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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 10379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10379 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17696/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
RA LI Presidente
RA Frettoni Giudice
AB LI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 17696/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Elisabetta Sorze;
- ricorrente -
contro
Questura di Latina, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente contumace –
OGGETTO: impugnazione del rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.04.2024 cittadino bengalese, Parte_1 ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Latina ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Ciò premesso, si rileva che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve preliminarmente evidenziarsi è applicabile, ratione temporis, al caso di specie, il D.L. n. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020 – essendo la richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale stata avanzata antecedentemente al 6 maggio 2023.
Tale normativa ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14- 02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la propria elaborazione giurisprudenziale, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di “vita privata” ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Per_1
GE, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e Per_3
c. Regno Unito [GC]). ( e PA c. Italia [GC], § 159). CP_3
La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. GE (n. 2) [GC], § Persona_4
Pag. 2 di 4 95; c. GE, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività Per_1 Per_5 professionali ( c. Spagna [GC], § 110; CU c. Romania [GC], Persona_6
§ 71; e c. , § 42) o commerciali ( Per_7 Per_8 Per_9 [...]
e Satamedia Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di avere intrapreso sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa.
In particolare, sin dal 21.07.2023 è titolare di un regolare rapporto di lavoro in qualità di aiuto cuoco presso NG UN LS in Roma (RM); tale rapporto lavorativo risulta ancora in essere, come provato dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. comunicazione e buste paga relative al periodo luglio 2023 – maggio 2025). Pt_3
La retribuzione costante e dignitosa percepita dall'istante come dimostrato dalle buste paga, gli consente di fornire aiuto economico ai familiari rimasti in Bangladesh, come si evince dalle ricevute di trasferimento di denaro in atti (cfr., tra le altre, ricevute money- transfer del 30.05.2025, 02.05.2025, 07.01.2025, 14.12.2024 e 07.05.2024).
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020.
Considerato che l'accoglimento della domanda si è fondato anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio, sussistono gravi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara il diritto di nato in [...] il Parte_1
10.10.1988, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- Spese compensate.
Roma, 30 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
AB LI RA LI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
RA LI Presidente
RA Frettoni Giudice
AB LI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 17696/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Elisabetta Sorze;
- ricorrente -
contro
Questura di Latina, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente contumace –
OGGETTO: impugnazione del rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.04.2024 cittadino bengalese, Parte_1 ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Latina ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Ciò premesso, si rileva che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve preliminarmente evidenziarsi è applicabile, ratione temporis, al caso di specie, il D.L. n. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020 – essendo la richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale stata avanzata antecedentemente al 6 maggio 2023.
Tale normativa ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14- 02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la propria elaborazione giurisprudenziale, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di “vita privata” ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Per_1
GE, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e Per_3
c. Regno Unito [GC]). ( e PA c. Italia [GC], § 159). CP_3
La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. GE (n. 2) [GC], § Persona_4
Pag. 2 di 4 95; c. GE, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività Per_1 Per_5 professionali ( c. Spagna [GC], § 110; CU c. Romania [GC], Persona_6
§ 71; e c. , § 42) o commerciali ( Per_7 Per_8 Per_9 [...]
e Satamedia Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di avere intrapreso sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa.
In particolare, sin dal 21.07.2023 è titolare di un regolare rapporto di lavoro in qualità di aiuto cuoco presso NG UN LS in Roma (RM); tale rapporto lavorativo risulta ancora in essere, come provato dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. comunicazione e buste paga relative al periodo luglio 2023 – maggio 2025). Pt_3
La retribuzione costante e dignitosa percepita dall'istante come dimostrato dalle buste paga, gli consente di fornire aiuto economico ai familiari rimasti in Bangladesh, come si evince dalle ricevute di trasferimento di denaro in atti (cfr., tra le altre, ricevute money- transfer del 30.05.2025, 02.05.2025, 07.01.2025, 14.12.2024 e 07.05.2024).
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020.
Considerato che l'accoglimento della domanda si è fondato anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio, sussistono gravi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara il diritto di nato in [...] il Parte_1
10.10.1988, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- Spese compensate.
Roma, 30 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
AB LI RA LI
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