Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/05/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1561/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
20.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1561/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Parte_1 C.F._1
Via S. Maria Maggiore n. 57 presso lo studio dell'Avv. Nicolino Panedigrano, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3.12.2019 proponeva opposizione avverso l'avviso bonario Parte_1 del 22.01.2019, notificato il 7.02.2019, con il quale l' gli aveva comunicato l'accertamento di CP_1 un indebito sull'indennità di disoccupazione NASPI n. 6041779900004, percepita dal 15.05.2018 al
31.05.2018, recante la seguente motivazione “Revoca indennità NASpI ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot N CP_ 2201.26/09/2018.0071343, Interessi legali”, deducendo che la suddetta comunicazione era stata impugnata in data 22.02.2019 per il tramite del proprio patronato di fiducia e che il Comitato
Provinciale dell' aveva rigettato il ricorso amministrativo con delibera n. 198101 del 9.05.2019 CP_1 per la seguente motivazione “l'indebito è stato calcolato su indennità di disoccupazione n. CP_2
6041779900004, riesaminata a seguito di disconoscimento rapporto di lavoro con la ditta
BUILDING ENTERPRISE a seguito di accertamento ispettivo di cui al provvedimento protocollo numero 2201.26/09/2018.0071343”. CP_1
Chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso impugnato, venisse accertata e dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la Parte_2 dal 16.09.2015 al 7.05.2018, con conseguente annullamento del provvedimento di revoca dell'indennità di disoccupazione NASPI, percepita nel periodo compreso tra il 15.05.2018 al
31.05.2018, e con ripristino della contribuzione previdenziale e della prestazione revocata.
2. Integrato il contradditorio, l' contestava l'attività prestata dal ricorrente alle dipendenze della CP_1
richiamando le risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione Parte_2
n. 2018005533/DDL del 22.06.2018, in forza del quale erano stati disconosciuti tutti i rapporti di lavoro in quanto aventi carattere fittizio e denunciati all'ente previdenziale a solo scopo di consentire ai soggetti interessati di beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali;
insisteva, quindi, per il rigetto della domanda.
3. Espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti e concesso termine per il deposito di note conclusive, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Giova preliminarmente evidenziare che l'avviso bonario impugnato trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018005533/DDL del 22.06.2018, con il quale, a conclusione della verifica ispettiva a carico della è stato disconosciuto anche il rapporto di Parte_2 lavoro stipulato con il ricorrente, procedendo al contestuale recupero dell'indennità NASPI e di eventuali prestazioni accessorie indebitamente percepite dal 15.05.2018 al 31.05.2018.
In termini generali, occorre premettere che spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa;
tanto in base al principio fissato all'art. 2697 c.c. secondo il quale “chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
In materia di riparto dell'onere probatorio nelle controversie concernenti l'effettività del rapporto di lavoro oggetto di disconoscimento, deve richiamarsi il consolidato principio di diritto espresso anche recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione, in una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, secondo cui “In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche CP_ amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto “ex tunc”, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto legittimo - e quindi non suscettibile di disapplicazione - il provvedimento dell di annullamento della posizione CP_1 previdenziale di un procuratore generale di una società che asseritamente - ma senza che risultasse provata la dipendenza dagli organi societari - appariva essere anche dipendente della stessa (cfr.
Cass. Sez. Lav. n. 1399 dell'8.02.2000 e, più recentemente, Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 809 del
19.01.2021, secondo cui “In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche CP_ amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto “ex tunc”, qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione.”).
5. Orbene, dall'esame del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018005533/DDL del
22.06.2018 emerge che i funzionari di vigilanza dell' hanno proceduto ad annullare n. 32 CP_1 rapporti di lavoro denunciati dalla quale società esercente l'attività di Parte_2 costruzioni edili, con conseguente decadenza dei lavoratori dal riconoscimento delle indennità economiche erogate dall'Istituto.
Nello specifico, gli ispettori hanno dedotto che:
a) in sede di primo accesso ispettivo, effettuato in data 22.05.2018, presso la sede legale della
[...] non era stato rinvenuto alcun dipendente formalmente in forza presso la predetta Parte_2 società; poco dopo l'arrivo degli ispettori di vigilanza sopraggiungeva la consulente del lavoro della società, dott.ssa coniuge dell'amministratore e socio unico della s.r.l. dal Persona_1
16.03.2018, , la quale rilasciava agli ispettori specifiche dichiarazioni;
Persona_2
b) nella medesima giornata del primo accesso ispettivo ed il giorno successivo, la dott.ssa Per_1 comunicava all'ente previdenziale di aver apportato delle variazioni ad alcuni modelli UNIEMENS precedentemente trasmessi all' dalla medesima, annullando, di fatto, alcuni rapporti di lavoro in CP_1 precedenza denunciati;
c) in data 29.05.2018 gli ispettori procedevano all'audizione di , amministratore CO unico e socio unico della per il periodo compreso tra il 27.05.2014 ed il Parte_2
16.03.2018, alla presenza e con l'ausilio della dott.ssa che scriveva, di suo pugno e Persona_1 per conto del , la dichiarazione poi resa. CP_3 Gli ispettori, nel corso dell'audizione del , constatavano che quest'ultimo non era a conoscenza CP_3 delle attività svolte dalla che, sostanzialmente, gli venivano suggerite dalla consulente, come Pt_2 gran parte dei nominativi dei presunti lavoratori posti alle dipendenze della predetta società;
d) in data 22.06.2018, la consulente del lavoro comunicava agli ispettori che la s.r.l. aveva sospeso l'attività lavorativa a decorrere dal 30.04.2018.
Per quanto concerne la posizione specifica di , occorre premettere che non è dato sapere Parte_1 quali siano state le attività ispettive condotte in concreto dall' né quali dichiarazioni siano CP_1 state rese dagli interlocutori in occasione dei vari accessi ispettivi, posto che l'ente previdenziale ha prodotto solo uno stralcio del verbale, omettendo di allegare gli atti e le dichiarazioni menzionate nel verbale de quo.
All'uopo, corre l'obbligo di precisare che, al momento della costituzione in giudizio dell' , gli CP_1 atti afferenti alle attività ispettive condotte sulla regolarità aziendale della risultavano coperti da Pt_2 segreto, stante la pendenza delle indagini preliminari;
tuttavia, in corso di causa, l'ente non ha provveduto a depositare ulteriore documentazione concernente gli esiti del procedimento penale promosso a carico della presso la Procura della Repubblica di Lamezia Parte_2
Terme.
Ed infatti, dall'esame della documentazione prodotta in atti, non è dato comprendere quali siano le reali motivazioni poste a fondamento del disconoscimento del rapporto di lavoro del ricorrente;
né è possibile sapere quali ulteriori accertamenti e/o approfondimenti sulla vicenda de qua abbia posto in essere eventualmente l'ente previdenziale.
11. Ciò posto, la prova testimoniale espletata in corso di causa ha consentito di trovare sufficienti ed adeguati riscontri probatori all'assunto attoreo in merito alla genuinità del rapporto di lavoro denunciato dalla negli anni in contestazione. Parte_2
Ed infatti, il teste di parte ricorrente, , escusso all'udienza del 5.05.2023, ha reso le Testimone_1 seguenti dichiarazioni: “Ero collega di lavoro con;
infatti, io lavoravo con la Parte_1
Edilcantieri SRL, dove lavoro tutt'ora, mentre lui lavorava con la;
quindi, Parte_2 avevamo rapporti di lavoro poiché subappaltavamo sia noi che la ditta dove lavorava . Preciso Pt_1 che io ho iniziato a lavorare presso la Edilcantieri nel 2015 e prima del 2015 non conoscevo Pt_1
. Confermo il capitolo 1 del ricorso introduttivo. Confermo il capitolo 2. se aveva
[...] Parte_1 un cantiere da seguire lavorava in cantiere, altrimenti lavorava in ufficio a via Marconi. Abbiamo fatto insieme il cantiere di a Gallico e quello di Taranto e abbiamo gestito insieme altri lavori CP_4 di piccola entità. Noi della Edilcantieri siamo stati subappaltatori di un cantiere in località Marinella di Lamezia Terme e la era la ditta appaltatrice e quindi anche in quel periodo abbiamo Pt_2 lavorato insieme. Ricordo che ha pure lavorato presso il cantiere di Lucca. Di Parte_1 CP_4 tale circostanza sono al corrente poiché lavorando le due ditte insieme ero al corrente che in un periodo, non ricordo con esattezza la data, il geom. lavorava in quel cantiere.”. Pt_1
L'altro teste di parte ricorrente, , ha dichiarato quanto testualmente si riporta: Testimone_2
“Ero collega di lavoro di presso la . Anche io ho una causa in Parte_1 Parte_2 CP_ corso contro l' Io ho iniziato a lavorare presso la nel febbraio 2017, Parte_2 pertanto, confermo la circostanza n. 1 articolata nell'atto introduttivo, ma limitatamente al periodo in cui anch'io ho lavorato. Preciso che io, in qualità di ingegnere, ero responsabile dell'ufficio acquisti e supervisionavo la sicurezza dei dipendenti. Mi occupavo della documentazione, dei costi e dei corsi di formazione. Il mio rapporto con il era quotidiano perché organizzavamo le date Pt_1 di consegna dei materiali di consumo del cantiere e quindi ci interfacciavamo spesso per questioni di tempistica e logistica, soprattutto sul cantiere di Taranto. Preciso che sono stato solo una CP_4 volta sul cantiere di Taranto, sul quale ho trovato il nella sua qualità di geometra del CP_4 Pt_1 cantiere, in quell'occasione ho consegnato il faldone delle certificazioni statuite dalle lavorazioni.
Confermo, pertanto il cap.
2. Non sono mai stato sul cantiere di Gallico.”. CP_4
All'udienza del 23.01.2024 il teste di parte ricorrente, , ha dichiarato: “[…] Ho un Testimone_3 analogo contenzioso promosso contro l' a seguito di disconoscimento del rapporto di lavoro CP_1 alle dipendenze della Ho iniziato a lavorare per la società sopraindicata Parte_2 alla fine del 2015 ed ho prestato la mia attività fino all'anno 2017; non riesco ad essere più preciso sulla data di cessazione del rapporto di lavoro. Ero assunto con la qualifica di imbianchino ma svolgevo le mansioni che mi venivano indicate giornalmente. Ho conosciuto il ricorrente in cantiere.
Anche il ricorrente lavorava per la Quando ho iniziato a lavorare, il Parte_2 Pt_1 era già presente. Quando mi sono dimesso, il ha continuato a lavorare per poco tempo. Il Pt_1
era il geometra di cantiere ed era sempre presente sui cantieri per coordinare i lavori. Il Pt_1 ricorrente lavorava anche in ufficio. Nel periodo in cui ho lavorato per la Parte_2
l'amministratore unico era;
in realtà le direttive di lavoro ci venivano impartite da CO
, che per me era l'effettivo titolare dell'azienda. Per quel che mi consta, faceva Persona_2 Per_2 parte della società. Il era cognato di , fratello di . Quando CP_3 Persona_3 Persona_2 lavorava in ufficio, il ricorrente organizzava il lavoro per i lavori futuri, cioè, predisponeva i preventivi per la partecipazione alle gare di appalto. Preciso che anche il AR riceveva direttive di lavoro da perché era quest'ultimo il principale. Ho conosciuto il sul Persona_2 Pt_1 cantiere di anche se il non era il geometra di cantiere. Abbiamo lavorato CP_5 Pt_1 CP_ insieme sul cantiere del DL di Catanzaro Lido, nonché sui cantieri di Lucca e di Gallico.
Quando lavoravamo a Lucca, ho subito un infortunio sul lavoro ed il mi ha accompagnato Pt_1 al Pronto Soccorso. Presso i cantieri citati, il ricorrente svolgeva le mansioni di geometra di cantiere, ovvero dirigeva i lavori e ci indicava le mansioni da svolgere. Il riceveva direttive Pt_1 da Sui cantieri citati abbiamo svolto lavori di ristrutturazione del supermercato o, Persona_2 in altri casi, lavori di realizzazione della struttura del supermercato e dei parcheggi. Si lavorava anche di notte. A era in corso di realizzazione una filiale dell' ma ribadisco CP_5 CP_6 che il non era il geometra di cantiere. So che il ricorrente ha lavorato anche sul cantiere di Pt_1
Taranto ma io non ci sono andato perché nel frattempo mi ero dimesso. Anche sul cantiere di Taranto CP_ i lavori riguardavano una filiale di e lavoravano sui CO Controparte_7 cantieri come operai. Per quel che mi risulta era in società con un tale ingegnere Persona_2
. Sono in possesso della documentazione relativa all'infortunio subito in Lucca. Mi sono Per_4 dimesso perché ho avuto un diverbio con un geometra originario di Cetraro;
inoltre non avevo più voglia di rimanere tanto tempo fuori casa.”.
, escusso all'udienza del 23.01.2024, ha dichiarato: “Ho conosciuto il ricorrente in Testimone_4 quanto il medesimo era dipendente della alla quale la Edilcantieri s.r.l., di Parte_2 cui ero e sono amministratore, affidava i lavori in subappalto. I cantieri affidati in subappalto erano CP_ CP_ CP_ quelli della di Catanzaro Lido e di Lucca, il cantiere di Reggio Calabria, il di Taranto.
Su tutti questi cantieri il ricorrente svolgeva le mansioni di tecnico di cantiere, dava direttive agli operai e si interfacciava con la committenza. All'epoca dei fatti l'amministratore della società era
; successivamente l'amministratore è stato Mi interfacciavo con il CO Persona_2
per verificare l'andamento dei lavori. Si effettuavano delle riunioni periodiche con la Pt_1 committenza ed io partecipavo a tali riunioni per prendere contezza dell'andamento dei lavori. Il committente era la DL Italia. Le riunioni di cantiere si effettuavano sui cantieri;
spesso le riunioni venivano svolte presso l'ufficio della in Via Marconi di Lamezia Terme. Presso Parte_2 la sede della Building la Edilcantieri aveva un proprio ufficio utilizzato quale base sul territorio. I rapporti di subappalto erano formalizzati con contratto di subappalto o, in assenza di contratto, i dipendenti della venivano distaccati sui cantieri della Edilcantieri. Nel periodo in cui sono Pt_2 stati effettuati i lavori presso i cantieri commissionati da DL Italia, era un Persona_2 dipendente della Edilcantieri s.r.l. con la qualifica di geometra. si recava ogni tanto Persona_2 CP_ sui cantieri Non era molto presente ma aveva contezza della situazione dei cantieri e si coordinava con il geometra . Il ricorrente ha lavorato senza soluzione di continuità, nel senso Pt_1 che quando non lavorava sui cantieri, lo stesso lavorava in ufficio e si occupava della chiusura della contabilità o della predisposizione di preventivi per gare di appalto.”.
Il teste di parte ricorrente escusso all'udienza dell'8.07.2024, ha dichiarato quanto Testimone_5 testualmente si riporta: “[…] Ho un contenzioso pendente nei confronti dell' avente ad oggetto CP_1 la restituzione dell'indennità di disoccupazione, scaturito dal disconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze della Ho conosciuto il ricorrente sui cantieri nel periodo Pt_2 Parte_2 in cui ho lavorato alle dipendenze della Ho lavorato per la società Parte_2 sopraindicata dal 10.09.2015 fino al mese di febbraio 2018. Svolgevo mansioni di autista ed escavatorista;
all'occorrenza, aiutavo i miei colleghi. Anche il ricorrente ha lavorato per la nello stesso periodo e svolgeva le mansioni di geometra di cantiere. Il Parte_2
gestiva il cantiere, era presente sul cantiere e dirigeva il lavoro degli operai. So che il Pt_1 Pt_1 lavorava anche in ufficio ma non sono in grado di confermare se si occupasse della redazione dei preventivi per la partecipazione a gare di appalto o della contabilizzazione dei lavori. Nel periodo indicato ho lavorato con il sui cantieri di Catanzaro Lido, Gallico e Taranto. Sul cantiere Pt_3 CP_ di Catanzaro Lido abbiamo effettuato l'ampliamento dei locali del supermercato mentre sui cantieri di Gallico e Taranto abbiamo demolito la struttura esistente e abbiamo ricostruito il CP_ supermercato Non ho mai lavorato sul cantiere di Lucca. Nel periodo di assunzione ho lavorato senza soluzione di continuità; lavoravo tutti i giorni da lunedì a venerdì e, in caso di urgenza, anche di sabato. Il mio orario era dalle ore 7.00 alle ore 16.00 con un'ora di pausa pranzo. Se si presentava qualche imprevisto, mi capitava di lavorare anche oltre le ore 16.00. Quando abbiamo lavorato insieme, anche il ricorrente era sempre presente sul cantiere ed osservava il mio stesso orario. Non so dire se, dopo essere rientrato dal cantiere, il passasse dall'ufficio. Preciso che, Pt_1 quando abbiamo lavorato sui cantieri di Catanzaro Lido e Gallico, rientravamo a casa ogni giorno;
quando abbiamo lavorato a Taranto, si rientrava a Lamezia Terme ogni due settimane o anche ogni mese, in base alle esigenze lavorative. Preciso meglio che nell'ultimo mese/mese e mezzo in cui abbiamo lavorato sul cantiere di Gallico, dovendo completare i lavori, siamo rimasti sul posto senza rientrare a casa ogni giorno;
si rientrava per il fine settimana. Alle ore 7.00 eravamo già sul cantiere ed alle ore 16.00, salvo imprevisti, andavamo via dal cantiere. Per raggiungere i cantieri si utilizzava il mezzo aziendale. Anche viaggiava insieme a me, salvo i casi in cui io ero alla Pt_1 guida del camion.”.
Ed infine, , ulteriore teste citato da parte ricorrente, ha reso le seguenti Testimone_6 dichiarazioni: “Ho conosciuto il ricorrente nel periodo in cui lavoravo alle dipendenze della
Edilcantieri s.r.l. Il lavorava alle dipendenze della la quale eseguiva Pt_1 Pt_2 Parte_2 lavori affidati in subappalto dalla Edilcantieri s.r.l. Ho lavorato per la Edilcantieri s.r.l. da settembre/ottobre 2013 fino ad aprile/maggio 2018. Ho lavorato insieme al ricorrente sui cantieri di Catanzaro, Gallico e Taranto. I lavori eseguiti su questi cantieri consistevano nella demolizione CP_ delle strutture preesistenti e nella ricostruzione dei locali per i supermercati Il svolgeva Pt_1 le mansioni di geometra di cantiere e dirigeva il lavoro degli operai della Parte_2
Ogni tanto dirigeva anche il lavoro degli operai della Edilcantieri. Non ricordo la durata dei lavori su ogni cantiere. I lavori potevano durare dai tre ai cinque mesi in base all'attività da svolgere;
potevano durare anche più di cinque mesi. Il era presente sui cantieri tutti i giorni. Si lavorava Pt_1 dalle ore 7.00 alle ore 18.00 o, al massimo, alle ore 19.00. Anche i dipendenti della
[...]
osservavano il medesimo orario. Ho visto lavorare il ricorrente anche in ufficio. La Parte_2
Edilcantieri e la avevano la medesima sede sita in Lamezia Terme alla Via Parte_2
Marconi. Non so riferire con precisione quali attività svolgesse il ricorrente in ufficio. Non ho mai lavorato sul cantiere di Lucca.”.
Invece, il teste citato dall'ente previdenziale, (ispettore ), si è limitato a confermare Tes_7 CP_1 il contenuto del verbale ispettivo redatto, e con riguardo alla posizione specifica del ricorrente, ha dichiarato che: “Abbiamo chiesto documentazione finalizzata ad accertare i rapporti di lavoro residui, tra cui , ma non sono stati esibiti appalti né documenti che consentissero di Parte_1 costruire questa posizione. ha citato per tutto il periodo in cui lui era CP_3 Parte_1 rappresentante, ma in realtà aveva due periodi più brevi, dal 16.9.2015 al 31.11.2015 e dal 1.01.2016 al 30.4.2018”; tuttavia, il teste non ha fornito specifici elementi di valutazione in ordine all'asserita fittizietà del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
12. Va, inoltre, evidenziato che parte ricorrente ha allegato una pluralità di rapportini giornalieri, nei quali risultano indicati i cantieri sui quali il medesimo ha lavorato negli anni in contestazione, la tipologia dei lavori svolti quotidianamente ed il nominativo dei lavoratori impiegati sui singoli cantieri. 13. La domanda va, quindi, accolta, con conseguente annullamento dell'avviso bonario del
22.01.2019, notificato il 7.02.2019, scaturito dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
2018005533/DDL del 22.06.2018.
Deve, inoltre, essere dichiarata l'inefficacia di ogni provvedimento consequenziale derivato dal suddetto verbale, ivi compresa l'azione di recupero della somma pari ad € 566,91, percepita a titolo di indennità di disoccupazione NASPI n. 6041779900004 nel periodo compreso tra il 15.05.2018 al
31.05.2018.
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa, dell'attività istruttoria espletata e della non particolare complessità delle questioni esaminate, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la dal 16.09.2015 al 7.05.2018, con conseguente Controparte_8 annullamento dell'avviso bonario del 22.01.2019, notificato il 7.02.2019, scaturito dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018005533/DDL del 22.06.2018, nonché del provvedimento di revoca dell'indennità di disoccupazione NASPI n. 6041779900004;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 4.636,50 per compensi CP_1 professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 20.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino