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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1258/2023 depositato il 06/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210056083270000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il difensore di parte ricorrente avv. Difensore_1 ha depositato il ricorso in forma incompleta, omettendo la prima pagina ove, verosimilmente erano espressi i motivi di ricorso avverso la cartella impugnata.l'Agenzia delle entrate non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra evidenziato, il ricorso presenta la parte conclusiva - ove non sono specificati i motivi e la procura.
Pertanto lo stesso risulta mancante dei motivi che a pena di inammissibilità devono essere contenuti ex art. 18 dlgs546/92, rivelandosi il petitum totalmente incerto (art. 18 4° comma)
Al netto delle ulteriori irregolarità riscontrate - non risultano allegate le notifiche in formato EML bensì in coda al ricorso risultano una PEC di consegna in formato PDF all'ufficio resistente - Agenzia delle entrate
D.P. di Palermo, il ricorso è inammissibile
Nulla per le spese per effetto della mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Palermo 3.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1258/2023 depositato il 06/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210056083270000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il difensore di parte ricorrente avv. Difensore_1 ha depositato il ricorso in forma incompleta, omettendo la prima pagina ove, verosimilmente erano espressi i motivi di ricorso avverso la cartella impugnata.l'Agenzia delle entrate non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra evidenziato, il ricorso presenta la parte conclusiva - ove non sono specificati i motivi e la procura.
Pertanto lo stesso risulta mancante dei motivi che a pena di inammissibilità devono essere contenuti ex art. 18 dlgs546/92, rivelandosi il petitum totalmente incerto (art. 18 4° comma)
Al netto delle ulteriori irregolarità riscontrate - non risultano allegate le notifiche in formato EML bensì in coda al ricorso risultano una PEC di consegna in formato PDF all'ufficio resistente - Agenzia delle entrate
D.P. di Palermo, il ricorso è inammissibile
Nulla per le spese per effetto della mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Palermo 3.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE