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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I BENEVENTO II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 734 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 27.6.2024 e vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. PASCOLO LUCIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato in calce all'atto di opposizione;
opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. CP_1
ti FACCHINI ANTONIO e D'AVINO ANTONIO, che la rappresentano e difendono, in virtù di mandati in atti;
opposti
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il Parte_1
si opponeva al decreto ingiuntivo n. 2/2021 (con il quale gli era stato
[...] ingiunto il pagamento di € 56.982,05) eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo dichiarato il dissesto in data 4.2.2019, nonché contestando l'esigibilità dell'avversa pretesa giacchè – in occasione dell'affidamento alla controparte della realizzazione del Progetto Preliminare di “Recupero Centro Storico ed eliminazione pericoli incombenti per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto e dissesti idrogeologici- risanamento delle cavità per la rifunzionalizzazione e rivitalizzazione della città sotterranea” era stato ben chiarito che il pagamento
1 dell'incarico affidato sarebbe avvenuto solo a seguito del trasferimento delle somme da parte della presso la Tesoreria del Controparte_2 Parte_1
che non erano state ancora trasferite, di talchè aveva anche dato incarico ad un
Avvocato per intraprendere un'azione nei confronti della Controparte_2
Costituitasi in giudizio, contestava le avverse eccezioni evidenziando – in CP_1
particolare – l'irrilevanza nei suoi confronti di eventuali (e non provati) giudizi intercorsi tra il e la nonché l'omessa contestazione dell'effettiva Pt_1 CP_2
realizzazione della progettazione preliminare affidatagli, posta anche a base di gara della relativa successiva progettazione.
Con ordinanza del 30.3.2022 il precedente G.I. accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c.
e rinviava la causa direttamente per la precisazione delle conclusioni, non essendo stati richiesti i termini istruttori.
All'udienza del 27.6.2024, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione dalla sottoscritta (nelle more subentrata nel ruolo), previa precisazione delle conclusioni della sola parte opposta e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Nell'unica comparsa conclusionale depositata, l'opponente si limitava a ribadire le eccezioni già rigettate dal precedente G.I. in sede di accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c., senza neanche contestare le argomentazioni contenute nella citata ordinanza del 30.3.2022.
In quella sede, in particolare, il precedente G.I. aveva già chiarito:
1. L'art. 248 TUEL non preclude, in ipotesi di dissesto, l'esperimento delle azioni di cognizione, quale la presente, anche al fine della formazione del titolo esecutivo.
2. L'art. 92, d. lgs. 163/2006, ratione temporis applicabile, vietava alle
«amministrazioni aggiudicatrici» di «subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata»: sicché la difforme previsione, invocata dall'opponente, è nulla.
3. Il in ogni caso, ove mai ciò rilevi, non ha Parte_1
documentato di essersi adoperato con la necessaria diligenza, al fine di ottenere la corresponsione dell'importo dovuto dalla l'ultima iniziativa adottata risale CP_2 al 2015, e consiste (o consisterebbe: l'atto, pur qualificato come allegato, non è stato,
2 in realtà, prodotto) nella mera decisione di incaricare un avvocato di agire contro la medesima ma nulla viene dedotto se effettivamente un'iniziativa giudiziaria CP_2
sia poi stata intrapresa.
4. La liquidità e l'esigibilità del credito sono contestate solo come conseguenza del mancato ottenimento del finanziamento regionale.
Trattasi di argomentazioni chiare ed integralmente condivise dalla sottoscritta, alle quali occorre solo aggiungere che – anche successivamente alla citata ordinanza – parte opponente non forniva alcun elemento a sostegno delle proprie eccezioni, mentre il diritto vantato da parte opposta non solo era stato già compiutamente provato, ma non veniva neanche contestato dall'opponente, che – come giustamente evidenziato dall'opposta – non negava l'effettivo e compiuto espletamento dell'incarico affidato.
L'opposizione, quindi, va rigettata, con condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite, come liquidate in dispositivo alla luce del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, ogni altra eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 2/2021, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
2) Condanna il in persona del Sindaco p.t., Parte_1
al rimborso direttamente in favore degli Avv. ti Antonio D'Avino e Antonio Facchini
(dichiaratisi antistatari) delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €
5.810,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva ed €
2.905,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 14/02/2025
Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
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