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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/06/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 602/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 602/2025 tra
[...]
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 12 giugno 2025 alle ore 15,00 innanzi al dott. Beatrice Prisco, sono comparsi:
Per 'avv. DALL'ARGINE ROBERTA Parte_1 Per l'avv. DALL'ARGINE ROBERTA Parte_1
Per nessuno, già dichiarato contumace. Controparte_1
L'avv. Dall'Argine si riporta ai propri atti e difese insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come da memoria integrativa;
precisa che ad oggi la morosità è pari ad € 7280,00; precisa altresì che le spese sostenute ammontano ad € 435,60. Il Giudice invita parte attrice a discutere la causa.
Dopo breve discussione il Giudice si ritira in Camera di Coniglio. Al termine della Camera di Consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro nessuno è presente, dà lettura della sentenza come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso alle ore 15,45
Il Giudice
dott. Beatrice Prisco
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Prisco ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 602/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALL'ARGINE Parte_1 C.F._1
ROBERTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALL'ARGINE Parte_1 C.F._2
ROBERTA
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO
Oggetto: Intimazione di sfratto per morosità (uso abitativo); risoluzione del contratto Conclusioni: come in atti
Svolgimento del processo
Parte attrice ha concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem attrice.
Motivi della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione stipulato in data
25.03.2024 tra e debitamente registrato in data 28.05.2024 Persona_1 Controparte_1 presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia al numero 005710 serie 3T; contratto avente ad oggetto l'immobile sito in Reggio Emilia, via Papa Giovanni XXIII n.34, posto al piano 5 int. 14, cat. A2.
Il presente giudizio, introdotto con rito speciale per la convalida di sfratto ex art. 657 ss. C.p.c., segue all'ordinanza del 24.02.2025 di mutamento di rito ex artt. 667 e 426 c.p.c., risultando il conduttore irreperibile. Controparte_1 L'instaurazione del contraddittorio è avvenuta regolarmente con regolare notifica. All'udienza del 29.05.2025 è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta. Parte attrice ha depositato in data 03.03.2025 memoria integrativa.
pagina 2 di 3 è l'esistenza di un valido contratto di locazione stipulato tra le parti;
contratto regolarmente Pt_2 registrato e prodotto agli atti. Parte attrice ha dedotto, in fatto, l'inadempimento di parte convenuta all'obbligo di corrispondere i canoni pattuiti;
inadempimento decorrente dal mese di maggio 2024 e che alla data del 12.06.2025 ha determinato una morosità per € 7280,00. Il mancato pagamento dei canoni di locazione per il godimento dell'immobile, senza un giustificato motivo, costituisce certamente un grave inadempimento, rilevante ai fini della risoluzione, ex art. 1455 e 1587 c.c. e 5 L. 392/78.
In punto di diritto, si osserva che, trattandosi di obbligazioni contrattuali il creditore è tenuto esclusivamente a provare la fonte del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione; e su quest'ultimo grava, per contro, la prova dell'eventuale suo fatto estintivo, modificativo o impeditivo. Nel caso di specie risulta provata la pretesa oggetto della domanda di parte attrice e l'inadempimento di parte convenuta.
Ne consegue la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento di parte convenuta e la condanna di questa al rilascio immediato dell'immobile. Ne consegue, altresì, la condanna di parte convenuta al pagamento dei canoni di locazione scaduti al mese di giugno 2025 pari ad € 7280,00, oltre di quelli maturandi fino al rilascio effettivo dell'immobile, con interessi legali dalle scadenze al saldo, costituendo la predetta condanna estensione della domanda attorea già contenuta nella richiesta di emissione del decreto ingiuntivo per canoni scaduti ed a scadere. Con l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto, segue la condanna di parte convenuta alla refusione delle spese del presente giudizio e della fase sommaria, liquidate come in dispositivo ex DM 147/2022 tenuto conto della natura contumaciale del giudizio, dell'assenza di istruttoria e ridotte pertanto in ragione della semplicità delle difese svolte e della celerità del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 602/2025, ogni diversa difesa, istanza, eccezione o domanda disattesa o assorbita:
a) dichiara risolto il contratto stipulato in data 25.03.2024 tra e Persona_1 CP_1
- contratto debitamente registrato in data 28.05.2024 presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio
[...]
Emilia al numero 005710 serie 3T ed avente ad oggetto l'immobile sito in Reggio Emilia, via Papa
Giovanni XXIII n.34, posto al piano 5 int. 14, cat. A2 - per inadempimento del convenuto;
b) dichiara tenuto e condanna al rilascio immediato dell'immobile, libero da persone e/o Controparte_1 cose, in favore di parte attrice;
Persona_1
c) condanna al pagamento in favore di parte attrice , della Controparte_1 Persona_1 somma di € 7280,00 per canoni di locazione scaduti al mese di giugno 2025 oltre i canoni a scadere sino al rilascio dell'immobile ed oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
Per_ d) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice Notari- Controparte_1
che si liquidano in € 435,60 per esborsi ed in € 1843,00 per compensi difensivi, Parte_1 compresa la fase sommaria, oltre IVA, CPA ove dovute come per legge e rimborso forfettario al 15 %.
Così deciso.
Reggio Emilia 12.06.2025 Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Prisco
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 602/2025 tra
[...]
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 12 giugno 2025 alle ore 15,00 innanzi al dott. Beatrice Prisco, sono comparsi:
Per 'avv. DALL'ARGINE ROBERTA Parte_1 Per l'avv. DALL'ARGINE ROBERTA Parte_1
Per nessuno, già dichiarato contumace. Controparte_1
L'avv. Dall'Argine si riporta ai propri atti e difese insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come da memoria integrativa;
precisa che ad oggi la morosità è pari ad € 7280,00; precisa altresì che le spese sostenute ammontano ad € 435,60. Il Giudice invita parte attrice a discutere la causa.
Dopo breve discussione il Giudice si ritira in Camera di Coniglio. Al termine della Camera di Consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro nessuno è presente, dà lettura della sentenza come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso alle ore 15,45
Il Giudice
dott. Beatrice Prisco
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Prisco ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 602/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALL'ARGINE Parte_1 C.F._1
ROBERTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALL'ARGINE Parte_1 C.F._2
ROBERTA
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO
Oggetto: Intimazione di sfratto per morosità (uso abitativo); risoluzione del contratto Conclusioni: come in atti
Svolgimento del processo
Parte attrice ha concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem attrice.
Motivi della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione stipulato in data
25.03.2024 tra e debitamente registrato in data 28.05.2024 Persona_1 Controparte_1 presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia al numero 005710 serie 3T; contratto avente ad oggetto l'immobile sito in Reggio Emilia, via Papa Giovanni XXIII n.34, posto al piano 5 int. 14, cat. A2.
Il presente giudizio, introdotto con rito speciale per la convalida di sfratto ex art. 657 ss. C.p.c., segue all'ordinanza del 24.02.2025 di mutamento di rito ex artt. 667 e 426 c.p.c., risultando il conduttore irreperibile. Controparte_1 L'instaurazione del contraddittorio è avvenuta regolarmente con regolare notifica. All'udienza del 29.05.2025 è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta. Parte attrice ha depositato in data 03.03.2025 memoria integrativa.
pagina 2 di 3 è l'esistenza di un valido contratto di locazione stipulato tra le parti;
contratto regolarmente Pt_2 registrato e prodotto agli atti. Parte attrice ha dedotto, in fatto, l'inadempimento di parte convenuta all'obbligo di corrispondere i canoni pattuiti;
inadempimento decorrente dal mese di maggio 2024 e che alla data del 12.06.2025 ha determinato una morosità per € 7280,00. Il mancato pagamento dei canoni di locazione per il godimento dell'immobile, senza un giustificato motivo, costituisce certamente un grave inadempimento, rilevante ai fini della risoluzione, ex art. 1455 e 1587 c.c. e 5 L. 392/78.
In punto di diritto, si osserva che, trattandosi di obbligazioni contrattuali il creditore è tenuto esclusivamente a provare la fonte del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione; e su quest'ultimo grava, per contro, la prova dell'eventuale suo fatto estintivo, modificativo o impeditivo. Nel caso di specie risulta provata la pretesa oggetto della domanda di parte attrice e l'inadempimento di parte convenuta.
Ne consegue la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento di parte convenuta e la condanna di questa al rilascio immediato dell'immobile. Ne consegue, altresì, la condanna di parte convenuta al pagamento dei canoni di locazione scaduti al mese di giugno 2025 pari ad € 7280,00, oltre di quelli maturandi fino al rilascio effettivo dell'immobile, con interessi legali dalle scadenze al saldo, costituendo la predetta condanna estensione della domanda attorea già contenuta nella richiesta di emissione del decreto ingiuntivo per canoni scaduti ed a scadere. Con l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto, segue la condanna di parte convenuta alla refusione delle spese del presente giudizio e della fase sommaria, liquidate come in dispositivo ex DM 147/2022 tenuto conto della natura contumaciale del giudizio, dell'assenza di istruttoria e ridotte pertanto in ragione della semplicità delle difese svolte e della celerità del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 602/2025, ogni diversa difesa, istanza, eccezione o domanda disattesa o assorbita:
a) dichiara risolto il contratto stipulato in data 25.03.2024 tra e Persona_1 CP_1
- contratto debitamente registrato in data 28.05.2024 presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio
[...]
Emilia al numero 005710 serie 3T ed avente ad oggetto l'immobile sito in Reggio Emilia, via Papa
Giovanni XXIII n.34, posto al piano 5 int. 14, cat. A2 - per inadempimento del convenuto;
b) dichiara tenuto e condanna al rilascio immediato dell'immobile, libero da persone e/o Controparte_1 cose, in favore di parte attrice;
Persona_1
c) condanna al pagamento in favore di parte attrice , della Controparte_1 Persona_1 somma di € 7280,00 per canoni di locazione scaduti al mese di giugno 2025 oltre i canoni a scadere sino al rilascio dell'immobile ed oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
Per_ d) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice Notari- Controparte_1
che si liquidano in € 435,60 per esborsi ed in € 1843,00 per compensi difensivi, Parte_1 compresa la fase sommaria, oltre IVA, CPA ove dovute come per legge e rimborso forfettario al 15 %.
Così deciso.
Reggio Emilia 12.06.2025 Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Prisco
pagina 3 di 3