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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3321/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati: dott. ssa Maria Casaregola Presidente dott. ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. dott. ssa Rosaria Morrone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3321/2021, promossa da
, c.f. , rappresentata e difesa da se stessa nonché Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Vincenzo Teresi, c.f. e dall'avv.to Massimo Teresi, c.f. C.F._2 [...]
, con studio in Napoli, alla via Foria n. 93, in virtù di procura allegata all'atto di appello C.F._3
APPELLANTE
contro p.iva rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_1
Napolitano, c.f. presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, al C.F._4 viale Augusto 162, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6152/2021, pubblicata il
30.06.2021.
Conclusioni per l'appellante: “1) accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare che l'Avv. ha diritto, nei confronti delle Parte_1
, al risarcimento del danno sofferto per la violazione da parte di quella degli Controparte_1
obblighi di cui al DPR 116/2007 connessi alla devoluzione al Fondo dei depositi dormienti dei premi di cui alla Polizza Vita n. CEF 700044714/8, tariffa 07 CEF stipulata addì 29.12.2003; 2)
Conseguentemente, in riforma della sentenza n. 6152 del 30.6.21, condannare le al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante dell'importo di € 7.500,00 trattenuto indebitamente dalle
e non versato al fondo dei Depositi Dormienti, o comunque di quello di € Controparte_1
5.250,00 - quale misura del rimborso parziale del 60 % del capitale a cui la appellante non ha potuto
1 accedere per colpa della appellata - , ovvero, infine, a quella diversa somma che la Corte di Appello adita riterrà equa, sempre oltre alla svalutazione monetaria e agli interessi moratori.”
Conclusioni per l'appellata: rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato dinanzi al Tribunale di Napoli il 15.01.2018, espose che il 29.12.2003 aveva stipulato con poi Parte_1 Controparte_2 [...]
la polizza assicurativa n. 700044714/18 che prevedeva il versamento annuale di euro CP_1
1.500,00 per cinque anni (dal 2003 al 2008), per un importo complessivo di euro 7.500,00, quale somma costituente il capitale minimo che le sarebbe stato liquidato alla scadenza dei cinque anni;
che, con lettera raccomandata dell'11.02.2013, aveva chiesto alla compagnia di assicurazione il riscatto della polizza, senza averne riscontro;
che aveva citato in giudizio per il Controparte_2 pagamento dell'importo di euro 7.500,00, e il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 10438/2017, aveva rigettato la domanda per intervenuta prescrizione del diritto al riscatto.
Tanto premesso la ricorrente lamentò che aveva violato gli obblighi informativi, Controparte_2 con particolare riferimento a quello di comunicarle l'approssimarsi del termine di scadenza della polizza (come da circolari Isvap nn. 403/D del 16.3.2000 e 551/D del 1.3.2005, e da regolamento n.
35 del 26.5.2010), nonché i doveri di buona fede e lealtà nell'esecuzione del contratto, evidenziando, Contr altresì, “la mancata comunicazione circa la presunta devoluzione al del deposito dormiente” - con la conseguente “perdita del diritto al rimborso parziale del risparmio devoluto al fondo ministeriale” – e invocando il disposto dell'art. 3 del DPR n. 116/2007, in forza del quale la compagnia di assicurazione avrebbe dovuto inviarle una lettera raccomandata, invitandola ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni, con l'avvertimento che, decorso il suddetto termine, il rapporto sarebbe stato estinto e le somme sarebbero state devolute al fondo ministeriale.
La ricorrente concluse, quindi, chiedendo la condanna di al risarcimento del Controparte_1
danno, quantificato nella somma di euro 7.500,00, oltre interessi e rivalutazione, previo accertamento della responsabilità della compagnia assicuratrice per violazione degli obblighi informativi
Contr contrattuali e di quelli connessi alla devoluzione delle somme al
Si costituì già e chiese il rigetto della domanda. Controparte_1 Controparte_2
Con provvedimento depositato il 19.07.2018 il giudice di primo grado dispose il mutamento del rito speciale in quello ordinario e fissò l'udienza di trattazione della causa ai sensi dell'art. 183 c.p.c., nella quale assegnò i termini di cui all'art. 183,6° comma, c.p.c..
All'udienza del 4 marzo 2021, il giudice di primo grado, riservata la causa in decisione, all'esito della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rigettò la domanda dell'attrice.
2 Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione le ragioni che di seguito si sintetizzano.
1) L'attrice ha dedotto di aver perso il diritto alla liquidazione per intervenuta prescrizione (come accertato con sentenza del Tribunale di Napoli n. 10438/2017) a causa della condotta omissiva e reticente della compagnia di assicurazione, la quale, nel corso del rapporto contrattuale, avrebbe violato gli obblighi di informazione su di essa gravanti. Secondo l'attrice l'assicuratore aveva l'obbligo di informare la controparte contrattuale delle conseguenze, per essa pregiudizievoli, che si sarebbero verificate se non avesse riscosso il capitale entro il biennio dalla scadenza, anche alla luce dei doveri di correttezza e buona fede. La tesi non coglie nel segno, atteso che, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, nessuna norma e nessun principio del nostro ordinamento impongono al debitore di avvisare il creditore che il suo credito sta per estinguersi per prescrizione,
e nemmeno la più lata interpretazione degli obblighi di correttezza (artt. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.) può condurre a ritenere che l'assicuratore sia venuto meno a tali obblighi.
Il rispetto della regola della correttezza, prescritto dall'art. 1175 c.c., “non comporta che il creditore debba agevolare l'esecuzione della prestazione del debitore o comunque renderla meno onerosa di quella pattuita, ma lo obbliga soltanto a non renderla più disagevole o gravosa di quanto secondo buona fede possa attendersi” (cfr. Cass. sentenza n. 2252 del 1°/03/2000). I doveri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. - essendo diretti a salvaguardare l'utilità della controparte nei limiti dell'interesse proprio, dell'accessorietà all'obbligazione pattuita e della necessità di non snaturare la causa contrattuale - non impongono al debitore di avvertire il creditore dell'imminente scadenza del termine di prescrizione del suo credito (cfr. Cass. ordinanza n. 23069 del
26/09/2018).
2) La creditrice, prima dell'11.2.2013, nulla ha richiesto a nonostante la polizza Controparte_1 prevedesse una “opzione a scadenza” con possibilità di chiedere un prolungamento dell'assicurazione, senza pagamento di ulteriori premi, opzione non esercitata dall'assicurata prima della naturale scadenza. E' pertanto evidente che l'attrice, oltre ad aver dato atto della conoscenza delle condizioni generali di polizza e della nota informativa, ne ha confermato la previa consegna con la sottoscrizione in calce alle stesse;
quindi si deve ritenere che l'attrice ben conoscesse o dovesse conoscere, in base al principio dell'autoresponsabilità, le condizioni che disciplinavano i servizi prestati dall'assicurazione. Non è prevista alcuna disposizione, desumibile dalla legislazione speciale ovvero dalle norme del codice civile, che imponga all'impresa di assicurazione l'obbligo di avvisare i propri clienti, alla scadenza del contratto, che il mancato tempestivo esercizio dei diritti ne determina l'estinzione per prescrizione, una volta che, come nel caso di specie, sia stata data comunicazione delle condizioni del contratto e della nota informativa - contenenti, fra l'altro, l'indicazione della
3 disciplina in tema di riscatto e di maturazione della prescrizione ex art. 2952 c.c. - e ne sia stata consegnata copia prima della conclusione del contratto (circostanza incontestata).
3) “Le superiori osservazioni consentono di rigettare anche la domanda inerente la mancata Cont comunicazione della devoluzione al elle somme, non risultando applicabile la disposizione di cui all'art. 3 del DPR 116/2007 in tema di depositi dormienti: per l'ipotesi di prescrizione non sussiste alcun obbligo informativo analogo a quello previsto dalla disciplina sui conti dormienti”. Inoltre, nel caso di specie, non vi è prova che l'attrice abbia richiesto l'attivazione del Fondo e che tale richiesta sia stata rigettata. Dalla documentazione in atti emerge un comportamento inerte dell'attrice.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui ha resistito, Parte_1
costituendosi, Controparte_1
Le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.06.2024, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1. Con un unico motivo di gravame l'appellante lamenta la “violazione dell'art. 1 e ss. del DPR
116 del 22.6.2007: mancata applicazione della normativa sui fondi dormienti”.
L'appellante censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui afferma - con riguardo alla domanda risarcitoria relativa alla violazione degli obblighi in materia di devoluzione delle somme al Contr Fondo dei depositi dormienti istituito presso il - che “le superiori osservazioni” (vale a dire quelle relative al rigetto della domanda di risarcimento del danno per la violazione degli obblighi informativi nell'imminenza della scadenza del termine di prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza), comportano il rigetto anche della domanda inerente la mancata comunicazione della Contr devoluzione al delle somme, “non risultando applicabile la disposizione di cui all'art. 3 del
Dpr 116/2007 in tema di depositi dormienti: per l'ipotesi di prescrizione non sussiste alcun obbligo informativo analogo a quello previsto dalla disciplina sui conti dormienti”.
L'appellante deduce che il primo giudice ha erroneamente ritenuto che non poteva trovare applicazione la normativa sui fondi dormienti, sul presupposto che il diritto al riscatto della polizza era prescritto. Argomenta che l'istituto della prescrizione deve essere tenuto distinto da quello della
“dormienza”, di cui al DPR n. 116/2007, applicabile alla fattispecie in esame, in quanto entrato in vigore quando la polizza vita era ancora in essere, che sarebbe scaduta il 29.12.2008; che
[...] ha omesso di attivare la procedura relativa ai c.d. “rapporti dormienti”, atteso che l'art. CP_1
3 del DPR n. 116/2007 testualmente dispone, al comma 1, che “al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, lettera b) (c.d. dormienza) l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzato all'ultimo indirizzo comunicato o
4 comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della recezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo le modalità indicate nell'art. 4”; che il citato art. 3 introduce una previsione normativa ad hoc, distinta da quella della prescrizione del diritto al riscatto della polizza, e, precisamente una ultrattività del rapporto contrattuale - oltre il termine di prescrizione della polizza - finalizzata a consentire al titolare
Contr del rapporto di recuperare dal almeno una parte dei premi versati. Secondo l'appellante, nella fattispecie in esame, avrebbe dovuto inviare all'appellante l'invito di cui Controparte_1 all'art. 3 del DPR 116/2007 suddetto, attendere l'eventuale inutile decorso dei 180 giorni colà previsti e, soltanto nel caso che fosse mancata la risposta in detto lasso di tempo dell'assicurato, ovvero fossero decorsi i dieci anni della “dormienza” successivi alla scadenza della polizza, avrebbe Contr dovuto procedere alla devoluzione al delle somme di cui l'assicurato non aveva disposto, dandone comunicazione mediante l'attestazione di devoluzione.”.
La difesa dell'appellante sostiene, quindi, che non è condivisibile l'affermazione del giudice di primo grado secondo il quale non è stata raggiunta la “prova che la attrice abbia richiesto l'attivazione del
Fondo e che sia stata rigettata la richiesta ”; che dalla lettera del 24.4.2013, priva dell'avviso di ricevimento - che ha prodotto nel giudizio di primo grado e che Controparte_1 [...]
non ha mai ricevuto - emerge che la compagnia assicuratrice appellata, a fronte della Parte_1 richiesta di riscatto della polizza avanzata dall'appellante con lettera racc.ta a/r dell'11.2.2013, si è limitata a rifiutare la prestazione assicurativa, senza fornire nessun altra informazione in relazione alla devoluzione al fondo ministeriale. La difesa della sottolinea che la domanda di rimborso Pt_1
può essere inoltrata al MEF dal titolare del rapporto, soltanto se corredata della documentazione prescritta, e, in particolare, dell'attestazione con cui l'intermediario dichiara di aver estinto il rapporto
– previo accertamento della sussistenza dei requisiti di dormienza – e di aver conseguentemente trasferito le relative somme al Fondo, indicando il numero identificativo del rapporto riportato nella comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e gli estremi del trasferimento al Fondo
(data del versamento, importo e CRO), nonché corredata della dichiarazione di non aver provveduto al rimborso all'assicurato delle somme richieste. La difesa della argomenta, quindi, che Pt_1
Contr quest'ultima non poteva inoltrare al alcuna richiesta “sia perchè priva della documentazione anzidetta sia perché il comportamento sibillino delle lasciava intendere che esse Controparte_1
avevano chiuso la partita subito dopo la scadenza della polizza senza dar corso alla devoluzione al
Fondo anzidetto”.
L'appellata ha replicato, nella comparsa di costituzione, che la disciplina dei fondi dormienti di cui al DPR n. 116/2007, contenente le disposizioni attuative della legge n. 266/2005, non ha potuto
5 trovare concreta attuazione nel caso di specie, in quanto, alla data di entrata in vigore (28.10.2008), il diritto al rimborso della polizza non era prescritto.
§ 2.1. Il gravame è infondato.
Va premesso che l'appellante non censura la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che non sussisteva alcun obbligo a carico della compagnia di assicurazione di informare l'assicurato dell'imminenza della scadenza del termine di prescrizione del diritto al rimborso della polizza assicurativa.
Quanto alla violazione del DPR n. 116 del 2007 per la mancata comunicazione all'assicurata,
[...]
da parte della compagnia di assicurazione, dell'invito di cui all'art. 3 del citato DPR ad Parte_1
impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni - con l'avvertimento che, decorso tale termine, il
Contr rapporto sarebbe stato estinto e le somme sarebbero state devolute al fondo istituito presso il - va confermata la decisione del primo giudice di rigetto della domanda risarcitoria, integrandone la motivazione come di seguito si espone.
Il primo comma dell'art. 3 del DPR n. 116 del 2007, come già sopra riportato dalla difesa dell'appellante, dispone: “al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, lettera b) (c.d. dormienza), l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzato all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della recezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo le modalità indicate nell'art. 4.
Restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta”.
L'art. 1 lettera b) del suddetto DPR n. 116/2007 definisce quali siano i rapporti “dormienti” e, precisamente, i “rapporti contrattuali di cui all'art. 2 in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di dieci anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari di cui all'art. 2, comma 1”.
E' pacifico che la polizza vita dedotta in lite rientra tra i rapporti contrattuali di cui all'art. 2 del DPR
116/2007, che così recita: “Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento i seguenti rapporti contrattuali: a) deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso;
b) deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;
c) contratto di
6 assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in tutti
i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata.”.
Ne consegue che dalla scadenza della polizza in questione, e cioè dal 29.12.08, data in cui
[...]
aveva la possibilità di riscattare la polizza e di avere piena disponibilità delle somme Parte_1
investite, decorreva il termine decennale per la “movimentazione” di tali somme e che, soltanto decorso il suddetto termine decennale senza alcun atto dispositivo, il rapporto sarebbe stato qualificato come dormiente e sarebbe sorto l'obbligo della compagnia di assicurazione di procedere agli adempimenti di cui all'art. 3 del DPR n. 116/2007.
Tanto premesso è evidente che né alla data del 28.10.2008, in cui è entrato in vigore il DPR n. 166 del 2007, né alla data del 15.01.2018, in cui è stato depositato il ricorso ex art. 702bis c.p.c. introduttivo del presente giudizio, era decorso il termine di dieci anni dal momento della libera disponibilità delle somme (da individuare nel 29.12.2018) da parte della circostanza che Pt_1 avrebbe imposto alla di inoltrare l'invito di cui all'art. 3 del DPR n. 166/2007. Controparte_1
Pertanto, non ravvisandosi, alla data della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, alcuna condotta inadempiente da parte della odierna appellata, con riguardo alla Controparte_1
invocata violazione della normativa sui fondi dormienti, il gravame va rigettato.
§ 3. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante. Esse si liquidano in base al DM 147/2022, tenendo conto dello scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
La contenuta complessità e il limitato numero delle questioni esaminate, poste a fondamento della decisione, giustificano la liquidazione dei compensi nella misura intermedia tra i minimi e i medi di tariffa, con riguardo alla fase di studio, introduttiva e decisionale, e nella misura pari ai minimi di tariffa, con riguardo alla fase istruttoria/trattazione, atteso che, in sede di gravame, non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello, a norma del comma 1 bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
7 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite a favore dell'appellata, spese che si liquidano in euro 3.897,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali in misura del 15%, iva e cpa;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 31 gennaio 2025.
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il presidente dott.ssa Maria Casaregola
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