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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1127/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
(c.f. ; Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 C.F._4
(c.f. ); Parte_5 C.F._5
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv
Stefano Vaccari (c.f. e dall'avv. Massimo Ferrari C.F._6
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati in Reggio C.F._7
Emilia, alla Via della Torre n. 4
ricorrenti
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
l Controparte_2
, in persona del Dirigente quale legale
[...]
rappresentante p.t. dott. e, congiuntamente e CP_3 disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa e dott. Controparte_4 CP_5
, elettivamente domiciliati presso l
[...] [...]
, sito in Reggio Emilia, via G. Controparte_2
Mazzini 6
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni
Per le ricorrenti: “- accertare e dichiarare - previa ritenuta eventuale disapplicazione delle avversate disposizioni richiamate in punto di diritto – il diritto dei ricorrenti ad usufruire, per i periodi di servizio indicati in premessa, del beneficio economico di cui alla Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente come disciplinata dall'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, e, per l'effetto in via principale, condannare il , in Controparte_1
persona del pro-tempore, al riconoscimento in favore dei CP_6
ricorrenti, tramite accredito sulla suddetta Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino alla loro concreta attribuzione;
Pag. 2 di 16 in via subordinata, per l'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, taluni ricorrenti non dovessero risultare titolari di un contratto di docenza o di altro qualsivoglia titolo suscettibile di consentire loro
l'accesso alla specifica piattaforma informatica ministeriale, con conseguente impossibilità di fruizione dei vantaggi correlati all'accredito del bonus oggetto dell'odierno ricorso, si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito Voglia condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento, in loro favore, del danno per equivalente, da determinarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici di servizio dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, ovvero nella diversa e meglio vista minor somma che, anche ad esito dell'eventuale istruttoria, apparirà più adeguata al caso concreto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino al saldo definitivo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Per il : “Si conclude affinchè l'On.le Tribunale adito, reietta e CP_1
disattesa ogni avversa pretesa, voglia: 1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo; 2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese. 3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere ciascuna pretesa entro i limiti del giusto e del provato, e, per l'effetto, si chiede, in ogni caso: a) rigettarsi la
Pag. 3 di 16 domanda della ricorrente riferita all'a.s. 2018/19 nonché Parte_3
la domanda della ricorrente riferita agli aa.ss. 2017/18 e Parte_4
2018/19, per decorso del termine di prescrizione quinquennale;
b) fermo restando quanto eccepito in tema di prescrizione, rigettarsi altresì la domanda della ricorrente riferita agli aa.ss. 2018/19 e Parte_4
2019/20 per non aver la docente raggiunto nei predetti aa.ss. i 180 gg. effettivi di servizio e per non aver la ricorrente svolto nei predetti periodi alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa avendo svolto prestazioni soltanto parziali. 4) Il tutto, per il caso di soccombenza anche parziale, con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della notevole controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza.”
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato il 18.11.2024, le sopra indicate ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione , Controparte_1
in favore di ogni ricorrente, delle somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
Le ricorrenti allega no di avere prestato servizio , in qualità di docent i alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
Pag. 4 di 16 contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; Parte_1
- negli anni scolastici 2019/2020, Parte_2
2020/2021 e 2023/2024;
- negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_3
2020/2021 e 2021/2022;
- negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, Parte_4
2019/2020 e 2020/2021;
- nell'anno scolastico 2022/2023. Parte_5
In esecuzione di ques ti contratti, le ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il pers onale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati ris ulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato , nonostante gli atti di diffida inviati e rimasti privi di riscontro.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20. 01.2025 si costituisce il , eccependo - in via preliminare - la CP_1
carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del
23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di
Pag. 5 di 16 assegnazione e di utilizzo della Carta el ettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10. 2015, la quale al paragrafo 2 CP_7
“Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeter minato con contratto di lavor o a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano s tati sos pesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre ness un obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il Ministero cos tituito chiede di rigettarsi la domanda della ricorrente riferita all'a.s. Parte_3
2018/2019 nonché la domanda della ricorrente Parte_4
riferita agli aa.ss. 2017/18 e 2018/19, per decorso del termine di prescrizione quinquennale, in quanto “non vi è prova di richieste formali” aventi ad oggetto l'attribuzione del suddetto beneficio entro i cinque anni dalla data di conferimento della supplenza per i predetti anni scolastici ovvero dalla data in cui il sistema telematico consentiva per quegli anni scolastici la regis trazione alla piattaforma informatica.
Pag. 6 di 16 Parte resistente chiede alt resì, fermo restando quanto eccepito in tema di prescrizione quinquennale, di rigettars i la domanda della ricorrente riferita agli aa.ss. 2018/19 e 2019/20 Pt_4
per non aver raggiunto nei predetti anni scolastici i 180 giorni effettivi di servizio e pe r non aver svolto alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa ovvero aver s volto un servizio soltanto parziale nei medesimi anni scolastici.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della notevole controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza”.
Le parti ricorrenti, con note s critte depositate in data
15.03.2025, danno atto della fondatezza dell'eccezione di prescrizione per decorso del termine quinqu ennale formulata dal resis tente in relazione al diritto della ricorrente CP_1
per l'a.s. 2018/2019 e al diritto della ricorrente Parte_3
per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019. Parte_4
Insistono invece per il rigetto dell'eccezione relat iva alla domanda per l'a.s. 2019/2020 della ricorrente , per non Pt_4
aver la stessa svolto – in modo sufficiente ai fini del riconoscimento della pres tazione richiesta – un servizio effettivo.
Sul contradditorio così instauratos i, la causa è istruita documentalmente e viene d ecisa all'esito di trattazione scritta ex art. 429 c.p.c.
*** *** ***
Pag. 7 di 16 Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare , va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G. O. in favore del G.A. in quant o la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una prev isione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “Carta del docente” in capo a ciascuna ricorrente, va osservato che la presente controvers ia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolas tiche di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto
Pag. 8 di 16 di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di Controparte_8
laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitar i inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatr ali e cinematografic he, per l'ingresso a musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Car ta non cos tituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della C arta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiv a
1999/70/C E del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
Pag. 9 di 16 personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valori zzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenz a fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
Pag. 10 di 16 sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giuris prudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte da lle ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalla documentazione prodotta, risulta che le ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto d ecorrente dal Parte_1
01.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto Parte_2
decorrente dal 23.09.2019 al 30.06.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 01.10.2020 al 30.06. 2021; nell'a.s.
2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al
30.06.2024;
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto decorrente Parte_3
dal 13.09.2019 al 31.08.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 19.09.2 020 al 31.08.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 04.09.2021 al 31.08.2022;
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal Parte_4
15.09.2020 al 30.06.2021;
Pag. 11 di 16 - nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente Parte_5
dal 15.0 9.2020 al 30.06.2021.
Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dalle ricorrenti, anche dagli “Stati matricolari completi” che il costituito ha prodotto in relazione a ciascun a ricorrente, non CP_1
contestando specificamente i relativi contratti, sottoscritti dal
Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Va altresì rilevata la s ussistenza del presuppos to della permanenza nel sis tema scolastico delle ricorrenti al momento del depos ito del ricors o, come risulta dalla documentazione prodotta.
Tuttavia, il M IM eccepisce che la ricorrente non Parte_4
ha svolto alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa avendo svolto pres tazioni soltanto parzial i nell'a.s. 2019/2020,
Sotto tale profilo il allega e documenta che nell'a.s. CP_1
2019/2020 (incarico a tempo determinato su sostegno psicofisico fino al termine delle attività didattiche, dal
24.09.2019 al 30.06.2020) la ricorrente è risultata assente dal servizio per congedo parentale ovvero assenza per malattia del figlio/malattia dal 30.09. 2019 al 28.10.2019; dal 29.10.2019 al
5.11.2019; dal 7.11.2019 al 16. 11.2019; dal 17.12.2019 al
22.12.2019; dal 23.12.2019 al 14.01.2020; dal 15. 01.2020 al
29.01.2020; dal 30.01.2020 al 6. 02.2020; dal 7.02.2020 al
15.02.2020; dal 16.02.2020 al 19.03.2020; 20.03.2020 al
Pag. 12 di 16 3.04.2020; dal 4.04.2020 al 26. 04.2020; dal 27.04.2020 al
30.04.2020.
In definitiva, nell'arco dell'intero anno scolastico 2019/2020, è fondato ritenere che non ha raggiunto i 180 Parte_4
giorni lavorativi effettivi che – secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente cui l'odierno giudicante aderisce – costituiscono requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio di cui tratt asi.
La pres tazione di servizio di docenza non è quindi stata pos ta in essere dal punto di vista oggettivo e, pertanto, non necessita di aggiornamento e di formazione, funzionali alla prima.
Parte ricorrente deve fornire prova (in quanto elemento costituti vo dell'azione) della prestazione di lavoro in qualità di docente resa per l'A.S. del quale si richiede la 'carta elettronica'.
Tuttavia, la prova di aver prestato docenza per un tempo superiore ai 180 giorni non è stata fornita, ed anzi la circos tanza è s tata s mentita dalla documentazione acquisita in atti.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo.
Quanto alla liquidazione delle spes e di lite, si osserva quanto segue.
La domanda della ricorrente , per le ragioni sopra Parte_4
esposte, va ac colta in riferimento all'anno scolastico
2020/2021, mentre va rigettata in riferimento all'anno
Pag. 13 di 16 scolastico 2019/2020 e le spese devono essere, di conseguenza, integralmente compensate tra le parti per reciproca parziale soccombenza.
Per le ulteriori domand e, le spese di lite sono liquidate come in Contro dispositivo, a carico del a fronte della soccombenza pressoché integrale dello stesso.
In ogni cas o, va tenuto conto dei valori minimi previsti dal
D.M. n. 55/2014 ed aggiornati dal D.M. 147/2022 per le controversie di lavoro, tenuto altres ì conto del valore effettivo della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, del numero delle parti aventi la stessa posizione processuale con aumento ex lege previs to, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che giustifica la riduzione ex lege previs ta), dei contrasti giurisprudenziali (come risultanti in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 1127/2024 R. G.L. :
1) dichiara il diritto de lle ricorrent i ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le s tesse regole previs te per il
Pag. 14 di 16 personale di ruolo c on riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un importo di euro 1.000,00 a favore di oltre interessi sino al Parte_1
soddis fo;
- agli anni scolas tici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, per un importo di euro 1.500,00 a favore di , oltre Parte_2
interessi sino al soddisfo;
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per un importo di euro 1.500,00 a favore di , oltre Parte_3
interessi sino al soddis fo, previa dichiarazione di prescrizione del diritto alla Carta docente per l'a.s. 2018/2019;
- all'anno scolastico 2020/2021 per un importo di euro 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddis fo, previa Parte_4
dichiarazione di prescrizione del diritto alla Carta docente per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019;
- all'anno scolastico 2020/2021 per un importo di euro 500,00 a favore di oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_5
2) rigetta le ulteriori domande.
3) Condanna il in Controparte_1
persona del pr o a rifondere alle ricorrent i, con CP_6 CP_10
distrazione in favore de i procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi ed euro 1.011,78 per spese legali, oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Pag. 15 di 16 Reggio Emilia, così decis o il 07. 04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 16 di 16
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1127/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
(c.f. ; Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 C.F._4
(c.f. ); Parte_5 C.F._5
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv
Stefano Vaccari (c.f. e dall'avv. Massimo Ferrari C.F._6
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati in Reggio C.F._7
Emilia, alla Via della Torre n. 4
ricorrenti
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
l Controparte_2
, in persona del Dirigente quale legale
[...]
rappresentante p.t. dott. e, congiuntamente e CP_3 disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa e dott. Controparte_4 CP_5
, elettivamente domiciliati presso l
[...] [...]
, sito in Reggio Emilia, via G. Controparte_2
Mazzini 6
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni
Per le ricorrenti: “- accertare e dichiarare - previa ritenuta eventuale disapplicazione delle avversate disposizioni richiamate in punto di diritto – il diritto dei ricorrenti ad usufruire, per i periodi di servizio indicati in premessa, del beneficio economico di cui alla Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente come disciplinata dall'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, e, per l'effetto in via principale, condannare il , in Controparte_1
persona del pro-tempore, al riconoscimento in favore dei CP_6
ricorrenti, tramite accredito sulla suddetta Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino alla loro concreta attribuzione;
Pag. 2 di 16 in via subordinata, per l'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, taluni ricorrenti non dovessero risultare titolari di un contratto di docenza o di altro qualsivoglia titolo suscettibile di consentire loro
l'accesso alla specifica piattaforma informatica ministeriale, con conseguente impossibilità di fruizione dei vantaggi correlati all'accredito del bonus oggetto dell'odierno ricorso, si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito Voglia condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento, in loro favore, del danno per equivalente, da determinarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici di servizio dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, ovvero nella diversa e meglio vista minor somma che, anche ad esito dell'eventuale istruttoria, apparirà più adeguata al caso concreto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino al saldo definitivo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Per il : “Si conclude affinchè l'On.le Tribunale adito, reietta e CP_1
disattesa ogni avversa pretesa, voglia: 1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo; 2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese. 3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere ciascuna pretesa entro i limiti del giusto e del provato, e, per l'effetto, si chiede, in ogni caso: a) rigettarsi la
Pag. 3 di 16 domanda della ricorrente riferita all'a.s. 2018/19 nonché Parte_3
la domanda della ricorrente riferita agli aa.ss. 2017/18 e Parte_4
2018/19, per decorso del termine di prescrizione quinquennale;
b) fermo restando quanto eccepito in tema di prescrizione, rigettarsi altresì la domanda della ricorrente riferita agli aa.ss. 2018/19 e Parte_4
2019/20 per non aver la docente raggiunto nei predetti aa.ss. i 180 gg. effettivi di servizio e per non aver la ricorrente svolto nei predetti periodi alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa avendo svolto prestazioni soltanto parziali. 4) Il tutto, per il caso di soccombenza anche parziale, con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della notevole controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza.”
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato il 18.11.2024, le sopra indicate ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione , Controparte_1
in favore di ogni ricorrente, delle somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
Le ricorrenti allega no di avere prestato servizio , in qualità di docent i alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
Pag. 4 di 16 contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; Parte_1
- negli anni scolastici 2019/2020, Parte_2
2020/2021 e 2023/2024;
- negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_3
2020/2021 e 2021/2022;
- negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, Parte_4
2019/2020 e 2020/2021;
- nell'anno scolastico 2022/2023. Parte_5
In esecuzione di ques ti contratti, le ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il pers onale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati ris ulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato , nonostante gli atti di diffida inviati e rimasti privi di riscontro.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20. 01.2025 si costituisce il , eccependo - in via preliminare - la CP_1
carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del
23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di
Pag. 5 di 16 assegnazione e di utilizzo della Carta el ettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10. 2015, la quale al paragrafo 2 CP_7
“Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeter minato con contratto di lavor o a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano s tati sos pesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre ness un obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il Ministero cos tituito chiede di rigettarsi la domanda della ricorrente riferita all'a.s. Parte_3
2018/2019 nonché la domanda della ricorrente Parte_4
riferita agli aa.ss. 2017/18 e 2018/19, per decorso del termine di prescrizione quinquennale, in quanto “non vi è prova di richieste formali” aventi ad oggetto l'attribuzione del suddetto beneficio entro i cinque anni dalla data di conferimento della supplenza per i predetti anni scolastici ovvero dalla data in cui il sistema telematico consentiva per quegli anni scolastici la regis trazione alla piattaforma informatica.
Pag. 6 di 16 Parte resistente chiede alt resì, fermo restando quanto eccepito in tema di prescrizione quinquennale, di rigettars i la domanda della ricorrente riferita agli aa.ss. 2018/19 e 2019/20 Pt_4
per non aver raggiunto nei predetti anni scolastici i 180 giorni effettivi di servizio e pe r non aver svolto alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa ovvero aver s volto un servizio soltanto parziale nei medesimi anni scolastici.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della notevole controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza”.
Le parti ricorrenti, con note s critte depositate in data
15.03.2025, danno atto della fondatezza dell'eccezione di prescrizione per decorso del termine quinqu ennale formulata dal resis tente in relazione al diritto della ricorrente CP_1
per l'a.s. 2018/2019 e al diritto della ricorrente Parte_3
per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019. Parte_4
Insistono invece per il rigetto dell'eccezione relat iva alla domanda per l'a.s. 2019/2020 della ricorrente , per non Pt_4
aver la stessa svolto – in modo sufficiente ai fini del riconoscimento della pres tazione richiesta – un servizio effettivo.
Sul contradditorio così instauratos i, la causa è istruita documentalmente e viene d ecisa all'esito di trattazione scritta ex art. 429 c.p.c.
*** *** ***
Pag. 7 di 16 Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare , va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G. O. in favore del G.A. in quant o la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una prev isione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “Carta del docente” in capo a ciascuna ricorrente, va osservato che la presente controvers ia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolas tiche di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto
Pag. 8 di 16 di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di Controparte_8
laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitar i inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatr ali e cinematografic he, per l'ingresso a musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Car ta non cos tituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della C arta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiv a
1999/70/C E del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
Pag. 9 di 16 personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valori zzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenz a fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
Pag. 10 di 16 sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giuris prudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte da lle ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalla documentazione prodotta, risulta che le ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto d ecorrente dal Parte_1
01.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto Parte_2
decorrente dal 23.09.2019 al 30.06.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 01.10.2020 al 30.06. 2021; nell'a.s.
2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al
30.06.2024;
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto decorrente Parte_3
dal 13.09.2019 al 31.08.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 19.09.2 020 al 31.08.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 04.09.2021 al 31.08.2022;
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal Parte_4
15.09.2020 al 30.06.2021;
Pag. 11 di 16 - nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente Parte_5
dal 15.0 9.2020 al 30.06.2021.
Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dalle ricorrenti, anche dagli “Stati matricolari completi” che il costituito ha prodotto in relazione a ciascun a ricorrente, non CP_1
contestando specificamente i relativi contratti, sottoscritti dal
Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Va altresì rilevata la s ussistenza del presuppos to della permanenza nel sis tema scolastico delle ricorrenti al momento del depos ito del ricors o, come risulta dalla documentazione prodotta.
Tuttavia, il M IM eccepisce che la ricorrente non Parte_4
ha svolto alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa avendo svolto pres tazioni soltanto parzial i nell'a.s. 2019/2020,
Sotto tale profilo il allega e documenta che nell'a.s. CP_1
2019/2020 (incarico a tempo determinato su sostegno psicofisico fino al termine delle attività didattiche, dal
24.09.2019 al 30.06.2020) la ricorrente è risultata assente dal servizio per congedo parentale ovvero assenza per malattia del figlio/malattia dal 30.09. 2019 al 28.10.2019; dal 29.10.2019 al
5.11.2019; dal 7.11.2019 al 16. 11.2019; dal 17.12.2019 al
22.12.2019; dal 23.12.2019 al 14.01.2020; dal 15. 01.2020 al
29.01.2020; dal 30.01.2020 al 6. 02.2020; dal 7.02.2020 al
15.02.2020; dal 16.02.2020 al 19.03.2020; 20.03.2020 al
Pag. 12 di 16 3.04.2020; dal 4.04.2020 al 26. 04.2020; dal 27.04.2020 al
30.04.2020.
In definitiva, nell'arco dell'intero anno scolastico 2019/2020, è fondato ritenere che non ha raggiunto i 180 Parte_4
giorni lavorativi effettivi che – secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente cui l'odierno giudicante aderisce – costituiscono requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio di cui tratt asi.
La pres tazione di servizio di docenza non è quindi stata pos ta in essere dal punto di vista oggettivo e, pertanto, non necessita di aggiornamento e di formazione, funzionali alla prima.
Parte ricorrente deve fornire prova (in quanto elemento costituti vo dell'azione) della prestazione di lavoro in qualità di docente resa per l'A.S. del quale si richiede la 'carta elettronica'.
Tuttavia, la prova di aver prestato docenza per un tempo superiore ai 180 giorni non è stata fornita, ed anzi la circos tanza è s tata s mentita dalla documentazione acquisita in atti.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo.
Quanto alla liquidazione delle spes e di lite, si osserva quanto segue.
La domanda della ricorrente , per le ragioni sopra Parte_4
esposte, va ac colta in riferimento all'anno scolastico
2020/2021, mentre va rigettata in riferimento all'anno
Pag. 13 di 16 scolastico 2019/2020 e le spese devono essere, di conseguenza, integralmente compensate tra le parti per reciproca parziale soccombenza.
Per le ulteriori domand e, le spese di lite sono liquidate come in Contro dispositivo, a carico del a fronte della soccombenza pressoché integrale dello stesso.
In ogni cas o, va tenuto conto dei valori minimi previsti dal
D.M. n. 55/2014 ed aggiornati dal D.M. 147/2022 per le controversie di lavoro, tenuto altres ì conto del valore effettivo della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, del numero delle parti aventi la stessa posizione processuale con aumento ex lege previs to, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che giustifica la riduzione ex lege previs ta), dei contrasti giurisprudenziali (come risultanti in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 1127/2024 R. G.L. :
1) dichiara il diritto de lle ricorrent i ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le s tesse regole previs te per il
Pag. 14 di 16 personale di ruolo c on riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un importo di euro 1.000,00 a favore di oltre interessi sino al Parte_1
soddis fo;
- agli anni scolas tici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, per un importo di euro 1.500,00 a favore di , oltre Parte_2
interessi sino al soddisfo;
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per un importo di euro 1.500,00 a favore di , oltre Parte_3
interessi sino al soddis fo, previa dichiarazione di prescrizione del diritto alla Carta docente per l'a.s. 2018/2019;
- all'anno scolastico 2020/2021 per un importo di euro 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddis fo, previa Parte_4
dichiarazione di prescrizione del diritto alla Carta docente per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019;
- all'anno scolastico 2020/2021 per un importo di euro 500,00 a favore di oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_5
2) rigetta le ulteriori domande.
3) Condanna il in Controparte_1
persona del pr o a rifondere alle ricorrent i, con CP_6 CP_10
distrazione in favore de i procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi ed euro 1.011,78 per spese legali, oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Pag. 15 di 16 Reggio Emilia, così decis o il 07. 04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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