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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 11/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 398 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Altri contratti tipici – Opposizione a decreto ingiuntivo. promossa
DA
(P.I. ) in persona dell'omonimo Parte_1 P.IVA_1 titolare, con sede legale in Mongrando (BI), via Vittorio Veneto, n. 62, rappresentata e difesa dall'avv.
Andrea Alberto del Foro di Biella, per delega in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via Trento n. 9
OPPONENTE
CONTRO
P.I. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella, via Trieste n. Controparte_1 P.IVA_2
37, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Basso del Foro di Biella, giusta delega su foglio separato materialmente congiunta al ricorso per ingiunzione in data 14 gennaio 2020, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, viale Giacomo Matteotti n. 9
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.7.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'opponente: “Rejctis contrariis;
Previe le declaratorie tutte;
IN VIA PRELIMINARE: sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 32/2020, n. 57/2020 RG, emesso dal Tribunale di Biella, e per i motivi tutti sopra indicati;
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi interrogatorio formale e testi sui capi di cui di prova che verranno meglio dedotti nelle memorie ex art 183, comma VI n. 1,2,3, cpc, con ampia riserva di indicare testimoni e di produrre documenti;
Si richiede CTU sul mezzo noleggiato Audi A4, targata DT283NK, in particolare si richiede esame della chiave
pagina 1 di 7 delle vettura al fine di verificare tutte le riparazioni e/o manutenzione effettuate al cambio della stessa in precedenza alla stipula del contratto di noleggio e del periodo per cui è causa, sino a novembre 2019. Si richiede ordine di esibizione, ex art
210 cpc e seguenti, della certificata auto diagnosi effettuato da Concessionaria Idea Due, come specificato nella fattura ingiunta
n. 822 del 19/09/19. Si richiede, altresì, l'esibizione ex art 210 cpc e seguenti di tutte le fatture di acquisto dei ricambi e relativi alla effettiva riparazione effettuata di cui alla fattura n. 822 del 19/09/19 Rizzato snc. NEL MERITO: In principalità: a) per le ragioni esposte in atti, dichiarare nulla, di nessun effetto e comunque revocarsi, annullarsi l'opposta ingiunzione n. 32/2020, n. 57/2020 RG, emessa dal medesimo intestato Tribunale di Biella, in data 18/01/20, e con la quale l'odierno opponente era intimato, senza dilazione, di pagare a la somma complessiva di € 5.895,26=, CP_1 oltre ad accessori e spese del monitorio;
b) accertata la piena validità della risoluzione contrattuale intimata dall'opponente, per le ragioni esposte in atti, dichiarare che nulla deve a per le causali di cui Parte_1 CP_1 al decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, respingere e rigettare tutte le domande così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
c) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, dichiarare Parte_1 tenuto a pagare a favore di il giusto e dimostrato;
In via riconvenzionale: Per le ragioni esposte in atti,
[...] CP_1 condannare al ristoro a favore di somma di € 10.000,00= per tuti i danni CP_1 Parte_2 patiti e patendi a causa della impossibilità di utilizzare la vettura noleggiata, o in quella veriore accertanda in corso di causa.
IN OGNI CASO: Con il favore delle spese a favore della parte opponente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge”;
- l'opposto: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In principalità: respingersi l'opposizione avversaria perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
In subordine, e salvo gravame: dato atto dell'inadempimento del agli obblighi contrattualmente assunti, accertarsi l'intervenuta risoluzione del Pt_1 contratto per effetto della diffida ad adempiere datata 21 novembre 2019, ovvero in subordine ulteriore dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attore in opposizione, e per l'effetto dirsi tenuto e condannarsi Pt_1
al pagamento della capitale somma di € 5.895,26 (oltre IVA sulla penale se dovuta), oltre agli interessi così
[...] determinati: (i) al tasso convenzionale pari al prime rate ABI maggiorato di 9 punti, su € 286,13 dal 6 agosto 2019; su €
286,13 dal 6 settembre 2019; su € 286,13 dal 6 ottobre 2019; su € 286,13 dal 6 novembre 2019; (ii) nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/02 su € 4.750,75 (oltre IVA sulla penale se dovuta) dalla domanda al saldo;
ovvero della diversa somma ritenuta dal Tribunale di giustizia. In ogni caso: respingersi la domanda riconvenzionale avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto. Col favore delle spese”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
pagina 2 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del titolare e Parte_1
l.r.p.t. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 32/2020 provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Biella in data 22.1.2020 con cui era stata ingiunta di pagare in favore di CP_1 la somma di € 5.895,26, oltre interessi e spese come liquidate in decreto, di cui: i) €. 1.144,51 iva
[...] compresa a titolo di canoni di locazione (relativi alle mensilità da agosto a novembre 2019) scaduti e non pagati, dovuti in forza del contratto di noleggio autoveicolo a lungo termine n. 2018281N del 27.12.2018
(cfr. doc. 1 fasc. monitorio), oltre interessi al tasso convenzionale di cui all'art. 11.4. delle condizioni generali di contratto dalle singole scadenze al saldo;
ii) €. 2.814,26 (oltre iva se dovuta) a titolo di penale per anticipata risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore ai sensi dell'art. 15.5 delle condizioni generali di contratto;
iii) €. 2.936,39 a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente per la manutenzione straordinaria dell'autovettura (cfr. doc. 3 fasc. monitorio).
Mediante la propria opposizione, l'opponente ha rappresentato in fatto – tra le altre – le seguenti circostanze:
1. di aver inviato alla a mezzo pec del 3.7.2019, missiva mediante la quale Controparte_1 lamentava le criticità riscontrate nell'autovettura Audi A4 Avant, 2.0. TDI, targata DT283NK, che avevano reso necessari gli interventi dell'officina meccanica Rizzato, e “[…] richiedeva la consegna della vettura o quantomeno di essere messo nella possibilità di verificarne gli effettivi guasti e la loro natura” (cfr. pag. 3 e doc. 3 citazione);
2. stante il mancato riscontro da parte della di aver inoltrato, prima, in data Controparte_1
31.7.2019, diffida ad adempiere per la consegna del veicolo e, quindi, in data 9.9.2019, scaduto il termine di quindici giorni concesso nella ridetta diffida, altra missiva avente ad oggetto la risoluzione del contratto di noleggio per grave inadempimento del concedente (cfr. doc. 7 e 8 citazione);
3. che, ciononostante, la CP_1 continuava ad emettere le fatture per il pagamento dei canoni di noleggio.
[...]
Ciò premesso in fatto, l'opponente ha, quindi, contestato l'an ed il quantum debeautur della pretesa creditoria, assumendo, in particolare:
1. di aver risolto il contratto con la propria comunicazione del 9.9.2019, non essendo, pertanto, dovuti i canoni relativi alle mensilità richieste dalla Rispetto a detti canoni, ha contestato altresì la CP_1 decorrenza degli interessi moratori;
2. la non debenza degli esborsi sostenuti per le riparazioni eseguite sull'autoveicolo oggetto di contratto e di cui alle fatture emesse da Autoriparazioni Rizzato s.n.c. (n. 822 del 19.9.2019, n. 1014 e n. 1015 del
18.11.2019), trattandosi non solo di interventi manutentivi straordinari, per loro natura a carico della concedente, ma soprattutto non resi necessari da guasti cagionati dallo stesso utilizzatore. Peraltro, ed in termini più generali, l'opponente ha contestato la congruità degli importi di cui alle ridette fatture, l'effettiva necessità degli interventi eseguiti e lo stesso pagamento da parte della CP_1
3. l'illegittima applicazione della penale contrattualmente prevista, essendosi il contratto risolto per inadempimento della concedente;
pagina 3 di 7 4. la natura vessatoria delle clausole di cui all'art. 8, punti 2 e 3.
Infine, assumendo la gravità dell'inadempimento posto in essere da che ha giustificato la Controparte_1 risoluzione del contratto per cui è causa, ha domandato in via riconvenzionale il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, la ha specificamente contestato tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto ed in diritto, rassegnando le conclusioni sopra richiamate.
Tutto ciò premesso, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni meglio esposte di seguito.
In apertura di motivazione si ricorda che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., avuto riguardo alla posizione sostanziale rivestita dalle parti processuali. Più precisamente, spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare dei rispettivi saldi debitori) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione), l'invalidità o l'inefficacia del rapporto (nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
Si ritiene che la società opposta abbia compiutamente ottemperato all'onere della prova posto a suo carico;
più precisamente, per un verso, è certamente incontestata tra le parti l'esistenza del rapporto di noleggio di autovettura a lungo termine (di cui, peraltro, è versata in atti anche la copia del documento contrattuale cfr. doc. 2 fasc. monitorio): da tale rapporto origina non solo l'obbligazione di pagamento dei canoni, ma anche la facoltà per il concedente di risolvere anticipatamente, in forza della clausola risolutiva espressa prevista, il rapporto, con riconoscimento della penale pari a dodici mensilità di canone di locazione (cfr. art. 15.5).
Inoltre, il ridetto regolamento negoziale costituisce altresì la fonte dell'ulteriore obbligazione che pone a carico esclusivo del cliente, utilizzatore il veicolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso e, quindi, i correlativi costi.
A tale proposito, l'interpretazione che la difesa di parte opponente fornisce del contratto per cui è causa è sconfessata dalle stesse clausole negoziali;
infatti, il tenore letterale tanto del primo che del secondo comma dell'art. 8 è chiaro ed inequivocabile nel senso di prefigurare in capo al concedente l'obbligo di fornire “[…] al Cliente il servizio di riparazione ordinario e straordinaria dell'Autoveicolo” oppure “[…] gli interventi di riparazione ordinaria e straordinaria” solo ed esclusivamente nel caso in cui detto obbligo sia “[…] previsto dal Contratto”.
Bene, avendo riguardo al contratto in quanto tale, una simile previsione non si rinviene;
anzi, è espressamente stabilito che: “[…] (La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autovettura: tagliandi, cambio gomme ecc., e la revisione qualora fossero necessarie sono a carico dell'utilizzatore)”. pagina 4 di 7 Ad abundantiam si rileva che sono ancora una volta le condizioni generali di contratto a prevedere, quale vera e propria norma di chiusura in parte qua, che sia il cliente ad impegnarsi “[…] in ogni caso, a: […] – effettuare diligentemente a propria cura e spese tutti gli interventi di riparazione ordinaria e/o straordinaria necessari, ove i medesimi non siano previsti a carico della Concedente nel Modulo di Noleggio” (cfr. art.
8.2 ultimo periodo).
In definitiva, quindi, secondo quanto disposto dal contratto di noleggio a lungo termine del 27.12.2018 ogni intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell'autovettura Audi A4 Avant, 2.0. TDI, targata DT283NK era a carico dell'utilizzatore e, quindi, dell'impresa odierna opponente. Tra detti interventi sono certamente ricompresi anche quelli effettuati dall'Autoriparazioni Rizzato s.n.c., di cui alle fatture n. 822 del 19.9.2019, n. 1014 e n. 1015 del 18.11.2019 (cfr. doc. 11-13 citazione e già doc. 3 fasc. monitorio) ed il cui importo complessivo è stato, invece, corrisposto dalla società convenuta (cfr. doc. 6 comparsa).
In forza delle previsioni contrattuali, quindi, la ha diritto di vedersi rimborsare detti importi, Parte_3 il cui onere avrebbe dovuto essere sostenuto viceversa dalla . Parte_1 Parte_1
Volendo avere sempre riguardo alle previsioni contrattuali intercorse tra le parti, si rinviene un'ulteriore previsione che risulta – almeno ad avviso di chi scrive – oltremodo determinante al fine di vagliare la legittimità ed efficacia della diffida ad adempiere inviata dall'odierna opponente alla convenuta opposta a mezzo pec del 31.7.2019 (cfr. doc. 7 citazione). Si tratta, in particolare, della clausola contenuta all'art. 9.1, che ancora una volta riserva alle specifiche pattuizioni del Modulo di Noleggio l'obbligo della concedente di porre a disposizione dell'utilizzatore “[…] un veicolo sostitutivo in caso di fermo dell'Autoveicolo dovuto esclusivamente
a guasto, incidente o furto […]”. Anche in questo caso le condizioni particolari di contratto espressamente stabiliscono che: “Non è previsto il servizio di vettura sostitutiva”, a meno che non si tratti di incidente, nel qual caso, però, l'utilizzatore dovrà contattare esclusivamente la carrozzeria indicata ed è quest'ultima (non la concedente) a garantire il servizio in questione.
Come detto, ad avviso di scrive una simile previsione assume particolare rilevanza nella fattispecie de qua perché consente di escludere con certezza la configurabilità di quell'obbligazione di consegna oggetto della diffida inviata da parte opponente a mezzo pec del 31.7.2019: in altri termini e con maggior impegno motivazionale, se il veicolo in questione, come riconosciuto dallo stesso opponente e cristallinamente emergente dai documenti versati in atti, a seguito dei malfunzionamenti riscontrati a maggio di quello stesso anno, era fermo presso l'autocarrozzeria Rizzato per l'esecuzione degli interventi resi necessari, e, quindi, non poteva essere utilizzato, di certo non questo stesso veicolo avrebbe mai potuto essere riconsegnato all'utilizzatore; la pretesa di quest'ultimo, quindi, se del caso, avrebbe potuto riguardare unicamente un veicolo sostitutivo. Tuttavia, come sopra riscontrato, alcuna obbligazione in tal senso era contrattualmente esistente in capo all'odierna convenuta opposta, in qualità di concedente.
pagina 5 di 7 In definitiva, quindi, poiché la diffida ad adempiere è priva del suo oggetto (perché relativa vuoi ad un veicolo non funzionante ed inutilizzabile, vuoi ad un veicolo sostitutivo non contrattualmente da fornire), alcun conseguenziale inadempimento può ravvisarsi in capo alla Conseguentemente, del Parte_3 tutto priva di efficacia è la successiva risoluzione del contratto, comunicata dall'opponente con pec del
9.9.2019 (cfr. doc. 8 citazione).
Il contratto, in realtà, si è risolto unicamente a causa ed in ragione del mancato pagamento dei canoni di locazione dovuti per le mensilità di agosto, settembre ed ottobre 2019, previo esercizio da parte del concedente del relativo diritto contrattualmente previsto (cfr. doc. 10 citazione). Più precisamente, per un verso, ai sensi dell'art. 15.1. delle condizioni generali di contratto: “La Concedente avrà facoltà di considerare il
Contratto risolto di diritto e di richiedere al Cliente l'immediata restituzione dell'Autoveicolo, mediante comunicazione, da inviarsi con lettera raccomandata A.R., indicando che è sua intenzione avvalersi della presente clausole nelle seguenti ipotesi: a) mancato pagamento di uno o più canoni entro la rispettiva data di scadenza […]”; e, per altro verso, a norma dell'art.
8.3 delle medesime condizioni generali: “In espressa deroga all'art. 1584 c.c., il Cliente non potrà sospendere il pagamento dei canoni neppure quanto la riparazione o per qualsiasi altro motivo l'Autoveicolo non possa essere utilizzato per più di venti giorni”.
A tale riguardo, del tutto inconferenti sono le difese svolte dall'impresa opponente e relative alla nullità di tale disposizione (che, evidentemente, contiene una tipica clausola cd. solve et repete) in quanto vessatoria: la relativa disciplina di cui al all'art. 33 del Codice del Consumo, infatti, non è applicabile alla fattispecie per cui è causa, trattandosi di contratto stipulato tra due professionisti.
Poiché l'odierno opponente non ha sollevato alcuna altra eccezione in ordine alla validità della clausola in questione e tale aspetto non può essere oggetto di rilievo officioso, deve concludersi per la piena validità ed efficacia della stessa. Conseguentemente, l'inadempimento dell'impresa opponente al pagamento dei canoni
– circostanza, peraltro, dalla stessa riconosciuta e non contestata – anche in violazione della previsione di cui al richiamato art.
8.3 del regolamento contrattuale ha correttamente determinato ipso iure la risoluzione del contratto di noleggio per cui è causa. E alla risoluzione è altrettanto legittimamente conseguita l'applicazione della penale contrattualmente prevista all'art. 15.5.
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con riferimento alla pronuncia sulle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 13/08/2022 n. 147, tenuto conto del valore della domanda desunto dall'ammontare del credito ingiunto e secondo i valori medi per ciascuna fase di studio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto pagina 6 di 7 ingiuntivo proposta da in persona del titolare e l.r.p.t., Parte_1 così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 32/2020 emesso dal Tribunale di
Biella in data 22.1.2020;
- condanna in persona del titolare e l.r.p.t. al Parte_1 pagamento in favore della in persona del l.r.p.t. delle spese del presente giudizio Parte_3 che si liquidano in complessivi €.5.077,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 1.680,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed €
1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 10.3.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 398 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Altri contratti tipici – Opposizione a decreto ingiuntivo. promossa
DA
(P.I. ) in persona dell'omonimo Parte_1 P.IVA_1 titolare, con sede legale in Mongrando (BI), via Vittorio Veneto, n. 62, rappresentata e difesa dall'avv.
Andrea Alberto del Foro di Biella, per delega in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via Trento n. 9
OPPONENTE
CONTRO
P.I. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella, via Trieste n. Controparte_1 P.IVA_2
37, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Basso del Foro di Biella, giusta delega su foglio separato materialmente congiunta al ricorso per ingiunzione in data 14 gennaio 2020, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, viale Giacomo Matteotti n. 9
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.7.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'opponente: “Rejctis contrariis;
Previe le declaratorie tutte;
IN VIA PRELIMINARE: sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 32/2020, n. 57/2020 RG, emesso dal Tribunale di Biella, e per i motivi tutti sopra indicati;
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi interrogatorio formale e testi sui capi di cui di prova che verranno meglio dedotti nelle memorie ex art 183, comma VI n. 1,2,3, cpc, con ampia riserva di indicare testimoni e di produrre documenti;
Si richiede CTU sul mezzo noleggiato Audi A4, targata DT283NK, in particolare si richiede esame della chiave
pagina 1 di 7 delle vettura al fine di verificare tutte le riparazioni e/o manutenzione effettuate al cambio della stessa in precedenza alla stipula del contratto di noleggio e del periodo per cui è causa, sino a novembre 2019. Si richiede ordine di esibizione, ex art
210 cpc e seguenti, della certificata auto diagnosi effettuato da Concessionaria Idea Due, come specificato nella fattura ingiunta
n. 822 del 19/09/19. Si richiede, altresì, l'esibizione ex art 210 cpc e seguenti di tutte le fatture di acquisto dei ricambi e relativi alla effettiva riparazione effettuata di cui alla fattura n. 822 del 19/09/19 Rizzato snc. NEL MERITO: In principalità: a) per le ragioni esposte in atti, dichiarare nulla, di nessun effetto e comunque revocarsi, annullarsi l'opposta ingiunzione n. 32/2020, n. 57/2020 RG, emessa dal medesimo intestato Tribunale di Biella, in data 18/01/20, e con la quale l'odierno opponente era intimato, senza dilazione, di pagare a la somma complessiva di € 5.895,26=, CP_1 oltre ad accessori e spese del monitorio;
b) accertata la piena validità della risoluzione contrattuale intimata dall'opponente, per le ragioni esposte in atti, dichiarare che nulla deve a per le causali di cui Parte_1 CP_1 al decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, respingere e rigettare tutte le domande così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
c) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, dichiarare Parte_1 tenuto a pagare a favore di il giusto e dimostrato;
In via riconvenzionale: Per le ragioni esposte in atti,
[...] CP_1 condannare al ristoro a favore di somma di € 10.000,00= per tuti i danni CP_1 Parte_2 patiti e patendi a causa della impossibilità di utilizzare la vettura noleggiata, o in quella veriore accertanda in corso di causa.
IN OGNI CASO: Con il favore delle spese a favore della parte opponente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge”;
- l'opposto: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In principalità: respingersi l'opposizione avversaria perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
In subordine, e salvo gravame: dato atto dell'inadempimento del agli obblighi contrattualmente assunti, accertarsi l'intervenuta risoluzione del Pt_1 contratto per effetto della diffida ad adempiere datata 21 novembre 2019, ovvero in subordine ulteriore dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attore in opposizione, e per l'effetto dirsi tenuto e condannarsi Pt_1
al pagamento della capitale somma di € 5.895,26 (oltre IVA sulla penale se dovuta), oltre agli interessi così
[...] determinati: (i) al tasso convenzionale pari al prime rate ABI maggiorato di 9 punti, su € 286,13 dal 6 agosto 2019; su €
286,13 dal 6 settembre 2019; su € 286,13 dal 6 ottobre 2019; su € 286,13 dal 6 novembre 2019; (ii) nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/02 su € 4.750,75 (oltre IVA sulla penale se dovuta) dalla domanda al saldo;
ovvero della diversa somma ritenuta dal Tribunale di giustizia. In ogni caso: respingersi la domanda riconvenzionale avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto. Col favore delle spese”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
pagina 2 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del titolare e Parte_1
l.r.p.t. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 32/2020 provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Biella in data 22.1.2020 con cui era stata ingiunta di pagare in favore di CP_1 la somma di € 5.895,26, oltre interessi e spese come liquidate in decreto, di cui: i) €. 1.144,51 iva
[...] compresa a titolo di canoni di locazione (relativi alle mensilità da agosto a novembre 2019) scaduti e non pagati, dovuti in forza del contratto di noleggio autoveicolo a lungo termine n. 2018281N del 27.12.2018
(cfr. doc. 1 fasc. monitorio), oltre interessi al tasso convenzionale di cui all'art. 11.4. delle condizioni generali di contratto dalle singole scadenze al saldo;
ii) €. 2.814,26 (oltre iva se dovuta) a titolo di penale per anticipata risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore ai sensi dell'art. 15.5 delle condizioni generali di contratto;
iii) €. 2.936,39 a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente per la manutenzione straordinaria dell'autovettura (cfr. doc. 3 fasc. monitorio).
Mediante la propria opposizione, l'opponente ha rappresentato in fatto – tra le altre – le seguenti circostanze:
1. di aver inviato alla a mezzo pec del 3.7.2019, missiva mediante la quale Controparte_1 lamentava le criticità riscontrate nell'autovettura Audi A4 Avant, 2.0. TDI, targata DT283NK, che avevano reso necessari gli interventi dell'officina meccanica Rizzato, e “[…] richiedeva la consegna della vettura o quantomeno di essere messo nella possibilità di verificarne gli effettivi guasti e la loro natura” (cfr. pag. 3 e doc. 3 citazione);
2. stante il mancato riscontro da parte della di aver inoltrato, prima, in data Controparte_1
31.7.2019, diffida ad adempiere per la consegna del veicolo e, quindi, in data 9.9.2019, scaduto il termine di quindici giorni concesso nella ridetta diffida, altra missiva avente ad oggetto la risoluzione del contratto di noleggio per grave inadempimento del concedente (cfr. doc. 7 e 8 citazione);
3. che, ciononostante, la CP_1 continuava ad emettere le fatture per il pagamento dei canoni di noleggio.
[...]
Ciò premesso in fatto, l'opponente ha, quindi, contestato l'an ed il quantum debeautur della pretesa creditoria, assumendo, in particolare:
1. di aver risolto il contratto con la propria comunicazione del 9.9.2019, non essendo, pertanto, dovuti i canoni relativi alle mensilità richieste dalla Rispetto a detti canoni, ha contestato altresì la CP_1 decorrenza degli interessi moratori;
2. la non debenza degli esborsi sostenuti per le riparazioni eseguite sull'autoveicolo oggetto di contratto e di cui alle fatture emesse da Autoriparazioni Rizzato s.n.c. (n. 822 del 19.9.2019, n. 1014 e n. 1015 del
18.11.2019), trattandosi non solo di interventi manutentivi straordinari, per loro natura a carico della concedente, ma soprattutto non resi necessari da guasti cagionati dallo stesso utilizzatore. Peraltro, ed in termini più generali, l'opponente ha contestato la congruità degli importi di cui alle ridette fatture, l'effettiva necessità degli interventi eseguiti e lo stesso pagamento da parte della CP_1
3. l'illegittima applicazione della penale contrattualmente prevista, essendosi il contratto risolto per inadempimento della concedente;
pagina 3 di 7 4. la natura vessatoria delle clausole di cui all'art. 8, punti 2 e 3.
Infine, assumendo la gravità dell'inadempimento posto in essere da che ha giustificato la Controparte_1 risoluzione del contratto per cui è causa, ha domandato in via riconvenzionale il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, la ha specificamente contestato tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto ed in diritto, rassegnando le conclusioni sopra richiamate.
Tutto ciò premesso, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni meglio esposte di seguito.
In apertura di motivazione si ricorda che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., avuto riguardo alla posizione sostanziale rivestita dalle parti processuali. Più precisamente, spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare dei rispettivi saldi debitori) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione), l'invalidità o l'inefficacia del rapporto (nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
Si ritiene che la società opposta abbia compiutamente ottemperato all'onere della prova posto a suo carico;
più precisamente, per un verso, è certamente incontestata tra le parti l'esistenza del rapporto di noleggio di autovettura a lungo termine (di cui, peraltro, è versata in atti anche la copia del documento contrattuale cfr. doc. 2 fasc. monitorio): da tale rapporto origina non solo l'obbligazione di pagamento dei canoni, ma anche la facoltà per il concedente di risolvere anticipatamente, in forza della clausola risolutiva espressa prevista, il rapporto, con riconoscimento della penale pari a dodici mensilità di canone di locazione (cfr. art. 15.5).
Inoltre, il ridetto regolamento negoziale costituisce altresì la fonte dell'ulteriore obbligazione che pone a carico esclusivo del cliente, utilizzatore il veicolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso e, quindi, i correlativi costi.
A tale proposito, l'interpretazione che la difesa di parte opponente fornisce del contratto per cui è causa è sconfessata dalle stesse clausole negoziali;
infatti, il tenore letterale tanto del primo che del secondo comma dell'art. 8 è chiaro ed inequivocabile nel senso di prefigurare in capo al concedente l'obbligo di fornire “[…] al Cliente il servizio di riparazione ordinario e straordinaria dell'Autoveicolo” oppure “[…] gli interventi di riparazione ordinaria e straordinaria” solo ed esclusivamente nel caso in cui detto obbligo sia “[…] previsto dal Contratto”.
Bene, avendo riguardo al contratto in quanto tale, una simile previsione non si rinviene;
anzi, è espressamente stabilito che: “[…] (La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autovettura: tagliandi, cambio gomme ecc., e la revisione qualora fossero necessarie sono a carico dell'utilizzatore)”. pagina 4 di 7 Ad abundantiam si rileva che sono ancora una volta le condizioni generali di contratto a prevedere, quale vera e propria norma di chiusura in parte qua, che sia il cliente ad impegnarsi “[…] in ogni caso, a: […] – effettuare diligentemente a propria cura e spese tutti gli interventi di riparazione ordinaria e/o straordinaria necessari, ove i medesimi non siano previsti a carico della Concedente nel Modulo di Noleggio” (cfr. art.
8.2 ultimo periodo).
In definitiva, quindi, secondo quanto disposto dal contratto di noleggio a lungo termine del 27.12.2018 ogni intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell'autovettura Audi A4 Avant, 2.0. TDI, targata DT283NK era a carico dell'utilizzatore e, quindi, dell'impresa odierna opponente. Tra detti interventi sono certamente ricompresi anche quelli effettuati dall'Autoriparazioni Rizzato s.n.c., di cui alle fatture n. 822 del 19.9.2019, n. 1014 e n. 1015 del 18.11.2019 (cfr. doc. 11-13 citazione e già doc. 3 fasc. monitorio) ed il cui importo complessivo è stato, invece, corrisposto dalla società convenuta (cfr. doc. 6 comparsa).
In forza delle previsioni contrattuali, quindi, la ha diritto di vedersi rimborsare detti importi, Parte_3 il cui onere avrebbe dovuto essere sostenuto viceversa dalla . Parte_1 Parte_1
Volendo avere sempre riguardo alle previsioni contrattuali intercorse tra le parti, si rinviene un'ulteriore previsione che risulta – almeno ad avviso di chi scrive – oltremodo determinante al fine di vagliare la legittimità ed efficacia della diffida ad adempiere inviata dall'odierna opponente alla convenuta opposta a mezzo pec del 31.7.2019 (cfr. doc. 7 citazione). Si tratta, in particolare, della clausola contenuta all'art. 9.1, che ancora una volta riserva alle specifiche pattuizioni del Modulo di Noleggio l'obbligo della concedente di porre a disposizione dell'utilizzatore “[…] un veicolo sostitutivo in caso di fermo dell'Autoveicolo dovuto esclusivamente
a guasto, incidente o furto […]”. Anche in questo caso le condizioni particolari di contratto espressamente stabiliscono che: “Non è previsto il servizio di vettura sostitutiva”, a meno che non si tratti di incidente, nel qual caso, però, l'utilizzatore dovrà contattare esclusivamente la carrozzeria indicata ed è quest'ultima (non la concedente) a garantire il servizio in questione.
Come detto, ad avviso di scrive una simile previsione assume particolare rilevanza nella fattispecie de qua perché consente di escludere con certezza la configurabilità di quell'obbligazione di consegna oggetto della diffida inviata da parte opponente a mezzo pec del 31.7.2019: in altri termini e con maggior impegno motivazionale, se il veicolo in questione, come riconosciuto dallo stesso opponente e cristallinamente emergente dai documenti versati in atti, a seguito dei malfunzionamenti riscontrati a maggio di quello stesso anno, era fermo presso l'autocarrozzeria Rizzato per l'esecuzione degli interventi resi necessari, e, quindi, non poteva essere utilizzato, di certo non questo stesso veicolo avrebbe mai potuto essere riconsegnato all'utilizzatore; la pretesa di quest'ultimo, quindi, se del caso, avrebbe potuto riguardare unicamente un veicolo sostitutivo. Tuttavia, come sopra riscontrato, alcuna obbligazione in tal senso era contrattualmente esistente in capo all'odierna convenuta opposta, in qualità di concedente.
pagina 5 di 7 In definitiva, quindi, poiché la diffida ad adempiere è priva del suo oggetto (perché relativa vuoi ad un veicolo non funzionante ed inutilizzabile, vuoi ad un veicolo sostitutivo non contrattualmente da fornire), alcun conseguenziale inadempimento può ravvisarsi in capo alla Conseguentemente, del Parte_3 tutto priva di efficacia è la successiva risoluzione del contratto, comunicata dall'opponente con pec del
9.9.2019 (cfr. doc. 8 citazione).
Il contratto, in realtà, si è risolto unicamente a causa ed in ragione del mancato pagamento dei canoni di locazione dovuti per le mensilità di agosto, settembre ed ottobre 2019, previo esercizio da parte del concedente del relativo diritto contrattualmente previsto (cfr. doc. 10 citazione). Più precisamente, per un verso, ai sensi dell'art. 15.1. delle condizioni generali di contratto: “La Concedente avrà facoltà di considerare il
Contratto risolto di diritto e di richiedere al Cliente l'immediata restituzione dell'Autoveicolo, mediante comunicazione, da inviarsi con lettera raccomandata A.R., indicando che è sua intenzione avvalersi della presente clausole nelle seguenti ipotesi: a) mancato pagamento di uno o più canoni entro la rispettiva data di scadenza […]”; e, per altro verso, a norma dell'art.
8.3 delle medesime condizioni generali: “In espressa deroga all'art. 1584 c.c., il Cliente non potrà sospendere il pagamento dei canoni neppure quanto la riparazione o per qualsiasi altro motivo l'Autoveicolo non possa essere utilizzato per più di venti giorni”.
A tale riguardo, del tutto inconferenti sono le difese svolte dall'impresa opponente e relative alla nullità di tale disposizione (che, evidentemente, contiene una tipica clausola cd. solve et repete) in quanto vessatoria: la relativa disciplina di cui al all'art. 33 del Codice del Consumo, infatti, non è applicabile alla fattispecie per cui è causa, trattandosi di contratto stipulato tra due professionisti.
Poiché l'odierno opponente non ha sollevato alcuna altra eccezione in ordine alla validità della clausola in questione e tale aspetto non può essere oggetto di rilievo officioso, deve concludersi per la piena validità ed efficacia della stessa. Conseguentemente, l'inadempimento dell'impresa opponente al pagamento dei canoni
– circostanza, peraltro, dalla stessa riconosciuta e non contestata – anche in violazione della previsione di cui al richiamato art.
8.3 del regolamento contrattuale ha correttamente determinato ipso iure la risoluzione del contratto di noleggio per cui è causa. E alla risoluzione è altrettanto legittimamente conseguita l'applicazione della penale contrattualmente prevista all'art. 15.5.
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con riferimento alla pronuncia sulle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 13/08/2022 n. 147, tenuto conto del valore della domanda desunto dall'ammontare del credito ingiunto e secondo i valori medi per ciascuna fase di studio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto pagina 6 di 7 ingiuntivo proposta da in persona del titolare e l.r.p.t., Parte_1 così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 32/2020 emesso dal Tribunale di
Biella in data 22.1.2020;
- condanna in persona del titolare e l.r.p.t. al Parte_1 pagamento in favore della in persona del l.r.p.t. delle spese del presente giudizio Parte_3 che si liquidano in complessivi €.5.077,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 1.680,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed €
1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 10.3.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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