Cass. civ., sez. III, sentenza 09/08/1960, n. 2344
CASS
Sentenza 9 agosto 1960

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L'attore o l'appellante non può costituirsi nel termine assegnato al convenuto o appellato, qualora questo ultimo non si sia costituito nel proprio termine, e ciò ai sensi dell'art. 171 cod. proc. civ. nella sua formulazione: pertanto, costituitesi tardivamente entrambe le parti, il giudice deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente Onere di riassunzione: ciò però soltanto se vi sia espressa richiesta del convenuto, mentre, qualora questi, costituendosi, accetti il contraddittorio, di fronte alla concorde volontà delle parti di dare ulteriore impulso al processo, deve ritenersi già raggiunto lo scopo senza bisogno di cancellazione e relativa riassunzione. Non possono considerarsi prove nuove ammissibili in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., quelle non eseguite in primo grado per verificata decadenza: ne' può avere Rilevanza in contrario il fatto che la decadenza non sia stata espressamente dichiarata dal giudice, in quanto l'art. 104 disp.Attuaz.Cod.proc.civ. non prescrive, in proposito, la pronuncia di un provvedimento formale, essendo la pronuncia stessa insita nella dichiarazione di chiusura dell'istruzione. Ai sensi dell'art. 2739 cod.civ. il giuramento non può essere deferito sopra un fatto illecito: all'espressione fatto illecito, contenuta in detta norma, deve attribuirsi il più lato significato che le è proprio, cioè di fatto lesivo di interessi generali o particolari, riprovato da norme imperative, o contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/08/1960, n. 2344
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2344
    Data del deposito : 9 agosto 1960

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