Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 18/12/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01852/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02456/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2456 del 2025, proposto da
AR CC, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliato ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 1154/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 7006/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 08/05/2024, notificata il 17/05/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione di un risarcimento del danno, a causa della reiterazione dei contratti a termine, di euro 4.944,80.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. NL LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue:
Il Ministero intimato, con memoria depositata in giudizio in data 25.11.2025 e relativo allegato, ha dichiarato che la sentenza azionata ha avuto esecuzione. L’avvenuto pagamento risulta altresì dalla nota depositata in giudizio dalla ricorrente il 16.12.2025.
Deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, stante l’intervenuta ottemperanza, in corso di causa, alla sentenza civile azionata nel presente giudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il Collegio di porle a carico del Ministero intimato sulla base del principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Non risulta, infatti, contestato dall’Amministrazione che la sentenza civile sia rimasta inottemperata al momento della notifica del ricorso in epigrafe e che il pagamento sia stato eseguito solo a seguito della notifica e dell’iscrizione a ruolo del ricorso medesimo.
Sarebbero pertanto sussistiti, in assenza di tale sopravvenuto pagamento, tutti i presupposti, anche in rito, per l’accoglimento della domanda di ottemperanza, stante il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua rituale notifica ed il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la predetta notifica e quella del presente ricorso (come stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza: cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 04/12/2024, n. 3479).
La liquidazione delle spese viene fatta avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, ridotti in considerazione dell’obiettiva semplicità e marcata serialità dell’attività difensiva svolta nel presente giudizio, connotata da molte decine di ricorsi per ottemperanza di analogo tenore trattati in ogni camera di consiglio degli ultimi mesi.
Infine, il Collegio rileva che l’accertata inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nel dare esecuzione al giudicato civile in questione (venuta meno solo a seguito della notifica del presente ricorso) non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un più ampio contenzioso che ha acquisito i caratteri della serialità, con plurime condanne a carico dell’Erario per mancato riconoscimento della “retribuzione professionale docenti” a favore di docenti assunti con contratti a tempo determinato; condanne rimaste inottemperate, sulle quali maturano interessi legali e spese di giudizio. Pertanto, il Collegio ritiene di dover comunque disporre l’invio di copia della presente pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di sua competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge e rimborso (ove versato) del contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori della ricorrente, antistatari.
Demanda alla Segreteria la comunicazione della presente decisione alle parti, nonché la sua trasmissione alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte, in Torino, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di sua competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NL LU, Presidente, Estensore
Marco Costa, Referendario
Martina Arduino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NL LU |
IL SEGRETARIO