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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 20/01/2026, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 595/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
23/09/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
PILATO AT, RE
INNOCENTE ALFIO, Giudice
in data 23/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 388/2024 depositato il 23/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 612/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 30/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180013850587 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180013850587 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180013850587 IRPEF-ALIQUOTE 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 612/2023 depositata il 30/05/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Agrigento, Sez. 5, ha rigettato il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 29120180013850587, e gli atti prodromici (estratto di ruolo ed avviso di accertamento), emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il complessivo importo di euro 874, quantificato a seguito del controllo automatizzato ex artt. 36/bis DPR n. 600/73 e 54/bis DPR n. 633/72, sul modello UNICO anno 2015.
Avverso la sentenza di rigetto, la parte contribuente ha proposto appello, deducendo:
1. il vizio del contraddittorio, per l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione;
2. Il difetto di procura del difensore;
3. la violazione o falsa applicazione dell'art. art. 125, comma 3, c.p.c. e art. 18, commi
3 e 4, D.lgs. n. 546/92; 4. la decadenza dall'istanza di chiamata in causa. La tardività della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione. La violazione dell'art. 23 D.lgs. 546/92; 5. l'inammissibilità delle eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio;
6. la violazione degli artt. 39 D.lgs. n. 112/1999, 23 D.lgs.
546/1992, artt. 101,102 e 106 c.p.c. per omessa prova della formazione del titolo esecutivo e l'illegittimità iscrizione nel ruolo esattoriale;
7. il principio processuale della “ragione più liquida”. È stata anche depositata memoria illustrativa.
Nella costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha contestato i motivi di gravame ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
Il giudizio è stato esaminato nella camera di consiglio del 23/9/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa la palese infondatezza dei motivi di gravame, poiché non sussiste alcun vizio nella costituzione del rapporto processuale e nella notifica della cartella di pagamento impugnata, come peraltro si evince dalla motivazione della sentenza di primo grado e dalla produzione documentale della parte appellata.
Inoltre, non è superfluo rilevare la scarsa intelligibilità dei motivi di gravame, alcuni inficiati da ripetitività ed interferenza reciproca.
Al rigetto dell'appello, segue la condanna alle spese del giudizio poste a carico della parte appellante, rimasta soccombente, che si liquidano per il grado d'appello in complessivi euro 500 (cinquecento), oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida per il grado d'appello in complessivi euro 500 (cinquecento), oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
23/09/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
PILATO AT, RE
INNOCENTE ALFIO, Giudice
in data 23/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 388/2024 depositato il 23/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 612/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 30/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180013850587 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180013850587 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180013850587 IRPEF-ALIQUOTE 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 612/2023 depositata il 30/05/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Agrigento, Sez. 5, ha rigettato il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 29120180013850587, e gli atti prodromici (estratto di ruolo ed avviso di accertamento), emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il complessivo importo di euro 874, quantificato a seguito del controllo automatizzato ex artt. 36/bis DPR n. 600/73 e 54/bis DPR n. 633/72, sul modello UNICO anno 2015.
Avverso la sentenza di rigetto, la parte contribuente ha proposto appello, deducendo:
1. il vizio del contraddittorio, per l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione;
2. Il difetto di procura del difensore;
3. la violazione o falsa applicazione dell'art. art. 125, comma 3, c.p.c. e art. 18, commi
3 e 4, D.lgs. n. 546/92; 4. la decadenza dall'istanza di chiamata in causa. La tardività della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione. La violazione dell'art. 23 D.lgs. 546/92; 5. l'inammissibilità delle eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio;
6. la violazione degli artt. 39 D.lgs. n. 112/1999, 23 D.lgs.
546/1992, artt. 101,102 e 106 c.p.c. per omessa prova della formazione del titolo esecutivo e l'illegittimità iscrizione nel ruolo esattoriale;
7. il principio processuale della “ragione più liquida”. È stata anche depositata memoria illustrativa.
Nella costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha contestato i motivi di gravame ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
Il giudizio è stato esaminato nella camera di consiglio del 23/9/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa la palese infondatezza dei motivi di gravame, poiché non sussiste alcun vizio nella costituzione del rapporto processuale e nella notifica della cartella di pagamento impugnata, come peraltro si evince dalla motivazione della sentenza di primo grado e dalla produzione documentale della parte appellata.
Inoltre, non è superfluo rilevare la scarsa intelligibilità dei motivi di gravame, alcuni inficiati da ripetitività ed interferenza reciproca.
Al rigetto dell'appello, segue la condanna alle spese del giudizio poste a carico della parte appellante, rimasta soccombente, che si liquidano per il grado d'appello in complessivi euro 500 (cinquecento), oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida per il grado d'appello in complessivi euro 500 (cinquecento), oltre accessori di legge, se dovuti.