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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 09/05/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 790/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 790/2024, del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto “RICORSO CESSAZIONE Controparte_1
”, promosso da:
[...]
pagina 1 di 10 , nato il [...] a [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...]; C.F._1
, nata il [...] a [...] (C.F.: CP_2
, residente in [...], con domicilio C.F._2
in Tempio Pausania, Circonvallazione San Giuseppe nr. 17;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Loredana Secci, del Foro di Sassari (C.F.:
), elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima, in C.F._3
Sassari, Via Alghero nr. 33;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
per il PM: nulla ha opposto;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i coniugi ricorrenti, in via congiunta, chiedevano, all'intestato
Tribunale, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra gli stessi, alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 10 pagina 3 di 10 A sostegno delle proprie richieste, i ricorrenti rilevavano che:
- tra gli stessi veniva celebrato matrimonio concordatario in Luras, il 10 dicembre 2016, trascritto nei registri di Stato Civile all'atto nr. 6, parte II, Serie A, anno 2016, in regime di separazione dei beni;
- dalla loro unione nasceva una IA, ad Olbia, il 23 ottobre 2018; Persona_1
- con sentenza nr. 157/2024, pubblicata il 1 marzo 2024 (RG n. 1531/2023), su domanda proposta in via congiunta, l'intestato Tribunale omologava la separazione consensuale dei ricorrenti, alle seguenti condizioni: “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. La IA minore è affidata ad entrambi i genitori e stabilirà la Per_1
propria residenza in Tempio Pausania (SS), alla via Circonvallazione San Giuseppe n.
17. La casa coniugale sita in Tempio Pausania (SS), alla via Circonvallazione San
Giuseppe n. 17, con tutti gli arredi e corredi, è assegnata alla IG , che CP_2
ivi vivrà unitamente alla IA . Il SI lascerà la casa coniugale, libera Per_1 Pt_1
da persone cose e animali, entro il termine massimo di due mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale. Il padre potrà vedere la IA il martedì ed il giovedì, quando la accompagnerà al mattino a scuola e la riprenderà all'uscita; in tali giornate la riporterà presso la madre alle 20.30; potrà inoltre avere la IA con sé a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alle ore 15 alle ore 21 della domenica. Il padre potrà avere con sé la IA alternandosi con la madre durante le festività natalizie e quelle pasquali, trascorrerà il giorno di Natale con la madre e quello di S. NO con il padre ed il 31 dicembre con la madre e il 1° gennaio di ogni anno con il padre. Il giorno del compleanno della IA sarà trascorso per metà della giornata con
pagina 4 di 10 la madre e metà con il padre. Per le vacanze estive il padre potrà trascorrere con la bambina giorni 15 anche non consecutivi nel mese di luglio o agosto a seconda delle ferie di cui il padre potrà usufruire. Il SI corrisponderà alla IG , la Pt_1 CP_2
somma di € 300,00 a titolo di mantenimento per la propria IA, entro 5 di ogni mese, somma che andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Corrisponderà inoltre il 50 % delle spese straordinarie da sostenere per la IA, previste secondo le linee guida del CNF, comprese anche quelle non previste dal SSN. I coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico e che non hanno più da nulla da pretendere
l'uno dall'altro e rinunciano agli adempimenti prescritti ex art. 473 bis 12 co.3 c.p.c.”;
- dalla data della separazione, i coniugi continuavano a vivere separati, senza alcuna volontà di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio, per cui sussistevano i presupposti per ottenere la richiesta pronuncia di divorzio;
- rispetto alle condizioni stabilite in sentenza di separazione, il proseguiva la Pt_1
propria attività lavorativa presso la TIM S.p.a., in qualità di impiegato, mentre la CP_2
cessava la collaborazione nell'ambito dell'azienda di famiglia, intendendo avvalersi dell'opportunità professionale, connessa ai propri studi, offertale in South Carolina, USA, per cui i coniugi chiedevano l'accoglimento delle condizioni dagli stessi rassegnate in via congiunta, come già indicate, al fine di non alterare gli equilibri e le abitudini di vita della IA minore.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 7 maggio 2025, le parti si richiamavano a quanto dedotto nei rispettivi atti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Ritenuta la causa matura per la decisione, ed acquisito il parere del PM in sede, il Giudice
Relatore la riferiva al Collegio, nella camera di consiglio telematica del 9 maggio 2025.
*****
pagina 5 di 10 La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…)
b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
pagina 6 di 10 Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Quest'ultimo eseguirà le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, e trasmetterà la comunicazione di divorzio all' Ufficio di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto (nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
Le condizioni indicate dai ricorrenti in via congiunta possono essere integralmente recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di diritto pubblico, ed essendo conformi al superiore interesse della prole minore. Ciò fatta eccezione per la condizione che prevede quanto segue: “Il
[...]
provvederà in autonomia a prendere tutte le decisioni ordinarie e straordinarie Pt_1
comprese quelle scolastiche, sanitarie e quotidiane a tutela e nell'interesse esclusivo della minore”. La predetta, di fatto, si pone in contrasto con i principi dell'affidamento condiviso, che i coniugi intendono mantenere in favore della IA minore, regime che prevede che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori che assumono, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, educazione, scelte religiose, salute, tenendo sempre conto delle capacità ed inclinazioni naturali dei figli.
Non occorre pronunciarsi sulle spese di lite, vista la natura congiunta del presente procedimento.
Per quanto sopra esposto;
visto l'art. 8, Legge 6/3/1987 nr 74; visto l'art. 3 nr. 2 lettera b), della Legge 898/70; pagina 7 di 10 il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato il 10 dicembre
2016 in Luras (SS);
tra:
, nato il [...] a [...]; Parte_1
e
, nata il [...] a [...]; CP_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Luras, Atto nr. 6, parte II serie A - anno 2016 - Ufficio 1;
alle seguenti:
CONDIZIONI
pagina 8 di 10
pagina 9 di 10
NULLA per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n.
898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 9 maggio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 790/2024, del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto “RICORSO CESSAZIONE Controparte_1
”, promosso da:
[...]
pagina 1 di 10 , nato il [...] a [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...]; C.F._1
, nata il [...] a [...] (C.F.: CP_2
, residente in [...], con domicilio C.F._2
in Tempio Pausania, Circonvallazione San Giuseppe nr. 17;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Loredana Secci, del Foro di Sassari (C.F.:
), elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima, in C.F._3
Sassari, Via Alghero nr. 33;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
per il PM: nulla ha opposto;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i coniugi ricorrenti, in via congiunta, chiedevano, all'intestato
Tribunale, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra gli stessi, alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 10 pagina 3 di 10 A sostegno delle proprie richieste, i ricorrenti rilevavano che:
- tra gli stessi veniva celebrato matrimonio concordatario in Luras, il 10 dicembre 2016, trascritto nei registri di Stato Civile all'atto nr. 6, parte II, Serie A, anno 2016, in regime di separazione dei beni;
- dalla loro unione nasceva una IA, ad Olbia, il 23 ottobre 2018; Persona_1
- con sentenza nr. 157/2024, pubblicata il 1 marzo 2024 (RG n. 1531/2023), su domanda proposta in via congiunta, l'intestato Tribunale omologava la separazione consensuale dei ricorrenti, alle seguenti condizioni: “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. La IA minore è affidata ad entrambi i genitori e stabilirà la Per_1
propria residenza in Tempio Pausania (SS), alla via Circonvallazione San Giuseppe n.
17. La casa coniugale sita in Tempio Pausania (SS), alla via Circonvallazione San
Giuseppe n. 17, con tutti gli arredi e corredi, è assegnata alla IG , che CP_2
ivi vivrà unitamente alla IA . Il SI lascerà la casa coniugale, libera Per_1 Pt_1
da persone cose e animali, entro il termine massimo di due mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale. Il padre potrà vedere la IA il martedì ed il giovedì, quando la accompagnerà al mattino a scuola e la riprenderà all'uscita; in tali giornate la riporterà presso la madre alle 20.30; potrà inoltre avere la IA con sé a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alle ore 15 alle ore 21 della domenica. Il padre potrà avere con sé la IA alternandosi con la madre durante le festività natalizie e quelle pasquali, trascorrerà il giorno di Natale con la madre e quello di S. NO con il padre ed il 31 dicembre con la madre e il 1° gennaio di ogni anno con il padre. Il giorno del compleanno della IA sarà trascorso per metà della giornata con
pagina 4 di 10 la madre e metà con il padre. Per le vacanze estive il padre potrà trascorrere con la bambina giorni 15 anche non consecutivi nel mese di luglio o agosto a seconda delle ferie di cui il padre potrà usufruire. Il SI corrisponderà alla IG , la Pt_1 CP_2
somma di € 300,00 a titolo di mantenimento per la propria IA, entro 5 di ogni mese, somma che andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Corrisponderà inoltre il 50 % delle spese straordinarie da sostenere per la IA, previste secondo le linee guida del CNF, comprese anche quelle non previste dal SSN. I coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico e che non hanno più da nulla da pretendere
l'uno dall'altro e rinunciano agli adempimenti prescritti ex art. 473 bis 12 co.3 c.p.c.”;
- dalla data della separazione, i coniugi continuavano a vivere separati, senza alcuna volontà di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio, per cui sussistevano i presupposti per ottenere la richiesta pronuncia di divorzio;
- rispetto alle condizioni stabilite in sentenza di separazione, il proseguiva la Pt_1
propria attività lavorativa presso la TIM S.p.a., in qualità di impiegato, mentre la CP_2
cessava la collaborazione nell'ambito dell'azienda di famiglia, intendendo avvalersi dell'opportunità professionale, connessa ai propri studi, offertale in South Carolina, USA, per cui i coniugi chiedevano l'accoglimento delle condizioni dagli stessi rassegnate in via congiunta, come già indicate, al fine di non alterare gli equilibri e le abitudini di vita della IA minore.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 7 maggio 2025, le parti si richiamavano a quanto dedotto nei rispettivi atti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Ritenuta la causa matura per la decisione, ed acquisito il parere del PM in sede, il Giudice
Relatore la riferiva al Collegio, nella camera di consiglio telematica del 9 maggio 2025.
*****
pagina 5 di 10 La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…)
b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
pagina 6 di 10 Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Quest'ultimo eseguirà le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, e trasmetterà la comunicazione di divorzio all' Ufficio di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto (nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
Le condizioni indicate dai ricorrenti in via congiunta possono essere integralmente recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di diritto pubblico, ed essendo conformi al superiore interesse della prole minore. Ciò fatta eccezione per la condizione che prevede quanto segue: “Il
[...]
provvederà in autonomia a prendere tutte le decisioni ordinarie e straordinarie Pt_1
comprese quelle scolastiche, sanitarie e quotidiane a tutela e nell'interesse esclusivo della minore”. La predetta, di fatto, si pone in contrasto con i principi dell'affidamento condiviso, che i coniugi intendono mantenere in favore della IA minore, regime che prevede che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori che assumono, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, educazione, scelte religiose, salute, tenendo sempre conto delle capacità ed inclinazioni naturali dei figli.
Non occorre pronunciarsi sulle spese di lite, vista la natura congiunta del presente procedimento.
Per quanto sopra esposto;
visto l'art. 8, Legge 6/3/1987 nr 74; visto l'art. 3 nr. 2 lettera b), della Legge 898/70; pagina 7 di 10 il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato il 10 dicembre
2016 in Luras (SS);
tra:
, nato il [...] a [...]; Parte_1
e
, nata il [...] a [...]; CP_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Luras, Atto nr. 6, parte II serie A - anno 2016 - Ufficio 1;
alle seguenti:
CONDIZIONI
pagina 8 di 10
pagina 9 di 10
NULLA per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n.
898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 9 maggio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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