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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 755/24 R.G., promossa
DA
(P.I./C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(P.iva/C.F. ), entrambe con sede in Controparte_1 P.IVA_2
97014 Ispica (RG), alla C.da Crocefia, in persona dei loro rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate, assistite e difese dall'Avv.
Pasqualino Cilia (C.F. ), giusto mandato in atti.; CodiceFiscale_1
Appellanti
CONTRO
E-Distribuzione S.p.A., (società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte di Enel S.p.A.) corrente in Roma, via Ombrone n. 2,
(C. F.: - P. IVA rappresentata e difesa come in P.IVA_3 P.IVA_4
atti dall'avvocato Carlo S. Occhipinti, elettivamente domiciliata in
Catania presso lo studio dell'avv. Alfio Di Marco in questo viale M.
Rapisardi n. 443;
Appellata
All'udienza del 17/12/24, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 29/07/2019 la Parte_1
e la – premettendo di essere
[...] Controparte_1
titolari di due POD (punti di consegna energia) al servizio di due aziende agricole e zootecniche ad Ispica e di avere subito vari danni agli impianti di gestione della sala mungitura, di videosorveglianza e di allarme, alcuni riparati ed altri solo preventivati, dal febbraio del 2017 sino al settembre del
2018, a causa di malfunzionamenti del servizio di consegna dell'energia elettrica –deducevano di essersi rivolte a tecnico di loro fiducia, ing. Per_1
e successivamente di avere introdotto un procedimento per ATP ex
[...]
art. 696 c.p.c. al fine di far nominare un tecnico che verificasse la sussistenza delle lamentate anomalie e determinasse l'entità dei danni e il nesso di causalità tra questi e gli sbalzi di corrente verificatisi.
La pertanto, chiedeva la condanna di E-Distribuzione al risarcimento Pt_1 nella misura di € 25.727,36 ed entrambe le società chiedevano la condanna della convenuta al risarcimento nella misura di € 5.000,00 per i disagi subiti in considerazione della non tempestività degli interventi di manutenzione.
Si costituiva in giudizio E-Distribuzione s.p.a., eccependo l'inutilizzabilità della CTU espletata in sede di ATP e, comunque l'infondatezza delle domande di cui chiedeva il rigetto.
Il Giudice disponeva la mutazione del rito.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 778/2024 pubbl. il 30/4/2024, il Tribunale di Ragusa rigettava le domande con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 28/5/24, proponevano appello e assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Pt_1 Pt_2 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
All'udienza del 17/12/24, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice rigettato le domande ritenendo non provati i danni subiti e non utilizzabile, a tal fine la CTU espletata in sede di
ATP.
1.1) Il gravame è infondato.
Giova osservare che la Suprema Corte, in merito alla prova del danno ha, costantemente, statuito che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, come in quella di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. I principi giurisprudenziali, per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, si applicano in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non in tema di prova del danno( Cass. 21140/07).
Nel caso che ci occupa era, pertanto, onere delle appellanti fornire la prova dei danni subiti a causa dei disservizi relativi all'erogazione di energia elettrica.
A tal fine le appellanti hanno prodotto in giudizio le fatture delle apparecchiature, asseritamente acquistate a seguito dei danni subiti, un preventivo spesa e la CTU, espletata in sede di ATP.
Evidentemente, il preventivo di spesa prodotto in atti, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur", così come la fattura commerciale.
Sull'argomento, infatti la Cassazione ha, costantemente, ritenuto che “avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, la fattura si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” ( Cass. n. 299/2016
Esaminando la suddetta CTU, la stessa appare lacunosa e non risolutiva ai fini che ci occupano.
Infatti, dalla stessa si evince che il consulente non ha effettuato un esame delle apparecchiature danneggiate, limitandosi a una ispezione visiva e riportandosi pedissequamente a quanto riferito dalle odierne appellanti e, ai fini della quantificazione del danno, alle cifre riportate nelle fatture e nel preventivo prodotto in atti.
A prescindere dal momento in cui le apparecchiature fossero state montate, non è stata fornita alcuna prova del loro funzionamento e se le stesse fossero nuove (non risultano prodotte in atti le fatture relative all'acquisto delle apparecchiature danneggiate).
Inoltre, il CTU, ha, esclusivamente visionato le apparecchiature asseritamente danneggiate non effettuando sulle stesse alcun esame al fine di verificarne la funzionalità, lo stato o la riconducibilità del guasto ai disservizi nell'erogazione di energia elettrica.
Non risulta, infatti, che il CTU abbia provveduto a smontare le apparecchiature, verificandone l'effettivo mal funzionamento, egli infatti, così conclude: “I danni lamentati dalla ricorrente per come anche Pt_1
riportati nella relazione tecnica del C.T.P. Ing. del Persona_1
14/09/2018 e dalle fatture di acquisto, riguardano diversi componenti elettronici ed elettrici che sono stati integralmente sostituiti in quanto irreparabilmente danneggiati e sono qui di seguito elencati”, dando contezza di non avere personalmente accertato i guasti lamentati e di essersi badato, esclusivamente, su quanto riferito dalle appellanti e dal loro ctp, nonché sulle fatture prodotte.
Risulta in atti, che le sopra riportate conclusioni del CTU sono state contestate in maniera specifica dall'odierna appellata, in sede di osservazioni:
“ Si contesta che il CT non ha effettuato alcun accertamento strumentale o analitico sulle apparecchiature pretesamente oggetto d'avaria, atteso che nel Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
corso delle operazioni si è effettuata solo un'ispezione visiva ed alcune fotografie. Dica il CT se ha proceduto a verificare ed ha potuto accertare quando i componenti e le apparecchiature pretesamente danneggiate siano andate in avaria e se le stesse erano funzionanti e correttamente installate e sottese ad impianto elettrico perfettamente conforme a norme CEI, alle regole dell'arte ed alla normativa vigente all'epoca in cui si sarebbero verificati gli eventi per cui é ricorso.
Spieghi tecnicamente quali siano le cause accertate delle avarie rilevate e come abbia fatto ad accertarle” ma che il CTU non abbia dato alcuna spiegazione in merito, limitandosi a rispondere “Per quanto riguarda le altre contestazioni sono o non pertinenti, o prettamente pretestuose”.
Per quanto attiene, infine, al valore probatorio della perizia di parte, recentemente la Suprema Corte, tornata sull'argomento con la sentenza del 1° febbraio 2023, n. 2980, ha ribadito che la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Alla parte che ha prodotto la perizia è riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione”.
Nel caso che ci occupa le appellanti non hanno chiesto di sentire il loro CTP come teste, limitandosi, le stesse, a contestare i mezzi istruttori richiesti dalla controparte, ivi compreso il rinnovo della CTU asserendo che:” Alla luce di quanto sopra chiede rigettarsi la richiesta di rinnovo della Ctu perchè ingiustificata, in quanto mira a far entrare dalla finestra ciò che sarebbe dovuto entrare dalla porta, tardiva ed esplorativa”.
Alla luce di quanto sopra, corretta appare la sentenza impugnata, anche per quanto attiene al rigetto della domanda relativa al danno da liquidarsi in via Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
equitativa, nella misura di € 5.000,00, genericamente prospettato come conseguente al “prolungarsi nel tempo dei disagi subiti” e all'esborso di
“ingenti somme per il ripristino dei macchinari e pannelli danneggiati”.
Come correttamente ritenuto dal primo giudice, infatti, manca una specifica allegazione del danno e della sua concreta natura, non essendo chiaro se si tratti di un'ulteriore voce di danno patrimoniale, per la quale manca comunque la prova, o di un danno non patrimoniale, per il quale non vengono allegate concrete circostanze di fatto necessarie per dimostrarne
l'esistenza e per liquidarlo in via equitativa.
Atteso che, anche per ottenere la liquidazione del danno in via equitativa, sono necessarie la specifica allegazione e la prova dell'esistenza del danno e della sua concreta natura.
2) Per quanto fin qui esposto l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€.25.727,36) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
avverso la Parte_3 Controparte_1
sentenza n. 778/24, emessa dal Tribunale di Ragusa in data 30/4/24, che conferma;
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
condanna le appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti dell'appellata, che liquida in complessivi
€.2.906,00, di cui €. 567,00 per la fase di studio, €. 461,00 fase introduttiva,
€. 922,00 fase di trattazione ed €. 956,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico delle appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 20 dicembre 2024 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 755/24 R.G., promossa
DA
(P.I./C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(P.iva/C.F. ), entrambe con sede in Controparte_1 P.IVA_2
97014 Ispica (RG), alla C.da Crocefia, in persona dei loro rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate, assistite e difese dall'Avv.
Pasqualino Cilia (C.F. ), giusto mandato in atti.; CodiceFiscale_1
Appellanti
CONTRO
E-Distribuzione S.p.A., (società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte di Enel S.p.A.) corrente in Roma, via Ombrone n. 2,
(C. F.: - P. IVA rappresentata e difesa come in P.IVA_3 P.IVA_4
atti dall'avvocato Carlo S. Occhipinti, elettivamente domiciliata in
Catania presso lo studio dell'avv. Alfio Di Marco in questo viale M.
Rapisardi n. 443;
Appellata
All'udienza del 17/12/24, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 29/07/2019 la Parte_1
e la – premettendo di essere
[...] Controparte_1
titolari di due POD (punti di consegna energia) al servizio di due aziende agricole e zootecniche ad Ispica e di avere subito vari danni agli impianti di gestione della sala mungitura, di videosorveglianza e di allarme, alcuni riparati ed altri solo preventivati, dal febbraio del 2017 sino al settembre del
2018, a causa di malfunzionamenti del servizio di consegna dell'energia elettrica –deducevano di essersi rivolte a tecnico di loro fiducia, ing. Per_1
e successivamente di avere introdotto un procedimento per ATP ex
[...]
art. 696 c.p.c. al fine di far nominare un tecnico che verificasse la sussistenza delle lamentate anomalie e determinasse l'entità dei danni e il nesso di causalità tra questi e gli sbalzi di corrente verificatisi.
La pertanto, chiedeva la condanna di E-Distribuzione al risarcimento Pt_1 nella misura di € 25.727,36 ed entrambe le società chiedevano la condanna della convenuta al risarcimento nella misura di € 5.000,00 per i disagi subiti in considerazione della non tempestività degli interventi di manutenzione.
Si costituiva in giudizio E-Distribuzione s.p.a., eccependo l'inutilizzabilità della CTU espletata in sede di ATP e, comunque l'infondatezza delle domande di cui chiedeva il rigetto.
Il Giudice disponeva la mutazione del rito.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 778/2024 pubbl. il 30/4/2024, il Tribunale di Ragusa rigettava le domande con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 28/5/24, proponevano appello e assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Pt_1 Pt_2 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
All'udienza del 17/12/24, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice rigettato le domande ritenendo non provati i danni subiti e non utilizzabile, a tal fine la CTU espletata in sede di
ATP.
1.1) Il gravame è infondato.
Giova osservare che la Suprema Corte, in merito alla prova del danno ha, costantemente, statuito che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, come in quella di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. I principi giurisprudenziali, per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, si applicano in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non in tema di prova del danno( Cass. 21140/07).
Nel caso che ci occupa era, pertanto, onere delle appellanti fornire la prova dei danni subiti a causa dei disservizi relativi all'erogazione di energia elettrica.
A tal fine le appellanti hanno prodotto in giudizio le fatture delle apparecchiature, asseritamente acquistate a seguito dei danni subiti, un preventivo spesa e la CTU, espletata in sede di ATP.
Evidentemente, il preventivo di spesa prodotto in atti, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur", così come la fattura commerciale.
Sull'argomento, infatti la Cassazione ha, costantemente, ritenuto che “avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, la fattura si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” ( Cass. n. 299/2016
Esaminando la suddetta CTU, la stessa appare lacunosa e non risolutiva ai fini che ci occupano.
Infatti, dalla stessa si evince che il consulente non ha effettuato un esame delle apparecchiature danneggiate, limitandosi a una ispezione visiva e riportandosi pedissequamente a quanto riferito dalle odierne appellanti e, ai fini della quantificazione del danno, alle cifre riportate nelle fatture e nel preventivo prodotto in atti.
A prescindere dal momento in cui le apparecchiature fossero state montate, non è stata fornita alcuna prova del loro funzionamento e se le stesse fossero nuove (non risultano prodotte in atti le fatture relative all'acquisto delle apparecchiature danneggiate).
Inoltre, il CTU, ha, esclusivamente visionato le apparecchiature asseritamente danneggiate non effettuando sulle stesse alcun esame al fine di verificarne la funzionalità, lo stato o la riconducibilità del guasto ai disservizi nell'erogazione di energia elettrica.
Non risulta, infatti, che il CTU abbia provveduto a smontare le apparecchiature, verificandone l'effettivo mal funzionamento, egli infatti, così conclude: “I danni lamentati dalla ricorrente per come anche Pt_1
riportati nella relazione tecnica del C.T.P. Ing. del Persona_1
14/09/2018 e dalle fatture di acquisto, riguardano diversi componenti elettronici ed elettrici che sono stati integralmente sostituiti in quanto irreparabilmente danneggiati e sono qui di seguito elencati”, dando contezza di non avere personalmente accertato i guasti lamentati e di essersi badato, esclusivamente, su quanto riferito dalle appellanti e dal loro ctp, nonché sulle fatture prodotte.
Risulta in atti, che le sopra riportate conclusioni del CTU sono state contestate in maniera specifica dall'odierna appellata, in sede di osservazioni:
“ Si contesta che il CT non ha effettuato alcun accertamento strumentale o analitico sulle apparecchiature pretesamente oggetto d'avaria, atteso che nel Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
corso delle operazioni si è effettuata solo un'ispezione visiva ed alcune fotografie. Dica il CT se ha proceduto a verificare ed ha potuto accertare quando i componenti e le apparecchiature pretesamente danneggiate siano andate in avaria e se le stesse erano funzionanti e correttamente installate e sottese ad impianto elettrico perfettamente conforme a norme CEI, alle regole dell'arte ed alla normativa vigente all'epoca in cui si sarebbero verificati gli eventi per cui é ricorso.
Spieghi tecnicamente quali siano le cause accertate delle avarie rilevate e come abbia fatto ad accertarle” ma che il CTU non abbia dato alcuna spiegazione in merito, limitandosi a rispondere “Per quanto riguarda le altre contestazioni sono o non pertinenti, o prettamente pretestuose”.
Per quanto attiene, infine, al valore probatorio della perizia di parte, recentemente la Suprema Corte, tornata sull'argomento con la sentenza del 1° febbraio 2023, n. 2980, ha ribadito che la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Alla parte che ha prodotto la perizia è riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione”.
Nel caso che ci occupa le appellanti non hanno chiesto di sentire il loro CTP come teste, limitandosi, le stesse, a contestare i mezzi istruttori richiesti dalla controparte, ivi compreso il rinnovo della CTU asserendo che:” Alla luce di quanto sopra chiede rigettarsi la richiesta di rinnovo della Ctu perchè ingiustificata, in quanto mira a far entrare dalla finestra ciò che sarebbe dovuto entrare dalla porta, tardiva ed esplorativa”.
Alla luce di quanto sopra, corretta appare la sentenza impugnata, anche per quanto attiene al rigetto della domanda relativa al danno da liquidarsi in via Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
equitativa, nella misura di € 5.000,00, genericamente prospettato come conseguente al “prolungarsi nel tempo dei disagi subiti” e all'esborso di
“ingenti somme per il ripristino dei macchinari e pannelli danneggiati”.
Come correttamente ritenuto dal primo giudice, infatti, manca una specifica allegazione del danno e della sua concreta natura, non essendo chiaro se si tratti di un'ulteriore voce di danno patrimoniale, per la quale manca comunque la prova, o di un danno non patrimoniale, per il quale non vengono allegate concrete circostanze di fatto necessarie per dimostrarne
l'esistenza e per liquidarlo in via equitativa.
Atteso che, anche per ottenere la liquidazione del danno in via equitativa, sono necessarie la specifica allegazione e la prova dell'esistenza del danno e della sua concreta natura.
2) Per quanto fin qui esposto l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€.25.727,36) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
avverso la Parte_3 Controparte_1
sentenza n. 778/24, emessa dal Tribunale di Ragusa in data 30/4/24, che conferma;
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
condanna le appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti dell'appellata, che liquida in complessivi
€.2.906,00, di cui €. 567,00 per la fase di studio, €. 461,00 fase introduttiva,
€. 922,00 fase di trattazione ed €. 956,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico delle appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 20 dicembre 2024 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro