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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 7281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7281 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 15/10/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14534/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentato e difeso - giusta procura in atti - dall'avv. Parte_1
GI RO con il quale è elett.te dom.to in Scafati (SA) alla via Passanti n. 49
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, come in atti, dagli CP_1 avv.ti Rossella Del Sarto, Maria Golia, Carlo Maria Liguori, Laura Lembo, Concetta Petrillo e Ida Rampino con i quali è elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San Lazzaro.
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento della rendita da malattia professionale.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 20.06.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere lavoratore marittimo dal 2004 ad oggi con mansione di marinaio a bordo di navi mercantili e trasporto passeggeri iscritto nelle matricole per la gente di mare di Napoli, come si evinceva dagli estratti dal libretto di navigazione e dall'estratto di matricola mercantile;
di aver lavorato presso diverse aziende armatoriali e dal 2006 ad oggi presso la di aver contratto, per effetto Parte_2 dell'attività lavorativa espletata, le malattie professionali pure ivi analiticamente indicate;
che aveva inoltrato regolare denunzia all competente diretta al CP_1 riconoscimento della percentuale permanente invalidante nella misura quantomeno del 6%, rigettata dall;
che avverso il provvedimento di rigetto aveva proposto CP_2 ricorso amministrativo rimasto senza esito alcuno. Tanto premesso, chiedeva, l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“Accertare e dichiarare che il sig. è affetto dalla seguente malattia di Parte_1 origine professionale: “Discopatie multiple del rachide lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori”;
- Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della predetta tecnopatia presenta una riduzione dell'integrità psico-fisica permanente nella misura pari al 012% (dodici per cento) da sommarsi alla pregressa menomazione pari al 004% derivante da altri eventi lavorativi, ai sensi della tabella delle menomazioni introdotta con il D.M. 12/07/2000, o nella percentuale maggiore o minore che risulterà esatta a seguito della Consulenza Tecnica d'Ufficio, che sin d'ora si richiede, e per l'effetto
- condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1 corresponsione delle prestazioni economico/assistenziali di cui ha diritto il ricorrente a seguito della malattia professionale contratta, in misura corrispondente alla percentuale di D.B. patito dallo stesso e che sarà meglio quantificato a seguito della Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda amministrativa e sino all'effettivo soddisfo”; il tutto con vittoria di spese di lite. L costituitosi in giudizio eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della CP_1 domanda giudiziale per violazione dell'art 414 c.p.c. e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese. In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale ed, all'esito della stessa, si procedeva ad una consulenza medico-legale. All'odierna udienza, ritenuta superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, il Tribunale osserva che: Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale per violazione dell'art 414 c.p.c. in quanto il ricorso appare sufficientemente corredato dall'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento della domanda. Occorre, inoltre, premettere che, nella fattispecie concreta, è applicabile la disciplina dettata dal D. L.vo n. 38 del 2000, in quanto la domanda di riconoscimento di malattia professionale risulta inoltrata in data 16.03.2023. Passando al merito, va detto che con il presente giudizio il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'origine professionale della malattia denunciata e la conseguente condanna dell al pagamento della relativa rendita, ai sensi del DPR 1124/65 e CP_1 successive modifiche. La sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 10 febbraio 1988 ha introdotto il cd. sistema misto di tutela delle malattie professionali, che distingue le malattie professionali previste in una lista, cd. malattie tabellate, dalle malattie non incluse nella tabella. Per le prime, provocate da lavorazioni tabellate e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità vige il principio della presunzione legale dell'origine. Per le malattie tabellate, ma denunciate oltre i termini massimi di indennizzabilità, se il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i termini suddetti, fruisce della presunzione legale, altrimenti ha l'onere di dimostrare la natura professionale della malattia. Per le malattie non tabellate, invece,
il lavoratore ha sempre l'onere di provarne l'origine professionale. Ne consegue che costituisce oggetto di prova non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il rapporto causale tra la stessa e il lavoro concretamente svolto, tenuto conto dell'entità e dell'esposizione ai fattori di rischio. Nella fattispecie di cui è causa, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha lamentato l'avvenuta contrazione di una serie di patologie asseritamente dovute alle proprie condizioni lavorative così come dedotte nel corpo del ricorso introduttivo e così come confermate dal teste escusso in corso di causa, , collega di lavoro del Testimone_1 ricorrente e, pertanto, a diretta conoscenza dei fatti. Inoltre, il CTU ha accertato e concluso nel senso che parte ricorrente è affetta da “ discopatie multiple del rachide lombo - sacrale, con deficit funzionali della flesso – estensione, dolorabibilità pressoria e disturbi neurotrofici alle gambe ”, da considerarsi come malattia professionale, comportante, nella specie, un'inabilità permanente nella misura del 12 %. Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Alla luce di quanto esposto, va riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento della somma maturata a titolo di indennizzo del danno biologico, nella misura di legge, corrispondente al grado di invalidità del 12%, oltre interessi legali a partire dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Vanno poste definitivamente a carico dell le spese di ctu liquidate con separato CP_1 decreto.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso del 20.06.2024 nei confronti dell in persona del legale
[...] CP_1 rapp.te p.t. così provvede: a) in accoglimento della domanda dichiara l'origine professionale della malattia “discopatie multiple del rachide lombo - sacrale, con deficit funzionali della flesso – estensione, dolorabibilità pressoria e disturbi neurotrofici alle gambe“; b) dichiara che la suddetta infermità comporta una perdita dell'integrità psico-fisica nella misura del 12 % dalla data della domanda amministrativa del 16.03.2023; c) per l'effetto, condanna l al pagamento, in suo CP_1 favore, dell'indennizzo del danno biologico corrispondente all'invalidità del 12% dalla data della domanda amministrativa del 16.03.2023, nella misura di legge, oltre accessori come per legge;
d) condanna l al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida in € 2.697,00 per compenso professionale, con attribuzione, oneri accessori come per legge;
e) pone, altresì, a carico dell le spese di ctu liquidate con CP_1 separato decreto.
Così deciso in Torre Annunziata il 15.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 15/10/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14534/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentato e difeso - giusta procura in atti - dall'avv. Parte_1
GI RO con il quale è elett.te dom.to in Scafati (SA) alla via Passanti n. 49
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, come in atti, dagli CP_1 avv.ti Rossella Del Sarto, Maria Golia, Carlo Maria Liguori, Laura Lembo, Concetta Petrillo e Ida Rampino con i quali è elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San Lazzaro.
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento della rendita da malattia professionale.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 20.06.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere lavoratore marittimo dal 2004 ad oggi con mansione di marinaio a bordo di navi mercantili e trasporto passeggeri iscritto nelle matricole per la gente di mare di Napoli, come si evinceva dagli estratti dal libretto di navigazione e dall'estratto di matricola mercantile;
di aver lavorato presso diverse aziende armatoriali e dal 2006 ad oggi presso la di aver contratto, per effetto Parte_2 dell'attività lavorativa espletata, le malattie professionali pure ivi analiticamente indicate;
che aveva inoltrato regolare denunzia all competente diretta al CP_1 riconoscimento della percentuale permanente invalidante nella misura quantomeno del 6%, rigettata dall;
che avverso il provvedimento di rigetto aveva proposto CP_2 ricorso amministrativo rimasto senza esito alcuno. Tanto premesso, chiedeva, l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“Accertare e dichiarare che il sig. è affetto dalla seguente malattia di Parte_1 origine professionale: “Discopatie multiple del rachide lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori”;
- Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della predetta tecnopatia presenta una riduzione dell'integrità psico-fisica permanente nella misura pari al 012% (dodici per cento) da sommarsi alla pregressa menomazione pari al 004% derivante da altri eventi lavorativi, ai sensi della tabella delle menomazioni introdotta con il D.M. 12/07/2000, o nella percentuale maggiore o minore che risulterà esatta a seguito della Consulenza Tecnica d'Ufficio, che sin d'ora si richiede, e per l'effetto
- condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1 corresponsione delle prestazioni economico/assistenziali di cui ha diritto il ricorrente a seguito della malattia professionale contratta, in misura corrispondente alla percentuale di D.B. patito dallo stesso e che sarà meglio quantificato a seguito della Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda amministrativa e sino all'effettivo soddisfo”; il tutto con vittoria di spese di lite. L costituitosi in giudizio eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della CP_1 domanda giudiziale per violazione dell'art 414 c.p.c. e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese. In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale ed, all'esito della stessa, si procedeva ad una consulenza medico-legale. All'odierna udienza, ritenuta superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, il Tribunale osserva che: Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale per violazione dell'art 414 c.p.c. in quanto il ricorso appare sufficientemente corredato dall'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento della domanda. Occorre, inoltre, premettere che, nella fattispecie concreta, è applicabile la disciplina dettata dal D. L.vo n. 38 del 2000, in quanto la domanda di riconoscimento di malattia professionale risulta inoltrata in data 16.03.2023. Passando al merito, va detto che con il presente giudizio il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'origine professionale della malattia denunciata e la conseguente condanna dell al pagamento della relativa rendita, ai sensi del DPR 1124/65 e CP_1 successive modifiche. La sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 10 febbraio 1988 ha introdotto il cd. sistema misto di tutela delle malattie professionali, che distingue le malattie professionali previste in una lista, cd. malattie tabellate, dalle malattie non incluse nella tabella. Per le prime, provocate da lavorazioni tabellate e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità vige il principio della presunzione legale dell'origine. Per le malattie tabellate, ma denunciate oltre i termini massimi di indennizzabilità, se il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i termini suddetti, fruisce della presunzione legale, altrimenti ha l'onere di dimostrare la natura professionale della malattia. Per le malattie non tabellate, invece,
il lavoratore ha sempre l'onere di provarne l'origine professionale. Ne consegue che costituisce oggetto di prova non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il rapporto causale tra la stessa e il lavoro concretamente svolto, tenuto conto dell'entità e dell'esposizione ai fattori di rischio. Nella fattispecie di cui è causa, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha lamentato l'avvenuta contrazione di una serie di patologie asseritamente dovute alle proprie condizioni lavorative così come dedotte nel corpo del ricorso introduttivo e così come confermate dal teste escusso in corso di causa, , collega di lavoro del Testimone_1 ricorrente e, pertanto, a diretta conoscenza dei fatti. Inoltre, il CTU ha accertato e concluso nel senso che parte ricorrente è affetta da “ discopatie multiple del rachide lombo - sacrale, con deficit funzionali della flesso – estensione, dolorabibilità pressoria e disturbi neurotrofici alle gambe ”, da considerarsi come malattia professionale, comportante, nella specie, un'inabilità permanente nella misura del 12 %. Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Alla luce di quanto esposto, va riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento della somma maturata a titolo di indennizzo del danno biologico, nella misura di legge, corrispondente al grado di invalidità del 12%, oltre interessi legali a partire dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Vanno poste definitivamente a carico dell le spese di ctu liquidate con separato CP_1 decreto.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso del 20.06.2024 nei confronti dell in persona del legale
[...] CP_1 rapp.te p.t. così provvede: a) in accoglimento della domanda dichiara l'origine professionale della malattia “discopatie multiple del rachide lombo - sacrale, con deficit funzionali della flesso – estensione, dolorabibilità pressoria e disturbi neurotrofici alle gambe“; b) dichiara che la suddetta infermità comporta una perdita dell'integrità psico-fisica nella misura del 12 % dalla data della domanda amministrativa del 16.03.2023; c) per l'effetto, condanna l al pagamento, in suo CP_1 favore, dell'indennizzo del danno biologico corrispondente all'invalidità del 12% dalla data della domanda amministrativa del 16.03.2023, nella misura di legge, oltre accessori come per legge;
d) condanna l al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida in € 2.697,00 per compenso professionale, con attribuzione, oneri accessori come per legge;
e) pone, altresì, a carico dell le spese di ctu liquidate con CP_1 separato decreto.
Così deciso in Torre Annunziata il 15.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario