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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/05/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 81/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Gianmichele Marcelli Presidente dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere dott. Cesare Marziali Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 81/2024
promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Tortorelli Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ) del Foro di Ancona e presso il suo studio elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato in Ancona, Corso Mazzini n. 156, giusta delega in calce al presente atto;
il procuratore dichiara sin d'ora, per quanto occorrere possa, di voler ricevere al sistema fax di cui al n° 071-205666 ed al recapito PEC da Email_1 considerarsi quale domicilio digitale, le comunicazioni nel corso del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 136 nonché 176 c.p.c., nella parte ritenuta applicabile al presente giudizio
- appellante –
Contro
(P.I. e C.F. ) in persona del titolare e legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore , non costituita nel giudizio d'appello
- appellata contumace –
Nonché contro
pagina 1 di 8 la ditta individuale terza chiamata in causa e Controparte_2 rimasta contumace nel giudizio di primo grado (P.IVA: ), nonché nel presente grado P.IVA_2
d'appello, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F.: Controparte_2 [...]
), PEC.: C.F._3 Email_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona in tema di appalto e fornitura
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 – La vicenda ed il giudizio di primo grado
proponeva opposizione avverso il d.i. col quale le si ingiungeva di pagare a Parte_1 [...] la somma di € 6.716,23 oltre interessi, spese di lite ed accessori, a titolo di mancato pagamento CP_1
della fattura n. 66 del 27.11.18, relativa alla fornitura e posa in opera del pavimento Controparte_3 nell'appartamento di proprietà della ingiunta . Proponeva altresì domanda riconvenzionale .
L'opponente affermava fra l'altro che
- Lei e avevano stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di Controparte_1 ristrutturazione dell'intero immobile di cui faceva parte anche l'appartamento;
- Sussistevano, peraltro vizi e difetti relativi al pavimento per cui è causa, che, una volta montato, presentava segni di rigonfiamento (era stato fornito dalla ditta e montato da CP_4 Controparte_5
Contr
titolare della ditta subappaltatore di
[...] Controparte_2
- l'asserito credito della impresa appaltatrice di cui al ricorso per decreto ingiuntivo risultava interamente estinto per compensazione, in quanto vantava posizioni creditorie nei Parte_1 confronti della società ingiungente, per cui residuava un credito della di € 308,57 nei Parte_1
confronti della In particolare: 1) la in data 06.06.2019, aveva provveduto al Controparte_1 Parte_1 pagamento tramite bonifico bancario della somma di € 1.810,80 a favore della maturando nei Pt_2
confronti della un credito di pari importo, per pagamento dei materiali vari per i bagni del CP_1
primo piano della abitazione acquistati dalla lla per i quali aveva prestato in CP_1 Pt_2 Parte_1
data 09.01.2019 la garanzia del pagamento da parte della la committente vantava un credito per CP_1
pagina 2 di 8 lavori non eseguiti o errati nella misura, sulla base dei conteggi effettuati dalla direttrice dei lavori, Ing.
la quale aveva rilevato come non dovuto l'importo complessivo di € 5.214,00; 3) Persona_1 era emersa una differenza di corrispettivo di € 564,00 per lavori di rivestimento dei bagni del primo piano, stante il minor prezzo delle mattonelle acquistate, mattonelle utilizzate anche per i pavimenti e rivestimenti del piano terra;
4) non era stato eseguito il montaggio di parte del rivestimento della cucina che comportava una ulteriore riduzione del corrispettivo dell'appaltatrice di € 75,00; inoltre on aveva consegnato, benché ripetutamente richieste, le dichiarazioni di CP_1
conformità degli impianti tecnici: elettrico – radio – televisivo – elettronico;
idro-termo- sanitario;
rete gas – metano, indispensabili per conseguire il certificato di agibilità dell'immobile; Parte_1
chiedeva un risarcimento del danno per il ritardo nella consegna delle opere, che non le avevano permesso di locare gli immobili e di conseguire i relativi canoni di locazione.
L'opposta si costituiva contestando integralmente le domande di controparte e chiedendo la chiamata in causa e della stessa Ing. Proponeva Controparte_6 Persona_1 anche domanda riconvenzionale per la condanna della all'ulteriore somma di € 8.555,58. Parte_1
All'udienza del 18.05.2021, a seguito del deposito dell'atto di rinuncia agli atti del giudizio da parte di nei confronti della terza chiamata in causa ing. ed accettata dal Controparte_1 Persona_1 procuratore di quest'ultima verbalmente in udienza, il Giudice dichiarava l'estinzione del giudizio con spese compensate tra la convenuta e l'ing. Controparte_1 Persona_1
La causa veniva istruita con la CTU e la produzione di documenti.
Il primo giudice fondava la propria decisione attraverso i seguenti snodi in fatto e diritto:
1) Risultava ammissibile la domanda nuova formulata dall'opposto, poiché in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo (cit. Cass. 24.3.2022 n. 9633).
2) In merito alla sussistenza dei vizi della pavimentazione , fornita da Controparte_3 [...]
e posata presso l'abitazione di dalla ditta su CP_7 Parte_1 Controparte_2
incarico della non ha svolto una domanda nel proprio atto di citazione CP_1 Parte_1 in opposizione, né negli atti successivi, volta all'accertamento nel presente giudizio di vizi nella pavimentazione, avendo formulato “…apposita riserva di autonoma separata azione”. Tali vizi e difetti, peraltro,non emergevano agli atti .
pagina 3 di 8 3) Quindi, rimaneva provato il credito portato dal decreto ingiuntivo, pertanto a è CP_1 dovuto il pagamento dell'importo di € 6.716,23, come indicato nella fattura n. 66 del
27.11.2018, azionata con il ricorso monitorio, per la fornitura e posa in opera del pavimento al primo piano dell'abitazione dell'opponente
4) Circa la lavorazione “Posa in opera nuovi infissi in PVC…Prezzo a corpo 2.300 €”, oggetto di contestazione da parte dell'opponente, il CTU ha ritenuto la voce a corpo pertinente solo per il piano primo, mentre per il piano terra ha stabilito un prezzo della lavorazione pari ad € 1033,78, Contr per cui risulta un credito di nei confronti di di euro 967,22. Parte_1
5) Sotto altro profilo, le conclusioni a cui è pervenuto il CTU sono: “Impresa MTE AVERE
13.111,46 Euro;
Filippini AVERE Euro 4.907,50 Euro;
Vizi riconosciuti quantificati dal CTU
2.000,00 Euro” (come da chiarimenti richiesti dal G.I. nell'ordinanza del 2/08/2022, che integrano la perizia del 27.04.2022).
6) In ordine alla somma riconosciuta dal CTU alla ditta opposta, peraltro, il primo giudice
Contr osservava che la società nella comparsa di costituzione aveva richiesto la condanna dell'opponente al pagamento di una somma inferiore pari ad €. 10.366,79
(6.716,23+2.739,41+911,15), senza aggiungere la clausola “maggiore o minore ritenuta di giustizia”, sicchè il riconoscimento di una somma maggiore di quella quantificata dalla parte comporterebbe il vizio di ultrapetizione
7) Era riconosciuto alla un credito nei confronti di di € 1.810,80 per la Parte_1 CP_1
fornitura di apparecchi sanitari, rubinetterie e materiali vari.
8) La domanda di circa le gravi inadempienze della con riferimento ai Parte_1 CP_1
ritardi nella consegna dei lavori e al mancato rilascio della documentazione indispensabile ad ottenere l'abitabilità dell'unità ristrutturata, con richiesta di risarcimento dei danni che ne sono derivati alla committente veniva rigettata . V'era stato, infatti, mutamento dell'originario piano dei lavori;
occorreva pertanto che le parti di comune accordo avessero fissato un nuovo termine. Per analoga ragione, non era riconoscibile il risarcimento per la perdita dei redditi derivanti dalla mancata locazione degli immobili oggetto dei lavori, a causa dei tempi di esecuzione degli stessi.
9) Infine, la sentenza impugnata osservava che le Dichiarazioni di conformità degli impianti,
Contr l'impresa erano state prodotte mediante documentazione dalla quale risultavano le dichiarazioni di Conformità relative agli impianti elettrici primo piano e piano terra, idrico- termico primo piano e piano terra;
libretto impianto con collaudo della caldaia primo piano e piano terra, consegnate in data 26.08.2019 a delegato da Persona_2 Parte_1
pagina 4 di 8 al ritiro. Pt_1
10) L'ulteriore obiezione della secondo la quale sarebbe stata consegnata solo una parte Parte_1
della documentazione relativa alla conformità degli impianti, era del tutto generica, infatti, la non specifica quale sia l'ulteriore documentazione mancante, non si rinviene negli atti Parte_1 di causa alcuna richiesta inviata all'ente comunale per ottenere l'agibilità, neppure vi è la risposta del di rigetto dell'istanza per inidoneità della documentazione o di richiesta di CP_8
integrazione della documentazione, in tale contesto la domanda non può trovare accoglimento.
§ 2 - L'appello
La ha proposto appello con i seguenti motivi : Parte_1
a) inesatta valutazione e applicazione dei presupposti di cui alla Legge n. 46 del 1990, poi aggiornata e sostituita con il Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 sulla Dichiarazione di Conformità, nonché del Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 sulla Segnalazione
Certificata di Agibilità.
b) erronea, lacunosa e fuorviante disamina sia delle argomentazioni difensive della parte oggi appellante che delle risultanze istruttorie, solo parzialmente ammesse.
c) Erroneità della sentenza impugnata per non aver il Giudice ravvisato il nesso di causalità tra l'inadempienza della ed il danno subito dalla sig.ra e per mancata ammissione CP_1 Parte_1
delle prove formulate sul punto.
Le parti appellate sono rimaste contumaci e se ne dichiara la loro contumacia.
§ 3 – Le doglianze sulla documentazione non fornita
Il motivo è fondato, nei limiti che si passano ad esporre .
A fronte dei lavori eseguiti, v'era ben specifica documentazione che occorreva successivamente fornire.
Questa documentazione è individuabile direttamente nel contesto normativo di riferimento: non rientra in alcun modo nell'ambito negoziale, per cui questo documento può essere prodotto, quest'altro no.
Ora, una volta effettuata la relativa contestazione della mancanza di documentazione, spettava al pagina 5 di 8 soggetto cui incombeva fornire la documentazione produrre tutta quella che attingeva alla fattispecie, individuata come sopra.
Non ha pertanto, alcun senso l'affermazione del primo giudice, secondo la quale la non Parte_1 specifica quale sia l'ulteriore documentazione mancante.
Del tutto correttamente, poi, parte appellate menziona la normativa specifica dalla quale consegue l'inadempimento della ditta appaltante :
“sembrerebbe che sia stato erroneamente preso come riferimento il precedente quanto ormai superato dettato normativo sulla SCA, oggi regolata dal Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, sulla base del quale il non è più chiamato a pronunciarsi in maniera espressa sull'agibilità….[…]…ora prevede infatti che CP_8 l'agibilità dell'immobile non sia più certificata dal a seguito della presentazione di tutta la documentazione CP_8 necessaria, ma sia certificata dal CO TO previo recupero ed accertamento di tutti i documenti attestanti le condizioni di sicurezza, salubrità e conformità rispetto la normativa vigente. Oltre alla verifica della conformità dell'opera al progetto che ha dato origine agli interventi edilizi. Documenti che, appunto, come detto, ribadito, documentato ed accertato anche dal CTU, non sono presenti nel fascicolo di causa perché non sono stati consegnati al
CO TO (al tempo, nella persona del Direttore dei Lavori Ing. che pertanto non ha potuto Per_1 dichiarare la fine dei lavori ed attestare “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati e la conformità dell'opera al progetto presentato…[…]… Cont non possono residuare dubbi sulla incompletezza della documentazione consegnata dalla alla e Parte_1 sull'erroneità della decisione oggi impugnata che richiederebbe – pur non essendoci alcun obbligo in tale senso previsto, come accertato dall'analisi approfondita della normativa - alla sig.ra l'ulteriore prova Parte_1 dell'avvenuto deposito da parte sua della richiesta dell'agibilità presso l'Ente competente e del suo successivo eventuale diniego…”.
Il secondo motivo d'appello (argomentato da pag. 16 a pag 20 del relativo atto), una volta accertato l'inadempimento, come sopra rimane assorbito perché si basa, sostanzialmente, sul malgoverno della prova a tal proposito, evidentemente superato dalle considerazioni di cui sopra.
§ 4 – Il terzo motivo d'appello - il nesso tra l'accertato inadempimento ed il danno
Sul punto l'appellante osserva che
“È stato infatti dedotto e chiesto di provare che, ove la sig.ra avesse potuto ottenere Parte_1
l'agibilità delle unità abitative ristrutturate, avrebbe messo in locazione l'immobile sito al piano terra per un canone minimo di Euro 500,00 mensili e trasferirsi al piano superiore concedendo, sempre in locazione, quello in cui risiede attualmente, per un canone minimo di Euro 525,00. Come da valutazioni dell'agenzia immobiliare inizialmente incaricata”.
La insiste pertanto nelle prove sul punto, disattese in primo grado : Parte_1
“Teste Dott. residente in [...], legale rappresentante Testimone_1 della All Immobiliare S.a.s. con sede in Osimo, sui seguenti capitoli:
14) vero che l'appartamento del piano terra avrebbe potuto essere locato già dai primi del 2018 per il canone di € 500,00 mensili. Non essendo state consegnate le dichiarazioni di conformità degli impianti
pagina 6 di 8 tecnici la non ha potuto procedere alla locazione. Parte_1
15) vero che era intendimento della abitare il piano superiore della palazzina lasciando e locando Parte_1
a terzi l'appartamento di sua proprietà che attualmente occupa;
16) vero che il Dott. ha stimato realizzabili per detto appartamento canoni della somma di € 550,00 Tes_1 mensili;
Teste: SI.ra , via Costantini 10, Osimo (An), sui seguenti capitoli: Testimone_2
17) vero che nel gennaio 2018 lei visionava l'appartamento di proprietà della sig.ra sita al piano Parte_1 terra perché interessata alla sua locazione per un canone di € 450;
18) la sig.ra manifestava alla sig.ra il suo interesse a firmare immediatamente il Tes_2 Parte_1 contratto di locazione del suddetto immobile al prezzo di cui al capitolo precedente, ma la sig.ra Parte_1 riferiva che stava aspettando la consegna della documentazione necessaria per richiedere l'agibilità e la abitabilità da parte della CP_1
19) vero che, essendo trascorsi 8 mesi circa di attesa, comunicava alla sig.ra di non essere più Parte_1 disponibile ad attendere e che quindi rinunciava alla suddetta locazione”.
Ora, va detto che, secondo il principio generale di cui all'art. 1227 c.c., secondo comma “…il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Pertanto, tra il momento in cui tutta la documentazione doveva essere fornita ed il momento in cui – secondo l'ordinaria diligenza – la avrebbe dovuto provvedere di sua iniziativa per potere Parte_1
ottenere la predetta certificazione, si può parlare di un danno, ma, come appare evidente, il danno non può che essere circoscritto ad alcuni mesi.
Inoltre, non si può non rilevare la tendenziale contraddittorietà tra il capitolo che demanda alla valutazione del canone locatizio ad un teste in euro 500 e l'affare che sarebbe sfumato per euro 450
a titolo del medesimo canone locatizio . Di più, a quest'ultimo proposito UK avrebbe Tes_2 addirittura aspettato 8 mesi per poi declinare l'offerta, ma in otto mesi si poteva abbondantemente ottenere (né la ha neppure dedotto particolari difficoltà per un'attivazione da parte di lei, Parte_1
proprietaria, in prima persona, la qual cosa, per inciso sarà comunque stata effettuata successivamente) la certificazione in parola .
Non può, pertanto concedersi alcun risarcimento per supposte perdite di contratti, mentre, per il disagio sofferto in prima persona dalla per il piano che intendeva abitare, alla luce di tutte Parte_1
le considerazioni sinora fatte, si può – equitativamente e prudenzialmente – quantificare un danno complessivo di euro 2000, ai valori dell'epoca.
pagina 7 di 8 Ne discende una parziale modifica della statuizione del primo giudice, nel senso che, decurtata l'ulteriore somma di euro 2.000, la condanna a carico dell'odierna appellate diminuisce dello stesso importo e va considerata una sostanziale reciproca paritaria soccombenza .
Pure in questa sede le domande dell'appellante hanno trovato un ingresso solo parziale e ciò comporta l'irripetibilità delle spese processuali .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento della minor Parte_1 somma di € 1.459,29 in favore di oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Controparte_1
2) Compensa integralmente le spese di primo grado, irripetibili quelle del grado d'appello .
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio, il 21.5.25
Il Presidente dott. Gianmichele Marcelli
Il Consigliere estensore dott. Cesare Marziali
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Gianmichele Marcelli Presidente dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere dott. Cesare Marziali Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 81/2024
promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Tortorelli Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ) del Foro di Ancona e presso il suo studio elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato in Ancona, Corso Mazzini n. 156, giusta delega in calce al presente atto;
il procuratore dichiara sin d'ora, per quanto occorrere possa, di voler ricevere al sistema fax di cui al n° 071-205666 ed al recapito PEC da Email_1 considerarsi quale domicilio digitale, le comunicazioni nel corso del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 136 nonché 176 c.p.c., nella parte ritenuta applicabile al presente giudizio
- appellante –
Contro
(P.I. e C.F. ) in persona del titolare e legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore , non costituita nel giudizio d'appello
- appellata contumace –
Nonché contro
pagina 1 di 8 la ditta individuale terza chiamata in causa e Controparte_2 rimasta contumace nel giudizio di primo grado (P.IVA: ), nonché nel presente grado P.IVA_2
d'appello, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F.: Controparte_2 [...]
), PEC.: C.F._3 Email_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona in tema di appalto e fornitura
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 – La vicenda ed il giudizio di primo grado
proponeva opposizione avverso il d.i. col quale le si ingiungeva di pagare a Parte_1 [...] la somma di € 6.716,23 oltre interessi, spese di lite ed accessori, a titolo di mancato pagamento CP_1
della fattura n. 66 del 27.11.18, relativa alla fornitura e posa in opera del pavimento Controparte_3 nell'appartamento di proprietà della ingiunta . Proponeva altresì domanda riconvenzionale .
L'opponente affermava fra l'altro che
- Lei e avevano stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di Controparte_1 ristrutturazione dell'intero immobile di cui faceva parte anche l'appartamento;
- Sussistevano, peraltro vizi e difetti relativi al pavimento per cui è causa, che, una volta montato, presentava segni di rigonfiamento (era stato fornito dalla ditta e montato da CP_4 Controparte_5
Contr
titolare della ditta subappaltatore di
[...] Controparte_2
- l'asserito credito della impresa appaltatrice di cui al ricorso per decreto ingiuntivo risultava interamente estinto per compensazione, in quanto vantava posizioni creditorie nei Parte_1 confronti della società ingiungente, per cui residuava un credito della di € 308,57 nei Parte_1
confronti della In particolare: 1) la in data 06.06.2019, aveva provveduto al Controparte_1 Parte_1 pagamento tramite bonifico bancario della somma di € 1.810,80 a favore della maturando nei Pt_2
confronti della un credito di pari importo, per pagamento dei materiali vari per i bagni del CP_1
primo piano della abitazione acquistati dalla lla per i quali aveva prestato in CP_1 Pt_2 Parte_1
data 09.01.2019 la garanzia del pagamento da parte della la committente vantava un credito per CP_1
pagina 2 di 8 lavori non eseguiti o errati nella misura, sulla base dei conteggi effettuati dalla direttrice dei lavori, Ing.
la quale aveva rilevato come non dovuto l'importo complessivo di € 5.214,00; 3) Persona_1 era emersa una differenza di corrispettivo di € 564,00 per lavori di rivestimento dei bagni del primo piano, stante il minor prezzo delle mattonelle acquistate, mattonelle utilizzate anche per i pavimenti e rivestimenti del piano terra;
4) non era stato eseguito il montaggio di parte del rivestimento della cucina che comportava una ulteriore riduzione del corrispettivo dell'appaltatrice di € 75,00; inoltre on aveva consegnato, benché ripetutamente richieste, le dichiarazioni di CP_1
conformità degli impianti tecnici: elettrico – radio – televisivo – elettronico;
idro-termo- sanitario;
rete gas – metano, indispensabili per conseguire il certificato di agibilità dell'immobile; Parte_1
chiedeva un risarcimento del danno per il ritardo nella consegna delle opere, che non le avevano permesso di locare gli immobili e di conseguire i relativi canoni di locazione.
L'opposta si costituiva contestando integralmente le domande di controparte e chiedendo la chiamata in causa e della stessa Ing. Proponeva Controparte_6 Persona_1 anche domanda riconvenzionale per la condanna della all'ulteriore somma di € 8.555,58. Parte_1
All'udienza del 18.05.2021, a seguito del deposito dell'atto di rinuncia agli atti del giudizio da parte di nei confronti della terza chiamata in causa ing. ed accettata dal Controparte_1 Persona_1 procuratore di quest'ultima verbalmente in udienza, il Giudice dichiarava l'estinzione del giudizio con spese compensate tra la convenuta e l'ing. Controparte_1 Persona_1
La causa veniva istruita con la CTU e la produzione di documenti.
Il primo giudice fondava la propria decisione attraverso i seguenti snodi in fatto e diritto:
1) Risultava ammissibile la domanda nuova formulata dall'opposto, poiché in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo (cit. Cass. 24.3.2022 n. 9633).
2) In merito alla sussistenza dei vizi della pavimentazione , fornita da Controparte_3 [...]
e posata presso l'abitazione di dalla ditta su CP_7 Parte_1 Controparte_2
incarico della non ha svolto una domanda nel proprio atto di citazione CP_1 Parte_1 in opposizione, né negli atti successivi, volta all'accertamento nel presente giudizio di vizi nella pavimentazione, avendo formulato “…apposita riserva di autonoma separata azione”. Tali vizi e difetti, peraltro,non emergevano agli atti .
pagina 3 di 8 3) Quindi, rimaneva provato il credito portato dal decreto ingiuntivo, pertanto a è CP_1 dovuto il pagamento dell'importo di € 6.716,23, come indicato nella fattura n. 66 del
27.11.2018, azionata con il ricorso monitorio, per la fornitura e posa in opera del pavimento al primo piano dell'abitazione dell'opponente
4) Circa la lavorazione “Posa in opera nuovi infissi in PVC…Prezzo a corpo 2.300 €”, oggetto di contestazione da parte dell'opponente, il CTU ha ritenuto la voce a corpo pertinente solo per il piano primo, mentre per il piano terra ha stabilito un prezzo della lavorazione pari ad € 1033,78, Contr per cui risulta un credito di nei confronti di di euro 967,22. Parte_1
5) Sotto altro profilo, le conclusioni a cui è pervenuto il CTU sono: “Impresa MTE AVERE
13.111,46 Euro;
Filippini AVERE Euro 4.907,50 Euro;
Vizi riconosciuti quantificati dal CTU
2.000,00 Euro” (come da chiarimenti richiesti dal G.I. nell'ordinanza del 2/08/2022, che integrano la perizia del 27.04.2022).
6) In ordine alla somma riconosciuta dal CTU alla ditta opposta, peraltro, il primo giudice
Contr osservava che la società nella comparsa di costituzione aveva richiesto la condanna dell'opponente al pagamento di una somma inferiore pari ad €. 10.366,79
(6.716,23+2.739,41+911,15), senza aggiungere la clausola “maggiore o minore ritenuta di giustizia”, sicchè il riconoscimento di una somma maggiore di quella quantificata dalla parte comporterebbe il vizio di ultrapetizione
7) Era riconosciuto alla un credito nei confronti di di € 1.810,80 per la Parte_1 CP_1
fornitura di apparecchi sanitari, rubinetterie e materiali vari.
8) La domanda di circa le gravi inadempienze della con riferimento ai Parte_1 CP_1
ritardi nella consegna dei lavori e al mancato rilascio della documentazione indispensabile ad ottenere l'abitabilità dell'unità ristrutturata, con richiesta di risarcimento dei danni che ne sono derivati alla committente veniva rigettata . V'era stato, infatti, mutamento dell'originario piano dei lavori;
occorreva pertanto che le parti di comune accordo avessero fissato un nuovo termine. Per analoga ragione, non era riconoscibile il risarcimento per la perdita dei redditi derivanti dalla mancata locazione degli immobili oggetto dei lavori, a causa dei tempi di esecuzione degli stessi.
9) Infine, la sentenza impugnata osservava che le Dichiarazioni di conformità degli impianti,
Contr l'impresa erano state prodotte mediante documentazione dalla quale risultavano le dichiarazioni di Conformità relative agli impianti elettrici primo piano e piano terra, idrico- termico primo piano e piano terra;
libretto impianto con collaudo della caldaia primo piano e piano terra, consegnate in data 26.08.2019 a delegato da Persona_2 Parte_1
pagina 4 di 8 al ritiro. Pt_1
10) L'ulteriore obiezione della secondo la quale sarebbe stata consegnata solo una parte Parte_1
della documentazione relativa alla conformità degli impianti, era del tutto generica, infatti, la non specifica quale sia l'ulteriore documentazione mancante, non si rinviene negli atti Parte_1 di causa alcuna richiesta inviata all'ente comunale per ottenere l'agibilità, neppure vi è la risposta del di rigetto dell'istanza per inidoneità della documentazione o di richiesta di CP_8
integrazione della documentazione, in tale contesto la domanda non può trovare accoglimento.
§ 2 - L'appello
La ha proposto appello con i seguenti motivi : Parte_1
a) inesatta valutazione e applicazione dei presupposti di cui alla Legge n. 46 del 1990, poi aggiornata e sostituita con il Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 sulla Dichiarazione di Conformità, nonché del Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 sulla Segnalazione
Certificata di Agibilità.
b) erronea, lacunosa e fuorviante disamina sia delle argomentazioni difensive della parte oggi appellante che delle risultanze istruttorie, solo parzialmente ammesse.
c) Erroneità della sentenza impugnata per non aver il Giudice ravvisato il nesso di causalità tra l'inadempienza della ed il danno subito dalla sig.ra e per mancata ammissione CP_1 Parte_1
delle prove formulate sul punto.
Le parti appellate sono rimaste contumaci e se ne dichiara la loro contumacia.
§ 3 – Le doglianze sulla documentazione non fornita
Il motivo è fondato, nei limiti che si passano ad esporre .
A fronte dei lavori eseguiti, v'era ben specifica documentazione che occorreva successivamente fornire.
Questa documentazione è individuabile direttamente nel contesto normativo di riferimento: non rientra in alcun modo nell'ambito negoziale, per cui questo documento può essere prodotto, quest'altro no.
Ora, una volta effettuata la relativa contestazione della mancanza di documentazione, spettava al pagina 5 di 8 soggetto cui incombeva fornire la documentazione produrre tutta quella che attingeva alla fattispecie, individuata come sopra.
Non ha pertanto, alcun senso l'affermazione del primo giudice, secondo la quale la non Parte_1 specifica quale sia l'ulteriore documentazione mancante.
Del tutto correttamente, poi, parte appellate menziona la normativa specifica dalla quale consegue l'inadempimento della ditta appaltante :
“sembrerebbe che sia stato erroneamente preso come riferimento il precedente quanto ormai superato dettato normativo sulla SCA, oggi regolata dal Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, sulla base del quale il non è più chiamato a pronunciarsi in maniera espressa sull'agibilità….[…]…ora prevede infatti che CP_8 l'agibilità dell'immobile non sia più certificata dal a seguito della presentazione di tutta la documentazione CP_8 necessaria, ma sia certificata dal CO TO previo recupero ed accertamento di tutti i documenti attestanti le condizioni di sicurezza, salubrità e conformità rispetto la normativa vigente. Oltre alla verifica della conformità dell'opera al progetto che ha dato origine agli interventi edilizi. Documenti che, appunto, come detto, ribadito, documentato ed accertato anche dal CTU, non sono presenti nel fascicolo di causa perché non sono stati consegnati al
CO TO (al tempo, nella persona del Direttore dei Lavori Ing. che pertanto non ha potuto Per_1 dichiarare la fine dei lavori ed attestare “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati e la conformità dell'opera al progetto presentato…[…]… Cont non possono residuare dubbi sulla incompletezza della documentazione consegnata dalla alla e Parte_1 sull'erroneità della decisione oggi impugnata che richiederebbe – pur non essendoci alcun obbligo in tale senso previsto, come accertato dall'analisi approfondita della normativa - alla sig.ra l'ulteriore prova Parte_1 dell'avvenuto deposito da parte sua della richiesta dell'agibilità presso l'Ente competente e del suo successivo eventuale diniego…”.
Il secondo motivo d'appello (argomentato da pag. 16 a pag 20 del relativo atto), una volta accertato l'inadempimento, come sopra rimane assorbito perché si basa, sostanzialmente, sul malgoverno della prova a tal proposito, evidentemente superato dalle considerazioni di cui sopra.
§ 4 – Il terzo motivo d'appello - il nesso tra l'accertato inadempimento ed il danno
Sul punto l'appellante osserva che
“È stato infatti dedotto e chiesto di provare che, ove la sig.ra avesse potuto ottenere Parte_1
l'agibilità delle unità abitative ristrutturate, avrebbe messo in locazione l'immobile sito al piano terra per un canone minimo di Euro 500,00 mensili e trasferirsi al piano superiore concedendo, sempre in locazione, quello in cui risiede attualmente, per un canone minimo di Euro 525,00. Come da valutazioni dell'agenzia immobiliare inizialmente incaricata”.
La insiste pertanto nelle prove sul punto, disattese in primo grado : Parte_1
“Teste Dott. residente in [...], legale rappresentante Testimone_1 della All Immobiliare S.a.s. con sede in Osimo, sui seguenti capitoli:
14) vero che l'appartamento del piano terra avrebbe potuto essere locato già dai primi del 2018 per il canone di € 500,00 mensili. Non essendo state consegnate le dichiarazioni di conformità degli impianti
pagina 6 di 8 tecnici la non ha potuto procedere alla locazione. Parte_1
15) vero che era intendimento della abitare il piano superiore della palazzina lasciando e locando Parte_1
a terzi l'appartamento di sua proprietà che attualmente occupa;
16) vero che il Dott. ha stimato realizzabili per detto appartamento canoni della somma di € 550,00 Tes_1 mensili;
Teste: SI.ra , via Costantini 10, Osimo (An), sui seguenti capitoli: Testimone_2
17) vero che nel gennaio 2018 lei visionava l'appartamento di proprietà della sig.ra sita al piano Parte_1 terra perché interessata alla sua locazione per un canone di € 450;
18) la sig.ra manifestava alla sig.ra il suo interesse a firmare immediatamente il Tes_2 Parte_1 contratto di locazione del suddetto immobile al prezzo di cui al capitolo precedente, ma la sig.ra Parte_1 riferiva che stava aspettando la consegna della documentazione necessaria per richiedere l'agibilità e la abitabilità da parte della CP_1
19) vero che, essendo trascorsi 8 mesi circa di attesa, comunicava alla sig.ra di non essere più Parte_1 disponibile ad attendere e che quindi rinunciava alla suddetta locazione”.
Ora, va detto che, secondo il principio generale di cui all'art. 1227 c.c., secondo comma “…il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Pertanto, tra il momento in cui tutta la documentazione doveva essere fornita ed il momento in cui – secondo l'ordinaria diligenza – la avrebbe dovuto provvedere di sua iniziativa per potere Parte_1
ottenere la predetta certificazione, si può parlare di un danno, ma, come appare evidente, il danno non può che essere circoscritto ad alcuni mesi.
Inoltre, non si può non rilevare la tendenziale contraddittorietà tra il capitolo che demanda alla valutazione del canone locatizio ad un teste in euro 500 e l'affare che sarebbe sfumato per euro 450
a titolo del medesimo canone locatizio . Di più, a quest'ultimo proposito UK avrebbe Tes_2 addirittura aspettato 8 mesi per poi declinare l'offerta, ma in otto mesi si poteva abbondantemente ottenere (né la ha neppure dedotto particolari difficoltà per un'attivazione da parte di lei, Parte_1
proprietaria, in prima persona, la qual cosa, per inciso sarà comunque stata effettuata successivamente) la certificazione in parola .
Non può, pertanto concedersi alcun risarcimento per supposte perdite di contratti, mentre, per il disagio sofferto in prima persona dalla per il piano che intendeva abitare, alla luce di tutte Parte_1
le considerazioni sinora fatte, si può – equitativamente e prudenzialmente – quantificare un danno complessivo di euro 2000, ai valori dell'epoca.
pagina 7 di 8 Ne discende una parziale modifica della statuizione del primo giudice, nel senso che, decurtata l'ulteriore somma di euro 2.000, la condanna a carico dell'odierna appellate diminuisce dello stesso importo e va considerata una sostanziale reciproca paritaria soccombenza .
Pure in questa sede le domande dell'appellante hanno trovato un ingresso solo parziale e ciò comporta l'irripetibilità delle spese processuali .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento della minor Parte_1 somma di € 1.459,29 in favore di oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Controparte_1
2) Compensa integralmente le spese di primo grado, irripetibili quelle del grado d'appello .
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio, il 21.5.25
Il Presidente dott. Gianmichele Marcelli
Il Consigliere estensore dott. Cesare Marziali
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