Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/05/2025, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9298/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9298 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con l'avv. Ferruccio Centonze. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, in persona del sindaco p.t., con gli avv.ti Antonello Mandarano, Maria Controparte_1
Rosa Sala e Paolo Radaelli.
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, le parti attrici hanno evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“ 1. accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'inopponibilità alla ricorrente e, in ogni caso, disapplicare le norme contrattuali collettive laddove escludano e/o limitino il computo dell'incidenza delle indennità di cui in narrativa nella quantificazione della retribuzione dei giorni di ferie e/o delle festività soppresse;
2. accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente ricorso che ciascun giorno di ferie e/o di festività soppresse della ricorrente svolto e svolgendo deve essere retribuito dal convenuto con un importo pari alla retribuzione giornaliera della ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti sia a titolo di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legala all'esecuzione della prestazione e alla qualifica della lavoratrice e che le variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per la ricorrente sono le indennità turno diurno (10%), Quota disagio D.E. e F, Sede e D.I., Indennità condizioni di lavoro, Indennità servizio esterno, sia con riferimento agli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 sia con riferimento agli anni successivi sino alla cessazione del rapporto di lavoro;
1
3. conseguentemente condannare il in persona del sindaco pro tempore, alla Controparte_1 corresponsione in favore della ricorrente al pagamento di Euro 5.444,86 lordi (o quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa) a titolo di differenze retributive dalla stessa vantate tra le somme corrisposte dal convenuto per ferie e/o festività soppresse godute e quelle spettanti a tali titoli in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta sub2) con riferimento agli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e al pagamento, a far data dal mese di gennaio 2024 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, di ciascun giorno di ferie e/o di festività soppresse svolto con un importo pari alla retribuzione giornaliera della ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti sia a titolo di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legala all'esecuzione della prestazione e alla qualifica della lavoratrice applicando quali variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per la ricorrente le indennità turno diurno (10%), Quota disagio D.E. e F, Sede e D.I.,
Indennità condizioni di lavoro, Indennità servizio esterno, sia con riferimento agli anni 2019, 2020, 2021, 2022,
2023 sia con riferimento agli anni successivi sino alla cessazione del rapporto di lavoro;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. in ogni caso, con vittoria di spese, compensi, oltre spese forfettarie e oltre rimborso del contributo unificato nella misura dovuto da distrarsi in favore dell'avvocato quale procuratore antistatario”.
La parte convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
1. Il ricorso della parte attrice, alle dipendenze del , inquadrata nell'area degli Controparte_1 istruttori, profilo professionale di agente della Polizia Municipale (ex categoria C4), deve essere accolto per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
*
2. Sulla questione controversa - seppur con riferimento ad altri settori ed a differenti contratti collettivi– questo Tribunale e la Corte di Appello di si sono più volte espressi. CP_1
2.1. Si ritiene, dunque, di dare continuità all'orientamento consolidato, non ravvisandosi nel caso concreto elementi in fatto o in diritto difformi da quelli esaminati nei precedenti richiamati.
2.2. Per quanto concerne la giurisprudenza in materia, si rinvia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., alla seguente motivazione (App. Milano n. 1470/2021):
“la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22401/2020, dando continuità ai principi già espressi con la pronuncia n.
13425 del 17.5.2019, ha esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione al quadro normativo e giurisprudenziale europeo, con particolare riferimento alla incidenza su di essa delle voci retributive variabili.
… “il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7
2 Direttiva n. 2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato
"Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; Per_1 Per_2
Per_ Per_ del 29 novembre 2017, C214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2.
Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della
Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione
(sentenza del 20 luglio 2016, , C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e Per_5 la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 CP_2 settembre 2011, Williams e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo
2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della Direttiva n. 88 del
2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto Persona_6 occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a CP_2 mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché e altri, punto 60). Maggiori e Persona_6 CP_2 più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10,
Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto
3 dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto
23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza
Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza Williams e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari Per_7 elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”
Il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato, appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore.
Tale requisito va valutato, con riferimento del paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione dell'espletamento delle stesse.
4 E' quindi necessario esaminare i motivi di appello alla luce dei principi appena enunciati, già costantemente recepiti da questa stessa Corte (v. sentenze n. 32/2020, n. 36/2020, n. 596/21, n. 892/21), effettuando il vaglio rimesso al giudice di merito, secondo la pronuncia di legittimità sopra riportata”.
2.3. Si richiama, altresì, quanto recentemente affermato dalla Corte di Giustizia (13/01/2022 causa
514/20): “in primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, gli stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane. Se
è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alla ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (sentenza del 29 novembre 2017,
King. C-214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, con riferimento all'articolo 7 direttiva 2003/88, che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retributive deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 28 e la Per_8 giurisprudenza ivi citata)
“…l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione
(sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven Kasatsionen sad na Republika Bulgaria e Iccrea Banca Spa, C-762/18 e C-
37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, Per_8
C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una Per_ diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:2018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo
5 a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22/5/2014, Lock, C-539/12, EU:C.2014:351, punto
21)”.
“Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”. (così punti 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 41).
*
3. Nel caso in esame si tratta, dunque, di valutare se le parti variabili della retribuzione indicate in ricorso rientrino o meno nel concetto delineato dalla Corte di Giustizia di “elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva” ovvero “elementi collegati allo status personale e professionale”.
3.1. Al riguardo, preme fin da subito evidenziare l'irrilevanza delle argomentazioni della difesa del convenuto laddove ha sostenuto l'esclusione delle indennità di causa dall'ambito della CP_1 retribuzione feriale per il solo fatto che, nel corso del congedo per ferie, non essendo prestata l'attività lavorativa, il dipendente non si troverebbe nell'incomodo che quelle indennità mirano a compensare (si veda quando dedotto a pag. 23 della memoria in relazione all'indennità di disagio: “L'Amministrazione corrisponde la suddetta indennità in relazione all'effettiva esposizione ai fattori di disagio, correlata all'effettiva presenza in servizio, e, quindi, non la erogata nel periodo di ferie”).
Al contrario, nella sentenza CGUE 15.9.2011 – procedimento Williams- British Airways C-155/10
(punto 21- doc. IV), è stato precisato che “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
25. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali”
26. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro”.
Ragionando altrimenti e seguendo la tesi di parte convenuta, nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali non potrebbe contemplarsi l'indennità di volo per il pilota per il solo fatto che in dipendente non trascorre le sue ferie in volo.
6 Viceversa, l'indagine che si è chiamati a svolgere è tesa essenzialmente a verificare se la parte variabile di retribuzione (o l'indennità) sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte e non si limiti a coprire spese occasionali o accessorie.
3.2. Orbene, può certamente rientrare nel calcolo della retribuzione feriale l'indennità di turno.
Questa indennità, infatti, compensa prestazioni ordinarie e necessarie dei dipendenti inseriti “in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere … sulla base della programmazione adottata
… equilibrata ed avvicendata” per assicurare il servizio ventiquattrore su ventiquattro.
Le caratteristiche di detta indennità sono tali da determinarne, secondo quanto chiarito dalla Suprema
Corte con la sentenza n. 13425/2019 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ivi citata,
l'inclusione a pieno titolo tra le voci che compongono la base di calcolo per la retribuzione dei periodi di ferie.
Si tratta infatti di un'indennità riconosciuta quale corrispettivo per l'incomodo gravante su ogni turnista, obbligato a organizzare la propria vita secondo le rotazioni cui deve soggiacere.
3.3. Allo stesso modo, le richieste attoree colgono nel segno quanto alle indennità di disagio e alla
(successiva) onnicomprensiva indennità condizioni di lavoro.
Ed invero, tali indennità sono valutabili come elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale del lavoratore, poiché vanno a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate correlate all'effettiva presenza in servizio.
Del resto, come ammesso dalla stessa parte convenuta, le condizioni particolarmente disagiate sono quelle strettamente connesse al servizio ordinario prestato dagli agenti di polizia municipale (“controllo e gestione viabilità e traffico, presidio del territorio, controllo delle attività economiche, attività di coesione sociale e altre attività particolari (quali la tutela ambientale)”: cfr. pag. 22 memoria): sicché, le indennità in questione sono emolumenti propri inerenti al profilo professionale ed alle mansioni tipiche degli attori.
Non potrebbe, invece, parlarsi di indennità aventi natura di rimborso di spese occasionali ed accessorie: in primo luogo, perché chiaramente connesse alla prestazione resa continuativamente;
in secondo luogo, perché non risulta che nello svolgimento di tali mansioni il lavoratore sostenga alcuna spesa.
3.4. Deve pure farsi rientrare nel novero delle voci variabili da riconoscere la retribuzione per servizio esterno.
Ed invero, detta indennità è riconosciuta proprio “Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza” (art. 100 CCNL).
La natura continuativa dell'attività richiesta per il riconoscimento dell'indennità ne esclude l'equiparazione a una spesa occasionale o accessoria, rendendola invece intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte.
Tanto può bastare per ricomprendere anche questo emolumento nella retribuzione ordinaria a titolo di ferie annuali retribuite.
7 *
4. Conseguentemente, va affermato il diritto attoreo a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie.
Si tratta quest'ultimo di un criterio che appare perfettamente in linea con le indicazioni della Corte di
Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie, come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
*
5. In ordine al quantum delle pretese per differenze retributive, si osserva quanto segue.
5.1. Innanzitutto, va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta.
Infatti, tenuto conto della lettera di messa in mora (all. n. 7 al ricorso), i diritti di credito antecedenti al
4.3.2019 devono ritenersi estinti per prescrizione.
Ed invero, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 28.12.2023, n.
36197: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”.
5.3. Ciò appurato, possono poi convalidarsi i conteggi nella misura della somma lorda di euro 2.782,06,
a cui le parti hanno aderito congiuntamente all'udienza di discussione (in ipotesi di accoglimento delle domande accertative).
5.4. Alle somme così riconosciute vanno poi aggiunti i soli interessi, vigendo il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici (cfr. da ultimo Cass. n. 13624/2020).
*
6. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- ACCERTA e DICHIARA il diritto della parte attrice alla retribuzione delle ferie godute e comprensiva delle incidenze determinate dalle voci retributive indicate in ricorso;
- CONDANNA la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma lorda di euro
8 2.782,06;
- CONDANNA la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 259,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi di avvocato oltre
IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Milano, 22.05.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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