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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 621/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RD CLAUDIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4846/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035118987 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035118987 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035118987 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035118987 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 23.05.2026 all'Agente della Riscossione ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, depositato il 18.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento nr. 295 2024 00351189 87/000, notificata il 30.04.2025, emessa per l'importo complessivo di euro 958,00, a titolo di tassa rifiuti per gli anni 2009-2010-2011-2012, già richiesta con intimazione 278358 del 27.09.2019 notificata il 24.10.2019.
Motivi di ricorso:
1. Regolare assolvimento del tributo;
2. Prescrizione.
In data 22.12.2025 si è costituita ATO allegando la inammissibilità di censure da farsi valere mediante impugnazione di fatture ed intimazioni previamente notificate e l'infondatezza del ricorso nel suo complesso.
Sono state prodotte:
1. Fattura 2012066173 emessa per TIA 2010, senza prova di notifica;
2. Fattura 2012007551 emessa per TIA 2011, con la prova della notifica in data 19.03.2012;
3. Fattura 2012065198 emessa a I semestre TIA 2012, senza prova di notifica;
4. Fattura 2012122670 emessa a II semestre TIA 2012, senza prova di notifica (l'avviso di ricevimento indica una data senza anno);
5. Fattura 2017004893 emessa a saldo TIA 2012, notificata per compiuta giacenza al 26 gennaio 2018;
6. Intimazione 017722 emessa per TIA 2011 e I-II semestre 2012, notificata per compiuta giacenza al
23.01.2017;
7. Intimazione TIA 278358 emessa per II quadrim 2009- 2010-2011-I-II semestre e saldo 2012, con la prova della notifica al 24.09.2019.
All'udienza del 30.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita premettere che parte ricorrente ha allegato ma non dimostrato di aver assolto al pagamento dell'imposta. Merita altresì premettere che la TIA è tributo in autoliquidazione, che non richiede di necessità l'invio di fattura. La notifica della fattura vale nondimeno ad interrompere la prescrizione.
Va quindi osservato quanto segue.
Per l'anno 2009, consta solo la notifica dell'intimazione 278358 in data 24.10.2019, avvenuta a prescrizione maturata, senza notifica di ulteriori e precedenti atti, notificati al fine di interromperne il decorso.
In ordine alla possibilità di far valere la prescrizione mediante l'odierna impugnazione avverso la cartella, va preliminarmente rilevato che l'intimazione di pagamento indicata in cartella (rectius il sollecito di pagamento emesso dall'ente impositore) può certamente considerarsi atto impugnabile in virtù di una applicazione estensiva dell'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Ed invero, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n.
448 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2014, n. 11929; Cass., Sez. 6^-5, 5 giugno 2017, n. 13963;
Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2144; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481); è stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico) (tra le tante: Cass., Sez. 5^,
5 ottobre 2012, n. n. 17010; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773; Cass., Sez. 6^-5, 9 maggio 2017,
n. 11397; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29501; Cass.,
Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34177; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile
2022, n. 11481).
Ciò posto, deve tuttavia evidenziarsi che l'intimazione in questione non può essere assimilata ad alcuno degli atti tipici prefigurati dall'art. 19 D.Lgs. n. 546/92, dovendosene quindi riconoscere la natura di atto
“atipico”, ad impugnazione c.d. facoltativa, la cui omessa impugnazione non vale a precludere al contribuente la possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione nel presente giudizio proposto avverso la cartella.
Costituisce, infatti, principio del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19 (come, per l'appunto, il sollecito di pagamento medio tempore notificato), costituendo la stessa un'estensione della tutela, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento;
ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 citato (tra le tante Cass. 16743/24; Cass. n. 22108/24;
n. 16118/23; n. 16122/23; n. 31259/21; 27860/21; n. 1230/20; n. 12150/19; n. 22507/19; n. 14045/2017; n.
26129/2017; n. 14675/16; n. 20611/16; n. 2616/2015; n. 16100/2011; n. 10987/2011; n. 8033/2011; S.U. n. 10672/2009; n. 21045/2007). In altre parole, è solo la mancata impugnazione di atti “tipici” che determina il consolidamento della pretesa tributaria e l'impossibilità di far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica, ipotesi che non ricorre nel caso concreto.
Di converso, stante la natura atipica del sollecito di pagamento medio tempore notificato, il ricorrente non aveva l'onere d'impugnarlo per fare valere la prescrizione dei crediti tributari maturati antecedentemente alla relativa notifica, potendo invece far valere il vizio nella presente sede.
Per l'anno 2010, consta solo la notifica dell'intimazione 278358, avvenuta a prescrizione maturata. Vale quanto precisato per l'anno 2009.
Per l'anno 2011, dopo la notifica della fattura 2012007551 in data 19.03.2012, sono state notificate entrambe le intimazioni, valevoli ad interrompere la prescrizione. Dalla data di notifica dell'ultima intimazione e fino alla data di notifica della cartella oggi impugnata non è decorso l'ulteriore termine quinquennale venuto a decorrere, dovendo trovare applicazione lo slittamento di 542 gg. consentito dall'art. 68, comma 1, D.L.
18/20 comb. disp. art. 12, comma 1, D.Lgs. 159/2015.
E' noto, infatti, che l'art. 68 del DL n. 18/20 (Cura Italia) ha previsto proroghe ai termini di prescrizione dei tributi in collegamento con la situazione emergenziale Covid19.
A parere di questo giudice, nel caso in esame viene in rilevo il comma 1 del citato art. 68 (non il comma
4bis, che fa riferimento a carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo di sospensione, laddove nel caso in esame i carichi erano stati certamente affidati in periodi ben antecedenti, anteriori alla stessa notifica delle cartelle).
Il comma 1 dell'art. 68 del DL 18/20 appare invece applicabile al caso che occupa in quanto prevede che
“Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 159/2015 prevede a sua volta quanto segue:
“Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Per l'anno 2012 consta l'interruzione della prescrizione mediante la notifica di fatture e/o di intimazioni intermedie. Dalla data di notifica dell'ultima intimazione e fino alla data di notifica della cartella oggi impugnata non è decorso l'ulteriore termine quinquennale venuto a decorrere, dovendo trovare applicazione lo slittamento di 542 gg. di cui al punto che precede.
Spese compensate stante l'esito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso limitatamente alla parte riferita agli anni 2009 e 2010;
Rigetta nel resto.
Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RD CLAUDIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4846/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035118987 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035118987 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035118987 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035118987 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 23.05.2026 all'Agente della Riscossione ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, depositato il 18.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento nr. 295 2024 00351189 87/000, notificata il 30.04.2025, emessa per l'importo complessivo di euro 958,00, a titolo di tassa rifiuti per gli anni 2009-2010-2011-2012, già richiesta con intimazione 278358 del 27.09.2019 notificata il 24.10.2019.
Motivi di ricorso:
1. Regolare assolvimento del tributo;
2. Prescrizione.
In data 22.12.2025 si è costituita ATO allegando la inammissibilità di censure da farsi valere mediante impugnazione di fatture ed intimazioni previamente notificate e l'infondatezza del ricorso nel suo complesso.
Sono state prodotte:
1. Fattura 2012066173 emessa per TIA 2010, senza prova di notifica;
2. Fattura 2012007551 emessa per TIA 2011, con la prova della notifica in data 19.03.2012;
3. Fattura 2012065198 emessa a I semestre TIA 2012, senza prova di notifica;
4. Fattura 2012122670 emessa a II semestre TIA 2012, senza prova di notifica (l'avviso di ricevimento indica una data senza anno);
5. Fattura 2017004893 emessa a saldo TIA 2012, notificata per compiuta giacenza al 26 gennaio 2018;
6. Intimazione 017722 emessa per TIA 2011 e I-II semestre 2012, notificata per compiuta giacenza al
23.01.2017;
7. Intimazione TIA 278358 emessa per II quadrim 2009- 2010-2011-I-II semestre e saldo 2012, con la prova della notifica al 24.09.2019.
All'udienza del 30.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita premettere che parte ricorrente ha allegato ma non dimostrato di aver assolto al pagamento dell'imposta. Merita altresì premettere che la TIA è tributo in autoliquidazione, che non richiede di necessità l'invio di fattura. La notifica della fattura vale nondimeno ad interrompere la prescrizione.
Va quindi osservato quanto segue.
Per l'anno 2009, consta solo la notifica dell'intimazione 278358 in data 24.10.2019, avvenuta a prescrizione maturata, senza notifica di ulteriori e precedenti atti, notificati al fine di interromperne il decorso.
In ordine alla possibilità di far valere la prescrizione mediante l'odierna impugnazione avverso la cartella, va preliminarmente rilevato che l'intimazione di pagamento indicata in cartella (rectius il sollecito di pagamento emesso dall'ente impositore) può certamente considerarsi atto impugnabile in virtù di una applicazione estensiva dell'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Ed invero, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n.
448 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2014, n. 11929; Cass., Sez. 6^-5, 5 giugno 2017, n. 13963;
Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2144; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481); è stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico) (tra le tante: Cass., Sez. 5^,
5 ottobre 2012, n. n. 17010; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773; Cass., Sez. 6^-5, 9 maggio 2017,
n. 11397; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29501; Cass.,
Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34177; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile
2022, n. 11481).
Ciò posto, deve tuttavia evidenziarsi che l'intimazione in questione non può essere assimilata ad alcuno degli atti tipici prefigurati dall'art. 19 D.Lgs. n. 546/92, dovendosene quindi riconoscere la natura di atto
“atipico”, ad impugnazione c.d. facoltativa, la cui omessa impugnazione non vale a precludere al contribuente la possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione nel presente giudizio proposto avverso la cartella.
Costituisce, infatti, principio del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19 (come, per l'appunto, il sollecito di pagamento medio tempore notificato), costituendo la stessa un'estensione della tutela, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento;
ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 citato (tra le tante Cass. 16743/24; Cass. n. 22108/24;
n. 16118/23; n. 16122/23; n. 31259/21; 27860/21; n. 1230/20; n. 12150/19; n. 22507/19; n. 14045/2017; n.
26129/2017; n. 14675/16; n. 20611/16; n. 2616/2015; n. 16100/2011; n. 10987/2011; n. 8033/2011; S.U. n. 10672/2009; n. 21045/2007). In altre parole, è solo la mancata impugnazione di atti “tipici” che determina il consolidamento della pretesa tributaria e l'impossibilità di far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica, ipotesi che non ricorre nel caso concreto.
Di converso, stante la natura atipica del sollecito di pagamento medio tempore notificato, il ricorrente non aveva l'onere d'impugnarlo per fare valere la prescrizione dei crediti tributari maturati antecedentemente alla relativa notifica, potendo invece far valere il vizio nella presente sede.
Per l'anno 2010, consta solo la notifica dell'intimazione 278358, avvenuta a prescrizione maturata. Vale quanto precisato per l'anno 2009.
Per l'anno 2011, dopo la notifica della fattura 2012007551 in data 19.03.2012, sono state notificate entrambe le intimazioni, valevoli ad interrompere la prescrizione. Dalla data di notifica dell'ultima intimazione e fino alla data di notifica della cartella oggi impugnata non è decorso l'ulteriore termine quinquennale venuto a decorrere, dovendo trovare applicazione lo slittamento di 542 gg. consentito dall'art. 68, comma 1, D.L.
18/20 comb. disp. art. 12, comma 1, D.Lgs. 159/2015.
E' noto, infatti, che l'art. 68 del DL n. 18/20 (Cura Italia) ha previsto proroghe ai termini di prescrizione dei tributi in collegamento con la situazione emergenziale Covid19.
A parere di questo giudice, nel caso in esame viene in rilevo il comma 1 del citato art. 68 (non il comma
4bis, che fa riferimento a carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo di sospensione, laddove nel caso in esame i carichi erano stati certamente affidati in periodi ben antecedenti, anteriori alla stessa notifica delle cartelle).
Il comma 1 dell'art. 68 del DL 18/20 appare invece applicabile al caso che occupa in quanto prevede che
“Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 159/2015 prevede a sua volta quanto segue:
“Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Per l'anno 2012 consta l'interruzione della prescrizione mediante la notifica di fatture e/o di intimazioni intermedie. Dalla data di notifica dell'ultima intimazione e fino alla data di notifica della cartella oggi impugnata non è decorso l'ulteriore termine quinquennale venuto a decorrere, dovendo trovare applicazione lo slittamento di 542 gg. di cui al punto che precede.
Spese compensate stante l'esito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso limitatamente alla parte riferita agli anni 2009 e 2010;
Rigetta nel resto.
Spese compensate.