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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/09/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele presidente dr. Petrelli Maurizio consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 407 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023 tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
(c.f. ), - e per questa i suoi eredi
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5
- (c.f. , (c.f. Parte_6 CodiceFiscale_5 Parte_7
), (c.f. ), CodiceFiscale_6 Parte_8 CodiceFiscale_7
(c.f. ), e - e Parte_9 CodiceFiscale_8 Parte_10 per questa i suoi eredi per diritto di rappresentazione (c.f. Parte_11 [...]
), (c.f. ), C.F._9 Parte_12 CodiceFiscale_10 Pt_13
(c.f. ) e (c.f.
[...] CodiceFiscale_11 Parte_14 [...]
), tutti rappresentati e difesi dagli avv. Mauro Finocchito e Antonio C.F._12
Carone, come da mandati in atti.
ATTORI in riassunzione (già appellati)
e (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv.Ubaldo Controparte_1 C.F._13
Macrì, come da mandato in atti
CONVENUTO in riassunzione (già appellante principale)
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Controparte_2 C.F._14
Macrì, come da mandato in atti.
CONVENUTO in riassunzione (già appellante incidentale)
(c.f. ), con sede in Bari in persona del presidente pro CP_3 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Simone, come da mandato in atti
CONVENUTA in riassunzione (già appellante principale)
(c.f. , rappresentata e difesa, dagli avvocati CP_4 C.F._15
Danilo Walter Pedio e Alessandro De Santis
CONVENUTA in riassunzione (già convenuta in primo grado, in appello e in cassazione)
(c.f. ), Parte_2 C.F._16
CONVENUTA in riassunzione, contumace (già convenuta nei precedenti gradi di giudizio)
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 30.4.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1.
La corte di cassazione, con ordinanza n. 4863 del 16.2.2023, rimettendo le parti per nuovo giudizio dinanzi a questa corte d'appello, ha così riassunto la vicenda oggetto di causa:
“Con atto di citazione del 2005 convenne dinanzi al Tribunale di Lecce Controparte_1 il fratello chiedendone la condanna al rilascio della parte occupata del Pt_1 compendio immobiliare denominato podere n. 132, sito nel comune di Otranto, da lui riscattato dalla con atto di compravendita del 3.12.2003. CP_3
pag. 2/11 Il convenuto nell'opporsi alla domanda dedusse che l'intero podere 132 era stato assegnato dall'ente di sviluppo agricolo nel 1954 al loro padre quale Per_1 coltivatore diretto;
questi già da tempo aveva di fatto diviso i terreni, assegnandone a ciascuno dei nove figli una parte;
alla morte del padre, avvenuta nel 1978, i fratelli avevano sottoscritto, in data 5.12.1979, una scrittura privata che aveva Pt_1 formalizzato la divisione, con indicazione delle particelle da assegnare a ciascuno;
successivamente i fratelli avevano chiesto di riscattare il terreno alla che però CP_3 aveva rappresentato la necessità che tale domanda fosse presentata da uno solo degli eredi, avente i requisiti di coltivatore diretto;
al fine di superare tale impedimento, i fratelli, con atto del 16.1.1996, avevano quindi designato per l'acquisto il fratello
, con rinuncia alla loro quota di eredità sul bene, ponendo però a carico dello CP_1 stesso l'obbligo di trasferire agli altri le porzioni ad essi in precedenza assegnate, ribadendo poi tale scelta, ai fini del riscatto, con gli atti di designazione del fratello sottoscritti nel 2001 e nel 2002. CP_1
Tanto esposto, chiese il rigetto della domanda avversaria e, in via riconvenzionale, che fosse dichiarato nullo o inefficace l'atto di rinuncia alla eredità e gli atti di designazione all'acquisto sottoscritti in favore di , che quest'ultimo Controparte_1 fosse condannato a formalizzare con atto pubblico la cessione del bene spettante al convenuto in forza della divisione intervenuta ovvero fosse condannato al trasferimento del suddetto bene ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.; in via subordinata, che fosse dichiarata la nullità dell'atto del 3.12.2003, con cui aveva acquistato Controparte_1
l'intera unità produttiva, e quindi fosse ordinato alla il trasferimento CP_3 del bene in favore di tutti gli eredi e, in ulteriore subordine, che fosse accertato che egli aveva comunque acquistato per usucapione la proprietà della porzione da lui occupata.
Esteso il contraddittorio nei confronti della e degli altri eredi, CP_3 Pt_3
, , , e [n.d.r.
[...] Parte_5 Parte_2 Parte_4 Parte_2 trattasi di errore materiale della suprema corte, posto che è sempre stata Pt_2 contumace] fecero proprie le domande del convenuto.
Il Tribunale rigettò la domanda dell'attore , che qualificò di rivendica, Controparte_1 dichiarò la nullità dell'atto di designazione del 1996 e l'inefficacia dell'atto di acquisto del podere del 2003 da parte del solo e, ritenuto che il bene fosse già Controparte_1
pag. 3/11 stato riscattato in vita dal de cuius e che per l'effetto esso rientrava nella successione dei figli, dichiarò che la era obbligata a stipulare il trasferimento dello CP_3 stesso in favore di tutti gli eredi, pro indiviso.
Con sentenza n. 134/2018 del 30. 1. 2018, la Corte di appello di Lecce, decidendo sugli appelli proposti da e dalla e su quello incidentale Controparte_1 CP_3 avanzato da e sulle domande riproposte da e Controparte_2 Parte_1 Pt_3
, , e , in parziale riforma
[...] Parte_5 Parte_2 Parte_4 della decisione di primo grado, annullò la statuizione che dichiarava l'obbligo della di trasferire il compendio immobiliare, dichiarò la validità dell'acquisto CP_3 dell'intero podere effettuato da in data 3.12.2003, rigettò la domanda Controparte_1 avanzata dallo stesso nei confronti del fratello di rilascio Controparte_1 Pt_1 della parte del terreno da questi occupata e quelle riconvenzionali di usucapione proposte da e , , , Parte_1 Parte_3 Parte_5 Controparte_5 [...]
, dichiarando assorbite le altre domande proposte dai convenuti. Parte_4
A sostegno delle conclusioni accolte la Corte territoriale affermò che: il podere non era mai stato acquistato dal de cuius mancando sia, all'origine, un atto Persona_2 formale di assegnazione dello stesso da parte dell'ente di sviluppo agricolo, che l'ulteriore presupposto del pagamento integrale delle 15 annualità di ammortamento del prezzo, ai sensi dell'art. 10 legge 30.4.1976, n. 386; che, per l'effetto, alla sua morte il predio era rientrato nella piena disponibilità della , la quale lo CP_3 aveva validamente trasferito, con atto di compravendita del 3.12.2003, a
[...]
; valide erano anche le scritture private intercorse tra gli eredi , con cui CP_1 Pt_1 veniva designato alla stipula dell'acquisto il solo e con cui essi avevano CP_1 previsto il successivo trasferimento agli eredi delle porzioni del podere da ciascuno già occupate, atti nei quali andava ravvisato un mandato senza rappresentanza all'acquisto in favore di con obbligo di ritrasferimento del bene acquistato in favore dei CP_1 mandanti, per le quote da essi convenute;
sulla base di tali conclusioni, risultava infondata la domanda dell'attore di rivendica del bene svolta nei confronti dei
[...]
mentre erano assorbite le domande riconvenzionali proposte da quest'ultimo Pt_1 per il riconoscimento dell'indennità per i miglioramenti apportati e di nullità per simulazione dell'atto di rinuncia all'eredità; le domande proposte da e Parte_1
pag. 4/11 dalle altre parti volte ad accertare l'acquisto dei beni da loro occupati per intervenuta usucapione erano infondate, atteso che, ai sensi di legge, i terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria non possono essere sottratti alla loro destinazione e quindi non sono usucapibili.
Per la cassazione di questa sentenza, notificata l'1.2.2018, hanno proposto ricorso, con atto notificato il 3.4.2018, , , , Parte_1 Parte_3 Parte_5 Parte_2
e , affidandosi a quattro motivi.
[...] Parte_4
La , e hanno resistito con distinti CP_3 Controparte_1 Controparte_2 controricorsi;
quest'ultimo ha anche proposto ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo, e successiva memoria”.
La corte di cassazione, con la citata ordinanza, ha accolto il ricorso argomentando come segue: “Con il primo motivo i ricorrenti principali, denunciando violazione dell'art.112 cod. proc. civ., lamentano che la Corte di appello non abbia esaminato e non si sia pronunciata sulla loro domanda di esecuzione specifica delle obbligazioni assunte da
, in forza delle scritture private del 1979 e 1996, di ritrasferire agli altri Controparte_1 eredi, una volta perfezionato il suo acquisto con la le porzioni di terreno da CP_3 questi rispettivamente a loro in precedenza assegnate ed occupate. La Corte leccese ha affermato che l'atto del 1996 conteneva un mandato senza rappresentanza dei germani al fratello di acquistare il podere, con il conseguente obbligo dell'acquirente CP_1 di ritrasferire il predetto bene ai fratelli, nelle porzioni convenute, aggiungendo di non poter provvedere sul punto in mancanza dell'esercizio da parte dei mandanti dell'azione diretta ad ottenere il ritrasferimento dei beni, ai sensi dell'art. 1706 cod. civ. Tale ultima conclusione, sostiene il ricorso, è però errata, in quanto sia il convenuto che le altre parti avevano espressamente chiesto che fosse accertato l'obbligo dell'attore “alla formalizzazione per atto pubblico della cessione già perfezionatasi tra le parti con la scrittura privata del 5.12.79; ovvero, in subordine, al trasferimento delle relative aree ai sensi dell'art. 2932 c.c., previo frazionamento delle stesse”, domande avanzate nelle rispettive comparse di costituzione e risposta e riproposte, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., negli atti di costituzione in appello.
Il motivo è fondato.
pag. 5/11 Dalla lettura delle comparse di costituzione e risposta in primo grado depositate dagli odierni ricorrenti risulta che essi avevano espressamente richiesto, in via riconvenzionale, che fosse dichiarato l'obbligo di a trasferire loro le Controparte_1 porzioni di terreno la cui assegnazione era stata prevista nella scrittura privata del
1979 e di adempimento coattivo di tale obbligo ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.; risulta inoltre che tali domande, non esaminate in quanto ritenute assorbite dal Tribunale, erano state riproposte in sede di appello ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ..
Come già precisato, la Corte di appello ha affermato che la scrittura del 1996 conteneva un mandato senza rappresentanza degli eredi al fratello ad CP_1 acquistare il podere in nome proprio ma per conto di tutti, che i successivi atti di designazione di all'acquisto costituivano esecuzione del mandato Controparte_1 collettivo e che in forza di tali atti l'attore, quale mandatario, era tenuto a ritrasferire ai fratelli le porzioni di terreno individuate tra di loro, dichiarando di non poter adottare alcun provvedimento al riguardo non avendo le parti convenute domandato l'adempimento degli obblighi nascenti dal mandato.
Tale ultima pronuncia non appare però conforme alle risultanze degli atti, risultando dalla lettura delle comparse di costituzione e risposta in primo grado depositate dagli odierni ricorrenti che essi avevano espressamente richiesto, in via riconvenzionale, a prescindere dalle sorti dell'atto pubblico di compravendita del 2003 (di cui denunziavano la nullità ed inefficacia), che fosse dichiarato l'obbligo di
[...]
a trasferire loro le porzioni di terreno la cui assegnazione era stata prevista CP_1 nella scritture private intervenute tra le parti e di adempimento coattivo di tale obbligo ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. e che tali domande erano state riproposte in sede di appello.
Né ha pregio l'argomentazione difensiva del controricorrente , che in Controparte_1 sede di controricorso ha dedotto l'infondatezza della censura per avere la controparte fondato la sua domanda in relazione alla sola scrittura del 5.12.1979, che prevedeva la divisione tra gli eredi del podere, senza far riferimento all'esistenza di un mandato senza rappresentanza ad acquistare l'intero immobile di cui alla scrittura del 1996, il cui contenuto è stato così qualificato d'ufficio dalla Corte di appello al fine di un corretto inquadramento giuridico della controversia. Dalla lettura della domanda pag. 6/11 riconvenzionale avanzata da nella propria comparsa di costituzione e Parte_1 risposta in primo grado, consentita a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio di omessa pronuncia contestato, risulta invero che il convenuto aveva fatto espressa menzione degli obblighi di trasferimento assunti dall'attore con la scrittura privata del 1996 e quindi sostenuto che “Dopo l'acquisto, il fratello avrebbe CP_1 dovuto formalizzare con atto pubblico le cessioni o gli obblighi di cessione assunti con le scritture private di divisione del 05.12.1979 e del 16.01.96, previo ottenimento del saldo-prezzo dei costi del rogito, della registrazione e della trascrizione”, indicando così quale fonte del proprio diritto al trasferimento della porzione del podere da lui richiesta proprio l'atto del 1996”.
Dopo aver accolto il primo motivo di ricorso, la corte di cassazione ha dichiarato assorbiti tutti gli altri, nonchè il ricorso incidentale proposto da , ed ha Controparte_2 rimesso le parti dinanzi a questa corte territoriale per nuovo giudizio, anche in ordine alle spese.
§ 2
Hanno riassunto il giudizio in grado d'appello, , , Parte_1 Parte_2
, , gli eredi di e quelli di Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_10
(per rappresentazione), ed hanno chiesto che la corte d'appello di Lecce,
[...] adeguandosi alle statuizioni adottate dalla suprema corte, esprimendo nuovo giudizio sull'originario gravame, disponesse l'esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., degli obblighi assunti dai germani nelle scritture private del 5.12.1979 e del Pt_1
16.1.1996.
Si sono costituiti in giudizio e la ed hanno chiesto il Controparte_1 CP_3 rigetto delle domande proposte nell'atto di riassunzione, senza insistere sugli originari appelli da entrambi proposti.
Si sono costituiti anche e (che ha nuovamente proposto CP_4 Controparte_2 appello incidentale); entrambi hanno chiesto di essere mandati indenni dal carico delle spese di lite.
Non si è costituita . Parte_2
pag. 7/11 In data 22.5.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
La sentenza n. 134/2018 di questa corte d'appello è stata cassata dalla suprema corte, con ordinanza n. 4863/2023 “in relazione al motivo accolto”, per emendare il vizio di omessa pronuncia sulle domande avanzate dai ricorrenti, ex art 2932 c.c. (sin dal giudizio di primo grado).
Alla luce delle ragioni enunciate nella suddetta ordinanza ed espressamente richiamate al § 1), è agevole valutare la fondatezza di tali domande, osservando che i diritti fatti valere dagli attori in riassunzione trovano fonte documentale nelle scritture private del
5.12.1979 e del 16.1.1996, il cui contenuto è pacifico e non contestato.
Deve, pertanto, essere emessa sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., in luogo dei contratti di vendita - che , si era impegnato a stipulare, per eseguire gli Controparte_1 obblighi assunti con le scritture private del 5.12.1979 e del 16.1.1996, in favore di ciascuno di quelli tra i suoi germani che di tali obblighi hanno domandato, nel presente giudizio, l'esecuzione in forma specifica;
giova rammentare che le promesse di vendita, sancite nella scrittura privata del 16.1.1996, ebbero ad oggetto le rispettive quote del compendio immobiliare denominato “podere 132”, sito in agro di Otranto, costituito da Per_ tre corpi rispettivamente situati nelle località denominate “Fontanelle”, “ e
“Montelauro” (censito in catasto al foglio 21 part. 26 e 59, al foglio 30 part. 527, 515 e
519, al foglio 48 part. 11.1.e 51), secondo il progetto divisionale contenuto nell'accordo scritto del 5.12.1979, raggiunto tra i germani, dopo il decesso del padre Per_1
Le domande ex art. 2932 c.c. finalizzate ad ottenere l'adempimento coatto di tali obblighi risultano essere state incardinate, sin dagli atti introduttivi del giudizio di primo grado - come espressamente verificato dalla suprema corte - sicchè la ragione più liquida del decidere impone al collegio l'adozione di una pronuncia costitutiva che tenga luogo dei trasferimenti promessi - con le citate scritture private, il cui contenuto è incontestato - a tutti gli aventi diritto che ne hanno fatto domanda nel presente giudizio,
pag. 8/11 secondo il piano divisionale pattuito (la cui attuazione inerisce alla fase esecutiva del giudizio). Ogni altra questione è assorbita, come statuito pure dalla suprema corte.
L'efficacia dei trasferimenti è condizionata al pagamento del prezzo (pari, per ciascuno, ad 1/9 del prezzo pagato da alla in esecuzione dell'atto Controparte_1 CP_3 pubblico di compravendita del 3.12.2003 e delle relative spese documentate), prezzo che dovrà essere offerto e corrisposto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
§ 4. – Spese
Le spese processuali di tutti i gradi del giudizio, liquidate in dispositivo (in base al valore del terreno), gravano su , in ragione della sua soccombenza nei Controparte_1 rapporti con i germani , e (e per Pt_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4 Parte_5 essa i suoi eredi, anche per rappresentazione della figlia Parte_10 premorta); devono invece essere compensate tra , e CP_1 CP_4 Pt_2 CP_2
, non potendosi configurare soccombenza di nei confronti degli altri tre,
[...] CP_1 che non hanno resistito attivamente alla domanda dell'attore, né avanzato valide richieste nei suoi confronti.
Le spese processuali della , in ragione del complessivo esito del giudizio CP_3
- e del grado subordinato delle domande rivolte nei suoi confronti (giudicate assorbite dalla suestesa, dirimente, questione di diritto) - devono essere integralmente compensate nei confronti di tutte le altre parti, con ogni conseguenza in ordine alle restituzioni delle somme ricevute dall'ente in esecuzione delle sentenze impugnate.
p.q.m.
la corte, decidendo in sede di riassunzione del giudizio d'appello proposto avverso la sentenza n.
615/2015 del tribunale di Lecce, definitivamente così provvede:
- conferma il rigetto delle domande avanzate da nel giudizio di primo Controparte_1 grado;
- accoglie le domande riconvenzionali proposte nei suoi confronti ex art. 2932 c.c. e, per l'effetto, trasferisce a ciascuno ai suoi germani , Pt_1 Parte_2 Pt_3
e (con la precisazione che - per quest'ultima - il trasferimento è Parte_4 Parte_5 disposto, in modo indiviso, in favore dei suoi eredi, anche per rappresentazione della pag. 9/11 figlia , premorta), le rispettive quote del compendio immobiliare Parte_10 denominato podere 132, sito in agro di Otranto, costituito da tre corpi rispettivamente Per_ situati nelle località denominate “Fontanelle”, “ e “Montelauro” (censito in catasto al foglio 21 part. 26 e 59, al foglio 30 part. 527, 515 e 519, al foglio 48 part. 11.1.e 51), secondo il piano divisionale contenuto nella scrittura privata del 5.12.1979.
- condiziona l'efficacia dei disposti trasferimenti in favore degli aventi diritto, al pagamento del prezzo pari (per ciascuno) ad 1/9 del prezzo corrisposto da CP_1
alla per l'acquisto del terreno, con atto pubblico del 3.12.2003 e
[...] CP_3 delle relative spese sostenute.
- assegna, per il pagamento, termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
- condanna al pagamento, in favore degli attori in riassunzione (in Controparte_1 solido), delle spese processuali che liquida, in ragione del valore della causa e del numero delle parti:
per il giudizio di primo grado in € 1.900,00 per compenso;
per il primo giudizio d'appello in € 1.900,00 per compenso;
per il giudizio di cassazione in € 1.900,00 per compenso;
per il giudizio di riassunzione in € 1.900,00 per compenso;
oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
- dichiara compensate le spese processuali, di tutti i gradi, nei rapporti tra CP_1
, , e;
[...] CP_4 Controparte_2 Parte_2
- dichiara compensate le spese processuali, di tutti i gradi, nei rapporti tra la CP_3
e tutte le altre parti costituite;
[...]
- ordina la restituzione di tutte le somme eventualmente ricevute, in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado riformate;
ordina al conservatore dei registri immobiliari di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni sua responsabilità.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19.8.2025
pag. 10/11 Il consigliere est. Il presidente dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele presidente dr. Petrelli Maurizio consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 407 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023 tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
(c.f. ), - e per questa i suoi eredi
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5
- (c.f. , (c.f. Parte_6 CodiceFiscale_5 Parte_7
), (c.f. ), CodiceFiscale_6 Parte_8 CodiceFiscale_7
(c.f. ), e - e Parte_9 CodiceFiscale_8 Parte_10 per questa i suoi eredi per diritto di rappresentazione (c.f. Parte_11 [...]
), (c.f. ), C.F._9 Parte_12 CodiceFiscale_10 Pt_13
(c.f. ) e (c.f.
[...] CodiceFiscale_11 Parte_14 [...]
), tutti rappresentati e difesi dagli avv. Mauro Finocchito e Antonio C.F._12
Carone, come da mandati in atti.
ATTORI in riassunzione (già appellati)
e (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv.Ubaldo Controparte_1 C.F._13
Macrì, come da mandato in atti
CONVENUTO in riassunzione (già appellante principale)
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Controparte_2 C.F._14
Macrì, come da mandato in atti.
CONVENUTO in riassunzione (già appellante incidentale)
(c.f. ), con sede in Bari in persona del presidente pro CP_3 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Simone, come da mandato in atti
CONVENUTA in riassunzione (già appellante principale)
(c.f. , rappresentata e difesa, dagli avvocati CP_4 C.F._15
Danilo Walter Pedio e Alessandro De Santis
CONVENUTA in riassunzione (già convenuta in primo grado, in appello e in cassazione)
(c.f. ), Parte_2 C.F._16
CONVENUTA in riassunzione, contumace (già convenuta nei precedenti gradi di giudizio)
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 30.4.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1.
La corte di cassazione, con ordinanza n. 4863 del 16.2.2023, rimettendo le parti per nuovo giudizio dinanzi a questa corte d'appello, ha così riassunto la vicenda oggetto di causa:
“Con atto di citazione del 2005 convenne dinanzi al Tribunale di Lecce Controparte_1 il fratello chiedendone la condanna al rilascio della parte occupata del Pt_1 compendio immobiliare denominato podere n. 132, sito nel comune di Otranto, da lui riscattato dalla con atto di compravendita del 3.12.2003. CP_3
pag. 2/11 Il convenuto nell'opporsi alla domanda dedusse che l'intero podere 132 era stato assegnato dall'ente di sviluppo agricolo nel 1954 al loro padre quale Per_1 coltivatore diretto;
questi già da tempo aveva di fatto diviso i terreni, assegnandone a ciascuno dei nove figli una parte;
alla morte del padre, avvenuta nel 1978, i fratelli avevano sottoscritto, in data 5.12.1979, una scrittura privata che aveva Pt_1 formalizzato la divisione, con indicazione delle particelle da assegnare a ciascuno;
successivamente i fratelli avevano chiesto di riscattare il terreno alla che però CP_3 aveva rappresentato la necessità che tale domanda fosse presentata da uno solo degli eredi, avente i requisiti di coltivatore diretto;
al fine di superare tale impedimento, i fratelli, con atto del 16.1.1996, avevano quindi designato per l'acquisto il fratello
, con rinuncia alla loro quota di eredità sul bene, ponendo però a carico dello CP_1 stesso l'obbligo di trasferire agli altri le porzioni ad essi in precedenza assegnate, ribadendo poi tale scelta, ai fini del riscatto, con gli atti di designazione del fratello sottoscritti nel 2001 e nel 2002. CP_1
Tanto esposto, chiese il rigetto della domanda avversaria e, in via riconvenzionale, che fosse dichiarato nullo o inefficace l'atto di rinuncia alla eredità e gli atti di designazione all'acquisto sottoscritti in favore di , che quest'ultimo Controparte_1 fosse condannato a formalizzare con atto pubblico la cessione del bene spettante al convenuto in forza della divisione intervenuta ovvero fosse condannato al trasferimento del suddetto bene ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.; in via subordinata, che fosse dichiarata la nullità dell'atto del 3.12.2003, con cui aveva acquistato Controparte_1
l'intera unità produttiva, e quindi fosse ordinato alla il trasferimento CP_3 del bene in favore di tutti gli eredi e, in ulteriore subordine, che fosse accertato che egli aveva comunque acquistato per usucapione la proprietà della porzione da lui occupata.
Esteso il contraddittorio nei confronti della e degli altri eredi, CP_3 Pt_3
, , , e [n.d.r.
[...] Parte_5 Parte_2 Parte_4 Parte_2 trattasi di errore materiale della suprema corte, posto che è sempre stata Pt_2 contumace] fecero proprie le domande del convenuto.
Il Tribunale rigettò la domanda dell'attore , che qualificò di rivendica, Controparte_1 dichiarò la nullità dell'atto di designazione del 1996 e l'inefficacia dell'atto di acquisto del podere del 2003 da parte del solo e, ritenuto che il bene fosse già Controparte_1
pag. 3/11 stato riscattato in vita dal de cuius e che per l'effetto esso rientrava nella successione dei figli, dichiarò che la era obbligata a stipulare il trasferimento dello CP_3 stesso in favore di tutti gli eredi, pro indiviso.
Con sentenza n. 134/2018 del 30. 1. 2018, la Corte di appello di Lecce, decidendo sugli appelli proposti da e dalla e su quello incidentale Controparte_1 CP_3 avanzato da e sulle domande riproposte da e Controparte_2 Parte_1 Pt_3
, , e , in parziale riforma
[...] Parte_5 Parte_2 Parte_4 della decisione di primo grado, annullò la statuizione che dichiarava l'obbligo della di trasferire il compendio immobiliare, dichiarò la validità dell'acquisto CP_3 dell'intero podere effettuato da in data 3.12.2003, rigettò la domanda Controparte_1 avanzata dallo stesso nei confronti del fratello di rilascio Controparte_1 Pt_1 della parte del terreno da questi occupata e quelle riconvenzionali di usucapione proposte da e , , , Parte_1 Parte_3 Parte_5 Controparte_5 [...]
, dichiarando assorbite le altre domande proposte dai convenuti. Parte_4
A sostegno delle conclusioni accolte la Corte territoriale affermò che: il podere non era mai stato acquistato dal de cuius mancando sia, all'origine, un atto Persona_2 formale di assegnazione dello stesso da parte dell'ente di sviluppo agricolo, che l'ulteriore presupposto del pagamento integrale delle 15 annualità di ammortamento del prezzo, ai sensi dell'art. 10 legge 30.4.1976, n. 386; che, per l'effetto, alla sua morte il predio era rientrato nella piena disponibilità della , la quale lo CP_3 aveva validamente trasferito, con atto di compravendita del 3.12.2003, a
[...]
; valide erano anche le scritture private intercorse tra gli eredi , con cui CP_1 Pt_1 veniva designato alla stipula dell'acquisto il solo e con cui essi avevano CP_1 previsto il successivo trasferimento agli eredi delle porzioni del podere da ciascuno già occupate, atti nei quali andava ravvisato un mandato senza rappresentanza all'acquisto in favore di con obbligo di ritrasferimento del bene acquistato in favore dei CP_1 mandanti, per le quote da essi convenute;
sulla base di tali conclusioni, risultava infondata la domanda dell'attore di rivendica del bene svolta nei confronti dei
[...]
mentre erano assorbite le domande riconvenzionali proposte da quest'ultimo Pt_1 per il riconoscimento dell'indennità per i miglioramenti apportati e di nullità per simulazione dell'atto di rinuncia all'eredità; le domande proposte da e Parte_1
pag. 4/11 dalle altre parti volte ad accertare l'acquisto dei beni da loro occupati per intervenuta usucapione erano infondate, atteso che, ai sensi di legge, i terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria non possono essere sottratti alla loro destinazione e quindi non sono usucapibili.
Per la cassazione di questa sentenza, notificata l'1.2.2018, hanno proposto ricorso, con atto notificato il 3.4.2018, , , , Parte_1 Parte_3 Parte_5 Parte_2
e , affidandosi a quattro motivi.
[...] Parte_4
La , e hanno resistito con distinti CP_3 Controparte_1 Controparte_2 controricorsi;
quest'ultimo ha anche proposto ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo, e successiva memoria”.
La corte di cassazione, con la citata ordinanza, ha accolto il ricorso argomentando come segue: “Con il primo motivo i ricorrenti principali, denunciando violazione dell'art.112 cod. proc. civ., lamentano che la Corte di appello non abbia esaminato e non si sia pronunciata sulla loro domanda di esecuzione specifica delle obbligazioni assunte da
, in forza delle scritture private del 1979 e 1996, di ritrasferire agli altri Controparte_1 eredi, una volta perfezionato il suo acquisto con la le porzioni di terreno da CP_3 questi rispettivamente a loro in precedenza assegnate ed occupate. La Corte leccese ha affermato che l'atto del 1996 conteneva un mandato senza rappresentanza dei germani al fratello di acquistare il podere, con il conseguente obbligo dell'acquirente CP_1 di ritrasferire il predetto bene ai fratelli, nelle porzioni convenute, aggiungendo di non poter provvedere sul punto in mancanza dell'esercizio da parte dei mandanti dell'azione diretta ad ottenere il ritrasferimento dei beni, ai sensi dell'art. 1706 cod. civ. Tale ultima conclusione, sostiene il ricorso, è però errata, in quanto sia il convenuto che le altre parti avevano espressamente chiesto che fosse accertato l'obbligo dell'attore “alla formalizzazione per atto pubblico della cessione già perfezionatasi tra le parti con la scrittura privata del 5.12.79; ovvero, in subordine, al trasferimento delle relative aree ai sensi dell'art. 2932 c.c., previo frazionamento delle stesse”, domande avanzate nelle rispettive comparse di costituzione e risposta e riproposte, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., negli atti di costituzione in appello.
Il motivo è fondato.
pag. 5/11 Dalla lettura delle comparse di costituzione e risposta in primo grado depositate dagli odierni ricorrenti risulta che essi avevano espressamente richiesto, in via riconvenzionale, che fosse dichiarato l'obbligo di a trasferire loro le Controparte_1 porzioni di terreno la cui assegnazione era stata prevista nella scrittura privata del
1979 e di adempimento coattivo di tale obbligo ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.; risulta inoltre che tali domande, non esaminate in quanto ritenute assorbite dal Tribunale, erano state riproposte in sede di appello ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ..
Come già precisato, la Corte di appello ha affermato che la scrittura del 1996 conteneva un mandato senza rappresentanza degli eredi al fratello ad CP_1 acquistare il podere in nome proprio ma per conto di tutti, che i successivi atti di designazione di all'acquisto costituivano esecuzione del mandato Controparte_1 collettivo e che in forza di tali atti l'attore, quale mandatario, era tenuto a ritrasferire ai fratelli le porzioni di terreno individuate tra di loro, dichiarando di non poter adottare alcun provvedimento al riguardo non avendo le parti convenute domandato l'adempimento degli obblighi nascenti dal mandato.
Tale ultima pronuncia non appare però conforme alle risultanze degli atti, risultando dalla lettura delle comparse di costituzione e risposta in primo grado depositate dagli odierni ricorrenti che essi avevano espressamente richiesto, in via riconvenzionale, a prescindere dalle sorti dell'atto pubblico di compravendita del 2003 (di cui denunziavano la nullità ed inefficacia), che fosse dichiarato l'obbligo di
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a trasferire loro le porzioni di terreno la cui assegnazione era stata prevista CP_1 nella scritture private intervenute tra le parti e di adempimento coattivo di tale obbligo ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. e che tali domande erano state riproposte in sede di appello.
Né ha pregio l'argomentazione difensiva del controricorrente , che in Controparte_1 sede di controricorso ha dedotto l'infondatezza della censura per avere la controparte fondato la sua domanda in relazione alla sola scrittura del 5.12.1979, che prevedeva la divisione tra gli eredi del podere, senza far riferimento all'esistenza di un mandato senza rappresentanza ad acquistare l'intero immobile di cui alla scrittura del 1996, il cui contenuto è stato così qualificato d'ufficio dalla Corte di appello al fine di un corretto inquadramento giuridico della controversia. Dalla lettura della domanda pag. 6/11 riconvenzionale avanzata da nella propria comparsa di costituzione e Parte_1 risposta in primo grado, consentita a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio di omessa pronuncia contestato, risulta invero che il convenuto aveva fatto espressa menzione degli obblighi di trasferimento assunti dall'attore con la scrittura privata del 1996 e quindi sostenuto che “Dopo l'acquisto, il fratello avrebbe CP_1 dovuto formalizzare con atto pubblico le cessioni o gli obblighi di cessione assunti con le scritture private di divisione del 05.12.1979 e del 16.01.96, previo ottenimento del saldo-prezzo dei costi del rogito, della registrazione e della trascrizione”, indicando così quale fonte del proprio diritto al trasferimento della porzione del podere da lui richiesta proprio l'atto del 1996”.
Dopo aver accolto il primo motivo di ricorso, la corte di cassazione ha dichiarato assorbiti tutti gli altri, nonchè il ricorso incidentale proposto da , ed ha Controparte_2 rimesso le parti dinanzi a questa corte territoriale per nuovo giudizio, anche in ordine alle spese.
§ 2
Hanno riassunto il giudizio in grado d'appello, , , Parte_1 Parte_2
, , gli eredi di e quelli di Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_10
(per rappresentazione), ed hanno chiesto che la corte d'appello di Lecce,
[...] adeguandosi alle statuizioni adottate dalla suprema corte, esprimendo nuovo giudizio sull'originario gravame, disponesse l'esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., degli obblighi assunti dai germani nelle scritture private del 5.12.1979 e del Pt_1
16.1.1996.
Si sono costituiti in giudizio e la ed hanno chiesto il Controparte_1 CP_3 rigetto delle domande proposte nell'atto di riassunzione, senza insistere sugli originari appelli da entrambi proposti.
Si sono costituiti anche e (che ha nuovamente proposto CP_4 Controparte_2 appello incidentale); entrambi hanno chiesto di essere mandati indenni dal carico delle spese di lite.
Non si è costituita . Parte_2
pag. 7/11 In data 22.5.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
La sentenza n. 134/2018 di questa corte d'appello è stata cassata dalla suprema corte, con ordinanza n. 4863/2023 “in relazione al motivo accolto”, per emendare il vizio di omessa pronuncia sulle domande avanzate dai ricorrenti, ex art 2932 c.c. (sin dal giudizio di primo grado).
Alla luce delle ragioni enunciate nella suddetta ordinanza ed espressamente richiamate al § 1), è agevole valutare la fondatezza di tali domande, osservando che i diritti fatti valere dagli attori in riassunzione trovano fonte documentale nelle scritture private del
5.12.1979 e del 16.1.1996, il cui contenuto è pacifico e non contestato.
Deve, pertanto, essere emessa sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., in luogo dei contratti di vendita - che , si era impegnato a stipulare, per eseguire gli Controparte_1 obblighi assunti con le scritture private del 5.12.1979 e del 16.1.1996, in favore di ciascuno di quelli tra i suoi germani che di tali obblighi hanno domandato, nel presente giudizio, l'esecuzione in forma specifica;
giova rammentare che le promesse di vendita, sancite nella scrittura privata del 16.1.1996, ebbero ad oggetto le rispettive quote del compendio immobiliare denominato “podere 132”, sito in agro di Otranto, costituito da Per_ tre corpi rispettivamente situati nelle località denominate “Fontanelle”, “ e
“Montelauro” (censito in catasto al foglio 21 part. 26 e 59, al foglio 30 part. 527, 515 e
519, al foglio 48 part. 11.1.e 51), secondo il progetto divisionale contenuto nell'accordo scritto del 5.12.1979, raggiunto tra i germani, dopo il decesso del padre Per_1
Le domande ex art. 2932 c.c. finalizzate ad ottenere l'adempimento coatto di tali obblighi risultano essere state incardinate, sin dagli atti introduttivi del giudizio di primo grado - come espressamente verificato dalla suprema corte - sicchè la ragione più liquida del decidere impone al collegio l'adozione di una pronuncia costitutiva che tenga luogo dei trasferimenti promessi - con le citate scritture private, il cui contenuto è incontestato - a tutti gli aventi diritto che ne hanno fatto domanda nel presente giudizio,
pag. 8/11 secondo il piano divisionale pattuito (la cui attuazione inerisce alla fase esecutiva del giudizio). Ogni altra questione è assorbita, come statuito pure dalla suprema corte.
L'efficacia dei trasferimenti è condizionata al pagamento del prezzo (pari, per ciascuno, ad 1/9 del prezzo pagato da alla in esecuzione dell'atto Controparte_1 CP_3 pubblico di compravendita del 3.12.2003 e delle relative spese documentate), prezzo che dovrà essere offerto e corrisposto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
§ 4. – Spese
Le spese processuali di tutti i gradi del giudizio, liquidate in dispositivo (in base al valore del terreno), gravano su , in ragione della sua soccombenza nei Controparte_1 rapporti con i germani , e (e per Pt_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4 Parte_5 essa i suoi eredi, anche per rappresentazione della figlia Parte_10 premorta); devono invece essere compensate tra , e CP_1 CP_4 Pt_2 CP_2
, non potendosi configurare soccombenza di nei confronti degli altri tre,
[...] CP_1 che non hanno resistito attivamente alla domanda dell'attore, né avanzato valide richieste nei suoi confronti.
Le spese processuali della , in ragione del complessivo esito del giudizio CP_3
- e del grado subordinato delle domande rivolte nei suoi confronti (giudicate assorbite dalla suestesa, dirimente, questione di diritto) - devono essere integralmente compensate nei confronti di tutte le altre parti, con ogni conseguenza in ordine alle restituzioni delle somme ricevute dall'ente in esecuzione delle sentenze impugnate.
p.q.m.
la corte, decidendo in sede di riassunzione del giudizio d'appello proposto avverso la sentenza n.
615/2015 del tribunale di Lecce, definitivamente così provvede:
- conferma il rigetto delle domande avanzate da nel giudizio di primo Controparte_1 grado;
- accoglie le domande riconvenzionali proposte nei suoi confronti ex art. 2932 c.c. e, per l'effetto, trasferisce a ciascuno ai suoi germani , Pt_1 Parte_2 Pt_3
e (con la precisazione che - per quest'ultima - il trasferimento è Parte_4 Parte_5 disposto, in modo indiviso, in favore dei suoi eredi, anche per rappresentazione della pag. 9/11 figlia , premorta), le rispettive quote del compendio immobiliare Parte_10 denominato podere 132, sito in agro di Otranto, costituito da tre corpi rispettivamente Per_ situati nelle località denominate “Fontanelle”, “ e “Montelauro” (censito in catasto al foglio 21 part. 26 e 59, al foglio 30 part. 527, 515 e 519, al foglio 48 part. 11.1.e 51), secondo il piano divisionale contenuto nella scrittura privata del 5.12.1979.
- condiziona l'efficacia dei disposti trasferimenti in favore degli aventi diritto, al pagamento del prezzo pari (per ciascuno) ad 1/9 del prezzo corrisposto da CP_1
alla per l'acquisto del terreno, con atto pubblico del 3.12.2003 e
[...] CP_3 delle relative spese sostenute.
- assegna, per il pagamento, termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
- condanna al pagamento, in favore degli attori in riassunzione (in Controparte_1 solido), delle spese processuali che liquida, in ragione del valore della causa e del numero delle parti:
per il giudizio di primo grado in € 1.900,00 per compenso;
per il primo giudizio d'appello in € 1.900,00 per compenso;
per il giudizio di cassazione in € 1.900,00 per compenso;
per il giudizio di riassunzione in € 1.900,00 per compenso;
oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
- dichiara compensate le spese processuali, di tutti i gradi, nei rapporti tra CP_1
, , e;
[...] CP_4 Controparte_2 Parte_2
- dichiara compensate le spese processuali, di tutti i gradi, nei rapporti tra la CP_3
e tutte le altre parti costituite;
[...]
- ordina la restituzione di tutte le somme eventualmente ricevute, in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado riformate;
ordina al conservatore dei registri immobiliari di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni sua responsabilità.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19.8.2025
pag. 10/11 Il consigliere est. Il presidente dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele
pag. 11/11