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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/05/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 261/2025 V.G. introdotta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Maria Pidatella ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Tito, alla
Via Vittorio Emanuele, nr. 179
e da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_2
Galgano e dall'avv. Stefania Pietrafesa ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, alla Via del Popolo n. 64
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso, e - premesso di aver contratto matrimonio Parte_2 Parte_1 in Ravenna il 26.04.2008 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 3 giugno 2008) e Per_1 [...]
(il 7 dicembre 2012) - hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis, unitamente Per_2 all'incompatibilità caratteriale che preclude la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. I figli e sono affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_2 con collocazione stabile abitativa con la madre in Potenza alla Via Tirreni n. 16, che costituirà
l'indirizzo di riferimento per il prelievo/ riconsegna dei minori all'altro genitore;
3. Nel merito si precisa, come da integrazione che si allega, che la sig.ra , previa Parte_1 volontà dei minori, è in procinto di trasferirsi dall'immobile locato sito in Potenza alla Via Tirreno
n. 16 nell'immobile sito in Potenza alla Via Matera n. 28, concesso contrattualmente in locazione dal sig. al riguardo, il sig. si impegna sia a versare "una tantum" Parte_3 Parte_2 la somma di € 900,00 a titolo di cauzione che, come da contratto, la sig.ra dovrà Parte_1 consegnare al locatore, sia a corrispondere il 50% delle spese necessarie al trasloco dalla vecchia alla nuova abitazione.
4. Ogni futuro trasferimento di residenza dei figli minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al
Giudice competente per accertare il prevalente interesse di e di a trasferirsi o Per_1 Persona_2 meno;
5. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute di entrambi i minori tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà e la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
6. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo di entrambi i figli con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
7. Quanto all'esercizio del diritto di visita/ frequentazione dei minori con il padre, questi potrà averli o tenerli con sè quando desidera, previo accordo con la madre ed in tendenziale pari misura a questa, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi di entrambi i figli. Il padre,
2 quando e saranno con lui nei giorni infrasettimanali e/o nel weekend, si Per_1 Persona_2 occuperà di far svolgere loro puntualmente i compiti, le relative attività sportive e di accompagnarli presso la madre all'orario stabilito;
8. In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà, quantomeno, alle condizioni minime meglio specificate di seguito, corrispondenti al relativo diritto/ dovere alla frequentazione da parte di ciascun genitore;
9. Weekend alternati: e Per_1 Persona_2 trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
staranno con il papà a settimane alterne dal venerdi dall'uscita della scuola fino alla domenica sera dopo cena, ovvero recandoli direttamente a scuola il lunedì mattina, qualora questo non crei disagio ai minori;
10. Frequentazione infrasettimanale: il padre avrà con sé i figli, orientativamente il martedi o il mercoledì (quando il fine settimana è di spettanza del padre), dall'uscita da scuola fino a dopo cena;
il lunedi e giovedì con pernotto (quando il fine settimana è di spettanza della madre), dall'orario di uscita da scuola, recandoli direttamente presso l'Istituto scolastico il giorno successivo;
11. Durante le vacanze natalizie disporre che ad anni alterni i figli trascorrano la Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro; per le restanti festività il padre avrà con sé e Per_1 Persona_2 per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, fino al l gennaio nell'anno in cui trascorrerà con lui il giorno di Natale (dal 25 dicembre al 1 gennaio) e dal 1 Gennaio fino al giorno 7 gennaio- accompagnandoli alla scuola di appartenenza se il giorno non cade nel weekend- nell'anno che trascorrerà con i minori la Vigilia di Natale. In tale maniera verranno alternati tra i genitori sia il
24/ 25 dicembre sia il 31 dicembre/ 1 gennaio;
durante le vacanze pasquali per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua con il Lunedi dell'Angelo; le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei piccoli presso l'uno e l'altro dei genitori;
12. e Per_1 Persona_2 trascorreranno inoltre la festa della mamma e del papa con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori;
quanto al giorno del loro compleanno verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza del minore con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/ pernotto. 13. Durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé i figli per quattro settimane, non consecutive fino ad una maggiore autonomia dei minori, i cui periodi andranno preventivamente comunicati alla madre;
anche la mamma avrà con sé e in modo esclusivo per quattro settimane Per_1 Persona_2 non consecutive, preventivamente informando il padre del periodo;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, .Si manterrà un'alternanza di presenza dei minori presso l'uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo miglior accordo tra i genitori;
14. Facoltativamente per una settimana consecutiva durante l'anno scolastico con il padre, e per una
3 settimana consecutiva con la madre, i quali comunicheranno il relativo periodo all'altro genitore con almeno un mese di preavviso (settimana bianca, vacanza ecc.); 15. Entrambi i genitori concordano sull'onere reciproco della circostanziata informazione e comunicazione in ordine a luogo in cui i figli vengono condotti durante le vacanze;
16. Per il mantenimento ordinario di e di Per_1 [...]
, il signor corrisponderà alla signora l'importo mensile complessivo di Per_2 Pt_2 Parte_1
Euro 400,00 (ovvero € 200,00 per ogni figlio) / entro il giorno 5 di ogni mese, oltre l'intero importo dell'assegno unico previsto per ogni figlio;
l'importo per il mantenimento ordinario sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat;
entrambi i genitori parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate ( mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative); 17. Per accordo congiunto, l'abitazione coniugale/familiare sita in Potenza alla via
Tirreno n. 16 èassegnata esclusivamente in favore della sig.ra , con quanto Parte_1 in esso contenuto ed a corredo, al fine di garantire ai figli la conservazione dello stesso ambiente domestico necessario a garantire nella quotidianità quei riferimenti affettivi utili e di sostegno ad una crescita serena;
18. Il sig. si è già allontanato dall'abitazione coniugale da Parte_2 circa un mese, asportando solo in parte i propri beni, ma disponendo di provvedere in tempi brevi di recare con sé tutti i restanti effetti personali;
19. Il sig. corresponderà alla sig,ra Parte_2
a titolo di assegno di mantenimento in favore del coniuge, la somma di € 200,00 mensili Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese.Gli ulteriori rapporti economici tra le parti sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione. Per tale ragione i sig.ri e Parte_2
dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro; 20. I coniugi Parte_1 prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/ o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per i minori, e sulla possibilità di ciascuno di essi di portare i figli e all'estero Per_1 Persona_2 nei periodi di vacanza”.
All'udienza del 08.05.2025, esperito il tentativo di conciliazione fra i coniugi, le parti hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come precisate in udienza.
Il Tribunale ha riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno predisposto il piano genitoriale (incluso nel ricorso).
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse dei figli minori, a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la loro vita, la loro salute e la loro formazione, nonché al loro interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
4 Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale
(incluso nel ricorso), soddisfa l'interesse dei minori a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Ravenna per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e Parte_2
, così provvede: Parte_1
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali Parte_2 Parte_1
hanno contratto matrimonio in Ravenna, il 26.04.2008, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna dell'anno 2008, Atto nr. 67, Parte I.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) Dispone l'affidamento congiunto dei figli minori, e ad entrambi i Per_1 Persona_2
genitori, con collocamento presso la madre.
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ravenna per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza in data 08.05.2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni
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