di Controparte_3 giudizio.
4.2. In accoglimento dell'eccezione così come formulata ne va disposta l'estromissione dal giudizio.
5. Per ragioni di ordine logico essendo gli stessi intimamente connessi, si esaminano congiuntamente il primo motivo di appello principale nonché il motivo di appello incidentale condizionato.
Col primo motivo di impugnazione l'appellante principale deduce l'errore in cui sarebbe incorso il giudicante nel ritenere sussistente la legittimazione passiva dell' in luogo di quella della , Controparte_4 Controparte_2 ciò per l'intervenuta successione di leggi già vigenti al tempo del dedotto evento dannoso.
Con l'appello incidentale condizionato parte appellata chiede che, in ipotesi di CP_1 accertamento di responsabilità solidale delle amministrazioni convenute e in accoglimento dell'impugnazione, la statuizione di condanna venga estesa alla Regione
e così in ipotesi di accertamento della responsabilità esclusiva di CP_2 quest'ultima, del pari se ne stabilisse la condanna.
I motivi sono ambedue fondati.
5.1. Deve osservarsi infatti che la Suprema Corte in diverse pronunce, tutte concordanti, sulla discussa questione della individuazione del soggetto, pubblico o privato, tenuto a rispondere dei danni causati dagli animali selvatici, e sul rilievo della non univocità delle pronunce giurisprudenziali succedutesi in materia, nell'intento di garantire la tutela del soggetto danneggiato che si trova costretto "anche a districarsi in un ipertrofico e confuso sovrapporsi di competenze statali, regionali, provinciali e di enti vari (enti parchi, enti gestori di strade e oasi protette, aziende faunistico venatorie, ecc.), i cui rapporti interni non sono sempre agevolmente ricostruibili....che finisce in molti casi per risolversi in un sostanziale diniego di effettiva tutela, in evidente tensione con i valori costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost.", e osservando che l'incertezza dei criteri ha incrementato in modo esponenziale il contenzioso, al fine di offrire un indirizzo chiaro ed univoco, ha statuito che: "Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052
c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare CP_2 della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi CP_2
(anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei
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pag. 5 confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno."
(Cass. 7969/2020; Cass. 8384/2020; Cass. 8385/2020; Cass. 12113/2020).
5.2. Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale - dal quale non vi è motivo di discostarsi – devono accogliersi il primo motivo di appello principale e l'appello incidentale, dovendo ritenersi accertata l'unica legittimazione passiva della
[...]
. CP_2
5.3. Occorre premettere che la responsabilità per i danni provocati dalla fauna selvatica è stata sempre regolamentata secondo l'art. 2043 c.c., tuttavia, con la sentenza n. 7969/2020, già sopra citata, la Cassazione, ha segnato un netto mutamento dell'orientamento giurisprudenziale sia di legittimità che di merito prima adottato, ritenendo invece applicabile il criterio dell'imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.. anche in caso di danni causati da animali selvatici: "giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del
1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema".
5.4. La Suprema Corte, nella richiamata sentenza ha altresì chiarito che: "sarà naturalmente il danneggiato a dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico. Ciò comporta, evidentemente, che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato".
5.5. Sempre la Suprema Corte ha poi precisato che non può ritenersi sufficiente - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sui luoghi poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e sul punto la prova per testi espletata in prime cure ha consentito di identificare la causa del danno nella presenza ripetuta sui fondi dell'odierno appellato di branchi di cinghiali.
5.6. Per quanto riguarda la prova liberatoria, il cui onere grava sulla essa deve CP_2 consistere, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per
"caso fortuito", quindi l'Ente, "dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia
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pag. 6 posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna....".
5.7. Ora, facendo applicazione di tali criteri al caso in esame, si deve rilevare che se l'attore fornì in prime cure la prova del danno e, attraverso produzione documentale, anche una quantificazione della stessa, non può dirsi la stessa cosa per l'Ente responsabile. Quest'ultimo, restato contumace in prime cure benché ritualmente evocato in giudizio, non ha offerto in quella sede alcuna prova liberatoria. Né può a ciò provvedere in questa sede atteso il chiaro disposto dell'art. 345, 3° comma, c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile alla fattispecie.
5.8. Conclusivamente in accoglimento del primo motivo di appello principale va accertata la responsabilità della e la stessa va condannata in Controparte_2 accoglimento dell'appello incidentale al risarcimento del danno così come quantificato in prime cure.
6. L'accoglimento del primo motivo di impugnazione, con conseguente difetto di legittimazione dell' , rende superflua la disamina Controparte_4 del secondo motivo di appello principale articolato da quest'ultima ed avente ad oggetto la quantificazione come operata in prime cure.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo atteso il globale esito del giudizio e la conseguente riforma della sentenza di prime cure, con riguardo al doppio grado di giudizio, nella misura di cui al D.M. 55/2014 (scaglione da euro
5201,00 a euro 26.000,00) nei valori medi.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
in persona del l.r. contro Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r. e Controparte_2 Controparte_3
in persona del l.r. avverso la sentenza 492/2019 del Tribunale
[...] di Matera così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata:
a - dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_4
[...]
b – dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
in pers. l.r. disponendone l'estromissione dal giudizio
[...]
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pag. 7 c – accerta e dichiara l'esclusiva legittimazione passiva della in Controparte_2 persona del l.r. e per l'effetto d – condanna in persona del l.r. al pagamento in favore di Controparte_2 CP_1 della somma di euro 10.719,28 oltre interessi a far tempo dalla domanda;
[...]
2) condanna in persona del l.r. al pagamento in favore di Controparte_2 CP_8
e di in persona del l.r. delle spese del
[...] Controparte_4 doppio grado di giudizio che liquida in euro 5.077,00 per il giudizio di primo grado e in euro 5.809,00 per la presente fase di giudizio;
3) Condanna al pagamento in favore di Controparte_4 [...]
in persona del l.r. delle spese del doppio grado di Controparte_3 Controparte_3 giudizio che liquida in euro 5.077,00 per il giudizio di primo grado e in euro 5.809,00 per la presente fase di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 28 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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