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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 01/08/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
DOTT. Corrado CROCI CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 949/2022
PROMOSSA DA
avente causa di Parte_1 Controparte_1
(già con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar 14, numero
[...] Controparte_2 di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA
, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Roma al numero P.IVA_1
1470509, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Avv. Ernesto
Maria Ruffini e per esso il Dott. Gian Paolo Zanoni, come da Procura Speciale Notaio di Roma, Rep. N° 177893 (Racc. n. 11776 del 28 Aprile 2022 - in atti), Persona_1 domiciliata in Genova, Via Fieschi 3/14 nello studio dell'Avv. Francesco Misurale (Codice
Fiscale ) dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura alla C.F._1 lite in atti APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] e residente in [...] CP_3
CF , rappresentato e difeso dall'avv. Renata Gallarate, (CF C.F._2
) presso il cui studio in Torino c.so Ferrucci n. 6 ha eletto domicilio, C.F._3 giusta procura in atti APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_2 tempore, con sede in Roma, Viale Europa 190, rappresentata e difesa, per procura generale rilasciata il 4 maggio 2022 dinanzi al Dott. Pierluigi Ambrosone – Notaio in Roma – n.
Rep. 55418 - Raccolta n. 16104 registrata il 4 maggio 2022, dall'Avv. Giorgia Ventre
( dell'Avvocatura interna della società stessa, CodiceFiscale_4 [...]
Sede di Torino, sita in Via Alfieri 10, ivi elettivamente domiciliata Controparte_5
APPELLATA
Pag. n. 1 di 10 Udienza collegiale del 21.5.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza, azione, eccezione disattesa e respinta, accertata la tardività della costituzione dell'appellato in accoglimento CP_3 dell'appello proposto, ed in parziale riforma dell'impugnata Sentenza del Tribunale di Asti
N° 446/'22, RESPINGERE poiché infondata e non provata ogni avversa domanda anche con riguardo alla Cartella Esattoriale N° 010 2008 0008282800000 per i motivi in atto indicati, con ogni conseguenziale pronuncia;
in ogni caso, DISPORRE l'integrale compensazione delle spese di lite in relazione al I° grado del giudizio ovvero DISPORNE una congrua riduzione per i motivi in atto indicati;
in ogni caso, vinte e/o compensate le spese del grado.
Per l'appellato CP_3
“Voglia Ecc.ma Corte d'Appello, rigettare l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Asti n.446/2022 emessa il
30.05.2022, valutando secondo il proprio equo apprezzamento se vi siano i presupposti della condanna ex art 96 c.p.c a carico dell'appellante .
In ogni caso con vittoria delle spese di lite con distrazione delle medesime a favore dell'antistatario legale”.
Per l'appellata Controparte_4
“Voglia codesta Ill.ma Corte di Appello di Torino
Dato atto della conformità a legge del comportamento di , giudicare Controparte_4 secondo giustizia e mandarla comunque assolta da qualsivoglia pretesa nei suoi confronti
Spese per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Asti in data 6.2.2020, CP_3 interponeva opposizione ex art. 615 cpc avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, a lui notificato in data 10.12.2019 ad istanza del Concessionario per l'Esattoria, avente ad oggetto tutte le somme a lui dovute e/o debende da parte di Controparte_4 fino alla concorrenza della somma di € 483.116,78.
Dopo avere indicato i titoli esattoriali sottesi all'atto esecutivo, l'opponente deduceva a fondamento del gravame che i crediti azionati erano prescritti alla data dell'invio dell'intimazione di pagamento del Luglio 2019.
Su tali premesse, previa sospensione della procedura esecutiva, il ricorrente chiedeva dichiararsi “l'avvenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di cui in narrativa...” con ogni conseguente statuizione.
Instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio opponendosi Parte_1
Pag. n. 2 di 10 ad ogni avversa domanda previa, se del caso, revoca del provvedimento di sospensione emesso inaudita altera parte.
All'esito dell'udienza cautelare, con ordinanza in data 9/7/2020, il Tribunale di Asti, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, confermava la sospensione ed assegnava termine perentorio di mesi tre per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione davanti al Tribunale di Asti, notificato in data 1/10/2020, CP_3 introduceva il giudizio di merito impugnando il pignoramento di crediti (su conto
[...] corrente postale, a lui stesso intestato) subito da per debiti erariali di cui eccepiva la CP_6 prescrizione.
Ferma, nel merito, l'offerta di Euro 196,00 in relazione alle uniche due cartelle esattoriali non prescritte, concludeva chiedendo dichiararsi la prescrizione e, per l'effetto, la nullità del pignoramento.
Si sono ritualmente costituite, rispettivamente, sia il terzo pignorato ( ) sia Controparte_4
l'opposta la prima, mantenuto il vincolo di indisponibilità sul conto corrente postale CP_6 intestato all'opponente, ha precisato che su tale conto non confluivano accrediti pensionistici, quindi ha concluso chiedendo giudicarsi secondo giustizia.
Quanto ad - rinunciate sia l'originaria istanza di revoca della sospensione (già CP_6 disposta dal GE) sia l'eccezione di inammissibilità del giudizio - ha argomentato richiamando, in primis, la grave insolvenza (da reiterati inadempimenti) del indi CP_3 ha documentato l'interruzione della prescrizione, rimettendosi sulla prescrizione limitatamente alle cartelle indicate in atti sub n. 1-13.
Per il resto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con compensazione integrale delle spese.
Depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., a seguito della istanza di tutti i difensori veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al 14.12.2021, poi differita al 10.2.2022 in virtù dell'offerta banco iudicis di parte opponente dell'importo di
€ 196,00 su cui il procuratore dell'Ente pignorante si riservava la valutazione.
Alla successiva udienza il procuratore dell' spiegava che l'offerta non era Pt_1 accettabile in quanto l' non gestisce denaro proprio. Pt_1
Venivano quindi precisate le conclusioni, e la causa era trattenuta in decisione, con la concessione alle parti dei termini ordinari per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Con sentenza n. 446/2022, pubblicata in data 11.6.2022, il Tribunale di Asti accoglieva l'opposizione e, per l'effetto:
- dichiarava l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento indicate in motivazione, ad eccezione delle nn. 17 e 18 precisando, in relazione a queste ultime, che parte opponente restava debitrice dell'importo di € 196,00 (con relativo diritto di di agire esecutivamente limitatamente a tale importo); CP_6
- dichiarava l'inefficacia dell'intimazione di pagamento e di tutti gli atti conseguenti e
Pag. n. 3 di 10 condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite;
Controparte_7
- compensava integralmente le spese di lite tra l'opponente e . Controparte_4
La sentenza veniva notificata in data 13.6.2022.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere
[...]
l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:
a) laddove ha ritenuto prescritti i crediti portati dalla cartella esattoriale n° 010 2008
0008282800000 notificata in data 24 Aprile 2009 nonostante la stessa avesse ad oggetto crediti di natura tipicamente erariale;
b) laddove ha pronunciato condanna alle spese di lite.
4. Con comparsa depositata in data 22.7.2002 si costituiva il terzo pignorato
[...]
, rassegnando le conclusioni sopra richiamate. CP_4
Con comparsa depositata in data 8.11.2022 si costituiva il eccependo CP_3
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis primo comma cpc;
nel merito, l'appellato ha chiesto il rigetto del gravame siccome infondato con la conferma della sentenza impugnata, valutando la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 cpc a carico dell'appellante.
5. Con ordinanza pubblicata in data 23.11.2022 la Corte
- ritenuto che non fossero ravvisabili gli estremi per la pronuncia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c.;
-ritenuta l'opportunità di decidere unitamente al merito tutte le questioni sollevate dalle parti e le istanze anche istruttorie formulate negli atti introduttivi fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 5 dicembre 2023, successivamente differita al 21.5.2024 con ordinanza pubblicata in data 6.12.2023, con cui se ne disponeva la trattazione scritta.
6. Precisate le conclusioni, con ordinanza pubblicata in data 24.5.2024 la Corte rimetteva la causa a decisione assegnando alla parti termine sino al 19 luglio 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente occorre ribadire, posto che parte appellante sia in comparsa conclusionale (cfr. pag. 4) che nella memoria di replica (cfr. pag. 1) si è soffermata sul punto, che con ordinanza pubblicata in data 23.11.2022 la Corte ha ritenuto non fossero ravvisabili gli estremi per la pronuncia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. richiesta da parte appellata nell'atto introduttivo, peraltro solo in sede di conclusioni e senza migliore dettaglio nella narrativa dell'atto.
Si passa quindi ad esaminare i singoli motivi di gravame:
Pag. n. 4 di 10 7.1 Con il primo motivo di gravame parte appellante oppone la censura sub 3.a) precisando di avere prodotto sin dalla fase cautelare l'estratto di ruolo da cui risulta la natura dei crediti per cui si procede;
dall'esame di tale documento si nota che la Cartella esattoriale n. 010 2008 0008282800000 notificata in data 24 Aprile 2009 aveva ad oggetto crediti di natura tipicamente erariale (Amministrazione Finanziaria Ufficio delle Entrate di
Nizza Monferrato), con conseguente prescrizione ex lege decennale e non quinquennale come erroneamente affermato dal Tribunale.
Ciò posto, gli atti interruttivi prodotti in relazione alla suddetta cartella con la comparsa di costituzione e risposta depositata in fase cautelare, oltre all' avviso d'intimazione notificato in data 9 Luglio 2019, sono risultati la Comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria notificata in data 17 Luglio 2019 e gli atti di pignoramento dei crediti presso terzi elevati in data 10/9/2019 rispettivamente presso la , e CP_8 CP_9 CP_10
(sub docc. 5-7).
La validità di tali atti interruttivi, se pur apparentemente notificati in epoca successiva al compimento del decennio, risulterebbe avvalorata dal periodo di sospensione della riscossione statuito dalla Legge di Stabilità del 2014.
Dunque il Tribunale avrebbe dovuto respingere l'avversa domanda anche con riguardo alla
Cartella esattoriale n. 010 2008 0008282800000 notificata in data 24 Aprile 2009 e la cui prescrizione si è interrotta - a seguito del periodo di sospensione della citata Legge di stabilità - con la successiva notificazione dell'avviso d'intimazione n. 010 2019
9000953072000, con conseguente ripercussione anche in punto liquidazione delle spese di lite.
6.1. Il motivo è fondato, per quanto di ragione, in forza delle considerazioni che seguono.
L'art. 1 comma 623 della legge n. 147/2013, così come modificato da D.L. del 6/3/2014 n.
16 articolo 2, stabiliva che: “per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31
Maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui
al comma 618 resta sospesa fino al 15 Giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione”.
La massima istanza della giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui: “la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”
Pag. n. 5 di 10 (Cfr. Cass. Civ. SS. UU. n. 11676/2024; conformi Cass. Civ. SS. UU. n. 23397/2016 citata nella pronuncia impugnata;
Cass. Civ. n. 11760/2019; Cass. Civ. n. 12200/2018).
Quindi il termine di prescrizione della cartella di pagamento, che non venga impugnata nei termini di legge e pertanto diventi definitiva, resta quello proprio del tributo o della sanzione in essa pretesa.
Rileva la Corte che l'esercizio del potere di riscossione fiscale è soggetto al termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. 30 giugno 2016, n. 13418; conformi Cass. Civ. n.
20638/2021 e Cass. Civ. n. 12740/2020): in altri termini, in assenza di una norma che preveda, in deroga a quanto statuito dall'art. 2946 c.c., un diverso termine di prescrizione,
i crediti relativi a tributi erariali si prescrivono in dieci anni, in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova e autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi
(cfr. Cass. Civ. SS. UU. n. 11676/2024; Cass. 15 aprile 2019, n. 10549; 14 maggio 2018,
n. 11624; 9 agosto 2016, n. 16713).
Quindi la Suprema Corte a Sezioni Unite ha confermato che i crediti erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente, termine non decorso nel caso di specie in relazione alla cartella esattoriale n° 010 2008 0008282800000 (cfr. doc. 14 fasc. . CP_3
In effetti detta cartella aveva ad oggetto crediti di natura tipicamente erariale
(Amministrazione Finanziaria Ufficio delle Entrate di Nizza Monferrato) così che in relazione a tali crediti l'avviso di intimazione notificato in data 9 luglio 2019 ha interrotto la prescrizione decennale (la cartella era stata notificata in data 23.4.2009, come risulta dall'estratto di ruolo in atti) che quindi non è maturata, dovendosi tenere conto della sospensione prevista dalla legge 147/2013, per il periodo 1 gennaio 2014/15 giugno 2014.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di estinzione agevolata dei carichi tributari iscritti a ruolo, la sospensione della prescrizione di cui all'art. 1, comma 623, della l. n. 147 del 2013 riguarda tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (cfr.
Cass. Civ. n. 1893/2020).
****
Occorre però anche ricordare che, in relazione agli addebiti a titolo di interessi e sanzioni riferiti ai crediti erariali, secondo la giurisprudenza ormai consolidata opera la prescrizione quinquennale: per gli interessi facendo riferimento all'art. 2948, n. 4, cod. civ. e per le sanzioni facendo riferimento all'art. 20 D. Lgs. n. 472/1997.
In particolare, già la massima istanza della giurisprudenza di legittimità aveva statuito che:
“il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive
Pag. n. 6 di 10 entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente e in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D. Lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20”
(cfr. Cass. Civ. SS.UU n. 25790/2009).
Cass. Civ. n. 27055/2022 ha poi precisato che: “in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dal D. Lgs. n.
472 del 1997, art. 20, comma 3, e, per gli interessi, dall'art. 2948 c.c., comma 1, n. 4”.
Cass. Civ. n. 2044/2023 in tema di prescrizione delle sanzioni tributarie e degli interessi sui debiti fiscali ha confermato i principi di cui sopra (sul punto, conforme anche Cass.
Civ. Sez. U., n. 23397/2016, cit., secondo cui le sanzioni, soggette a prescrizione quinquennale, possono al più beneficiare dell'effetto dell'allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell'actio iudicati a termini dell'art. 2953 c.c., operando in caso diverso la disciplina prescrizionale di diritto speciale del d. lgs. n. 472/1997, art. 20, stante il carattere speciale dell'illecito tributario).
Quanto agli interessi, Cass. Civ. n. 2044/2023 ha osservato che, a differenza delle sanzioni relative a violazioni tributarie, che si nutrono di una disciplina speciale in ambito tributario, la prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata – secondo la giurisprudenza largamente prevalente – da una norma di diritto comune quale l'art. 2948,
n. 4, c.c., secondo cui l'obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. VI, 14 settembre 2022, n. 27055; Cass., Sez.
VI, 28 aprile 2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez. V, 15 ottobre
2020, n. 22351; Cass., Sez. V, 10 luglio 2020, n. 20955; Cass., Sez. V, 27 novembre 2019,
n. 30901; Cass., Sez. VI, 25 luglio 2014, n. 17020; Cass., Sez. V, 14 marzo 2007, n. 5954; in termini analoghi Cass., Sez. II, 27 novembre 2009, n. 25047; Cass., Sez. III, 21 marzo
2013, n. 7127).
Cass. Civ. n. 5220/2024, ha ribadito che gli interessi sono regolati “da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l'obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione”; quanto alle sanzioni, ha confermato che
“l'espressa previsione del termine quinquennale è stata oggetto di applicazione, da ultimo, da parte di Cass. 24/01/2023, n. 2095”.
****
Pag. n. 7 di 10 Facendo applicazione di tali principi in relazione alla cartella esattoriale n° 010 2008
0008282800000, oggetto del motivo di gravame, la Corte osserva quanto segue.
L'estratto di ruolo in atti (cfr. doc. 14 fasc. , il cui importo complessivo è pari ad CP_3
€ 9.974,68#, evidenza l'addebito di crediti di natura tipicamente erariale (Amministrazione
Finanziaria Ufficio delle Entrate di Nizza Monferrato), in relazione ai quali opera la prescrizione decennale, per € 6.774,84: in relazione a tali crediti l'avviso di intimazione notificato in data 9 luglio 2019 ha interrotto la prescrizione (la cartella era stata notificata in data 23.4.2009, come risulta dall'estratto di ruolo in atti) che quindi non è maturata, dovendosi tenere conto della sospensione prevista dalla legge 147/2013, per il periodo 1 gennaio 2014/15 giugno 2014.
Nello stesso estratto di ruolo di cui sopra, risulta l'addebito di crediti per € 3.199,84 a titolo di sanzioni ed interessi: in relazione a tale somma è invece maturato il periodo di prescrizione quinquennale (notifica in data 23.4.2009, primo atto successivo l'intimazione di pagamento del 9 luglio 2019).
Dunque l'importo complessivo a carico del risulta pari ad € 6.970,84 (€ 6.774,84 CP_3
+ 196 accertati dalla sentenza impugnata).
7.2 Con il secondo motivo di gravame parte appellante oppone la censura sub
3.b) precisando di essersi rimessa a Giustizia quanto alla eccepita prescrizione e quindi di non avere opposto alcuna resistenza processuale effettiva: di tale circostanza non avrebbe tenuto conto la sentenza impugnata in sede di liquidazione delle spese di lite, quantificate in misura eccessiva.
L'accoglimento del primo motivo d'appello dovrà comportare l'integrale compensazione o l'adeguata riduzione delle spese di lite tenuto anche conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e della strumentalizzazione del processo effettuata dalla controparte.
7.2.1 Rileva la Corte che il parziale accoglimento del gravame comporta la revisione del regolamento spese dei due gradi, come di seguito verrà precisato.
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Il parziale accoglimento del gravame esclude la sussistenza dei presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 cpc.
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8. L'appello proposto, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, deve quindi trovare parziale accoglimento, per le motivazioni di cui in narrativa.
In virtù del parziale accoglimento del gravame non risultano prescritti, oltre ai crediti portati dalle cartelle n.01020120010645227000, notificata in data 02.07.2013, e n.
n.01020140005137161000, notificata in data 21.01.2015 come già dichiarato dal
Tribunale, nemmeno i crediti portati dalla cartella n. 010 2008 0008282800000, notificata
Pag. n. 8 di 10 in data 23.4.2009, limitatamente all'importo di € 6.774,84 (€ 9.974,68 portati dalla cartella meno € 3.199,84 addebitati a titolo di sanzioni ed interessi, poiché in relazione a tali crediti
è maturata la prescrizione quinquennale).
Dunque l'importo complessivo a carico del risulta pari ad € 6.970,84 (€ 6.774,84 CP_3
+ 196 accertati dalla sentenza impugnata).
Come detto, l'accoglimento del gravame comporta la revisione del regolamento spese dei due gradi, ed il relativo onere va attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite: ritiene la Corte che, nel rapporto processuale tra l' ed il debba CP_6 CP_3 farsi applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una compensazione delle spese di lite, nemmeno parziale.
L'esito complessivo del giudizio ha visto l'accertamento della fondatezza pressoché totale delle contestazioni sollevate dall'opponente, ciò che comporta la soccombenza di
[...]
in considerazione del notevole divario tra l'importo oggetto del Parte_1 pignoramento (€ 483.116,78) e l'importo di cui il resta debitore, pari ad € CP_3
6.970,84# (e quindi la misura in cui l'opposizione è risultata fondata).
Dunque l'odierna appellante andrà condannata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi che si liquidano, in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, quanto al primo grado tenuto conto del valore della causa (valore ricompreso nello scaglione da € 260.000,00 ad € 520,000,00 in considerazione del decisum, differenza tra importo oggetto del pignoramento e quello non prescritto), delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale nei loro valori medi, ridotti del 50% e del 70% in relazione alla fase istruttoria (prestazioni professionali esaurite anteriormente al 23 ottobre
2022, e quindi prima dell'entrata in vigore del D.M. 147/2022), in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate, nei seguenti importi: per fase di studio:
€ 1.687,50#, per fase introduttiva € 1.113,50#, per fase istruttoria € 2.974,50#, per fase decisoria € 2.935,00# e così in complessivi € 8.710,50# per compensi oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per € 195,00# (contributo unificato e diritti in primo grado), CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa e quanto al secondo grado, sulla base delle stesse considerazioni di cui sopra (riduzione 50% valori medi ed applicazione parametri medi D.M. n. 55/0214 come modificati dal D.M. 147/2022, trattandosi di prestazioni esaurite dopo la sua entrata in vigore), nei seguenti importi: per fase di studio: € 2.194,50#, per fase introduttiva € 1.276,00#, per fase decisoria € 3.649,00#
e così in complessivi € 7.119,50# per compensi oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Il tutto con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Renata Gallarate, dichiaratasi antistataria.
Le spese di lite dei due gradi, nel rapporto processuale tra - Parte_1
Pag. n. 9 di 10 e , vanno integralmente compensate, come già disposto dal Parte_1 CP_4
Tribunale: il Giudice di prime cure ha rilevato, con statuizione non specificamente impugnata, che il terzo pignorato ( ) non è parte necessaria del giudizio. Controparte_4
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 quindi in parziale riforma della sentenza n. 446/2022 del Tribunale di Asti, pronunciata nella causa iscritta al n. 2576/2020 RG, pubblicata in data 11.6.2022;
- accerta e dichiara che i crediti portati dalla cartella n. 010 2008 0008282800000, notificata in data 23.4.2009, non risultano prescritti limitatamente all'importo di € 6.774,84# così che resta debitore dell'importo di € 6.970,84 (con relativo diritto di di CP_3 CP_6 agire in executivis limitatamente a tale importo);
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare a Parte_1 CP_3 le spese processuali del doppio grado che si liquidano, quanto al primo grado, in €
[...]
8.710,50# per compensi oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per € 195,00#, CPA e IVA e, quanto al secondo grado, in € 7.119,50# per compensi oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA, il tutto con distrazione a favore dell'Avv. Renata Gallarate, antistataria, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- compensa integralmente le spese di lite del doppio grado tra Parte_1
e
[...] Controparte_4
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18.7.2025 della Sezione Prima Civile della Corte
d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Emanuela Germano Cortese)
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
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