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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 10613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10613 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 73153/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 73153/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
OR ITALO, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti CP_1 C.F._2
RO ND e CA RO, con elezione di domicilio in indirizzo telematico, presso i difensori;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.12.2022 , nel chiedere che il Parte_1
Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma, in data
08.12.2015, con , ha dedotto: di vivere ininterrottamente separata CP_1 dal marito in virtù di separazione omologata dal Tribunale di Roma in data
17.01.2022; che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e
1 spirituale tra i coniugi e che dalla loro unione era nato il figlio (n. il Per_1
26.04.2014).
In particolare, le condizioni di separazione omologate prevedevano: l'affido condiviso del minore con le modalità di visita per il padre come previsto nelle conclusioni congiunte, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, che il padre avrebbe dovuto corrispondere alla madre un assegno di mantenimento per il figlio di
€ 270,00 e che i coniugi avrebbero provveduto al pagamento del 50% ciascuno della rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare in comproprietà tra le parti.
La ricorrente, altresì, deduceva: che il da luglio 2022 aveva smesso di CP_1 corrispondere la propria quota del mutuo contratto per la casa coniugale, che lo stipendio del negli anni non si era mai modificato, continuando ad essere di CP_1
€ 1.600,00 mensili per 14 mensilità in quanto ausiliario presso l'Ospedale Agostino
GE con contratto a tempo indeterminato;
che il era altresì occupato con CP_1 un secondo lavoro come allenatore della Scuola AL “ SI”, incrementando in questo modo ulteriormente le proprie entrate;
che nonostante si impegnasse nel proprio lavoro con straordinari, essendo OSS presso L'Ospedale “Agostino GE” non riusciva a pagare una rata mensile di mutuo € 780,00 oltre le bollette e tutto il resto a fronte di un'entrata mensile di € 1.300,00 circa, che per far fronte alle esigenze familiari aveva dovuto sottoscrivere in data 11.04.2022 una cessione del quinto di €
160,00 mensili per la durata di 10 anni;
che il padre non aveva nemmeno rispettato correttamente il diritto di visita con il minore chiedendo continui cambi di orario.
La ricorrente pertanto chiedeva: che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
che fosse ordinato al padre di corrispondere alla madre, quale contributo al mantenimento del figlio la somma di € 700,00, oltre aggiornamento ISTAT, dal deposito giudiziale della domanda;
che fosse confermata l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, Via Mezzoldo 84, in suo favore;
che il minore fosse affidato congiuntamente ai genitori, con collocazione presso la madre, prevedendo ampi tempi di permanenza con il padre meglio indicati in ricorso;
che fossero poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie del figlio, come da Protocollo del Tribunale di Roma di dicembre 2014 e che l'assegno unico e ogni altro beneficio fiscale (e/o contributo INPS in qualsiasi modo erogato) a interesse del minore, anche bonus libri, avrebbero dovuto essere erogati al 100% alla madre quale genitore collocatario.
Si costituiva il quale contestava e respingeva tutte le CP_1 affermazioni sollevate da parte ricorrente inerenti al suo comportamento verso il figlio, rilevando che fin dall'inizio della separazione la madre non aveva mai favorito o incentivato il rapporto tra padre e figlio, ma anzi aveva frapposto ostacoli. Il resistente, altresì, rappresentava: di essere ausiliario presso il Policlinico GE,
2 percependo uno stipendio base che si aggirava intorno ad € 1400,00 euro circa;
che dalla sua busta paga ogni mese veniva detratta la somma di 229,00 euro circa dovuta alla cessione del quinto;
di non avere ulteriori entrate;
che l'impegno presso la scuola
AL SI rispondeva ad una sua passione e non rappresentava, né un lavoro, né tanto meno una seconda entrata, ricevendo al massimo un rimborso spesa per benzina, di essere gravato anche da un finanziamento con durata fino al 1 marzo 2026
e rate mensili da 172,71; che la sua condizione economica lo aveva portato a non riuscire più a coprire la sua quota parte del mutuo.
Perciò il resistente chiedeva: che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
che fosse disposto l'affidamento di in regime condiviso ad entrambi, Per_1 con collocamento prevalente presso la madre;
che fosse disposta l'assegnazione della casa famigliare, sita in Roma Via Mezzoldo n. 84 alla , ponendo a carico della Pt_1 stessa l'intera quota della rata del mutuo gravante sulla casa;
che fossero disposte ampie modalità di visita del padre al figlio come meglio indicate in comparsa, che fosse disposto che il padre avrebbe versato in favore della madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma pari a 350,00 euro al mese da rivalutare Per_1 annualmente secondo indici Istat e il 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal protocollo adottato dal Tribunale di Roma del 17.12.2014.
All'udienza presidenziale del 24.05.2023 il Presidente, sentite le parti, ha confermato i provvedimenti della separazione, come vigenti, ed ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
In data 04.03.2025 il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 13.02.2025, riserva la causa in decisione al Collegio, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.1 c.p.c. a decorrere dall'11.03.2025.
§§§
Scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'omologa separazione del Tribunale di Roma del
17.01.2022; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Affidamento, collocamento e diritto di visita paterno
3 Quanto all'affidamento di le parti concordano che sia affidato ad entrambi i Per_1 genitori, le parti concordano altresì sul collocamento del figlio chiedendo che sia collocato in via prevalente presso la madre. Le domande congiunte delle parti sono meritevoli di accoglimento in ossequio del principio della bi-genitorialità recepito dal nostro ordinamento. Deve perciò disporsi che sia affidato ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento presso la madre.
Quanto al diritto di visita: il minore trascorrerà con il padre i fine settimana in maniera alternata dalla mattina del sabato h. 10:30 sino alle ore h. 21:00 della domenica o sino alle h. 22:00 nel periodo di vacanza scolastica;
includendo la cena, prelevandolo e accompagnandolo presso l'abitazione materna. Nelle settimane in cui il padre terrà il figlio anche nel fine settimana lo terrà con sé il mercoledì dal termine dell'orario scolastico sino alle h 21:00 o sino alle h. 22:00 nel periodo di vacanza scolastica, includendo la cena, nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il fine settimana con la madre resterà con il padre nei giorni di martedì e giovedì dal termine dell'orario scolastico sino alle ore 21:00 o sino alle h. 22:00 nel periodo di vacanza scolastica includendo la cena. In caso di giorno non scolastico il padre preleverà il minore dall'abitazione della madre alle ore 16,00. Per le vacanze di Natale, ciascuno dei genitori trascorrerà con il minore un periodo di 7 giorni consecutivi, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per le vacanze di Pasqua il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore, tre giorni con il padre e tre giorni con la madre, alternando i giorni di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Per il periodo estivo, ciascun genitore trascorrerà con il proprio figlio un periodo di
15 giorni da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, comunicando reciprocamente i luoghi e i recapiti dei luoghi di vacanza, ove si recheranno con il figlio. Per il compleanno del minore, in caso di impossibilità di festeggiarlo con entrambi i genitori, il bambino festeggerà a pranzo con un genitore (dalle ore 11:00 alle ore
16:00) e a cena con un altro (dalle ore 16:00 alle ore 22:00). Il minore trascorrerà, a prescindere dal calendario settimanale, il giorno del compleanno del e il CP_1 giorno della festa del papà con il ed il giorno del compleanno della e il CP_1 Pt_1 giorno della festa della mamma con la . Pt_1
Assegnazione della casa coniugale
Quanto alla casa coniugale sita in Roma, Via Mezzoldo 84, essa viene assegnata, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, alla madre quale Parte_1 genitore collocatario del figlio minore . Si richiama in tal senso il costante Per_1 orientamento della Suprema Corte, per il quale l'assegnazione può essere disposta solo quando vi sono figli minori o maggiorenni ma non autonomi economicamente
(v. sul punto, tra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 23591 del 22/11/2010).
4 Contributo ordinario e straordinario al mantenimento dei figli minori
Quanto al contributo al mantenimento del figlio la madre chiede che il padre corrisponda l'importo mensile di € 700,00 anche in considerazione della circostanza ì che il ha fatto venire meno il proprio contributo al pagamento della propria CP_1 quota della rata di mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare. Il che CP_1 ha modificato nel corso del giudizio l'importo proposto per la contribuzione al mantenimento del figlio dapprima indicato in € 350,00 mensili e successivamente in sede di precisazione delle conclusioni in € 300,00, ciò anche in considerazione della nascita del secondo figlio avuto dalla nuova compagna. Entrambe le parti concordano che le spese straordinarie per il figlio siano ripartite tra le parti in eguale misura.
Dall'analisi economico patrimoniale delle parti emerge che la è dipendente del Pt_1
Policlinico GE presso cui svolge la mansione di operatrice socio sanitaria con un reddito da lavoro nel 2019 di € 18.718,60; nel 2020 di € 21.455,27; nel 2021 di €
19.775,89 e nel 2022 di € 20.755,96, è comproprietaria con il della casa di CP_1 abitazione che però è gravata dal mutuo la cui rata viene corrisposta esclusivamente dalla ricorrente, atteso che controparte ha smesso da tempo di corrispondere la propria quota.
Il resistente è anch'egli dipendente del Policlinico GE con un reddito da lavoro nel 2019 di € 18.516,00, nel 2020 di € 21.276,76, nel 2021 di €19.984,02, nel 2022 di
€ 20.508,90 e nel 2023 di € 21.585,53, è comproprietario della casa familiare assegna alla , ma non corrisponde la relativa rata di mutuo, si presume viva con la nuova Pt_1 compagna con la quale ha avuto un figlio e con cui si ritiene divida le spese del ménage familiare.
Il ha dichiarato di non aver altri introiti se non quelli derivanti dal suo lavoro CP_1 presso il Policlinico A. GE e dei rimborsi benzina da parte del centro sportivo
“La SI”. Invero, dalla analisi degli estratti conto prodotti da gennaio a dicembre 2023 e da ottobre a dicembre 2024, si evincono ulteriori entrate che fanno presumere degli introiti oltre quelli dichiarati. In particolare, nel 2023 ha percepito bonifici per € 800,00 a titolo di compensi per 4 mesi di attività prestata presso “La
SI”; egli ha altresì versato in contanti € 1.000,00, e percepito bonifici da varie soggetti pari ad € 4.000,00 oltre ai bonifici di tale pari ad Persona_2
€3.395,00, egli sempre nel 2023 ha percepito un rimborso dalla DE AL di € 150,00, per un totale annuo di introiti non dichiarati e non giustificati di €
9.345,00. Quanto al 2024 egli deposita esclusivamente l'estratto conto di ottobre, novembre e dicembre, in quei mesi ha ricevuto vari bonifici per un importo complessivo di € 1.147,00 nonché ha versato in contanti € 100,00 per un totale di €
1.247,00. Per il 2024 il ha omesso di depositare gli estratti conto da gennaio CP_1
5 a settembre, da tale omissione e dalle risultanze degli estratti conto citati è possibile trarre argomento di prova, ai sensi dell'art.116 c. 2 c.p.c., circa la percezione ulteriori introiti da parte del resistente.
Pertanto considerato che le parti hanno degli introiti simili, ma che la ricorrente è gravata per intero della rata di mutuo della casa, come meglio dinnanzi specificato, mentre il resistente, che nelle more del giudizio è divenuto di nuovo padre, da una parte può dividere le spese di gestione familiare con la compagna e dall'altra ha degli introiti extra busta paga come dimostrano gli estratti conto depositati in atti, CO
Collegio ritiene equo statuire che il corrisponda alla a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento del figlio l'importo di € 400,00 da aggiornarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT.
Quanto alle spese straordinarie di statuisce, accogliendo la concorde richiesta delle parti, che esse graveranno in pari misura su entrambe le parti in causa.
Secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del
17.12.2014 in tema di spese straordinarie, l'assegno di mantenimento deve ritenersi comprensivo delle seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione in cui vivono le figlie, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante per l'autovettura eventualmente in uso ai figli, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, etc.).
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli sono cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum, ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno poi distinte le spese che devono considerarsi “obbligatorie” perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo), oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Sempre in base al sovra citato Protocollo, le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori possono suddividersi nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di
6 acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); 3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, sono quelle per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese straordinarie, ad eccezione di quelle “obbligatorie”, dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle.
Rate mutuo
Il chiede che sia disposto che le rate del mutuo contratto per l'acquisto della CP_1 casa familiare siano per intero poste a carico della . Pt_1
Il Collegio, rileva che le questioni inerenti al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare esulano dalla disciplina dettata per il presente giudizio essendo regolamentati dal diritto privato, e in specie dai contratti di mutuo sottoscritti dalle parti e dalle successive modifiche di tali pattuizioni che sono validamente azionabili secondo le regole del diritto civile quanto ai rapporti tra privati.
GN unico
Parte ricorrente chiede che le sia corrisposto per intero l'assegno unico.
Quanto all'assegno unico previsto dal Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, si rileva preliminarmente che l'art. 2, c. 2, di detto D.Lg. ha statuito che “l'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5” i menzionati commi dell'art. 6 prevedono che “L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è
7 erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo,
l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4.05.1983 n.184 l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalità di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante”.
Ciò comporta che l'assegno unico alla luce dello statuito affidamento condiviso spetterà per il 50% alla madre e per il restante 50% al padre.
Spese di giudizio
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da , e Parte_1
in Roma il 18.12.2015; CP_1
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, atto n. 00156, parte I, serie 14);
3. dispone che il figlio sia affidati ad entrambi i genitori che eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale
– dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé;
4. statuisce che il figlio minore sia collocato presso la madre presso la casa familiare sita in Roma Via Mezzoldo 84 che viene assegnata a;
Parte_1
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio Per_1 compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dello stesso secondo le seguenti modalità: i fine settimana in maniera alternata dalla mattina del sabato h. 10:30 sino alle ore h. 21:00 della domenica o sino alle h. 22:00 nel periodo di vacanza scolastica;
includendo la cena, prelevandolo e accompagnandolo presso l'abitazione materna. Nelle settimane in cui il padre
8 terrà il figlio anche nel fine settimana lo terrà con sé il mercoledì dal termine dell'orario scolastico sino alle h. 21:00 o sino alle h. 22:00 nel periodo di vacanza scolastica, includendo la cena, nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il fine settimana con la madre resterà con il padre nei giorni di martedì e giovedì dal termine dell'orario scolastico sino alle ore 21:00 o sino alle h. 22:00 nel periodo di vacanza scolastica includendo la cena. In caso di giorno non scolastico il padre preleverà il minore dall'abitazione della madre alle ore 16,00. Per le vacanze di
Natale, ciascuno dei genitori trascorrerà con il minore un periodo di 7 giorni consecutivi, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al
6 gennaio;
per le vacanze di Pasqua il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore, tre giorni con il padre e tre giorni con la madre, alternando i giorni di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Per il periodo estivo, ciascun genitore trascorrerà con il proprio figlio un periodo di 15 giorni da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, comunicando reciprocamente i luoghi e i recapiti dei luoghi di vacanza, ove si recheranno con il figlio. Per il compleanno del minore, in caso di impossibilità di festeggiarlo con entrambi i genitori, il bambino festeggerà a pranzo con un genitore (dalle ore 11:00 alle ore 16:00) e a cena con un altro (dalle ore 16:00 alle ore 22:00). Il minore trascorrerà, a prescindere dal calendario settimanale, il giorno del compleanno del e il giorno della festa del papà CP_1 con il ed il giorno del compleanno della e il giorno della festa della CP_1 Pt_1 mamma con la . Pt_1
6. dispone che corrisponderà a a decorrere dalla CP_1 Parte_1 pubblicazione della presente sentenza ed entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di mantenimento del figlio , la somma mensile di € 400,00 oltre Per_1 rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T.;
7. dispone che le spese straordinarie per il figlio, per come indicate in parte motiva, siano suddivise tra le parti al 50%;
8. dispone che ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
9. dichiara inammissibile la domanda inerente alla corresponsione delle rate di mutuo;
10. statuisce che l'GN UN verrà percepito per metà dalla madre e per metà dal padre;
11. compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 24.06.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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