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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 12/01/2026, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 361/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ZI RICCARDO, Giudice monocratico in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9025/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Giulia N 11 00074 Nemi RM
contro
Comune di Nemi - Piazza Municipio 9 00074 Nemi RM
elettivamente domiciliato presso comunedinemi@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 94/2023 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7 maggio 2024, Ricorrente_1, personalmente, impugnava l'avviso di accertamento n. 98 del 27 novembre 2023 relativo ad IMU anno 2018 con il quale il Comune di Nemi richiedeva il pagamento di euro 486,00 di cui euro 350,00 per imposta ed euro136,00 per sanzioni ed interessi, assumendo l'illegittimità e chiedendone l'annullamento.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva la prescrizione del credito dell'Ente e la sopravvenuta decadenza dal diritto del Comune alla riscossione dell'imposta. Il Comune di Nemi, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 2 luglio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, deve essere rigettatto .
Osserva la Corte che il D.L. n. 18 del 2020, art. 67, c. 1, conv. in L. n. 27 del 2020, ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (dunque per un periodo di 85 gg.) dei “termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, ed ha espressamente previsto che “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”
(c. 4); disposizione quest'ultima che, a sua volta, prevede che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” (art. 12, c. 1, cit.).
Ed, ancora, ai sensi dell'art. 67, c. 1, cit., sono stati sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
e detta sospensione, – che riguarda (anche) gli atti di controllo (ad es. delle dichiarazioni) e di accertamento, – si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali), posto che la disposizione non opera alcuna distinzione.
Ciò posto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che detta sospensione opera in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (art. 67, c. 4, cit.) e comporta che il termine di decadenza
(quinquennale) è rimasto sospeso nel periodo sopra indicato (pari a 85 gg.) con conseguente proroga
(appunto di 85 gg.) dello stesso termine.
La stessa Corte ha poi precisato che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (Cfr. CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21765 depositata il 29 luglio 2025)
Tenuto conto dei principi sopra espressi - che questa Corte condivide e fa propri - deve ritenersi che il diritto del Comune ad ottenere il pagamento dell'imposta da parte del ricorrente non era prescritto allorquando è stato esercitato in quanto l'avviso di accertamento impugnato (relativo all'anno 2018) è stato notificato il 27 gennaio 2024 prima dunque del maturarsi della prescrizione che si sarebbe verificato alla data del 25 marzo
2024.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti tenuto conto del fatto che la questione trattata prima del recente intervento della Corte di Cassazione è stata oggetto di orientamenti non univoci da parte delle
Corti di Merito e del fatto che il Comune non ha svolto attività difensiva avendo scelto di non costituirsi in giudizio.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese del giudizio.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ZI RICCARDO, Giudice monocratico in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9025/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Giulia N 11 00074 Nemi RM
contro
Comune di Nemi - Piazza Municipio 9 00074 Nemi RM
elettivamente domiciliato presso comunedinemi@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 94/2023 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7 maggio 2024, Ricorrente_1, personalmente, impugnava l'avviso di accertamento n. 98 del 27 novembre 2023 relativo ad IMU anno 2018 con il quale il Comune di Nemi richiedeva il pagamento di euro 486,00 di cui euro 350,00 per imposta ed euro136,00 per sanzioni ed interessi, assumendo l'illegittimità e chiedendone l'annullamento.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva la prescrizione del credito dell'Ente e la sopravvenuta decadenza dal diritto del Comune alla riscossione dell'imposta. Il Comune di Nemi, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 2 luglio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, deve essere rigettatto .
Osserva la Corte che il D.L. n. 18 del 2020, art. 67, c. 1, conv. in L. n. 27 del 2020, ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (dunque per un periodo di 85 gg.) dei “termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, ed ha espressamente previsto che “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”
(c. 4); disposizione quest'ultima che, a sua volta, prevede che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” (art. 12, c. 1, cit.).
Ed, ancora, ai sensi dell'art. 67, c. 1, cit., sono stati sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
e detta sospensione, – che riguarda (anche) gli atti di controllo (ad es. delle dichiarazioni) e di accertamento, – si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali), posto che la disposizione non opera alcuna distinzione.
Ciò posto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che detta sospensione opera in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (art. 67, c. 4, cit.) e comporta che il termine di decadenza
(quinquennale) è rimasto sospeso nel periodo sopra indicato (pari a 85 gg.) con conseguente proroga
(appunto di 85 gg.) dello stesso termine.
La stessa Corte ha poi precisato che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (Cfr. CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21765 depositata il 29 luglio 2025)
Tenuto conto dei principi sopra espressi - che questa Corte condivide e fa propri - deve ritenersi che il diritto del Comune ad ottenere il pagamento dell'imposta da parte del ricorrente non era prescritto allorquando è stato esercitato in quanto l'avviso di accertamento impugnato (relativo all'anno 2018) è stato notificato il 27 gennaio 2024 prima dunque del maturarsi della prescrizione che si sarebbe verificato alla data del 25 marzo
2024.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti tenuto conto del fatto che la questione trattata prima del recente intervento della Corte di Cassazione è stata oggetto di orientamenti non univoci da parte delle
Corti di Merito e del fatto che il Comune non ha svolto attività difensiva avendo scelto di non costituirsi in giudizio.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese del giudizio.