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Articolo 3 della Legge 5 maggio 1999, n. 155
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Legge 5 maggio 1999, n. 155
Articolo 3 della Legge 5 maggio 1999, n. 155
Versione
4 giugno 1999
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 4 giugno 1999
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