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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 5366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5366 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'udienza del 2.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10518/2024 R.G. promossa da rappresentata e difesa dagli avv. ti Luigi Bottigliero e Parte_1
CONTRO Controparte_1 Controparte_2
[...] P.IVA_1
FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso, depositato il 3.5.2024, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver svolto attività di docente con contratti di lavoro a tempo determinato per i periodi e presso gli Istituti come elencati in ricorso esponeva: che, in quanto insegnante precario, non aveva mai ricevuto la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo nelle istituzioni scolastiche, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, introdotta dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (Buona Scuola); che la carta docente, sin dalla sua istituzione, in applicazione del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 sostituito dal D.P.C.M. del 28.11.2016, era stata assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, e quelli dichiarati inidonei per motivi di salute, nonché quelli posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari con la sola esclusione dei docenti a tempo determinato, che i contratti stipulati non erano dettati da esigenze lavorative eccezionali e temporanee, bensì da esigenze istituzionali ordinarie, immutate e costanti nel tempo, con incarichi annuali, ovvero fino al termine delle attività didattiche, su posti vacanti, prestati con continuità e funzioni analoghe, se non identiche, a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato;
che il mancato riconoscimento del beneficio costituiva una violazione o la falsa applicazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost nonché dell'art. 4 della direttiva 1999/70 e del relativo Accordo Quadro Europeo. Ciò premesso concludeva, per l'accertamento del diritto alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per i seguenti anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: con la condanna del convenuto all'attribuzione della Carta CP_1 elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ciascun anno scolastico oltre al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione. Il convenuto non si costituiva nonostante la regolarità della notifica. CP_1
La domanda è fondata per quanto di ragione. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ragione del criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multibus Cass. civ. sez. un., 12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un.civ. n. 25840/2016). Infatti, oggetto del giudizio è l'attribuzione del beneficio economico definito come “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, previa disapplicazione del D.P.C.M. che ne regolamenta criteri e modalità di erogazione, fattispecie rientrante pienamente nei poteri del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro essendo, tale beneficio, strettamente legato alle condizioni di impiego e direttamente derivante, come si dirà nel prosieguo, da disposizioni normative di livello superiore. Sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 ha annullato con effetto erga omnes il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, quindi non c'è alcuna necessità della disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto. In ordine alla legittimazione passiva dell' Controparte_3 deve ritenersi, in conformità alla
[...]
n. 32938 del 9.11.2021), che “l' o il dirigente Controparte_2 generale ad esso preposto, quale ppartenente al
, può essere evocato in Controparte_4 scuola pubblica non in proprio ma in rappresentanza processuale, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., del predetto e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, CP_1 nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva”. Ne consegue che, nel caso de quo, può affermarsi sussistente la legittimazione passiva del . CP_1
Nel merito il ricorso merita accoglimento sulla base delle analoghe argomentazioni espresse nella sentenza n. 2609/2023 e nella sentenza 4445/2023 del Tribunale di Napoli (giudici dott Scognamiglio e dott Cardellicchio ) , alle quali ci si riporta ex art 118 disp att cpc Risulta documentato lo svolgimento di attività di docenza per l'a.s.2021/2022, per l' a.s. 2022/2023 e per l'a.s. 2023/2024. L'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. Tali profili denotano l'illegittimità degli atti di cui si chiede la disapplicazione, in primo luogo, rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost. Sul punto è agevole osservare che la posizione del personale a tempo indeterminato;
dunque, che stabilmente presta la propria opera per lungo tempo, è ben diversa da quella del personale che occasionalmente o in maniera non stabile presta la sua opera con la conseguenza che le due posizioni sono differenti dal punto di vista del diritto interno. Inoltre la disposizione normativa interna è chiara nell'estendere il beneficio al solo personale a tempo indeterminato, esprimendosi in termini di personale “di ruolo” (cfr art. 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado…”). Appare altresì chiaro che la disposizione contrattuale antecedente (CCNL del 2007) non può estendere un beneficio all'epoca della sua stipula non previsto. Ancora la c.d. Carta Docenti non prevede un obbligo di formazione (infatti il docente a tempo indeterminato può scegliere di non utilizzarla) bensì una mera possibilità che dunque non consente di ritenere esistente un obbligo formativo in relazione ad essa, quanto piuttosto una mera possibilità (diritto potestativo). Diverso è il discorso ove si faccia riferimento alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE. L'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...]
i al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 dell'art. 1 citato demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'Econ Controparte_5 definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione. Successivamente, il comma 124, al primo periodo, stabilisce che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 23 settembre 2015, rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. L'art. 2 del citato D.P.C.M. individua i destinatari della suddetta Carta elettronica, indicandoli, al comma 1, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. L'art. 4 del medesimo D.P.C.M., inoltre, elenca le modalità di utilizzo della Carta, riproducendo in sostanza le previsioni dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3). Appare chiaro che la previsione dei D.P.C.M. è ultronea rispetto al dettato normativo primario posto che i dipendenti di ruolo sono solo a tempo indeterminato. Ne deriva che, sulla scorta della predetta disciplina normativa, i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato, come parte attrice, non possa fruire della Carta in questione. Della Carta docenti si è occupata la C.g.u.e. con l'Ordinanza del 18.5.2022, resa nella causa C- 450/2021, UC contro . Si tratta di Controparte_1
Ordinanza resa in un procedimento in cui l'istante aveva richiesto accertarsi il suo diritto di beneficiare dell'indennità istituita all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, sostenendo, in particolare, che la normativa italiana, che riserva la concessione di tale indennità al solo personale docente assunto a tempo indeterminato, costituisce una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro, letta alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ed è contraria alla clausola 6, punto 2, di tale accordo, letta alla luce dell'articolo 14 della Carta. La Corte di giustizia ha rilevato che l'indennità in esame deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro perché versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1 valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto- legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il CP_1 giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. A tal punto bisogna valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018,
, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi Controparte_6 one che spetta al giudice interno. È infatti possibile avere una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Ciò posto, deve rilevarsi come la mera natura temporanea della prestazione non può mai costituire ragione oggettiva ai sensi della Clausola 4 che consenta un diverso trattamento. Non costituisce valida ragione di differenziazione la dedotta (dai convenuti) bipartizione delle mansioni dei docenti in attività di insegnamento ed attività funzionali all'insegnamento e che solo i docenti a tempo indeterminato, al termine delle lezioni, si occupino di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi. Infatti, perché sia giustificata la disparità di trattamento è necessaria non già una qualsivoglia differenza, ma una differenza che dimostri la ben più alta pregnanza, il ben più alto impegno, di una attività rispetto ad un'altra: insomma deve essere dedotto e dimostrato che il contenuto della attività funzionali all'insegnamento e di intervento didattico di recupero sia talmente superiore alla ordinaria attività di insegnamento, da giustificare la specifica discriminazione. Di contro appare esattamente l'inverso: l'attività di insegnamento appare il nucleo essenziale della attività di docente;
l'insegnamento ordinario appare essere quantomeno identico, se non più impegnativo, di quello nei corsi di recupero dei debiti formativi. Ne consegue, quindi, che la Carta docenti, tenuto conto che la stessa è riconosciuta in modo non frazionato per ciascun anno scolastico debba essere attribuita al personale supplente che abbia svolto la propria attività di docenza per l'intero anno scolastico. A tal fine, ai sensi del comma 1 dell'art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto una durata di almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico oppure sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Nella fattispecie in esame ricorrono tali condizioni per l'a.s. 2021/2022, 2022/2023 e per l' a.s. 2023/2024, oggetto di rivendicazione per cui il
[...]
deve essere condannato ad erogare la Carta Controparte_1 to e la formazione del docente. Tuttavia, non può trovare accoglimento la domanda introdotta successivamente alla proposizione del ricorso, ad oggetto la richiesta del beneficio della carta docente per l'a.s. 2024/2025, poiché non è possibile modificare la domanda originaria introdotta con la proposizione del ricorso, non potendo l'istante richiedere tale prestazione per l'avvenire ma esclusivamente per il presente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- Condanna il ad erogare in favore di parte Controparte_1 ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'a.s. 2021/2022, 2022/2023 e per l' a.s. 2023/2024;
- Condanna il al pagamento della Controparte_1 somma di €.1 ad €.135,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di € 1540,00 , oltre IVA e CPA, con attribuzione.
Così deciso in data 2/7/2025.
il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'udienza del 2.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10518/2024 R.G. promossa da rappresentata e difesa dagli avv. ti Luigi Bottigliero e Parte_1
CONTRO Controparte_1 Controparte_2
[...] P.IVA_1
FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso, depositato il 3.5.2024, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver svolto attività di docente con contratti di lavoro a tempo determinato per i periodi e presso gli Istituti come elencati in ricorso esponeva: che, in quanto insegnante precario, non aveva mai ricevuto la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo nelle istituzioni scolastiche, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, introdotta dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (Buona Scuola); che la carta docente, sin dalla sua istituzione, in applicazione del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 sostituito dal D.P.C.M. del 28.11.2016, era stata assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, e quelli dichiarati inidonei per motivi di salute, nonché quelli posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari con la sola esclusione dei docenti a tempo determinato, che i contratti stipulati non erano dettati da esigenze lavorative eccezionali e temporanee, bensì da esigenze istituzionali ordinarie, immutate e costanti nel tempo, con incarichi annuali, ovvero fino al termine delle attività didattiche, su posti vacanti, prestati con continuità e funzioni analoghe, se non identiche, a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato;
che il mancato riconoscimento del beneficio costituiva una violazione o la falsa applicazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost nonché dell'art. 4 della direttiva 1999/70 e del relativo Accordo Quadro Europeo. Ciò premesso concludeva, per l'accertamento del diritto alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per i seguenti anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: con la condanna del convenuto all'attribuzione della Carta CP_1 elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ciascun anno scolastico oltre al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione. Il convenuto non si costituiva nonostante la regolarità della notifica. CP_1
La domanda è fondata per quanto di ragione. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ragione del criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multibus Cass. civ. sez. un., 12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un.civ. n. 25840/2016). Infatti, oggetto del giudizio è l'attribuzione del beneficio economico definito come “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, previa disapplicazione del D.P.C.M. che ne regolamenta criteri e modalità di erogazione, fattispecie rientrante pienamente nei poteri del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro essendo, tale beneficio, strettamente legato alle condizioni di impiego e direttamente derivante, come si dirà nel prosieguo, da disposizioni normative di livello superiore. Sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 ha annullato con effetto erga omnes il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, quindi non c'è alcuna necessità della disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto. In ordine alla legittimazione passiva dell' Controparte_3 deve ritenersi, in conformità alla
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n. 32938 del 9.11.2021), che “l' o il dirigente Controparte_2 generale ad esso preposto, quale ppartenente al
, può essere evocato in Controparte_4 scuola pubblica non in proprio ma in rappresentanza processuale, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., del predetto e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, CP_1 nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva”. Ne consegue che, nel caso de quo, può affermarsi sussistente la legittimazione passiva del . CP_1
Nel merito il ricorso merita accoglimento sulla base delle analoghe argomentazioni espresse nella sentenza n. 2609/2023 e nella sentenza 4445/2023 del Tribunale di Napoli (giudici dott Scognamiglio e dott Cardellicchio ) , alle quali ci si riporta ex art 118 disp att cpc Risulta documentato lo svolgimento di attività di docenza per l'a.s.2021/2022, per l' a.s. 2022/2023 e per l'a.s. 2023/2024. L'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. Tali profili denotano l'illegittimità degli atti di cui si chiede la disapplicazione, in primo luogo, rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost. Sul punto è agevole osservare che la posizione del personale a tempo indeterminato;
dunque, che stabilmente presta la propria opera per lungo tempo, è ben diversa da quella del personale che occasionalmente o in maniera non stabile presta la sua opera con la conseguenza che le due posizioni sono differenti dal punto di vista del diritto interno. Inoltre la disposizione normativa interna è chiara nell'estendere il beneficio al solo personale a tempo indeterminato, esprimendosi in termini di personale “di ruolo” (cfr art. 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado…”). Appare altresì chiaro che la disposizione contrattuale antecedente (CCNL del 2007) non può estendere un beneficio all'epoca della sua stipula non previsto. Ancora la c.d. Carta Docenti non prevede un obbligo di formazione (infatti il docente a tempo indeterminato può scegliere di non utilizzarla) bensì una mera possibilità che dunque non consente di ritenere esistente un obbligo formativo in relazione ad essa, quanto piuttosto una mera possibilità (diritto potestativo). Diverso è il discorso ove si faccia riferimento alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE. L'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
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i al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 dell'art. 1 citato demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'Econ Controparte_5 definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione. Successivamente, il comma 124, al primo periodo, stabilisce che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 23 settembre 2015, rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. L'art. 2 del citato D.P.C.M. individua i destinatari della suddetta Carta elettronica, indicandoli, al comma 1, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. L'art. 4 del medesimo D.P.C.M., inoltre, elenca le modalità di utilizzo della Carta, riproducendo in sostanza le previsioni dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3). Appare chiaro che la previsione dei D.P.C.M. è ultronea rispetto al dettato normativo primario posto che i dipendenti di ruolo sono solo a tempo indeterminato. Ne deriva che, sulla scorta della predetta disciplina normativa, i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato, come parte attrice, non possa fruire della Carta in questione. Della Carta docenti si è occupata la C.g.u.e. con l'Ordinanza del 18.5.2022, resa nella causa C- 450/2021, UC contro . Si tratta di Controparte_1
Ordinanza resa in un procedimento in cui l'istante aveva richiesto accertarsi il suo diritto di beneficiare dell'indennità istituita all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, sostenendo, in particolare, che la normativa italiana, che riserva la concessione di tale indennità al solo personale docente assunto a tempo indeterminato, costituisce una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro, letta alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ed è contraria alla clausola 6, punto 2, di tale accordo, letta alla luce dell'articolo 14 della Carta. La Corte di giustizia ha rilevato che l'indennità in esame deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro perché versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1 valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto- legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il CP_1 giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. A tal punto bisogna valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018,
, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi Controparte_6 one che spetta al giudice interno. È infatti possibile avere una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Ciò posto, deve rilevarsi come la mera natura temporanea della prestazione non può mai costituire ragione oggettiva ai sensi della Clausola 4 che consenta un diverso trattamento. Non costituisce valida ragione di differenziazione la dedotta (dai convenuti) bipartizione delle mansioni dei docenti in attività di insegnamento ed attività funzionali all'insegnamento e che solo i docenti a tempo indeterminato, al termine delle lezioni, si occupino di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi. Infatti, perché sia giustificata la disparità di trattamento è necessaria non già una qualsivoglia differenza, ma una differenza che dimostri la ben più alta pregnanza, il ben più alto impegno, di una attività rispetto ad un'altra: insomma deve essere dedotto e dimostrato che il contenuto della attività funzionali all'insegnamento e di intervento didattico di recupero sia talmente superiore alla ordinaria attività di insegnamento, da giustificare la specifica discriminazione. Di contro appare esattamente l'inverso: l'attività di insegnamento appare il nucleo essenziale della attività di docente;
l'insegnamento ordinario appare essere quantomeno identico, se non più impegnativo, di quello nei corsi di recupero dei debiti formativi. Ne consegue, quindi, che la Carta docenti, tenuto conto che la stessa è riconosciuta in modo non frazionato per ciascun anno scolastico debba essere attribuita al personale supplente che abbia svolto la propria attività di docenza per l'intero anno scolastico. A tal fine, ai sensi del comma 1 dell'art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto una durata di almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico oppure sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Nella fattispecie in esame ricorrono tali condizioni per l'a.s. 2021/2022, 2022/2023 e per l' a.s. 2023/2024, oggetto di rivendicazione per cui il
[...]
deve essere condannato ad erogare la Carta Controparte_1 to e la formazione del docente. Tuttavia, non può trovare accoglimento la domanda introdotta successivamente alla proposizione del ricorso, ad oggetto la richiesta del beneficio della carta docente per l'a.s. 2024/2025, poiché non è possibile modificare la domanda originaria introdotta con la proposizione del ricorso, non potendo l'istante richiedere tale prestazione per l'avvenire ma esclusivamente per il presente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- Condanna il ad erogare in favore di parte Controparte_1 ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'a.s. 2021/2022, 2022/2023 e per l' a.s. 2023/2024;
- Condanna il al pagamento della Controparte_1 somma di €.1 ad €.135,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di € 1540,00 , oltre IVA e CPA, con attribuzione.
Così deciso in data 2/7/2025.
il Giudice
Dott. Maria Lucantonio